TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9804/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comuni- cazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 05.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 05.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9804\2025 R.G., avente ad oggetto: assicurazione sulla vita, vertente tra
(C.F. ) elett.te dom.to in S. Felice a Parte_1 C.F._1
Cancello (CE) alla Via Roma,305, presso lo studio dell'avv. Orlando Sgambati, che lo rapp.ta e difende, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
E
(P.I. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Controparte_1 P.IVA_1
Maria Cristina Pagni, (C.F. ), del Foro di Milano, in CodiceFiscale_2
virtù di procura in atti;
- Appellata–
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione Controparte_2
e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'appellante, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3
chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità del contratto as-
[...] sicurativo n.22915304 sulla vita denominato “D'oro di ” nonché della CP_1
clausola relativa al riscatto anticipato in essa contenuta. Ha dedotto di aver sotto- scritto una polizza avente scadenza dal 1° novembre 2038, con premio annuo lordo di euro 1498,00 da versare in 12 rate mensili da 125,00 € ciascuno. Ha rife- rito di aver versato, all'atto della sottoscrizione, la somma di euro 1.510,00 e suc- cessivamente importi pari a euro 1.455,00 e 1.800,00. Ha rappresentato di essere
2
stata costretta, per sopravvenute difficoltà economiche, a richiedere il riscatto an- ticipato, ottenendo tuttavia un importo significativamente inferiore rispetto alle somme versate. Solo in tale frangente ha appreso dell'esistenza, nel contratto sot- toscritto, di una clausola che prevedeva una decurtazione dell'importo liquidabi- le, rendendo così riscatto incongruente con l'ammontare dei premi corrisposti.Il giudice di pace ha rigettato la domanda, ritenendo che la polizza prodotta dalla compagnia assicurativa, e non contestata dall'attrice, recasse la firma della stessa da cui ha desunto la consapevolezza circa le condizioni economiche e il funzio- namento del contratto, inclusa la disciplina del riscatto.
Con sentenza n. 522/2022 il Giudice di Pace di Arienzo, nella persona del Dott.
Angelo Ievolella, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...] così statuiva: “la domanda attorea va rigettata poiché la po- Parte_1
lizza depositata dalla convenuta Compagnia Assicurativa, non compiutamente contestata dall'attrice, reca firma dell'attrice e, pertanto, fornisce prova che la stessa era a conoscenza del rendimento finanziario di cui alla polizza, come da tabella B). Ciò posto, si ritiene che l'attrice, ex art. 1925 c.c., era in grado di co- noscere il valore di riscatto dell'assicurazione.”
Ha ritenuto tale decisione ingiusta, iniqua e immotivatamente fondata l'appellan- te ha proposto impugnazione.
Si è costituita in giudizio la compagnia , la quale ec- Controparte_1
cepito che prima della sottoscrizione, la sig.ra aveva rice- Parte_1
vuto l'intera documentazione contrattuale, come comprovate dalle firme opposte su ciascun documento. Ha inoltre osservato che l'assicurato era già a conoscenza della possibilità di interrompere i versamenti mediante la riduzione della polizza,
e di ottenere il riscatto anticipato solo a fronte del pagamento di almeno tre an- nualità con penalizzazione economica prevista nelle condizioni generali della po- lizza. Ha evidenziato che la signora ha interrotto i versa- Parte_1
menti solo nel dicembre 2015, ovvero dopo aver assolto all'obbligo delle tre an- nualità e che la riduzione della polizza è avvenuta legittimamente secondo quan- to contrattualmente pattuito.
