Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1099/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 14/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del primo quarto e sesto motivo di ricorso;
assorbito il secondo e quinto motivo di ricorso;
rigetto del terzo motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 aprile 1995, la società O.Z. Motor Sport Wheels s.r.l. conveniva il Ministero delle Finanze innanzi al Tribunale di Venezia, per ivi sentirlo condannare alla restituzione delle somme pagate a titolo di tassa per le concessioni governative sulle società relativamente agli anni dal 1989 al 1992 per contrasto con il diritto comunitario.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 618/1996 del 18 gennaio 1996, depositata il 28 febbraio 1996, accoglieva la domanda attrice condannando il Ministero delle Finanze al pagamento della somma di L. 15.000.000 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo. La decisione era impugnata in via principale dal
Ministero delle Finanze, che ne chiedeva l'integrale riforma, ed in via incidentale dalla società contribuente, che chiedeva la riforma del capo relativo alla decorrenza degli interessi e di quello relativo alla compensazione delle spese.
La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe, accogliendo l'appello principale per quanto di ragione, riduceva - sia per l'intervenuta decadenza rispetto ad una annualità (1985), sia per il dovuto pagamento di L. 400.000 per ciascun anno a titolo di tassa di iscrizione per gli atti sociali - a L. 12.400.000 la somma complessiva alla cui restituzione condannava il Ministero delle Finanze, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza, la società O.Z. Motor Sport Wheels s.r.l., con atto notificato il 27 luglio 2000, propone ricorso per Cassazione con sei motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, erronea e contraddittoria motivazione, violazione del diritto comunitario, affermando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l'art. 11, L. n. 448/1998 - del quale ha fatto applicazione nel giudizio quale ius superveniens, ritenendo dovuto da parte della società l'importo di L. 400.000 per anno a titolo di tassa per gli atti sociali - non contrastasse con il diritto comunitario.
Il motivo è fondato. Questa Suprema Corte ha più volte ribadito l'orientamento, che si ritiene di dover condividere, secondo cui "la tassa di concessione governativa per la iscrizione nel registro delle imprese di atti sociali diversi dall'atto costitutivo è illegittima, ponendosi in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969 n. 335 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, senza che tale incompatibilità possa ritenersi venuta meno con l'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448" (Cass. n. 14064/2001; cfr.
altresì Cass. n. 15448/2001; n. 7176/99, n. 5354/99, n. 3097/99):
sicché deve essere ritenuta non applicabile, con riferimento alle annualità per le quali viene riconosciuto il diritto al rimborso, la detrazione della tassa di iscrizione forfettaria annuale concernente atti sociali diversi dall'atto costitutivo.
Inoltre la Corte di Giustizia delle Comunità Europea nella sentenza del 10 settembre 2002, pronunciata nelle cause riunite Riccardo Prisco S.r.l. e Amministrazione delle Finanze dello Stato (C-216/99) e Ministero delle Finanze c/ CASER S.p.A. (C-222/99), proprio con riferimento alla compatibilità dell'art. 11, L. n. 448/1998 con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE (punti da 47 a 57), ha affermato che, "per quanto riguarda le tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge n. 448/1998, risulta che, pur se tali tasse vengono ad aggiungersi a tasse di concessione già versate nel corso degli anni 1985-1992 per l'iscrizione degli stessi atti nell'ambito del regime inizialmente applicabile e pur se, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dall'art. 13 del decreto n. 641/1972, le società interessate non possono ottenere la restituzione di queste ultime tasse, le autorità italiane hanno già riscosso, nell'ambito dell'iscrizione di detti atti, tasse analoghe che si considerano aver remunerato il servizio reso. Di conseguenza, senza che sia necessario accertare se il costo connesso all'iscrizione dei suddetti atti sia o no anche già