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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14812/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. COOB. SOLI n. 247846-2024 IMU
- sul ricorso n. 769/2025 depositato il 14/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_5
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0244077 I.C.I. 2006
- ING. PAGAMENTO n. 0244079 I.C.I. 2008
- ING. PAGAMENTO n. 0244081 I.C.I. 2010
- ING. PAGAMENTO n. 0244082 I.C.I. 2011
- ING. PAGAMENTO n. 0244085 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21216/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 28/11/2025
r.g.r 14812/2024 e r.g.r. 769/2025 Il sig. Ricorrente_1 , in data 27.06.2024, in proprio e n.q. di erede della sig.ra Nominativo_1 , impugnava Comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 247846/2024 del 23.04.2024 riferita a
ICI anno 2006-2008-2010 e IMU 2012-2013, emessa da SO.GE.T spa per €4.268,00.
Il ricorrente eccepiva in prima istanza la nullità dell' atto impugnato per difetto totale di motivazione;
eccepiva poi la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 05.08.2024, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio la GE SP la quale, deducendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
La stessa, in data 21/11/2024, con il deposito di memorie illustrative chiedeva la inammissibilità del ricorso la violazione dell' art. 19 del d.lgs 546/92; eccepiva poi la infondatezza delle eccezioni del ricorrente circa la prescrizione del credito vantato, allegando documentazione probante le asserite circostanze;
eccepiva infine la infonzatezza delle argomentazioni attoree circa il divieto di escussione del patrimonio “ultra vires hereditatis”. Reiterava così il rigetto del ricorso.
In data 02/12/2024 il ricorrente, con il deposito di memorie illustrative, contestava le avverse difese, reiterando richiesta di accoglimento del ricorso.
Questo Giudice, con ordinanza del 13/06/2025 N. 3995/2025 Sez:5 depositata il 16/06/2025, così disponeva:
“Il Giudice, rilevato che non è chiaro il momento in cui è deceduta la signora Nominativo_2 ordina alle parti di depositare certificato attestante il decesso e rinvia all'udienza del 12 settembre alle ore 9 e non più, come comunicato in udienza al 18 settembre. Per cui, si ribadisce, si rinvia al 12 settembre ore 9.”
Con memorie del 12/11/2025, la società Soget spa ribadiva la validità della documentazione probante versata in atti e reiterava richiesta di rigetto del ricorso.
Il sig. Ricorrente_1, con diverso ricorso, in data 14/01/2025, ricorreva codesta Corte impugnando ingiunzioni di pagamento riferite a ICI - IMU per gli anni 2006-2013 emesse dalla società Soget.spa. A tale ricorso veniva assegnato r.g.r. n. 769/2025.
Il sig. Ricorrente_1 deduceva che le ingiunzioni oggetto del ricorso avente r.g.r. 769/2025 erano già oggetto di impugnativa del ricorso avente r.g.r. 14812/2024- già pendente innanzi a quest Corte. Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti, ne richiedeva la riunione. Ribadendo inoltre le eccezioni circa la illegittimità della pretesa creditoria vantata dalla società Soget spa, chiedeva l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni del 28/01/2025 e memorie integrative del 18/07/2025, la Soget spa, reiterava le fondatezza della pretesa creditoria e la richiesta di rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, Sez:18 , con ordinanza del 3/10/2025 N. 6405/2025 disponeva la rimessione degli atti al Presidente di questa Corte per le determinazioni di competenza, il quale assegnava il procedimento r.g.r. 769/2025 alla quinta sezione.
In data 28/11/2025, la sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, appurata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi aventi r.g.r 769/2025 e r.g.r. 14812/2024, ne disponeva la riunione. La Corte, letti gli atti e i documenti del procedimento osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell' art 19 del d.lgs.
546/92, questa Corte ritiene la stessa infondata.
In materia di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n.
