TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2520/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2520 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Controparte_1
Massimiliano Cristino e Simona Rosselli, elettivamente domiciliate in Foggia presso lo studio del primo;
ATTRICI
E
e , con l'avv. Umberto Ippolito;
Controparte_2 Controparte_3
con l'avv. Angelo Pasquale Masucci;
Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.01.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate a verbale e che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dai locali di proprietà dell'attrice e comodati in uso alle per effetto CP_1
dell'abbattimento, ad opera dei convenuti, di un vecchio fabbricato e la costruzione, in pagina 1 di 6 aderenza alla loro proprietà, di un nuovo immobile, è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. CP_
Secondo l'assunto delle attrici, i lavori di scavo commissionati dai convenuti e realizzati nel 2013 dalla società appaltatrice avrebbero comportato una lesione Controparte_4
della muratura della cantina di proprietà dell'attrice e, a causa della mancata impermeabilizzazione del cantiere dei convenuti e dell'assenza di aggottamento del cavo della fognatura, durante un temporale, l'allagamento della stessa cantina con gravi danni all'immobile di proprietà della e della ditta . Pt_1 CP_1
CP_
I IG.ri , costituitisi in giudizio, contestavano la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo in via esclusiva rispondere di eventuali danni solo l'impresa appaltatrice dei lavori, ove non provi di essere stata un semplice “nudus minister”,
l'improponiblità della domanda per abuso del processo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Si costituiva anche la contestando le ragioni dell'attrice e chiedendo il Controparte_4 rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Dopo l'interruzione per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno della convenuta e la successiva riassunzione, venivano espletate la Controparte_3
prova orale ammessa, la CTU a mezzo l'ing. e dopo una seconda Persona_1
interruzione e successiva riassunzione per la morte della convenuta Controparte_3 ed alcuni rinvii interlocutori, veniva infine introitata per la decisione.
[...]
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda attrice per abuso del processo che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte
Cass. n. 7299 del 19.03.2025), non appare aderente al presente giudizio non sussistendo una domanda frazionata relativa allo stesso credito, in quanto nel giudizio ancora pendente R.G.
n. 9343 del 2014 la domanda era relativa al presunto danno da deprezzamento derivante dalla CP_ violazione delle distanze legali tra i fabbricati e rivolta nei confronti dei soli convenuti , mentre nel presente giudizio vengono richiesti non solo agli stessi convenuti ma anche alla ditta appaltatrice dei lavori i soli danni derivati all'immobile dalla cattiva esecuzione delle opere edili.
pagina 2 di 6 I due giudizi, dunque, non risultano < possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente>> (Cass. S.U. sentenze n. 4090 e 4091 del 2017).
Venendo al merito, la documentazione prodotta in giudizio, le escusse prove testimoniali e la relazione delle espletata CTU convergono nel dimostrare che nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione a seguito dei lavori edili eseguiti dalla su Controparte_4
CP_ incarico dei convenuti si siano verificati i danni meglio descritti dall'ing. che ha Per_1
accertato in maniera inequivoca la responsabilità dei convenuti ritenendo i danni occasionati all'immobile di parte attrice direttamente collegati casualmente ai lavori di ristrutturazione.
In particolare, l'ordinanza del Comune del 02.01.2014, la documentazione fotografica e le prove testimoniali dei tecnici arch. all'epoca progettista e direttore dei lavori dei Per_2
CP_ Tes_ convenuti , e ing. , tecnico del Comune di San Severo, hanno confermato l'esistenza della lesione nella parete poi demolita, mentre l'arch. già con le missive inviate ai Per_2
CP_ committenti e con le sue dichiarazioni rese nel corso della prova testimoniale, evidenziava le carenze e l'erronea esecuzione delle opere edili eseguite dall'impresa appaltatrice carenze ed erronea esecuzione dei lavori confermate dal Controparte_4
CTU ing. . Per_1
Anche relativamente all'allagamento della i testi sentiti, compreso il teste di CP_5
parte convenuta incaricato dalla dell'aspirazione dell'acqua presente nella Tes_2 CP_4 stessa cantina, hanno confermato tanto la presenza dell'acqua quanto la presenza di botti ed altro materiale per l'imbottigliamento all'interno, mentre il CTU ha constatato e Per_1
stimato i danni che ne sono occasionati. CP_ A riguardo, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto dei danni causati a terzi dall'esecuzione delle opere risponde ex art. 2043 c.c. il solo appaltatore salva l'ipotesi dell'appaltatore mero esecutore materiale dell'opera e cioè “nudus minister”del committente e quella della responsabilità del committente per c.d. “culpa in eligendo” per aver affidato l'opera ad una impresa “ manifestamente inidonea”.