Le contestazioni sono pervenute solo nel 2018, a distanza di quasi tre anni, a mezzo del proprio legale. Il giudice ha rigettato le domande, osservando che la polizza era stata integralmente sottoscritta dall'assicurato, la quale non aveva mai disconosciuto le firme né allegato alcuna invalidità. Ne ha quindi dedotto la pie-
3
na conoscenza del rendimento e delle condizioni di riscatto della polizza. L'ap- pellante ha replicato che il motivo dell'appello risulta infondato e generico poi- ché non individua specificamente quali clausole sarebbero da qualificarsi come vessatorie ai sensi degli articoli 33 e successivi del decreto legislativo 206\2005, nè allega vizi invalidanti dell'accordo. Ha infine sostenuto la piena legittimità della clausola relativa al riscatto anticipato, trattandosi di previsione conforme al- la normativa assicurativa vigente e non rientrante tra le clausole vessatorie previ- ste nel codice del consumo.
Ha concluso chiedendo: “-nel merito, in via principale, rigettare l'appello propo- sto da perché infondato in fatto e in diritto, per le ragioni Parte_1 di cui in narrativa;
− in via di appello incidentale, riformare la sentenza n.
522/22, emessa dal Giudice di Pace di Arienzo, nella persona del dott. Angelo
Ievolella, depositata in cancelleria in data 14 novembre 2022, nel procedimento sub R.G. 1334/18, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, addossandole integralmente a
[...]
, per le ragioni di cui in narrativa;
− in ogni caso, con vittoria di CP_4
compensi professionali, spese, C.P.A. e IVA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le mo- tivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella va- lutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi-
4
cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite ha precisato che gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affian- cando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragio- ni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa- cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017)
I motivi di appello
Il presente appello origina dalla controversia sorta tra la signora Parte_1
e la compagnia in merito alla validità di una
[...] Controparte_1
clausola contrattuale relativa al riscatto anticipato di una polizza vita.
L' appellante lamenta di aver ricevuto un importo inferiore rispetto ai premi ver- sati ritenendo la clausola nulla per presunto carattere vessatorio e difetto di in- formazione.
In via preliminare, occorre osservare che la polizza assicurativa prodotta dalla società convenuta risulta regolarmente sottoscritta dalla parte attrice con espresso richiamo alle condizioni generali di contratto.
Va rilevato che le clausole indicate dalla compagnia assicurativa convenuta risul- tano inserite nelle condizioni generali di contratto, regolarmente allegate al mo- dulo contrattuale e sottoscritte dalla parte attrice.In ogni caso, non emergono nel- la disciplina in esame elementi idonei a far ritenere che la posizione del contraen- te, sia stata vulnerata sotto il profilo della trasparenza, informazione precontrat- tuale o della corretta conoscibilità delle condizioni contratto.E' principio pacifico in giurisprudenza come più volte affermato dalla Corte di Cassazione
(Cass.Civ.,sez III, 28 settembre 2018,n.23418),che le clausole contrattuali conte- nute nel corpo del contratto o nei relativi allegati, ove espressamente richiamate in modo chiaro e conoscibile si presumono conosciute e accettate dalla
contro
- parte al momento della sottoscrizione. In particolare, ai sensi dell'art.1341 co.1
5
c.c., la validità delle clausole inserite in condizioni generali di contratto unilate- ralmente predisposte presuppone che esse siano state effettivamente conosciute,
o, quantomeno conoscibili secondo l'ordinaria diligenza.
L'apposizione della firma in calce al contratto comporta, salvo prova contraria, la presunzione di conoscenza delle condizioni contrattuali, anche ove contenute ne- gli allegati ,purché accessibili e non formulati in modo oscuro o ambigui.
Dunque, la presunzione opera in quanto il contraente, con l'apposizione della propria firma, dichiara di aver preso visione dell'intero contenuto contrattuale, incluse le condizioni generali o particolari eventualmente allegate e richiamate, salvo prova contraria gravante sulla parte che intenda contestarne l'efficacia.
Ne consegue che grava sulla parte che intenda contestare l'efficacia delle clauso- le il relativo onere probatorio, dovendo dimostrare di non averne avuto cono- scenza o che le stesse fossero formulate in termine tali da impedirne la compren- sione secondo il parametro dell'uomo medio.