546 del 1992, pur avendo carattere tassativo, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente, sia in funzione del buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, con riferimento agli atti non espressamente ricompresi nell'elenco di cui al citato art. 19, qualora l'atto oggetto di impugnazione costituisca il primo momento di conoscenza della pretesa tributaria, esso è suscettibile di impugnazione.
In tale prospettiva, il contribuente ha la facoltà, e non l'obbligo, di adire il giudice tributario avverso tutti gli atti emanati dall'ente impositore che rendano comunque conoscibile una pretesa tributaria compiuta e ben individuata, senza necessità di attendere che la stessa assuma la forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati come impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. (ordinanza della Cass. dell'11 febbraio 2021, n. 3466).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. In particolare, la sequela di atti può così essere rappresentata: avviso di accertamento, cartella di pagamento, ingiunzione ecc...
Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore/riscossore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
È opportuno rammentare inoltre che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui “si prescrive in cinque anni […] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ne consegue che il termine di prescrizione per i tributi locali è pacificamente di natura quinquennale.
Dall' esame della documentazione prodotta in atti dall'ente riscossore Soget S.p.A., emerge quanto segue.
1. Ingiunzione di pagamento n. 199872 del 27.06.2013, notificata in data 18.07.2013, dalla quale non è possibile evincere l'identità del soggetto ricevente. L'atto risulta emesso a seguito dell'omesso pagamento dell'avviso di accertamento ICI 2006 n. 1063083110006430 del 05.12.2011, ritualmente notificato in data 09.01.2012 nelle mani della sig.ra Nominativo_1.
2. Ingiunzione di pagamento n. 119554 del 22.04.2016, notificata in data 05.05.2016 nelle mani della sig. ra Nominativo_3. Dalla documentazione versata in atti emerge che tale soggetto non risultava né convivente né incaricato alla ricezione degli atti per conto della sig.ra Nominativo_1, con conseguente vizio del procedimento notificatorio.
3. L'ingiunzione traeva origine dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento ICI 2008 n. 1063083130018836 del 23.10.2013, il cui procedimento notificatorio si era parimenti concluso in data
05.12.2013 mediante consegna nelle mani del medesimo soggetto, inficiandone allo stesso modo la validità.
4. Ingiunzione di pagamento n. 88826 del 26.05.2018, notificata in data 13.06.2018, nonché il relativo avviso di accertamento ICI 2010 n. 1063083150041018 del 24.11.2015, notificato in data 21.12.2015, risultano entrambi notificati mediante consegna nelle mani della sig.ra Nominativo_3, senza che sia dato riscontro, in atti, del titolo legittimante la ricezione.
5. Ingiunzione di pagamento n. 0400978 del 21.12.2018, notificata in data 21.01.2019, dalla quale non è possibile individuare con certezza il nominativo del soggetto ricevente. L'atto è stato emesso a seguito dell'omesso pagamento dei seguenti avvisi:
a. avviso di accertamento ICI 2011 n. 1063083160022324 del 10.10.2016, notificato in data 27.10.2016 nelle mani della sig.ra Nominativo_3;
b. avviso di accertamento IMU 2012 n. 1063083170026683 del 07.11.2017, ritualmente notificato in data
11.12.2017 nelle mani della destinataria.
6. Ingiunzione di pagamento n. 131463 del 06.12.2021, ritualmente notificata in data 21.07.2022 mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Scafati (SA). Tale atto trae origine dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento IMU 2013 n. 1063083180004629 del 05.10.2018, notificato in data 08.11.2018 mediante consegna nelle mani del sig. Malfronte.
Orbene, dalla documentazione prodotta non risulta adeguatamente dimostrata la regolarità del procedimento notificatorio.
Vero è che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a una “persona di famiglia” non richiede necessariamente la convivenza, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità, idoneo a fondare una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
tuttavia, tale vincolo deve essere specificamente indicato e comprovato, al fine di consentire a questa Corte e al contribuente di verificare che il procedimento notificatorio abbia effettivamente assolto alla sua funzione essenziale, ossia quella di portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria.
