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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Torsello, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Enrica Bernardini e dall'Avv. Stefano Violi del Foro della Spezia, elettivamente domiciliato presso il primo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa contestualmente depositato in forma scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con e che dalla loro unione è nato (il 15 marzo 2018) il figlio Controparte_1
. Per_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione nel maggio 2021, precisando di essersi trasferita (da ) a vivere a Parma unitamente al minore, fornendo indicazioni in merito alle CP_2 frequentazioni tra padre e figlio e lamentando il mancato apporto economico (se non del tutto estemporaneo) dello stesso al mantenimento materiale di , chiedeva disporsi CP_1 Per_1
l'affidamento condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso sé medesima, determinarsi il calendario di visite paterne a fine settimana alternati e secondo ulteriori tempi durante le vacanze estive e le festività e porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo monetario pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositando comparsa il giorno 11 dicembre 2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 fornendo una diversa ricostruzione della cessazione del rapporto sentimentale e, tuttavia, aderendo sostanzialmente alle domande avversarie in materia di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali del figlio . Per_1
Per altro verso, contestando il proprio inadempimento ai doveri di assistenza materiale della prole e rimarcando le proprie difficoltà economiche, chiedeva quantificarsi il contributo a proprio carico per il mantenimento ordinario del figlio nell'importo mensile pari ad Euro 100,00 (con attribuzione a controparte dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 14 gennaio 2025 le parti confermavano le rispettive allegazioni e, unitamente ai difensori, rappresentavano di avere raggiunto un accordo su ogni questione controversa.
Il 17 gennaio 2025 erano prodotte note scritte autorizzate mediante le quali era documentato l'accordo raggiunto e venivano precisate congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per Per_1 ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di residenza, di collocazione preferenziale (materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo, provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, formalizzato in forma scritta come da atto datato 15 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 27 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1791/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Torsello, Parte_1 elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Enrica Bernardini e dall'Avv. Stefano Violi del Foro della Spezia, elettivamente domiciliato presso il primo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto in corso di causa contestualmente depositato in forma scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 7 giugno 2024 premetteva di avere intrattenuto una Parte_1 relazione more uxorio con e che dalla loro unione è nato (il 15 marzo 2018) il figlio Controparte_1
. Per_1
Allegando la sopravvenuta cessazione della relazione nel maggio 2021, precisando di essersi trasferita (da ) a vivere a Parma unitamente al minore, fornendo indicazioni in merito alle CP_2 frequentazioni tra padre e figlio e lamentando il mancato apporto economico (se non del tutto estemporaneo) dello stesso al mantenimento materiale di , chiedeva disporsi CP_1 Per_1
l'affidamento condiviso di quest'ultimo ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso sé medesima, determinarsi il calendario di visite paterne a fine settimana alternati e secondo ulteriori tempi durante le vacanze estive e le festività e porsi a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione mensile dell'importo monetario pari ad Euro 300,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositando comparsa il giorno 11 dicembre 2024, si costituiva in giudizio , Controparte_1 fornendo una diversa ricostruzione della cessazione del rapporto sentimentale e, tuttavia, aderendo sostanzialmente alle domande avversarie in materia di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali del figlio . Per_1
Per altro verso, contestando il proprio inadempimento ai doveri di assistenza materiale della prole e rimarcando le proprie difficoltà economiche, chiedeva quantificarsi il contributo a proprio carico per il mantenimento ordinario del figlio nell'importo mensile pari ad Euro 100,00 (con attribuzione a controparte dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositate in seguito le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 14 gennaio 2025 le parti confermavano le rispettive allegazioni e, unitamente ai difensori, rappresentavano di avere raggiunto un accordo su ogni questione controversa.
Il 17 gennaio 2025 erano prodotte note scritte autorizzate mediante le quali era documentato l'accordo raggiunto e venivano precisate congiuntamente le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, in quanto privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per Per_1 ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, di residenza, di collocazione preferenziale (materna) e di tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata, anche alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali, la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo, provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti, formalizzato in forma scritta come da atto datato 15 gennaio 2025 e depositato il 17 gennaio 2025.
Così deciso in Parma il 27 gennaio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto