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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. GENOVIVA Pietro - Presidente
2) Dr.ssa MARRA Anna Maria - Consigliere
3) Dr.ssa CALABRESE Claudia - Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 200 del ruolo generale anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 17/01/2025,
TRA
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del loro C.F._2 figlio minore rappresentati e difesi dell'avv. Anna Filomena Chialà Persona_1
APPELLANTI
E
in persona del presidente del C.d.A. pro tempore, (cod. Controparte_1 fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ramellini P.IVA_1
APPELLATA
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, difesa ed eccezione così provvedere: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 941/2023 emessa dal Tribunale di Taranto, Sezione Civile, G.U. Dott. A. Munno, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3960/2019, notificata a mezzo pec il 26.04.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) Accertare e dichiarare che la società “ CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, è l'unica responsabile del sinistro de quo,
[...] tenuta al risarcimento e al pagamento di tutti i danni subiti dal minore per i motivi Persona_1 esposti nell'atto introduttivo, il tutto ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 del codice civile nonché in base al Decreto legislativo n.81/2008 e successive integrazioni e modifiche;
2) Per l'effetto condannare la società
“ in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore Controparte_1 degli attori, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 91.225,50, ovvero per danno biologico comprensivo di invalidità permanente e temporanea, danno morale, esistenziale, estetico, da relazione, patrimoniale e non, oltre spese mediche maturate, maturande e future così come meglio descritte nella narrativa dell'atto di citazione, ovvero a quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e svalutazione dal dì del sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto confermando in toto l'impugnata sentenza;
vittoria nelle spese e competenze del presente grado del giudizio”.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.06.2019, gli odierni appellanti
[...]
e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Pt_1 Parte_2 genitoriale sul loro figlio minore hanno convenuto in giudizio dinanzi Persona_1 al Tribunale di Taranto la società , a seguito del sinistro Controparte_1 occorso al loro figlio in data 04.08.2017 nel locale-negozio della convenuta, sito nel centro commerciale di Taranto in C.da Torre Rossa loc. Paolo VI, per ivi sentire accogliere la domanda di risarcimento danni per le gravi lesioni subite dal minore. Gli odierni appellanti hanno dedotto che il loro figlio mentre si trovava nel negozio Per_1 con la madre, si era fermato a guardare un giubbotto;
durante questo momento, voltandosi, aveva impigliato la palpebra dell'occhio sinistro ad uno degli stand presenti nel negozio, subendo gravi lesioni. Altresì, hanno dedotto che nel locale era in corso l'operazione di sostituzione della merce per cambio di stagione e vi erano ingombri, scatoloni e stend, utilizzati per il trasporto e movimento della merce, oltre a quelli di normale esposizione;
gli stand erano posizionati molto vicini tra loro, impedendo ai clienti di muoversi agevolmente;
lungo i percorsi riservati agli avventori, erano presenti buste di merce che intralciavano il normale camminamento e impedivano la normale via di fuga in sicurezza. Pertanto, la situazione di pericolo, sempre secondo gli attori, non era segnalata e i percorsi non erano interdetti agli avventori. Dopo l'incidente, il minore veniva trasportato presso l'Ospedale civile SS. Annunziata di Taranto e Per_1 successivamente trasferito al Presidio Centrale “G. Moscati”, reparto Oculistica, dove vevnia stato sottoposto a intervento chirurgico. Dimesso con una diagnosi di ferita a tutto spessore della palpebra superiore, con prolasso grasso orbitario, perdita di sostanza e interruzione del canale lacrimale superiore, con prescrizione di terapia, in data 04/10/2017, veniva ricoverato presso la U.O.C. di Chirurgia Plastica Per_1
Ricostruttiva ed Estetica del Policlinico di Bari e sottoposto ad un altro intervento chirurgico. Il 06/10/2017, veniva dimesso con la diagnosi di "Esiti trauma con Per_1 cicatrici retraenti palpebra superiore occhio sinistro con Ectropion e Lagoftalmo" e con indicazioni di terapie e successivi controlli. Al controllo del 30/05/2018, il piccolo era risultato guarito con postumi e con una evidente necessità di intervento Per_1 chirurgico di revisione delle attuali cicatrici e della cute in eccesso con plastica del muscolo elevatore della palpebra. Inoltre, i postumi invalidanti sono stati valutati tra il 10-12% come da perizia medico-legale. I danni richiesti in primo grado sono stati dagli attori quantificati nella somma di euro 91.225,50 per il danno biologico comprensivo di invalidità permanente e temporanea, danno morale, esistenziale, estetico, da relazione, patrimoniale e non, oltre alle spese mediche maturate, maturande e future.