L'eccezione risulta infondata.
La corrispondenza intercorsa tra l'allora progettista e direttore dei lavori e il Per_2
CP_ convenuto , allegata al fascicolo di parte attrice, e la testimonianza resa dal primo nel pagina 3 di 6 presente giudizio dimostrano la conoscenza dei committenti delle inadempienze dell'impresa appaltatrice e della possibile inidoneità della stessa per la realizzazione del progetto.
Secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, infatti, << il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica>> (così, Cass. 19.09.2016
n. 18.285).
Nel caso in specie, i committenti alla denunzia del progettista e direttore lavori di inadempienze gravi della impresa appaltatrice hanno confermato la fiducia all'impresa e revocato l'incarico al direttore dei lavori.
In conclusione, il committente risponde in via solidale dei danni causati al terzo non solo nel caso in cui quest'ultimo sia un “nudus minister” ma anche qualora abbia violato regole di cautela ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di “culpa in eligendo”: per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso (Cass. n. 11194/2019; Cass. n. 29338/14.11.2018).
Parimenti, non appare possibile escludere la responsabilità della ditta appaltatrice alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. n. 7027 del 12.03.2021) secondo il quale a fronte della responsabilità della appaltatrice è possibile configurarsi una corresponsabilità del committente << …per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi…>> ( in senso analogo, C.A. Milano n. 2846 del 07.09.2022).
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione operata dal CTU, il quale, dopo aver accertato il nesso di causalità dei danni dettagliatamente riscontrati con la lamentata demolizione e ricostruzione del fabbricato dei convenuti ad opera della
[...]
ha stimato complessivamente il danno pari ad € 13.744,45=, compresi gli Controparte_4
pagina 4 di 6 oneri professionali per un tecnico abilitato, stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno da “inagibilità” dell'immobile pure quantificata dal CTU , va precisato che parte attrice non ha formulato specifica Per_1
domanda in tal senso, ma ha domandato il risarcimento in via equitativa del danno non patrimoniale < ambiente umido ed insalubre>>, danno che, tuttavia, non è risultato provato nel corso del processo. CP_ In ordine ai danni lamentati dalle , i convenuti Controparte_1
hanno contestato, sin con la comparsa di costituzione, l'esistenza della attività produttiva all'interno del seminterrato di proprietà della , attività che, per contro, è risultata Pt_1 provata da parte attrice con la produzione in giudizio di un contratto di comodato registrato ( con data anteriore al sinistro), con la documentazione amministrativa e fotografica ritualmente prodotta, con le dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni occorsi alle non avendo la CP_1
ditta attrice fornito idonea prova circa la quantità e qualità del vino deteriorato che è stato smaltito né dei costi degli imballaggi rovinati, gli unici danni risarcibili risultano essere quelli accertati dal CTU e quantificati in complessivi € 6.600,00=. Per_1
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
confronti di e , deceduta, e ora dei suoi eredi CP_2 Controparte_3
legittimi, nonché della società in persona del legale rappresentante Controparte_4
P.T., così provvede:
1) Accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
2) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice al proprio immobile, come quantificati dal CTU ing. , Parte_1 Per_1
pagina 5 di 6 pari ad € 13.744,45= oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalle che si liquida in complessivi € Controparte_1
6.600,00=;
4) Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
5) Condanna le medesime parti convenute al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio che si liquidano, in relazione a quanto effettivamente riconosciuto, in € 4.835,00= oltre ad € 786,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge,
Così deciso in Foggia, lì 14.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2520 dell'anno 2017 avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale e risarcimento danni;
TRA
e , rappresentate e difese dagli avv.ti Parte_1 Controparte_1
Massimiliano Cristino e Simona Rosselli, elettivamente domiciliate in Foggia presso lo studio del primo;
ATTRICI
E
e , con l'avv. Umberto Ippolito;
Controparte_2 Controparte_3
con l'avv. Angelo Pasquale Masucci;
Controparte_4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.01.2025, la causa veniva riservata, con i termini ex art. 190
c.p.c., per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti costituite riportate a verbale e che devono ritenersi in questa sede integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO La domanda attorea, volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dai locali di proprietà dell'attrice e comodati in uso alle per effetto CP_1
dell'abbattimento, ad opera dei convenuti, di un vecchio fabbricato e la costruzione, in pagina 1 di 6 aderenza alla loro proprietà, di un nuovo immobile, è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. CP_
Secondo l'assunto delle attrici, i lavori di scavo commissionati dai convenuti e realizzati nel 2013 dalla società appaltatrice avrebbero comportato una lesione Controparte_4
della muratura della cantina di proprietà dell'attrice e, a causa della mancata impermeabilizzazione del cantiere dei convenuti e dell'assenza di aggottamento del cavo della fognatura, durante un temporale, l'allagamento della stessa cantina con gravi danni all'immobile di proprietà della e della ditta . Pt_1 CP_1
CP_
I IG.ri , costituitisi in giudizio, contestavano la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, dovendo in via esclusiva rispondere di eventuali danni solo l'impresa appaltatrice dei lavori, ove non provi di essere stata un semplice “nudus minister”,
l'improponiblità della domanda per abuso del processo e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Si costituiva anche la contestando le ragioni dell'attrice e chiedendo il Controparte_4 rigetto della domanda e la condanna alle spese.