coperto dai diritti di cancelleria, le suddette tasse forfettarie non possono considerarsi avere carattere remunerativo" (punto 52). "Per quanto riguarda la tassa di concessione retroattiva dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo, anch'essa istituita dall'art. 11 della legge n. 448/1998", lo stesso ragionamento svolto nel or ora citato punto 52 della sentenza, si applica, a giudizio della Corte, "nei confronti delle società che hanno già versato una tassa di concessione per l'iscrizione dell'atto costitutivo tra il 1985 e il 1992 e che, tenuto conto in particolare del termine di decadenza risultante dal n. 2 di tale articolo e dall'art. 13 del decreto n. 641/1972, non possono esigerne la restituzione" (punto 54): mentre "per quanto riguarda le società che possono esigere la restituzione delle tasse di concessione già versate tra il 1985 e il 1992 per l'iscrizione dell'atto costitutivo o di altri atti, spetta ai giudici di rinvio accertare se le nuove tariffe retroattive istituite per tali operazioni abbiano o no carattere remunerativo", tenuto conto dei principi espressi nelle sentenze NE Carni e FA (punto 55). Tenuto conto cioè del fatto che "l'art. 10 della direttiva dev'essere interpretato nel senso che, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12, esso vieta un tributo annuale dovuto in ragione dell'iscrizione delle società di capitali, anche qualora il gettito di tale tributo contribuisca al finanziamento del servizio incaricato della tenuta del registro in cui sono iscritte le società" (sentenza NE Carni); nonché del fatto che "l'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva va interpretato nel senso che, per avere carattere remunerativo, gli importi riscossi per l'iscrizione nel registro delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e degli aumenti di capitale effettuati da tali società devono essere calcolati soltanto in base al costo delle formalità di cui trattasi, fermo restando che detti importi possono altresì coprire le spese derivanti da operazioni minori effettuate gratuitamente" (sentenza AS).
Alla luce di queste conclusioni della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, deve ritenersi che l'art. 11, L. n. 448/1998 si palesi in contrasto con gli art. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 69/335/CEE e debba essere quindi disapplicato con riferimento al caso di specie.
Con l'accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge, eccezione di cosa giudicata e motivazione contraddittoria in ordine all'applicazione dello ius superveniens con riferimento alla determinazione del tasso di interesse. Ad avviso della società ricorrente la sentenza impugnata erroneamente avrebbe fatto applicazione dello ius superveniens con riferimento alla misura degli interessi, pur confermando poi la determinazione degli stessi nella misura legale come disposto dalla sentenza di primo grado in considerazione del trattamento peggiorativo che ne sarebbe altrimenti derivato alla società: il giudice d'appello avrebbe, invece, dovuto affermare che in ordine alla misura degli interessi determinata dal giudice di primo grado si era formato il giudicato. Tale capo della sentenza di primo grado che lo stesso ricorrente definisce "dotato di una propria specifica autonomia", non era stato, infatti, impugnato nè dall'amministrazione (dalla sentenza impugnata risulta che la richiesta del Ministero circa l'applicazione in merito della L. n. 29/1961 è stata giudicata "inammissibile perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni"), ne' dalla società contribuente che aveva censurato il solo capo della sentenza relativo alla decorrenza degli interessi.
Il motivo è inammissibile e infondato. In primo luogo, rispetto alla censura, così come è formulata, il ricorrente appare carente di interesse. Infatti, dato che la sentenza impugnata comunque conferma la misura degli interessi determinata dal giudice di primo grado, appare priva di interesse l'impugnazione svolta con il terzo motivo di ricorso, restando indifferente rispetto alla conclusione raggiunta dal giudice di appello (condivisa e sostenuta dall'odierna ricorrente) la motivazione che la sorregge (divieto di reformatio in peius, secondo il giudice d'appello, formazione del giudicato interno, secondo la società ricorrente).
