Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati presidente dott. Michele VIDETTA
consigliere relatore dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO giudice ausiliario avv. Roberto Eustacchio SIVILLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 302/2021 RG vertente
TRA
(P.I.: P.IVA 1 ) in persona del legale Parte 1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pardini
APPELLANTE
E
(P.I.: P.IVA 2 ) in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Carmen Ferri
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2020 del Tribunale di Potenza;
opposizione a decreto ingiuntivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in opposizione notificato il giorno 15.4.2008, il Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale civile di Potenza, la Parte 1 chiedendo in via principale di accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo n. 111/08 emesso dal Tribunale di Potenza;
in via subordinata, di limitare la condanna
Sosteneva:
- che, in data 30.10.1992 e 22.01.2002 il Controparte_1 stipulava due convenzioni con la per l'affidamento della gestione del servizio di Trasporto Pubblico Parte 1
Urbano della città di CP 1 sulla base dell'art. 9 della convenzione del 1992, in nessun caso dalla gestione del pubblico servizio di trasporto potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale esercitati dalle;
sulla base dell'art. 8 della convenzioneParte 1 del 1992, il CP_1 si obbligava a riconoscere e a corrispondere a Pt 1 gli oneri derivanti dal trattamento di fine rapporto delle unità adibite al pubblico servizio di trasporto urbano e a tenere indenne la società da ogni pretesa in ordine alle modalità seguite per la determinazione ed il calcolo del trattamento di fine rapporto ed altre specifiche questioni riguardanti l'applicazione della normativa disciplinante il trattamento giuridico ed economico di tali agenti;
- che la società Pt 1 ritenendo di avere diritto al rimborso degli oneri sostenuti -a titolo di spese legali- nel periodo 1.1.2003- 31.12.2004, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma di
Euro 204.309,65;
che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso in quanto:
-
a) la convenzione sottoscritta nel 1992 non conteneva accenni ad eventuali accolli da parte del
CP 1 delle spese legali sostenute dalla società concessionaria;
che l'art. 8 della convenzione del
2002 si riferiva all'accollo delle spese legali sopportate da Pt 1 nel periodo di vigenza della convenzione (dall'1.11.2001-31.12.2002, a seguito della proroga disposta con atto del 31.7.2002) limitatamente alle tipologie di giudizi individuate nel predetto articolo, stante l'esigenza, che caratterizza il sistema pubblicistico, della prevedibilità della spesa;
che i comuni potevano effettuare spese solo con la regolare assunzione dell'impegno contabile registrato sul competente intervento e capitolo del bilancio e solo con la prescritta copertura finanziaria, ma nella determinazione dirigenziale n. 4/2002 veniva impegnata solo la somma di Euro 1.678.484,92, pari all'importo delle quattro rate relative ai mesi di novembre e dicembre 2001 e gennaio e febbraio 2002;
b) che Pt 1 aveva violato l'art. 1375 c.c. che imponeva la buona fede nell'esecuzione contrattuale, intraprendendo numerosi contenziosi con indifferenza in ordine al controllo sui relativi compensi;
c) che la documentazione posta a base del procedimento monitorio non appariva sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la prova riguardava solo l'an del presunto credito e non anche il quantum, mancando una obbligazione esattamente quantificata nell'art. 8 della convenzione del 2002 e negli altri patti;
f) che il credito non poteva essere riconosciuto in forza delle fatture emesse da Pt 1 e delle fatture e parcelle emesse nei confronti di Pt 1 dagli avvocati che l'avevano rappresentata in giudizio;
g) che gli importi indicati nelle fatture erano eccessivi, che non vi era la possibilità di controllare la correttezza degli importi richiesti sulla base delle sole fatture allegate, né di verificare se i giudizi ai quali si riferiva l'attività professionale svolta, rientrassero o meno nel paradigma dell'art. 8 della convenzione del 2002;
h) che tutte le fatture poste alla base del decreto ingiuntivo erano state emesse in epoca successiva alla scadenza del rapporto concessorio (anno 2002);
i) che la somma ingiunta non era in ogni caso dovuta, in quanto, da un lato, gli oneri cui facevano riferimento le convenzioni intercorse tra le parti erano solo quelli derivanti da una corretta gestione del servizio di trasporto pubblico riportati in un bilancio corretto, mentre la Commissione nominata dal CP 1 dopo la cessazione del rapporto di concessione aveva rilevato la non correttezza e la non approvabilità dei bilanci della Pt 1 , dall'altro, il sistema di pagamento previsto dalle convenzioni, articolato secondo il modello delle rate prestabilite e del conguaglio finale, a consuntivo, previa presentazione ed approvazione dei bilanci, non consentiva di considerare certi, liquidi ed esigibili i crediti azionati dal concessionario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.6.2008 si costituiva in giudizio [...] eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, per inesistenza della Controparte_2
notifica -per essere stato l'atto di opposizione notificato presso l'avv. Ettore Lo Nigro, anziché presso l'avv. Tito Perna, procuratore costituito nella fase monitoria- e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
2. Con sentenza n. 178/2020 pubblicata in data 14.2.2020, il Tribunale di Potenza: -accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 111/2008 emesso dal Tribunale di
Potenza in data 22.2.2008 e condannava Pt 1 al pagamento in favore del Controparte_1 delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che la notifica eseguita nei confronti di Pt 1 era affetta da nullità e non da inesistenza -in quanto pur trattandosi di notifica indirizzata all'avv. Lo Nigro, procuratore diverso da quello costituito in sede monitoria, si doveva tuttavia tener conto del fatto che l'avv. Ettore Lo Nigro aveva rappresentato e difeso in altri procedimenti monitori la società Pt_1 e che comunque la notifica era stata consegnata presso il domicilio eletto nello studio dell'avv. Pierluigi
Lapolla e che l'avvenuta costituzione in giudizio di Pt 1 aveva sanato il vizio di nullità; b) che la società opposta aveva agito in giudizio per ottenere la condanna dell'Ente convenuto al pagamento dell'importo di Euro 204.309,65 (di cui Euro 10.113,30 per l'anno 2003 ed Euro
194.196,35 per il periodo dal 1.1.2004 al 31.5.2004) a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per i contenziosi aventi ad oggetto il servizio di trasporto urbano e per il contenzioso di alcune unità lavorative, fondando il diritto su due convenzioni stipulate il 30.10.1992 ed il
22.1.2002;
c) che l'art. 8 della convenzione del 1992, richiamato anche dalla successiva convenzione del
2002, prevedeva che "Fermo restando quanto stabilito dal 3° comma del precedente art. 3, ogni anno la Gestione Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane predisporrà un bilancio preventivo economico finanziario, redatto secondo i criteri della competenza e della cassa, relativo all'espletamento del pubblico servizio di trasporto urbano. Il bilancio di cui al precedente comma dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale ed al Ministero dei
Trasporti, D.G. M.C.T.C., entro e non oltre il 15/10 di ciascun anno. Ogni anno, verrà altresì redatto, a cura della Gestione Governativa, un bilancio consuntivo, da presentarsi entro e non oltre il 31/3 dell'anno successivo all'Amministrazione comunale ed al Ministero dei
Trasporti D.G. M.C.T.C.. I suddetti bilanci sono soggetti all'approvazione dell'Amministrazione comunale e della M.C.T.C.. Copia dei bilanci sarà inviata ogni anno a cura del concessionario, alla Regione Basilicata. Gli eventuali imprevedibili scostamenti dal bilancio preventivo saranno tempestivamente comunicati all'Amministrazione comunale per consentire il relativo assestamento del bilancio preventivo stesso", ponendo in capo a Pt_1
l'obbligo non solo della predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, ma anche di comunicare in modo tempestivo scostamenti imprevedibili per consentire l'assestamento del bilancio preventivo al CP_1 così prevedendo ed autorizzando la maggiore spesa;
d) che la società opposta non aveva fornito la prova dell'adempimento di tale obbligo, non avendo prodotto i bilanci approvati, preventivi e consuntivo, né le comunicazioni tempestive degli scostamenti e non avendo dato prova che la somma richiesta fosse stata preventivamente autorizzata in bilancio;
e) che pertanto, benchè le convenzioni prevedessero il rimborso delle spese sostenute da Pt_1 per i giudizi attinenti al TFR, detti crediti non erano esigibili, per non essere stato consentito al Controparte_1 di iscrivere le maggiori spese in bilancio preventivo, anche mediante l'assestamento di bilancio, così che la spesa non risultava autorizzata;