In ogni caso, anche a voler ritenere validi i procedimenti notificatori sopra esaminati, le relative pretese risulterebbero ampiamente prescritte.
Assume, peraltro, carattere assorbente l'ingiunzione di pagamento n. 131463 del 06.12.2021, notificata in data 21.07.2022 mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, che ingloba e supera le precedenti iniziative di riscossione.
Giurisprudenza ormai consolidata afferma, in relazione alla prova della notifica, effettuata per posta a chi è temporaneamente assente e negli altri casi indicati dall'art. 8 della L. n. 890/982, può essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito, c.d. CAD.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26957/2024, richiamando principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021, secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tali notificazioni non hanno, pertanto, idoneamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione – previsto in tema di tributi locali dal legislatore.
Per le suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento di tutti gli atti oggetto di impugnazione. Tutti gli altri motivi risultano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna GE SP al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre oneri fiscali se dovuti, in favore dell' avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario e €. 250,00, oltre oneri fiscali se dovuti, in favore dell' avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 28/11/2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ALVINO GENNARO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14812/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Annunziata - Corso Vittorio Emanuele Iii 293 80058 Torre Annunziata NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. COOB. SOLI n. 247846-2024 IMU
- sul ricorso n. 769/2025 depositato il 14/01/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
contro
Comune di Torre Annunziata
elettivamente domiciliato presso Email_5
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0244077 I.C.I. 2006
- ING. PAGAMENTO n. 0244079 I.C.I. 2008
- ING. PAGAMENTO n. 0244081 I.C.I. 2010
- ING. PAGAMENTO n. 0244082 I.C.I. 2011
- ING. PAGAMENTO n. 0244085 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21216/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sezione 5
Udienza del 28/11/2025
r.g.r 14812/2024 e r.g.r. 769/2025 Il sig. Ricorrente_1 , in data 27.06.2024, in proprio e n.q. di erede della sig.ra Nominativo_1 , impugnava Comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido n. 247846/2024 del 23.04.2024 riferita a
ICI anno 2006-2008-2010 e IMU 2012-2013, emessa da SO.GE.T spa per €4.268,00.
Il ricorrente eccepiva in prima istanza la nullità dell' atto impugnato per difetto totale di motivazione;
eccepiva poi la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per il decorso del termine quinquennale previsto dalla legge. Chiedeva così l' accoglimento del ricorso.
In data 05.08.2024, con il deposito delle proprie controdeduzioni, si costituiva in giudizio la GE SP la quale, deducendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso.
La stessa, in data 21/11/2024, con il deposito di memorie illustrative chiedeva la inammissibilità del ricorso la violazione dell' art. 19 del d.lgs 546/92; eccepiva poi la infondatezza delle eccezioni del ricorrente circa la prescrizione del credito vantato, allegando documentazione probante le asserite circostanze;
eccepiva infine la infonzatezza delle argomentazioni attoree circa il divieto di escussione del patrimonio “ultra vires hereditatis”. Reiterava così il rigetto del ricorso.
In data 02/12/2024 il ricorrente, con il deposito di memorie illustrative, contestava le avverse difese, reiterando richiesta di accoglimento del ricorso.
Questo Giudice, con ordinanza del 13/06/2025 N. 3995/2025 Sez:5 depositata il 16/06/2025, così disponeva:
“Il Giudice, rilevato che non è chiaro il momento in cui è deceduta la signora Nominativo_2 ordina alle parti di depositare certificato attestante il decesso e rinvia all'udienza del 12 settembre alle ore 9 e non più, come comunicato in udienza al 18 settembre. Per cui, si ribadisce, si rinvia al 12 settembre ore 9.”
Con memorie del 12/11/2025, la società Soget spa ribadiva la validità della documentazione probante versata in atti e reiterava richiesta di rigetto del ricorso.
