Art. 1.
Al testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti aggiunte da inserire nella sezione 4a del capo VII, dopo l'art. 125:
Art. 125-bis. - Perdita o scomparsa di navi o aeromobili.
Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si e' verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell'art. 146 comma 2°, e 148 comma 3°, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.
Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.
Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilita' ai sensi dell'art. 124. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.
Art. 125-ter. - Sopravvenuto accertamento di morte.
Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilita', si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.
Art. 125-quater. - Autorita' competente alla formazione degli atti.
L'autorita' competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti e' il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.
I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.
Art. 125-quinquies. - Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 124 se un Comando o un Ente territoriale delle Forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi Ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potuto raccogliere,il Comando superiore da cui il predetto Comando o Ente dipendeva.
Nei casi suindicati il Ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irreperibilita', valendosi, ove occorra, della facolta' di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.
Al testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti aggiunte da inserire nella sezione 4a del capo VII, dopo l'art. 125:
Art. 125-bis. - Perdita o scomparsa di navi o aeromobili.
Quando, per fatto di guerra o comunque attinente alla guerra, si e' verificata la perdita di una nave o di un aeromobile e sono perite tutte le persone imbarcate, si procede a norma dell'art. 146 comma 2°, e 148 comma 3°, dell'ordinamento dello stato civile, approvato con R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238.
Nel caso in cui sia accertata la perdita di una parte soltanto delle persone imbarcate, gli atti di morte sono formati sulla dichiarazione dei superstiti.
Nel caso preveduto dal comma precedente, per le persone imbarcate scomparse, di cui non sia stata accertata la morte, sono redatti verbali di irreperibilita' ai sensi dell'art. 124. Nello stesso modo si provvede quando la nave o l'aeromobile siano scomparsi, senza che ne sia accertata la perdita.
Art. 125-ter. - Sopravvenuto accertamento di morte.
Se, dopo la compilazione dei verbali di irreperibilita', si accerta, per riconoscimento della salma o per dichiarazione dei superstiti o di altre persone presenti, che persone ritenute disperse sono invece decedute, si provvede alla formazione degli atti di morte in base alle notizie raccolte.
Art. 125-quater. - Autorita' competente alla formazione degli atti.
L'autorita' competente alla formazione degli atti indicati negli articoli precedenti e' il Ministero della marina o dell'aeronautica, secondo che si tratti di perdita o di scomparsa di una nave o di un aeromobile.
I Ministeri anzidetti possono delegare i dipendenti comandi o servizi.
Art. 125-quinquies. - Segnalazione di scomparsa di dipendenti da enti soppressi o disciolti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 124 se un Comando o un Ente territoriale delle Forze armate dello Stato sia disciolto, soppresso, o comunque si trovi in analoga condizione di fatto, alle segnalazioni di scomparsa di militari da esso dipendenti ai rispettivi Ministeri provvede, in base alle notizie che si siano potuto raccogliere,il Comando superiore da cui il predetto Comando o Ente dipendeva.
Nei casi suindicati il Ministero competente provvede alla compilazione del verbale di irreperibilita', valendosi, ove occorra, della facolta' di delega preveduta dal secondo comma dell'articolo precedente.