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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/12/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1054/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC CI, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1054/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato in Germania il [...], in [...] legale rappresentante p.t. Parte_1
(Avv. PETROCCHI PIERO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, n. 116/2022 del
17/2/2022
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 25.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Agrigento, n. 116/2022 che aveva dichiarato tardiva l'opposizione da esso proposta in prime cure al verbale della Polizia Municipale di , n. 93942/P/19 del 3/11/2019. CP_1
Assumeva che la notifica di detto verbale non era avvenuta nei modi di legge e che il primo decidente aveva errato nel ritenere che la notifica, nonostante nulla, si fosse sanata a seguito
1 dell'opposizione spiegata dall'appellante, la quale, siccome proposta oltre i termini di legge, era stata ritenuta tardiva.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente evocato in questo grado di Controparte_1 giudizio.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
Risulta dagli atti che il ha inviato all'appellante, a mezzo della società Controparte_1 privata EMO, divisione della Nivi Credit S.r.l., un verbale di infrazione di norme del codice stradale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2866/2021 e n. 11550/2022 hanno affermato che “Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'art. 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Avendosi riguardo ad un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione del verbale di sanzione amministrativa nemmeno ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre
1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), ovvero direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. La notificazione dell'atto amministrativo doveva quindi eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta”.
La sentenza 11550/2022, correggendo, tuttavia, quanto affermato da ultimo nella sentenza n. 2866 del 2021 delle Sezioni Unite, ha precisato che “tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204 bis C.d.S. (opposizione ora regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7).
Costante è al riguardo l'orientamento di questa Corte (ex multis, e solo con riguardo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, Cass. sez. VI-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. VI-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. H, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio
2006, n. 16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055).
Il giudice, invero, non deve pronunciare la nullità dell'atto processuale per difformità dal modello legale, alla stregua dell'art. 156 c.p.c., comma 3, avendo riguardo alla funzione astratta ed
2 obiettiva cui quell'atto adempie nella sequenza procedimentale. Lo scopo cui è preordinata la notificazione delle violazioni al C.d.S., ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, è
l'eventuale proposizione del ricorso al prefetto o del ricorso in sede giurisdizionale nei termini previsti, ed è dunque preordinata alla utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione (si vedano le sentenze n. 198 del 1996 e n. 255 del 1994 della Corte
Costituzionale). La nullità della notifica del verbale rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, la realizzazione dello scopo della notificazione della violazione, che è quello della conoscenza legale del verbale di accertamento, non può dirsi provata alla luce della mera conoscenza di fatto dello stesso comunque in concreto conseguita (in particolare, Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822). In sostanza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non potendo in tal caso operare la sanatoria, a fronte della intervenuta decadenza dell'amministrazione per l'esercizio del potere ex art. 201 C.d.S..Può essere utile, invero, richiamare quanto queste Sezioni Unite già hanno affermato nella sentenza
22 settembre 2017, n. 22080, in particolare p. 7.3: ove, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S., attualmente disciplinata del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, sia proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta;
se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva”.
3 Alla luce dei predetti principi, deve quindi dichiararsi che, contrariamente, a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'opposizione proposta in primo grado non era tardiva e che la nullità della notifica del verbale contenente la sanzione irrogata non è stata sanata.
Da ciò consegue, in accoglimento dell'appello, che il verbale oggetto di opposizione deve essere annullato.
Tenuto conto del contrasto interpretativo tra le pronunce sopra menzionate, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere compensate e quelle di questo grado vanno dichiarate irripetibili
PQM
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale della Polizia Municipale di Agrigento,
n. 93942/P/19 del 3/11/2019;
compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e dichiara irripetibili quelle relative a questo grado.
Agrigento, 18.12.2025
Il Giudice
NC CI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NC CI, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1054/2022 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato in Germania il [...], in [...] legale rappresentante p.t. Parte_1
(Avv. PETROCCHI PIERO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento, n. 116/2022 del
17/2/2022
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 25.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di Agrigento, n. 116/2022 che aveva dichiarato tardiva l'opposizione da esso proposta in prime cure al verbale della Polizia Municipale di , n. 93942/P/19 del 3/11/2019. CP_1
Assumeva che la notifica di detto verbale non era avvenuta nei modi di legge e che il primo decidente aveva errato nel ritenere che la notifica, nonostante nulla, si fosse sanata a seguito
1 dell'opposizione spiegata dall'appellante, la quale, siccome proposta oltre i termini di legge, era stata ritenuta tardiva.