In secondo luogo, la sentenza impugnata esclude (implicitamente) che in ordine alla misura degli interessi si sia formato il giudicato affermando, che l'appello incidentale (proposto dalla società contribuente) investiva il regime e la misura degli interessi: si tratta di una valutazione consentita dall'effetto devolutivo dell'impugnazione che fa sì che il giudice d'appello sia investito anche delle questioni che (se pur non esplicitate) siano strettamente connesse con i motivi di gravame (Cass. n. 10681/2002). Ritenuto così configurabile la questione sottoposta al suo giudizio in base all'appello incidentale, il giudice di merito ritiene la questione superata dallo ius superveniens di cui all'art. 11, L. n. 448/1998, ma, rilevando che "la statuizione del Tribunale sul punto non è stata impugnata anche dall'appellante principale", si pone il problema della verifica dell'eventuale reformatio in peius che dovesse comportare per la società l'applicazione della nuova normativa nella sua interezza. Pertanto, ritenuto che tale applicazione avrebbe effettivamente avuto un effetto peggiorativo a carico della società, il giudice di appello ha disapplicato lo ius superveniens, confermando "la decisione del primo giudice, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo". Sul punto, poi, il motivo di ricorso in esame appare privo di qualsiasi idoneo apparato critico, che evidenzi specificamente i pretesi vizi della sentenza impugnata, e deve essere, pertanto, rigettato.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione dei principi del diritto comunitario con riferimento alla determinazione del tasso di interesse, in quanto "per il principio di equivalenza, sulle somme corrisposte a titolo di rimborso della tassa di concessione governativa sulle società devono essere pagati gli interessi conteggiati allo stesso tasso previsto per analoghi rimborsi in materia tributaria;
e non può trovare applicazione la normativa nazionale peggiorativa, prevista, per il resto, per questo solo tipo di rimborso".
Il motivo, dedotto in via subordinata al rigetto del terzo motivo precedentemente esaminato, non è fondato.
La censura presuppone che la sentenza impugnata abbia, in effetti, applicato, quanto alla determinazione del tasso di interesse, la nuova normativa - considerata peggiorativa - di cui all'art. 11, L. n. 448/1998. Ma la soluzione adottata dalla sentenza impugnata è,
come si è visto, tutt'altra: il giudice d'appello si è invero posto il problema se, relativamente al regime e alla misura degli interessi dovesse applicarsi lo ius novum, ma poi concretamente ne ha escluso l'applicazione nel caso di specie, ritenendo che a carico della società ne sarebbero derivati effetti peggiori rispetto alla determinazione assunta in proposito dal primo giudice. Sicché la lagnanza avanzata con il quarto motivo non ha ragion d'essere. Peraltro, si deve rilevare che, non essendo la decisione assunta dal primo giudice circa la determinazione della misura degli interessi oggetto di specifica impugnazione in questa sede, ne' da parte della società ne' da parte dell'amministrazione, è fuor di dubbio che si sia ora senz'altro formato in proposito il giudicato. Invero, dalla formulazione del terzo e del quarto motivo di ricorso, emerge chiaramente che la società ricorrente non intende impugnare la determinazione del primo giudice in materia di misura degli interessi, anzi essa dichiaratamente chiede una conferma di tale decisione (sulla quale, a suo avviso, si sarebbe formato il giudicato interno per mancata impugnazione in sede di appello). L'Amministrazione controricorrente, a sua volta, sostiene che la sentenza impugnata avrebbe applicato l'art. 11, L. n. 448/1998 anche in relazione alla misura degli interessi, ma tale affermazione contrasta ictu oculi con quanto deciso espressamente dal giudice di appello, il quale ha "disapplicato" sul punto il citato art. 11 in vista dell'effetto peggiorativo che ne sarebbe derivato per la società contribuente: sicché l'affermazione contenuta nel controricorso circa la pretesa applicazione dell'art. 11, L. n. 448/1998 anche in relazione alla misura degli interessi avrebbe dovuto essere sostenuta mediante un ricorso incidentale. Nel rigetto del quarto motivo resta assorbito il quinto motivo. Con il sesto motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia violazione di legge ed omessa pronuncia, affermando che la Corte d'appello illegittimamente ha ritenuto di non pronunciarsi sulla domanda proposta circa la decorrenza degli interessi dal giorno dei singoli pagamenti o, in subordine, dalla data di richiesta di rimborso in via amministrativa.
Il motivo è inammissibile e infondato. In realtà la sentenza impugnata non ha omesso di pronunciarsi sull'appello incidentale, ma lo ha esplicitamente rigettato, affermando: "va quindi confermata, sul punto, la statuizione di cui alla sentenza impugnata, di corresponsione degli interessi legali dalla domanda al saldo". Avuto riguardo a questa esplicita decisione di rigetto, il ricorrente non indica quali siano gli specifici errori di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, ne' solleva alcuna censura sotto il profilo del vizio di motivazione: sicché la censura, peraltro genericamente formulata, deve essere rigettata.
In definitiva, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, rigettati il terzo, il quarto e il sesto, assorbiti i restanti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004