Pertanto, non può trovare accoglimento alcuna doglianza fondata sulla presunta natura vessatoria delle clausole contrattuali, atteso che non è mai stata dedotta, né tantomeno provata la mancanza della specifica sottoscrizione richiesta ex arti- colo 1341 comma 2 del Codice civile.
Come affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., Civ., Sez.,
III,27.10.2017 n.25608, Cass.Civ., sez III 21.11.2018 n.29921), la mancata ap- provazione per iscritto delle clausole onerose costituisce un'eccezione in senso stretto, che deve essere espressamente formulata dalla parte interessata.
In difetto di tale eccezione, la validità e l'efficacia delle clausole deve ritenersi pienamente sussistente.
Inoltre, è stato precisato che la sottoscrizione in calce al contratto, comprensiva del richiamo alle condizioni generali, comporta, salvo prova contraria la presun- zione di conoscenza e accettazione delle stesse da parte del contraente
(Cass.Civ.,Sez III, 22.05.2018,n.12598).
Diversa è invece la questione sollevata dalla signora la Parte_1
quale ha dedotto che , in quanto consumatrice spettasse alla compagnia assicura- tiva, nella qualità di professionista, l'onere di dimostrare non solo l'assenza del carattere vessatorio della clausola inserita nel contratto di assicurazione sulla vi- ta, ma anche che tale clausola fosse stata oggetto di una trattativa individuale, specifica, seria ed effettiva , tale da renderla pienamente consapevole delle con-
6
seguenze economiche e giuridiche derivanti dalla sua accettazione.
Tuttavia, detta impostazione può trovare accoglimento solo in presenza dei pre- supposti applicativi del codice del consumo, che nel caso di specie non ricorrono.
In ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in materia di contratti standardizzati stipulati con i consumatori, le clausole predisposte unilateralmente dal professionista si presumono vessatorie ai sensi degli art.33 e s. del D.lgs.
206\200, salvo prova contraria.
Spetta pertanto al professionista fornire la prova che la clausola sia stata oggetto di una trattativa individuale che abbia reso edotto il consumatore del contenuto e degli effetti della medesima.
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita, né è stato dimostrato che la clausola sia frutto di un confronto negoziale effettivo e non formale.
Nondimeno, la clausola risulta regolarmente sottoscritta e inserita nelle condi- zioni generali di contratto, richiamate nel testo principale e mai contestate nella loro provenienza e riferibilità, sì da escludere in ogni caso la fondatezza delle doglianze mosse dall'appellante.
Tale principio trova riscontro normativo anche nell'articolo 1341 co.1 c.c., in combinato risposto dall'articolo 166 del Codice delle Assicurazione Private (
D.L.gs 209\2005) i quali impongono che le clausole inserite in condizioni gene- rali del contratto siano redatte in modo chiaro , comprensibile e tali da consentir- ne la conoscibilità secondo l'ordinaria diligenza del contraente .
La mera presenza di una clausola standard un modulo o formulario non ne de- termina l'automatica efficacia contrattuale: è infatti necessario che la clausola sia stata oggetto di un effettivo consenso, inteso come materiale conoscenza e comprensibilità della stessa da parte del contraente secondo i criteri di ordina- ria diligenza (Cass, civ.sez.III,13 giugno 2019,n.15598).
L'accertamento della conoscenza effettiva o della oggettiva conoscibilità di tali clausole costituisce una questione di fatto e come tale deve essere oggetto di ido- nea prova. In materia di riparto dell'onere probatorio, il principio generale impo- ne che chi intenda avvalersi di una clausola sia per fondare una pretesa, sia per opporla a una controparte, debba fornire la prova dei fatti da cui derivano l'efficacia, la validità o invalidità della stessa.
Nel caso di specie, la parte attrice ha proposto domanda di adempimento del con- tratto di assicurazione, allegando la sussistenza del proprio diritto mediante la
7
produzione della relativa polizza.
