Articolo 1 della Legge 14 luglio 1959, n. 515
Versione
11 agosto 1959
Art. 1. Articolo unico.

Con effetto dal 1 gennaio 1959, il termine di validita' dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dall' articolo 1 della legge 15 marzo 1956, n. 165 , e' prorogato al 31 dicembre 1963.

Entrata in vigore il 11 agosto 1959