f) che l'opponente aveva contestato anche il quantum del credito azionato dalla controparte e tuttavia l'opposta -non producendo ulteriore documentazione oltre quella depositata in sede monitoria, al fine di dimostrare la congruità delle spese e la corretta applicazione delle tariffe professionali in relazione all'attività concretamente svolta, nonché la natura delle cause, da ricondurre a quelle previste dall'art. 8 della convenzione del 2002- non aveva assolto l'onere probatorio su di essa gravante al fine di provare il credito azionato;
g) che l'opposizione doveva essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
3. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 19.5.2021, Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza n. 178/2020 del Tribunale di Potenza pubblicata il 14.2.2020, chiedendo di accogliere l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, di: dichiarare preliminarmente l'inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per inesistenza della notifica;
nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dal Controparte_1 e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 111/2008 emesso dal Tribunale di Potenza;
condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
3.1. In primo luogo, l'appellante premetteva: che la Parte 1 in primo grado, aveva assolto l'onere della prova relativo alla fondatezza del diritto di credito azionato con il procedimento monitorio;
che dalle convenzioni stipulate, emergeva l'obbligo per il CP_1 di tenere indenne Pt 1 dagli esborsi sostenuti e dalle spese legali sostenute in relazione ai giudizi instaurati nei suoi confronti dai dipendenti per far valere la pretesa avente ad oggetto il TFR;
che l'impegno assunto dal CP 1 ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 31.7.2002 si riferiva al periodo dall'1.11.2001 al 31.12.2002, ma anche per il periodo precedente il CP_1 si era impegnato ai sensi dell'art. 9 della convenzione del 30.10.1992 a ripianare qualsiasi perdita di esercizio relativa alla gestione del servizio, poiché se era vero che l'art. 9 della convenzione del 1992 non conteneva un esplicito riferimento al rimborso delle somme pagate e delle spese legali, esso prevedeva che in nessun caso dalla gestione del servizio di trasporto urbano potevano derivare oneri a carico del bilancio dei servizi di competenza statale Part esercitati da
3.2. Poi censurava la sentenza impugnata: nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'atto di opposizione, ritenendo nulla, anziché inesistente, la notifica dell'atto di opposizione;
nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'opposizione affermando l'inesigibilità del credito azionato da Pt 1 in quanto non inserito nel bilancio consuntivo approvato dal Controparte_1 nella parte in cui aveva affermato la mancanza di prova in ordine all'ammontare delle somme erogate e delle spese legali effettivamente sostenute.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7.2.2022 si costituiva il CP 1
[...] chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di appello. All'udienza del 19.11.2024 la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
5.1. Ed invero, l'appellante ha in primo luogo censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'opposizione proposta dal CP_1 CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n.
111/2008.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la notifica eseguita nei confronti di Pt_1 era affetta da nullità e non da inesistenza in quanto pur trattandosi di notifica indirizzata all'avv. Lo
Nigro, procuratore diverso da quello costituito in sede monitoria, si doveva tuttavia tener conto del fatto che l'avv. Ettore Lo Nigro aveva rappresentato e difeso in altri procedimenti monitori la società
Pt 1 e che comunque la notifica era stata consegnata nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv.
Pierluigi Lapolla- e che l'avvenuta costituzione in giudizio di Pt 1 aveva sanato il vizio di nullità;
Ha sostenuto, invece, l'appellante che la notifica dell'atto di opposizione sarebbe stata affetta da inesistenza e non da mera nullità, con conseguente insanabilità del vizio.
Parte 1 in sede
,Ebbene, dalla lettura del ricorso monitorio risulta che la società
monitoria, era rappresentata e difesa dall'avv. Tito Perna ed era elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pierluigi Lapolla. E' pertanto evidente che l'opposizione a decreto ingiuntivo andava proposta con atto notificato presso il domicilio eletto, ai sensi degli artt. 330 e 141 c.p.c..