Si costituiva , la quale contestava la ricostruzione dei fatti dedotta dagli CP_1 attori, ritenendola non credibile, poiché gli espositori porta abiti erano perfettamente visibili e privi di anomalie;
la presenza di scatoloni e stand nel magazzino non impediva il libero movimento dei clienti, come dimostrato dalle fotografie prodotte dagli stessi attori;
essendo evidente che l'evento dannoso si era verificato a causa della mancata vigilanza da parte dei genitori sul figlio di nove anni;
gli espositori e gli scatoloni non costituivano un pericolo occulto, essendo ampiamente visibili;
il danno alla persona riportato dal minore era meno grave di quanto prospettato, dovendosi escludere la persistenza di disturbi psicologici non provati;
l'intervento chirurgico aveva avuto carattere risolutivo e ridotto notevolmente il grado di invalidità permanente. Pertanto, si chiedeva l'esclusione della responsabilità della nella produzione Controparte_1 dell'evento dannoso e il rigetto della domanda perché infondata.
La causa è stata istruita con la produzione documentale, la prova testimoniale e con l'espletamento della c.t.u. medico-legale a firma del dott. che ha accertato Persona_2
i danni subiti dal minore e il nesso di causalità degli stessi con la dinamica e i Per_1 fatti riferiti dagli attori. Rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2022, la causa è stata riservata per la decisione.
Il Tribunale di Taranto con sentenza del 21/04/2023 n. 941/2023 (RG 3960/2019) ha rigettato la domanda di risarcimento, ritenendo non provata la responsabilità della società per il danno subito, condannando gli attori, in solido tra loro, alla rifusione di spese e competenze di lite in favore di . La società convenuta, infatti, Controparte_1 non è stata ritenuta responsabile, in quanto il minore si era mosso in modo scomposto e non adeguato, senza la necessaria vigilanza da parte dei genitori o di altre persone adulte. Secondo il Tribunale le condizioni di luminosità erano ottimali, permettendo al minore di orientarsi senza subire pregiudizi;
pertanto, il sinistro era stato provocato dal comportamento del minore stesso. Infatti, gli attori, secondo il Tribunale, non avevano allegato e provato che la verificazione del fatto fosse stata prodotta dal determinismo intrinseco della cosa, oggetto di dominio e comunque custodia da parte della
[...]
CP_1
Con atto di appello notificato il 26/05/2023 gli attori, odierni appellanti, hanno impugnato la richiamata sentenza, invocandone la riforma. Gli appellanti hanno sostenuto che le lesioni subite fossero direttamente ricollegabili allo “stand”, posto nella disponibilità e custodia di considerato intrinsecamente Controparte_1 pericoloso per la sua sporgenza e per la sua estremità a punta, e non alla condotta del minore. Hanno evidenziato l'errore di valutazione da parte del giudice di primo grado, che aveva ritenuto che il minore avesse urtato l'occhio con la gruccia (dalla punta arrotondata) e non piuttosto con l'estremità della staffa orizzontale dello “stand”; hanno lamentato la mancata considerazione delle precarie condizioni di sicurezza nel luogo dell'incidente, interessato da contemporanee operazioni di spostamento di merce, di stand e di scatole, nonché la mancata valorizzazione delle prove testimoniali, le quali avevano confermato la condotta lineare e non scomposta del bambino, che camminava tranquillo accanto alla madre, e che il corridoio impegnato dalle parti si restringeva, appunto per la presenza di stand e per l'allestimento in corso. Hanno insistito, pertanto, nella condanna della società al risarcimento del danno subito dal Controparte_1 minore, quantificato in euro di 91.225,50, come emerso dall'istruttoria svolta.
