Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, all'udienza del primo aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 18692/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DI GENOVA Parte_1
ALESSANDRO e dall'avv. Raffaele Ciccarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., in persona del legale rapp. pt. , rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN elettivamente domiciliato presso la sede CP_ in via De Gasperi 55, Napoli, in virtù di procure in atti;
rappresentata e difesa dall'avv. in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso introduttivo depositato il 20.10.2022, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del suo diritto all'assegno sociale in misura parziale a far data dal mese successivo alla domanda amministrativa del 07.02.2022 per titolari di carta di soggiorno n. 2107916900151, e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_1
prestazione, con vittoria di spese.
CP_ L' si è costituito deducendo di aver rigettato nella fase amministrativa la domanda di assegno sociale della ricorrente per l'assenza della comunicazione di tutte le pagine del passaporto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il Tribunale, all'udienza dell'11 dicembre 2024, preso atto della carenza documentale e del deposito di copia per immagine annerita del permesso di soggiorno, ha disposto un rinvio per esaminare in contraddittorio la documentazione
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All'udienza del 1 aprile 2025, il difensore ha esibito in udienza una copia annerita del documento relativo al permesso di soggiorno della cliente, chiedendo rinvio per depositare documentazione.
All'udienza del 1 aprile 2025, la causa, all'esito della discussione in contraddittorio,
è stata decisa con lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Sul piano generale, l'assegno sociale che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio
1996, la pensione sociale, è previsto dall'art. 3 l. 335/1995, è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge;
esso prescinde dalla sussistenza di un'assicurazione sociale tra l'individuo e lo Stato e viene supportato integralmente dalla fiscalità generale, in virtù del principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati.
L'assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è
reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti: 65 anni e 3 mesi di età;
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio
2 nazionale.
Quanto allo stato di bisogno economico, a mente dell'art. 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, a mente del quale il riconoscimento dell'assegno sociale è
subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno economico che deve essere adeguatamente comprovato. Deve, altresì, rilevarsi la natura meramente sussidiaria della prestazione in esame, che spetta solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
Hanno diritto all'assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
i soggetti coniugati che abbiano un reddito familiare inferiore all'ammontare annuo dell'assegno. Hanno diritto all'assegno in misura ridotta: i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno.
Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti;
previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
L'assegno sociale, dunque, ha sostituito la pensione sociale, pur mantenendo la natura assistenziale, ed ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.
A differenza della pensione sociale, tuttavia, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale è definito dalla legge sulla base di un criterio che tiene conto di ogni entrata economica (ovvero i redditi di qualsiasi natura, anche quelli esenti da imposte nonche' gli assegni alimentari corrisposti) ad eccezione di quelle specificamente individuate.
Si discute se l'ampia formula usata dal legislatore (“redditi di qualsiasi natura”) e anche la non coincidenza con la nozione di reddito “fiscale” possano indurre ad escludere l'assegno sociale in presenza di entrate patrimoniali, non solo attuali, ma
3 anche concretamente possibili (fatta solo eccezione per le entrate espressamente escluse), che minerebbero l'esistenza della predetta situazione di bisogno (cfr. sentenza di quest'ufficio n. 1857/2016) e, dunque, se possa tenersi conto della non irrimediabilità dello stato di disagio economico.
CP_ Tanto premesso, si rileva che l' ha dedotto che il passaporto della ricorrente –
“pur inviato successivamente dal patronato – non era completo in tutte le sue pagine e per alcuni periodi non era visualizzabile se la ricorrente fosse entrata od uscita dal territorio italiano e si chiedeva di dimostrare in altro modo la permanenza continuativa in Italia.” CP_ L' ha dedotto, inoltre quanto segue:
- Di aver richiesto con PEC dell'11.03.2022 e del 05.04.2022 l'invio delle pagg. 27, 28, 30 e 31.
- Di aver precisato, con PEC del 13.04.2022 che “Dal passaporto non emerge nel 2 7 2012 se entra o esce da così come il 24 08 2012 e il 9 10 2015. Pt_2
Si chiedono chiarimenti”.
- Di aver richiesto, con PEC del 01.06.2022, l'inoltro dell'accordo di separazione in cui veniva disposto importo di € 100,00 mensili a titolo di mantenimento e si sottolineava che detto importo, da verifiche dell'importo della pensione dell'ex coniuge, risultava risibile;
infine, si chiedeva la certificazione attestante l'assenza di altre proprietà all'estero intestate alla ricorrente.
CP_ L' ha dedotto di non aver ricevuto tale documentazione e di aver di conseguenza rigettato l'istanza.
CP_ L' ha, inoltre, contestato la sussistenza del requisito reddituale, in quanto dai riscontri effettuati risulterebbe che la ricorrente è dante causa in locazione per un importo annuo di € 4.800,00 (data stipula 06.04.2022 con decorrenza 04.05.2020) e che tali redditi, unitamente ai redditi dichiarati come percepiti determinano il superamento dei limiti di reddito per ottenere la prestazione richiesta.
CP_ Tanto premesso, si rileva, che nonostante i rilievi dell resi in fase amministrativa, ove è stato attivato il soccorso istruttorio e nonostante il rinvio concesso dal Tribunale, la difesa della parte ricorrente non ha depositato documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.
Il documento denominato “ permesso di soggiorno” risulta depositato in copia annerita e in udienza il difensore ha esibito una copia annerita dalla quale non è stato
4 possibile decifrare il contenuto del documento.
La copia del passaporto prodotta, inoltre, risulta sbiadita e dalla stessa non è possibile desumere gli spostamenti della ricorrente.
In ragione della vetustà della causa non è stato concesso ulteriore rinvio, in quanto il
Tribunale ha indicato con precisione il tema della discussione per l'udienza del primo aprile 2025.
Per tali motivi, il ricorso va rigettato.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. la parte è tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese di lite;
- Fissa il termine di 60 gg per il deposito della motivazione.
In Napoli, 01/04/2025 – 19 maggio 2025
Il Giudice
dott. Martina Brizzi
Sentenza depositata in via telematica con firma digitale il 19/05/2025 in
Cancelleria
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