Dopo l'interruzione per l'apertura della procedura di amministrazione di sostegno della convenuta e la successiva riassunzione, venivano espletate la Controparte_3
prova orale ammessa, la CTU a mezzo l'ing. e dopo una seconda Persona_1
interruzione e successiva riassunzione per la morte della convenuta Controparte_3 ed alcuni rinvii interlocutori, veniva infine introitata per la decisione.
[...]
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda attrice per abuso del processo che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte
Cass. n. 7299 del 19.03.2025), non appare aderente al presente giudizio non sussistendo una domanda frazionata relativa allo stesso credito, in quanto nel giudizio ancora pendente R.G.
n. 9343 del 2014 la domanda era relativa al presunto danno da deprezzamento derivante dalla CP_ violazione delle distanze legali tra i fabbricati e rivolta nei confronti dei soli convenuti , mentre nel presente giudizio vengono richiesti non solo agli stessi convenuti ma anche alla ditta appaltatrice dei lavori i soli danni derivati all'immobile dalla cattiva esecuzione delle opere edili.
pagina 2 di 6 I due giudizi, dunque, non risultano < possibile giudicato o comunque fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente>> (Cass. S.U. sentenze n. 4090 e 4091 del 2017).
Venendo al merito, la documentazione prodotta in giudizio, le escusse prove testimoniali e la relazione delle espletata CTU convergono nel dimostrare che nelle circostanze di tempo e luogo descritte in citazione a seguito dei lavori edili eseguiti dalla su Controparte_4
CP_ incarico dei convenuti si siano verificati i danni meglio descritti dall'ing. che ha Per_1
accertato in maniera inequivoca la responsabilità dei convenuti ritenendo i danni occasionati all'immobile di parte attrice direttamente collegati casualmente ai lavori di ristrutturazione.
In particolare, l'ordinanza del Comune del 02.01.2014, la documentazione fotografica e le prove testimoniali dei tecnici arch. all'epoca progettista e direttore dei lavori dei Per_2
CP_ Tes_ convenuti , e ing. , tecnico del Comune di San Severo, hanno confermato l'esistenza della lesione nella parete poi demolita, mentre l'arch. già con le missive inviate ai Per_2
CP_ committenti e con le sue dichiarazioni rese nel corso della prova testimoniale, evidenziava le carenze e l'erronea esecuzione delle opere edili eseguite dall'impresa appaltatrice carenze ed erronea esecuzione dei lavori confermate dal Controparte_4
CTU ing. . Per_1
Anche relativamente all'allagamento della i testi sentiti, compreso il teste di CP_5
parte convenuta incaricato dalla dell'aspirazione dell'acqua presente nella Tes_2 CP_4 stessa cantina, hanno confermato tanto la presenza dell'acqua quanto la presenza di botti ed altro materiale per l'imbottigliamento all'interno, mentre il CTU ha constatato e Per_1
stimato i danni che ne sono occasionati. CP_ A riguardo, i convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva in quanto dei danni causati a terzi dall'esecuzione delle opere risponde ex art. 2043 c.c. il solo appaltatore salva l'ipotesi dell'appaltatore mero esecutore materiale dell'opera e cioè “nudus minister”del committente e quella della responsabilità del committente per c.d. “culpa in eligendo” per aver affidato l'opera ad una impresa “ manifestamente inidonea”.
L'eccezione risulta infondata.