SI è ritualmente costituita per insistere nel rigetto dell'appello e Controparte_1 nella conferma della sentenza di primo grado, ribadendosi che il locale era sicuro perché era ampiamente garantito il passaggio e il libero movimento all'interno dei reparti per i clienti presenti nel magazzino;
inoltre, gli espositori porta abiti contro i quali il minore avrebbe urtato non costituivano un pericolo, essendo simili a quelli presenti in qualsiasi negozio di abbigliamento;
e che i genitori non avevano vigilato adeguatamente sul figlio, lasciandolo libero di muoversi, e contestando, comunque, la richiesta di risarcimento presentata dagli appellanti, perché esagerata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, gli appellanti contestano la valutazione del primo giudice, affermando che l'oggetto in custodia che ha cagionato il danno fosse uno stend porta-abiti, definito come "intrinsecamente pericoloso" a causa della presenza di sporgenze (la staffa orizzontale dello “stend” sporgeva rispetto all'ingombro degli abiti), e non una gruccia appendiabiti, come erroneamente ritenuto. Nonostante l'errore di valutazione commesso dal primo giudice, nondimeno non si ritiene che la staffa orizzontale dello stend non fosse dotata di un intrinseco determinismo pericoloso. Invero, la presenza di “stend” con tali caratteristiche (peraltro la sporgenza non è acuminata ed appuntita ma provvista di una normale sagoma ad angoli squadrati) è del tutto normale in un negozio di abbigliamento, è caratterizzata dalla propria naturale funzione di dispositivo destinato alla esposizione ed è facilmente percepibile nello spazio in cui è allocato. Normalmente gli stend hanno tutti la staffa orizzontale sporgente rispetto allo spazio occupato dai capi appesi alle grucce, tale da essere agevolmente spostato, facendo preso su tale sporgenza, che non è a punta ma opportunamente sagomata.
Inoltre, in questo contesto, il minore (la cui età di 9 anni, all'epoca dei fatti, era tale da presumere la capacità di valutazione degli spazi e della propria persona in movimento) e, soprattutto, i genitori del minore erano pienamente consapevoli del tipo di oggetti presenti e delle possibili interazioni del bambino con tali elementi, trattandosi di oggetti visibili, statici e del tutto simili a quelli tipicamente presenti in un locale commerciale, come emerge dalle foto prodotte in atti.
La natura dell'oggetto non presenta il “determinismo intrinseco” richiesto per configurare una qualunque responsabilità perché non è un oggetto che, per sua natura, genera pericoli o danni (non è instabile per definizione, né progettato per usi rischiosi); eventuali danni causati dallo stend deriverebbero non tanto dalla natura dell'oggetto in sé, ma da fattori esterni. Nel caso di cui trattasi, infatti, il danno non è derivato da una proprietà insidiosa dello stend, bensì da una condotta improvvisa e non controllata da parte del minore (senza la puntuale sorveglianza e vigilanza dei genitori), il quale voltandosi (così dichiarano i testimoni ascoltati) impattava con il porta-abiti. Secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, pur avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ed essendo perciò sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa (essendo essa di per sé statica e inerte), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. n. 2660/13; Cass. 6306/13). Gli attori non hanno provato una obiettiva situazione di pericolosità, in quanto né dalle prove testimoniali assunte né dalla fotografia prodotta, può evincersi che il locale versasse in uno stato di disordine e di ingombro, oggettivamente insidiosi.
Al soggetto che entra in contatto con la cosa è chiesto, peraltro, un grado di diligenza e prudenza proporzionato alla visibilità e prevedibilità del pericolo;
tanto più l'insidia è facilmente visibile e prevedibile, quanto maggiore è il grado di diligenza e prudenza richiesto. Nella concreta fattispecie in esame, il comportamento poco attento del minore e di chi era tenuto alla sua sorveglianza, ha interrotto il nesso di causalità tra la cosa e il danno, escludendo in questo modo la responsabilità della società convenuta.
La giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 5116/2023; Cass. civ. S.U. n. 20943/2022) richiede, per configurare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., che il danneggiato dimostri non solo il danno subito, ma anche il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, attribuibile esclusivamente alla cosa stessa. Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dagli appellanti. Le dichiarazioni testimoniali assunte e le fotografie versate sono state, infatti, correttamente valutate dal giudice di primo grado come non decisive, poiché non idonee a dimostrare la oggettiva pericolosità dello stend o un'errata collocazione dello stesso nel locale. Il comportamento del minore, descritto dai testimoni come un movimento diretto a cambiare la posizione o la direzione del proprio corpo (voltarsi), integra una causa esclusiva dell'evento, riconducibile anche alla mancata vigilanza dei genitori utile ad impedire tale condotta, non prevedibile dal custode.
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, Cass. civ. ordinanze ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 931529 nonché ordinanze gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio in esame. Infatti, nel caso di specie l'evento lesivo si è verificato esclusivamente a causa del comportamento del minore, il quale, voltandosi improvvisamente e senza prestare attenzione, ha interagito in modo autonomo e inappropriato con lo stender, provocandosi l'incidente. Tale condotta, si ripete, del tutto imprevedibile e non correlata a una specifica pericolosità della cosa, rappresenta la causa esclusiva del danno. L'ulteriore motivo di appello relativo alla presunta omessa motivazione in merito alla violazione della legge n. 81/2008 e dell'art. 40 c.p. è infondato e deve essere anch'esso rigettato.
La legge n. 81/2008 disciplina la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di prevenire rischi per i lavoratori e, in alcuni casi, per i terzi che accedono agli ambienti lavorativi. Tuttavia, la sua applicabilità è subordinata alla dimostrazione di un collegamento diretto tra una violazione specifica della normativa e il verificarsi del danno. Nel caso in esame, la presenza di stend e scatoloni, tipica di un'attività commerciale durante l'allestimento di stagione, non integra di per sé una violazione delle norme di sicurezza, in quanto si tratta di una condizione temporanea che non determina automaticamente una situazione di rischio concreto. Gli appellanti sostengono che il custode avrebbe dovuto segnalare e/o interdire le aree interessate dall'allestimento del negozio. Tuttavia, l'onere della prova relativo all'effettiva esistenza di una situazione di pericolo tale da richiedere segnalazioni o interdizioni grava sugli stessi appellanti, secondo quanto disposto dall'art. 2967 c.c. Le fotografie prodotte dagli appellanti e l'istruttoria svolta non dimostrano che vi fossero condizioni di pericolo oggettive o ostacoli che impedissero la movimentazione nel negozio dei clienti. Gli appellanti non hanno altresì provato che la mancata apposizione di segnaletica o interdizioni abbia avuto un ruolo causale diretto nell'evento dannoso. La dinamica dell'incidente, come ricostruita dal giudice di primo grado, si è originata da un movimento imprevedibile del minore, piuttosto che da una condizione di rischio strutturale o organizzativo del negozio. La semplice mancata predisposizione di segnaletica o interdizioni, in assenza di un rischio concreto e oggettivo, non integra una condotta colposa rilevante né dal punto di vista penale né civile. Nel caso in esame, il giudice ha correttamente escluso la sussistenza di una situazione di rischio oggettivo, ritenendo che l'evento sia stato determinato da un caso fortuito.
Dalle considerazioni svolte, deriva, pertanto, il rigetto dell'appello. In base al principio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati alla rifusione delle spese dell'appellata costituita nel presente grado di giudizio, liquidate in euro 3473,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto dell'attività processuale svolta, del valore della controversia e della scarsa complessità della lite (criteri che consentono la quantificazione del compenso in misura quasi corrispondente ai parametri minimi di cui D.m. n. 147/22).
Il rigetto dell'impugnazione costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico delle parti appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del DPR 30/05/2002 n. 115, art. 13 comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24/12/2012, n.228, art. 1 comma 17).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello, avverso la sentenza del 21/04/2023 n. 941/2023 RG 3960/2019 del Tribunale di Taranto, proposto dai sig.ri e Parte_1 nei confronti di in persona del l.r.p.t., Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata.
2) CONDANNA in solido le parti appellanti al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, che si liquidano in euro 3473,00 per compenso, oltre accessori di tariffa e di legge.
3) Ai sensi del DPR 30/05/202 n. 115 art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso il 22.1.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
d.ssa Claudia Calabrese) (Dr. Pietro Genoviva)