Non si costituiva il , sebbene ritualmente evocato in questo grado di Controparte_1 giudizio.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
Risulta dagli atti che il ha inviato all'appellante, a mezzo della società Controparte_1 privata EMO, divisione della Nivi Credit S.r.l., un verbale di infrazione di norme del codice stradale.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2866/2021 e n. 11550/2022 hanno affermato che “Alla notificazione a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea di un atto amministrativo, nella specie un verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., non è applicabile il Regolamento n. 1393 del 2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, giacché l'art. 1 di esso espressamente ne esclude l'operatività per la materia amministrativa. Avendosi riguardo ad un cittadino tedesco, non può procedersi alla notificazione del verbale di sanzione amministrativa nemmeno ai sensi dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo del 24 novembre
1977 (ratificata con la L. 21 marzo 1983, n. 149), ovvero direttamente a mezzo posta, per la riserva apposta dalla Germania. La notificazione dell'atto amministrativo doveva quindi eseguirsi mediante assistenza dell'autorità centrale dello Stato di residenza ai sensi dell'art. 2 della
Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, sicché è da intendersi nulla quella nella specie effettuata a mezzo posta”.
La sentenza 11550/2022, correggendo, tuttavia, quanto affermato da ultimo nella sentenza n. 2866 del 2021 delle Sezioni Unite, ha precisato che “tale nullità della notifica del verbale di accertamento di infrazione del C.d.S., può dirsi sanata, per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., comma 3, soltanto dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204 bis C.d.S. (opposizione ora regolata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7).
Costante è al riguardo l'orientamento di questa Corte (ex multis, e solo con riguardo alle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, Cass. sez. VI-2, 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. sez. VI-2, 6 ottobre 2014, n. 20975; Cass. sez. H, 17 maggio 2007, n. 11548; Cass. sez. I, 21 luglio
2006, n. 16822; Cass. sez. L, 19 agosto 2005, n. 17054; Cass. sez. I, 8 settembre 2004, n. 18055).
Il giudice, invero, non deve pronunciare la nullità dell'atto processuale per difformità dal modello legale, alla stregua dell'art. 156 c.p.c., comma 3, avendo riguardo alla funzione astratta ed
2 obiettiva cui quell'atto adempie nella sequenza procedimentale. Lo scopo cui è preordinata la notificazione delle violazioni al C.d.S., ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201, è
l'eventuale proposizione del ricorso al prefetto o del ricorso in sede giurisdizionale nei termini previsti, ed è dunque preordinata alla utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione (si vedano le sentenze n. 198 del 1996 e n. 255 del 1994 della Corte
Costituzionale). La nullità della notifica del verbale rimane perciò sanata soltanto dal tempestivo esercizio della facoltà di opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è ex lege finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, la realizzazione dello scopo della notificazione della violazione, che è quello della conoscenza legale del verbale di accertamento, non può dirsi provata alla luce della mera conoscenza di fatto dello stesso comunque in concreto conseguita (in particolare, Cass. sez. I, 21 luglio 2006, n. 16822). In sostanza, l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto, la cui notificazione sia affetta da nullità, significa che, se il destinatario mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa attraverso il compimento della correlata facoltà processuale, lo stesso non potrà dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno della propria opposizione. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non potendo in tal caso operare la sanatoria, a fronte della intervenuta decadenza dell'amministrazione per l'esercizio del potere ex art. 201 C.d.S..Può essere utile, invero, richiamare quanto queste Sezioni Unite già hanno affermato nella sentenza
22 settembre 2017, n. 22080, in particolare p. 7.3: ove, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del C.d.S., attualmente disciplinata del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, sia proposta per dedurre l'omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Se l'amministrazione non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta;
se, al contrario, l'amministrazione dà prova di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile perché tardiva”.
3 Alla luce dei predetti principi, deve quindi dichiararsi che, contrariamente, a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'opposizione proposta in primo grado non era tardiva e che la nullità della notifica del verbale contenente la sanzione irrogata non è stata sanata.
Da ciò consegue, in accoglimento dell'appello, che il verbale oggetto di opposizione deve essere annullato.
Tenuto conto del contrasto interpretativo tra le pronunce sopra menzionate, le spese di lite del primo grado di giudizio devono essere compensate e quelle di questo grado vanno dichiarate irripetibili
PQM
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla il verbale della Polizia Municipale di Agrigento,
n. 93942/P/19 del 3/11/2019;
compensa le spese di lite del primo grado di giudizio e dichiara irripetibili quelle relative a questo grado.
Agrigento, 18.12.2025
Il Giudice
NC CI
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