Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, ai fini del computo della prescrizione per i fatti pregressi alla modifica introdotta dall'art. 3, comma 6 , del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 2, comma quarto, cod. pen., va individuata, nel caso in cui non sia stata superata la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, nella nuova previsione normativa, mentre nell'ipotesi di superamento di detta soglia, nella normativa previgente, secondo la quale il momento consumativo del reato coincideva con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi.
Commentario • 1
- 1. Previdenza e assistenza, contributi, omesso versamento, nuova soglia di punibilità annua, determinazione dell'ammontare delle ritenute omesse, criteriAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2017, n. 47902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47902 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
47 902-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 2263 Silvio Amoresano -· Presidente - Sent. n. Aldo Aceto UP 18/07/2017- Emanuela Gai Relatore - R.G.N. 15855/2017 Antonella Ciriello Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2016 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
ry RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 ottobre 2016, la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato RA OL, nella qualità di titolare della ditta "RA OL Super Cup Service", in ordine al reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen. e 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per il periodo giugno-dicembre 2007 e gennaio-dicembre 2008, previa dichiarazione di non doversi procedere per le omissioni relative all'anno 2007 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ha rideterminato la pena inflitta per le residue violazioni a mesi quattro di reclusione e € 300 di multa.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge penale in relazione all'erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen. La Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la declaratoria di prescrizione dei reati, maturata nel luglio 2016, tenuto conto che il reato in oggetto è istantaneo e si consuma il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si riferiscono i contributi non versati, dunque, considerato che l'ultima omissione del dicembre 2008 si era consumata al 16 gennaio 2009, il reato si sarebbe prescritto nel luglio 2016, prima della pronuncia della sentenza di appello (07/10/2016), essendo decorso il termine massimo di prescrizione avendo escluso, il giudice di primo grado, la recidiva.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Va rilevata l'intervenuta prescrizione del residuo reato in presenza di ricorso non fondato, ma non inammissibile. A seguito di depenalizzazione del reato di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, conv. in l. 11.11.1983 n. 638, per effetto dell'art. 3 comma 6 d.lgs 15 gennaio 2016, n. 8, il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, di cui all'art. 2, comma 1-bis d.l. 12.9.1983 n. 463, rap conv. in legge 11/11/1983 n. 638, è stato sostituito dalla seguente formulazione: L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuta della violazione>>. Stabilendo che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali integra reato ove l'importo sia superiore a quello di € 10.000 annui, il legislatore non si è limitato semplicemente ad introdurre un limite di "non punibilità" delle condotte 2 lasciando inalterato, per il resto, l'assetto della precedente figura normativa (che, come noto, nessun limite prevedeva), ma ha configurato tale superamento, strettamente collegato al periodo temporale dell'anno, quale vero e proprio elemento caratterizzante il disvalore di offensività che viene a segnare, tra l'altro, il momento consumativo dello stesso (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, Rv 268308). In altri termini, il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di € 10.000 senza che, peraltro, attesa, come si è detto, la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore (che sarebbe infatti assorbito da quello già in essere). Ricorre, in realtà dunque, come affermato nella citata sentenza Lanzoni, una fattispecie caratterizzata dalla progressione criminosa nel cui ambito, una volta superato il limite di legge, le ulteriori omissioni nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione viene a coincidere con la scadenza prevista dalla legge per il versamento dell'ultima mensilità, ovvero, come noto, con il termine del 16 del mese di gennaio dell'anno (Sez. 3, n. 37232 del 11/05/2016, Lanzoni, cit.).
6. Quanto sopra detto comporta, dunque, che, rispetto alla precedente rep figura di reato, il momento consumativo sia evidentemente diverso: mentre nel precedente assetto normativo il reato si consumava in corrispondenza di ogni omesso versamento mensile (cfr., da ultimo, Sez.3, n. 26732 del 05/03/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031), nell'attuale e nuovo la consumazione appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di € 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo. 3 La struttura del "nuovo" reato come tratteggiata sopra, impone inoltre di tenere conto, al fine dell'individuazione o meno del superamento del limite di legge di € 10.000, di tutte le omissioni verificatesi nel medesimo anno e, dunque, nella specie, anche di quelle eventualmente estinte per prescrizione: la mera declaratoria di estinzione del reato per ragioni connesse al decorso del tempo non può significare elisione della materiale sussistenza del fatto di omesso versamento.
7. Ed ancora, la diversa strutturazione del reato comporta, poi, che, con riferimento ai fatti pregressi, laddove l'omissione annuale non abbia superato l'importo di € 10.000, debba applicarsi, in quanto norma sicuramente più favorevole, la nuova previsione normativa alla stregua dell'art. 2, comma 4, c.p., mentre, laddove l'importo sia stato superato le due normative debbano essere messe a confronto per individuare, ai sensi dell'art. 2 comma 4 cod.pen., la norma più favorevole in particolare ai fini della prescrizione del reato tenuto conto del periodo di sospensione di mesi tre di cui all'art. 2, comma 1 quater del d.l. n. 463 del 1983, non modificato dalla legge in questione. Norma più favorevole che deve essere individuata in quella previgente secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638), in quanto reato omissivo istantaneo, si consumava nel momento in cui scadeva termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del D.Lgs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo هو necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L. (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015, Rv. 264031).
8. Dunque, in applicazione dell'art. 2 comma 4 cod.pen., il computo della prescrizione va verificato mese per mese, secondo previgente disposizione norma ritenuta più favorevole, e calcolato tenuto conto del momento consumativo del reato fissato al 16 del mese successivo alla scadenza dell'omissione a partire quale decorrono i tre mesi di sospensione della prescrizione per consentire di avvalersi della causa di non punibilità, da cui deve farsi decorrere il termine, ex art. 157-161 cod.pen., di sette anni e mesi sei.
9. Nel caso in esame, come argomentato dalla difesa, la sentenza non ha fatto corretta applicazione delle legge penale, avendo calcolato il termine di prescrizione a partire dall'ultima omissione di dicembre 2008, secondo la nuova configurazione del reato, sicchè, in applicazione della disciplina più favorevole, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (07/10/2016) erano già prescritte le omissioni fino a novembre 2008, la restante omissione di dicembre 2008 si è poi prescritta al 16 ottobre 2016 (essendo stata esclusa dai giudici del merito la recidiva).
9. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il reato relativo alla residue violazioni è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato relativo alla residue violazioni è estinto per prescrizione. Così deciso il 18/07/2017 Il Consigliere estensore ret Il Presidente Emanuela Gar Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 18 OTT 2017 IL CANCE LIERE Luana Mariani 5