Il sig. Ricorrente_1, con diverso ricorso, in data 14/01/2025, ricorreva codesta Corte impugnando ingiunzioni di pagamento riferite a ICI - IMU per gli anni 2006-2013 emesse dalla società Soget.spa. A tale ricorso veniva assegnato r.g.r. n. 769/2025.
Il sig. Ricorrente_1 deduceva che le ingiunzioni oggetto del ricorso avente r.g.r. 769/2025 erano già oggetto di impugnativa del ricorso avente r.g.r. 14812/2024- già pendente innanzi a quest Corte. Stante la connessione soggettiva e oggettiva tra i due procedimenti, ne richiedeva la riunione. Ribadendo inoltre le eccezioni circa la illegittimità della pretesa creditoria vantata dalla società Soget spa, chiedeva l' accoglimento del ricorso.
Con controdeduzioni del 28/01/2025 e memorie integrative del 18/07/2025, la Soget spa, reiterava le fondatezza della pretesa creditoria e la richiesta di rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, Sez:18 , con ordinanza del 3/10/2025 N. 6405/2025 disponeva la rimessione degli atti al Presidente di questa Corte per le determinazioni di competenza, il quale assegnava il procedimento r.g.r. 769/2025 alla quinta sezione.
In data 28/11/2025, la sez. 5 della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, appurata la connessione soggettiva ed oggettiva tra i ricorsi aventi r.g.r 769/2025 e r.g.r. 14812/2024, ne disponeva la riunione. La Corte, letti gli atti e i documenti del procedimento osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla eccezione relativa alla inammissibilità del ricorso per violazione dell' art 19 del d.lgs.
546/92, questa Corte ritiene la stessa infondata.
In materia di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n.
546 del 1992, pur avendo carattere tassativo, deve essere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio ai principi costituzionali di tutela del contribuente, sia in funzione del buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, con riferimento agli atti non espressamente ricompresi nell'elenco di cui al citato art. 19, qualora l'atto oggetto di impugnazione costituisca il primo momento di conoscenza della pretesa tributaria, esso è suscettibile di impugnazione.
In tale prospettiva, il contribuente ha la facoltà, e non l'obbligo, di adire il giudice tributario avverso tutti gli atti emanati dall'ente impositore che rendano comunque conoscibile una pretesa tributaria compiuta e ben individuata, senza necessità di attendere che la stessa assuma la forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati come impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. (ordinanza della Cass. dell'11 febbraio 2021, n. 3466).
Con riguardo all'eccezione di prescrizione, va osservato che il procedimento tributario è strutturato in una sequenza di atti di cui l'uno è presupposto di validità del successivo. In particolare, la sequela di atti può così essere rappresentata: avviso di accertamento, cartella di pagamento, ingiunzione ecc...
Va peraltro evidenziato che, nel processo tributario, l'ente impositore/riscossore è attore in senso sostanziale e deve perciò fornire la prova della fondatezza del proprio diritto.
È opportuno rammentare inoltre che, in materia di tributi locali, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui “si prescrive in cinque anni […] tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Ne consegue che il termine di prescrizione per i tributi locali è pacificamente di natura quinquennale.
Dall' esame della documentazione prodotta in atti dall'ente riscossore Soget S.p.A., emerge quanto segue.
1. Ingiunzione di pagamento n. 199872 del 27.06.2013, notificata in data 18.07.2013, dalla quale non è possibile evincere l'identità del soggetto ricevente. L'atto risulta emesso a seguito dell'omesso pagamento dell'avviso di accertamento ICI 2006 n. 1063083110006430 del 05.12.2011, ritualmente notificato in data 09.01.2012 nelle mani della sig.ra Nominativo_1.