La corrispondenza intercorsa tra l'allora progettista e direttore dei lavori e il Per_2
CP_ convenuto , allegata al fascicolo di parte attrice, e la testimonianza resa dal primo nel pagina 3 di 6 presente giudizio dimostrano la conoscenza dei committenti delle inadempienze dell'impresa appaltatrice e della possibile inidoneità della stessa per la realizzazione del progetto.
Secondo la prevalente Giurisprudenza di legittimità, infatti, << il direttore dei lavori esercita in luogo del committente quei medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona. La connotazione precipuamente tecnica di tale obbligazione di sorveglianza lo obbliga a vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica>> (così, Cass. 19.09.2016
n. 18.285).
Nel caso in specie, i committenti alla denunzia del progettista e direttore lavori di inadempienze gravi della impresa appaltatrice hanno confermato la fiducia all'impresa e revocato l'incarico al direttore dei lavori.
In conclusione, il committente risponde in via solidale dei danni causati al terzo non solo nel caso in cui quest'ultimo sia un “nudus minister” ma anche qualora abbia violato regole di cautela ex art. 2043 c.c. ovvero in caso di “culpa in eligendo”: per la sussistenza della solidarietà è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento dannoso (Cass. n. 11194/2019; Cass. n. 29338/14.11.2018).
Parimenti, non appare possibile escludere la responsabilità della ditta appaltatrice alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale (per tutte, Cass. n. 7027 del 12.03.2021) secondo il quale a fronte della responsabilità della appaltatrice è possibile configurarsi una corresponsabilità del committente << …per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi…>> ( in senso analogo, C.A. Milano n. 2846 del 07.09.2022).
Per quanto attiene al quantum, parte attrice si è rimessa alla quantificazione operata dal CTU, il quale, dopo aver accertato il nesso di causalità dei danni dettagliatamente riscontrati con la lamentata demolizione e ricostruzione del fabbricato dei convenuti ad opera della
[...]
ha stimato complessivamente il danno pari ad € 13.744,45=, compresi gli Controparte_4
pagina 4 di 6 oneri professionali per un tecnico abilitato, stima che appare congrua e sorretta da una analisi tecnica condivisibile ed immune da critiche che il Tribunale fa propria.
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno da “inagibilità” dell'immobile pure quantificata dal CTU , va precisato che parte attrice non ha formulato specifica Per_1
domanda in tal senso, ma ha domandato il risarcimento in via equitativa del danno non patrimoniale < ambiente umido ed insalubre>>, danno che, tuttavia, non è risultato provato nel corso del processo. CP_ In ordine ai danni lamentati dalle , i convenuti Controparte_1
hanno contestato, sin con la comparsa di costituzione, l'esistenza della attività produttiva all'interno del seminterrato di proprietà della , attività che, per contro, è risultata Pt_1 provata da parte attrice con la produzione in giudizio di un contratto di comodato registrato ( con data anteriore al sinistro), con la documentazione amministrativa e fotografica ritualmente prodotta, con le dichiarazioni rese dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria.
Per quanto attiene alla quantificazione dei danni occorsi alle non avendo la CP_1
ditta attrice fornito idonea prova circa la quantità e qualità del vino deteriorato che è stato smaltito né dei costi degli imballaggi rovinati, gli unici danni risarcibili risultano essere quelli accertati dal CTU e quantificati in complessivi € 6.600,00=. Per_1
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione regolarmente notificato da e nei Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
confronti di e , deceduta, e ora dei suoi eredi CP_2 Controparte_3
legittimi, nonché della società in persona del legale rappresentante Controparte_4
P.T., così provvede:
1) Accoglie nei termini precisati in motivazione la domanda attrice;
2) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice al proprio immobile, come quantificati dal CTU ing. , Parte_1 Per_1
pagina 5 di 6 pari ad € 13.744,45= oltre rivalutazione ed interessi nella misura legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo;
3) Condanna, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalle che si liquida in complessivi € Controparte_1
6.600,00=;
4) Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese di CTU con eventuale regolazione di quanto corrisposto anticipatamente da parte attrice;
5) Condanna le medesime parti convenute al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da parte attrice nel presente giudizio che si liquidano, in relazione a quanto effettivamente riconosciuto, in € 4.835,00= oltre ad € 786,00= per spese per il contributo unificato ed i diritti di cancelleria, nonché al rimborso forfettario, I.V.A. e
C.A.P. come per Legge,
Così deciso in Foggia, lì 14.04.2025
Il Giudice Monocratico
dott. Maurizio Manzionna
pagina 6 di 6