A sua volta, la compagnia assicurativa convenuta, si è costituita producendo le condizioni generali di e deducendo la presenza, sin dalla sottoscrizione, di clau- sole conosciute dalla sig.ra la quale risultava aver firmato Parte_1
il documento in ogni sua parte. Non contestata la provenienza delle condizioni generali di contratto dalla compagnia assicurativa, sicché ai fini dell'efficacia delle clausole ivi contenute, incombe sull'assicuratore l'onere di dimostrarne non solo l'inserimento nel testo contrattuale, ma anche l'effettiva conoscenza o, quantomeno, la conoscibilità da parte dell'aderente , secondo i criteri di ordinaria diligenza .
Per quanto concerne, infine, la prospettata nullità-annullabilità del contratto, non risulta allegato né provato alcun elemento idoneo a fondare simili pretese.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda di nullità o annullamento del contratto non può fondarsi su mere affermazioni gene- riche o su valutazioni soggettive della parte, ma deve essere supportata da fatti specifici rilevanti sotto il profilo giuridico e adeguatamente provati (Cass., Civ.,
Sez. III, 14.07.2016, n.14359; Cass., Civ., Sez.II 09.04.2018, n.8582).
In particolare, l'annullabilità del contratto ex art.1427 ss. c.c. richiede la dimo- strazione di un vizio, mentre la nullità deve essere fondata sull'inosservanza di requisiti essenziali previsti dalla legge, ai sensi dell'art.1418 c.c.
Nel caso di specie, né i vizi della volontà, né violazioni di norme imperative ri- sultano allegati in modo puntuale o comprovati con elementi oggettivi.
Di conseguenza, le doglianze attoree in ordine alla validità del contratto non pos- sono trovare accoglimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di prime cure che ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la po- lizza assicurativa prodotta dalla compagnia risulta sottoscritta dalla sig.ra
[...]
la quale, pertanto deve ritenersi pienamente consapevole. Parte_2
Ne consegue che l'attrice, ai sensi dell'art.1925 c.c., era perfettamente in grado di conoscere il valore del riscatto della polizza.
Deve quindi rigettarsi la domanda di risarcimento del danno, risultando i diritti dell'assicurata pienamente regolati dalla polizza sottoscritta e pertanto esercitabi- li nei limiti delle condizioni previste.
Quanto all'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa, la stessa
8
ha chiesto la riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di primo gra- do, domandando che le stesse venissero poste a carico della sig.ra Parte_1
[...]
L'appello incidentale proposto dalla compagnia assicurativa è fondato e va accol- to.
La compensazione delle spese disposta dal giudice di pace con riferimento al giudizio di primo grado, motivata con la ritenuta novità della questione giuridica trattata risulta in contrasto con l'articolo 92 al comma 2 del Codice di procedura civile, il quale consente la compensazione solo in presenza di gravi ed ecceziona- li ragioni esplicitamente indicate.
Nel caso di specie, la questione trattata non presentava profili di assoluta novità né un contrasto giurisprudenziale, trattandosi di materia già ampiamente affron- tata in giurisprudenza di merito e di legittimità.
Ne consegue che la statuizione di compensazione delle spese deve tenersi priva del necessario presupposto normativo, e va pertanto riformata con la condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla compagnia assicurativa in primo grado.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
9
Il tribunale definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione:
- rigetta l'appello proposto dalla sig.ra confermando di Parte_1
conseguenza la sentenza impugnata;
- accoglie l'appello incidentale proposto dalla società assicurativa CP_3
e, per l'effetto, condanna l'odierna appellante al pagamento, in favore
[...]
della compagnia di assicurazione, delle spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 633,00, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudi- zio, in favore della compagnia appellata, che liquida in euro 147,00 per spese e in euro 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenu- to a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 05.06.2025
Il Giudice dott.ssa Del Prete Maria
10