2. Ingiunzione di pagamento n. 119554 del 22.04.2016, notificata in data 05.05.2016 nelle mani della sig. ra Nominativo_3. Dalla documentazione versata in atti emerge che tale soggetto non risultava né convivente né incaricato alla ricezione degli atti per conto della sig.ra Nominativo_1, con conseguente vizio del procedimento notificatorio.
3. L'ingiunzione traeva origine dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento ICI 2008 n. 1063083130018836 del 23.10.2013, il cui procedimento notificatorio si era parimenti concluso in data
05.12.2013 mediante consegna nelle mani del medesimo soggetto, inficiandone allo stesso modo la validità.
4. Ingiunzione di pagamento n. 88826 del 26.05.2018, notificata in data 13.06.2018, nonché il relativo avviso di accertamento ICI 2010 n. 1063083150041018 del 24.11.2015, notificato in data 21.12.2015, risultano entrambi notificati mediante consegna nelle mani della sig.ra Nominativo_3, senza che sia dato riscontro, in atti, del titolo legittimante la ricezione.
5. Ingiunzione di pagamento n. 0400978 del 21.12.2018, notificata in data 21.01.2019, dalla quale non è possibile individuare con certezza il nominativo del soggetto ricevente. L'atto è stato emesso a seguito dell'omesso pagamento dei seguenti avvisi:
a. avviso di accertamento ICI 2011 n. 1063083160022324 del 10.10.2016, notificato in data 27.10.2016 nelle mani della sig.ra Nominativo_3;
b. avviso di accertamento IMU 2012 n. 1063083170026683 del 07.11.2017, ritualmente notificato in data
11.12.2017 nelle mani della destinataria.
6. Ingiunzione di pagamento n. 131463 del 06.12.2021, ritualmente notificata in data 21.07.2022 mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Scafati (SA). Tale atto trae origine dall'omesso pagamento dell'avviso di accertamento IMU 2013 n. 1063083180004629 del 05.10.2018, notificato in data 08.11.2018 mediante consegna nelle mani del sig. Malfronte.
Orbene, dalla documentazione prodotta non risulta adeguatamente dimostrata la regolarità del procedimento notificatorio.
Vero è che, ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la consegna dell'atto a una “persona di famiglia” non richiede necessariamente la convivenza, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o affinità, idoneo a fondare una presunzione iuris tantum di conoscenza dell'atto da parte del destinatario;
tuttavia, tale vincolo deve essere specificamente indicato e comprovato, al fine di consentire a questa Corte e al contribuente di verificare che il procedimento notificatorio abbia effettivamente assolto alla sua funzione essenziale, ossia quella di portare a conoscenza del destinatario la pretesa creditoria.
In ogni caso, anche a voler ritenere validi i procedimenti notificatori sopra esaminati, le relative pretese risulterebbero ampiamente prescritte.
Assume, peraltro, carattere assorbente l'ingiunzione di pagamento n. 131463 del 06.12.2021, notificata in data 21.07.2022 mediante affissione all'Albo Pretorio comunale, che ingloba e supera le precedenti iniziative di riscossione.
Giurisprudenza ormai consolidata afferma, in relazione alla prova della notifica, effettuata per posta a chi è temporaneamente assente e negli altri casi indicati dall'art. 8 della L. n. 890/982, può essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata attestante la comunicazione dell'avvenuto deposito, c.d. CAD.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 26957/2024, richiamando principio già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012 del 15/04/2021, secondo cui: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.
Tali notificazioni non hanno, pertanto, idoneamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione – previsto in tema di tributi locali dal legislatore.
Per le suesposte argomentazioni, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento di tutti gli atti oggetto di impugnazione. Tutti gli altri motivi risultano assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna GE SP al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 250,00, oltre oneri fiscali se dovuti, in favore dell' avv. Ricorrente_1 dichiaratosi antistatario e €. 250,00, oltre oneri fiscali se dovuti, in favore dell' avv. Difensore_1 dichiaratosi antistatario.
Napoli, lì 28/11/2025
Il Giudice Monocratico