L'erronea indicazione del difensore della Parte_1 -individuato, nella relata di notifica dell'atto di opposizione, nella persona dell'avv. Ettore Lo Nigro (che aveva comunque rappresentato
Pt 1 in altri procedimenti monitori, come evidenziato dal Tribunale e non contestato dalle parti) anziché nella persona dell'avv. Tito Perna- non ha certo reso inesistente la notifica eseguita comunque presso il domicilio eletto -studio dell'avv. Pierluigi Lapolla-, in ossequio al principio secondo cui
"La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l'inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità” (Cass. civ., n.
6470/2011), vizio che la rende sanabile “ex tunc" per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell'intimato.
Nel caso di specie, l'opposta società Pt 1 si è costituita nel giudizio di opposizione con comparsa depositata il 16.6.2008, nel termine di venti giorni prima della udienza di prima comparizione -fissata in citazione per il 23.7.2008-, senza nulla eccepire in ordine ad eventuali limitazioni o compressioni del suo diritto di difesa derivate dall'erronea indicazione, nella notifica dell'atto di opposizione, del difensore di Pt 1 nella persona dell'avv. Ettore Lo Nigro, anziché dell'avv. Tito Perna.
Ne consegue che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto sanato il vizio della notifica.
5.2. L'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesigibile il credito azionato da Parte 1 in ragione del mancato inserimento dello stesso nel bilancio consuntivo approvato dal Controparte_1
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il creditore aveva fondato il suo diritto di pagamento sulla base di due convenzioni intercorse tra il Controparte_1 e Parte 1 e ha poi evidenziato che l'art. 8 della convenzione del 1992, espressamente richiamato anche nella convenzione del 2002, poneva in capo a Pt 1 l'obbligo non solo di predisporre i bilanci preventivo e consuntivo, ma anche di comunicare in modo tempestivo scostamenti imprevedibili per consentire l'assestamento del bilancio preventivo al CP 1 così prevedendo ed autorizzando la maggiore spesa. Ha quindi spiegato che la società opposta non aveva fornito la prova dell'adempimento di tale obbligo, non avendo prodotto i bilanci approvati, preventivi e consuntivo, né le comunicazioni tempestive degli scostamenti e non avendo dato prova che la somma richiesta fosse stata preventivamente autorizzata in bilancio. Ha pertanto concluso che, benchè le convenzioni prevedessero il rimborso delle spese sostenute da Pt 1 per i giudizi attinenti al TFR, detti crediti non erano esigibili, per non essere stato consentito al Controparte 1 di iscrivere le maggiori spese in bilancio preventivo, anche mediante l'assestamento di bilancio, così che la spesa non risultava autorizzata.
Ebbene, l'appellante non ha specificamente contestato la ricostruzione del meccanismo di pagamento effettuata dal Tribunale, il quale ha affermato che ai sensi dell'art. 8 della convenzione del 1992, richiamato anche nella convenzione del 2002- l'esigibilità del credito vantato da Pt 1 era subordinata all'adempimento, da parte di Pt 1 dell'obbligo di presentare i bilanci preventivi e consuntivi e di comunicare tempestivamente al Controparte_1 scostamenti imprevedibili di spese, al fine di consentire il relativo assestamento di bilancio.
Ciò che l'appellante ha, invece, contestato è l'affermazione svolta dal Tribunale in ordine al mancato inserimento nel bilancio consuntivo delle spese sostenute da Pt 1 delle quali quest'ultima ha chiesto il rimborso al Controparte 1
Tuttavia, a fronte della detta contestazione, l'appellante non ha prodotto copia del bilancio consuntivo di Pt 1 e, pertanto, non ha dimostrato l'inserimento nel consuntivo delle spese oggetto di causa. Né l'appellante ha fornito la prova dell'avvenuta comunicazione al Controparte_1 da parte di
Pt 1 di scostamenti imprevedibili di spese idonei a consentire all'ente comunale l'assestamento di bilancio.
Ne consegue che il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto inesigibile il credito azionato.
5.3. Infine, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente la prova dell'ammontare delle somme erogate e delle spese legali effettivamente sostenute.
Il rigetto del secondo motivo di appello -e la conseguente acclarata inesigiblità del credito azionato in fase monitoria- rende superfluo l'esame delle questioni relative alla sussistenza o meno della prova relativa all'ammontare del credito.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00) e dei parametri medi, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 178/2020 emessa dal Tribunale di Potenza e pubblicata in data 14.4.2020, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 9.991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto dell'obbligo a carico della parte appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta