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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del
Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, a seguito di discussione orale dell'udienza del 18.02.2025, in base all'art. 281 sexies ult. comma., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1588/2020 R.G. avente ad oggetto
“responsabilità per soli danni a cose c.c.”, e vertente
TRA
C.F.: , residente in [...]alla Parte_1 C.F._1
Via Madama Vicenza n. 2, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'avv. Assunta Conte, (C.F.: presso il cui studio, C.F._2
sito in San Marcellino alla E. Toti n. 14, è elettivamente domiciliato -
ATTORE -
E
, C.F.: , in persona del Sindaco, Dott. Controparte_1 P.IVA_1
, legale rapp.te p,t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Domenico Pignetti
(C.F.: ) e dall'Avv. Giuseppe Nerone (C.F.: C.F._3
), presso il cui studio, sito in alla Piazza C.F._4 CP_1
Municipio n. 1, è elettivamente domiciliato
- CONVENUTO
, C.F.: , in persona del Sindaco, Controparte_3 P.IVA_2
dott. , legale rapp.te p,t., rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Flavio
Brusciano, (C.F.: ), presso il cui studio, sito in Aversa C.F._5
1
alla Via Salvo d'Acquisto n. 168, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza di discussione orale all'udienza del 18.02.2025.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20/01/2020, il Sig. Pt_1
– premesso di essere proprietario dell'immobile censito al Catasto
[...]
Fabbricati di Caserta, al Foglio 6, p.lla 64, sub. 6, Cat. A/4, Classe 4 sito in
Teverola (CE) alla Via Madama Vincenza n. 2, composto da un vano terraneo e sovrastante camera, cortile pertinenziale e piccolo terreno con accessori nello stesso cortile, il tutto confinante con detta via e altre porzioni di fabbricato con strada provinciale Teverola – e con proprietà CP_3 CP_5
- esponeva che, nel mese di settembre 2019, in più di un'occasione, a
[...]
causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche, si verificavano fenomeni di allagamento che interessavano, in particolar modo, la strada di Via Piave in che costeggia ad est il fabbricato di sua proprietà. CP_3
L'esponente deduceva che le cause degli allagamenti erano riconducibili al non corretto funzionamento della rete fognaria di Via Piave evidenziando che, in occasione di eventi metereologici, anche di modesta entità, il sistema di captazione delle acque piovane e quello di deflusso delle acque fognarie andavano in “pressione” innescando lo straripamento delle acque luride che si riversavano su Via Piave che, di conseguenza, superando di molti centimetri la barriera costituita dal cordolo del ciglio della strada, invadevano l'immobile in questione. Questi continui fenomeni di allagamento di acque luride, con infiltrazioni nel sottosuolo, provocavano, inoltre, il cedimento della pavimentazione del cortile e delle fondazioni dei maschi murari sul lato sud del fabbricato nonché, l'allagamento della cavità sotterranea del fabbricato la cui staticità risultava estremamente compromessa. L'istante, dunque, veniva costretto ad effettuare ingenti lavori, con interventi drastici di demolizione della pavimentazione a scavo, riempimento dei cedimenti di fondazione, realizzazione di pareti di contenimento in cls, ripristino
2
d'intonaco e pitturazioni, sistemazione e adeguamento del cancello carrabile, rifacimento della pavimentazione del cortile con conseguente trasporto e smaltimento del materiale di risulta, per un valore stimato in € 26.000,00.
Sulla base di tali premesse, parte istante, deduceva che la responsabilità nella causazione dell'evento dannoso era da ascriversi al Controparte_6 proprietario e gestore dell'emissario fognario - Collettore Annarosa - e al perché proprietario e manutentore della condotta Controparte_7
della rete fognaria a servizio di Via Piave e concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda, con condanna degli Enti convenuti, in solido o in base ai rispettivi gradi di responsabilità, al pagamento della somma di €
25.408,92, oltre accessori e agli interessi.
Si costituiva il in persona del eccependo, Controparte_1 CP_8
preliminarmente, l'incompetenza per materia del Tribunale Adito in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche;
il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l'immobile di proprietà dell'istante è sito nel Comune di Teverola e che il sistema fognario è ubicato nel tenimento del
Comune di;
ancora la carenza di legittimazione attiva e CP_3
l'infondatezza della domanda, invocando infine, la disciplina dell'art. 1227
c.c., poiché l'evento dannoso si sarebbe comunque verificato per fatto concorrente del danneggiato stesso.
L'ente convenuto formulava le seguente conclusioni: “in via preliminare, in virtù dell'eccezione sollevata al capo I., accertare e dichiarare la propria incompetenza per materia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 c.p.c., con assegnazione di un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli ex art. 138
R.D. 11/12/1933 n° 1775; o accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del o rigettare la domanda attorea perché Controparte_1
infondata in fatto e in diritto;
o nella denegata ipotesi di ammissione della domanda attorea, accertare e dichiarare la totale mancanza di responsabilità del per i danni lamentati dall'attore; o nella denegata Controparte_1
ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare il
, in persona del legale rapp.te p.te., quale esclusivo Controparte_3
3
responsabile dei fatti di causa, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni in favore dell'attore; o nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t, al rimborso di ogni esborso preteso dall'attore; o accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art.1227
c.c., l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attrice, secondo quanto l'On.le Giudice riterrà più opportuno.”.
Si costituiva il eccependo, preliminarmente, la non Controparte_3 integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., stante la mancata chiamata in causa del e della Regione Campania, quali Controparte_9
litisconsorti necessari del presente giudizio deducendo che, la responsabilità dell'evento dannoso era da ascriversi al quale Ente sul Controparte_9 cui territorio era ubicato l'immobile di proprietà del e, della Regione Pt_1
Campania, quale Ente competente per la manutenzione del “Collettore
Annarosa”, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente evidenziando la propria estraneità alla vicenda per aver effettuato la corretta manutenzione delle caditorie e della condotta a servizio di Via Piave ed imputando la totale responsabilità al Controparte_1
Deduceva inoltre sul punto che, tra le stesse parti, per fatti simili, era già intervenuta sentenza n. 3508/2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva dichiarato, per il malfunzionamento della rete fognaria causa dell'allagamento di Via Piave, la corresponsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cpc, per l'80 % del e per il 20% del , Controparte_1 Controparte_3
condannandoli al risarcimento dei danni, evidenziando che, lo straripamento delle acque fognarie risultava essere causato dal Parte_2
– di proprietà del Tuttavia, nel caso de quo,
[...] Controparte_1
nessuna responsabilità poteva essere addebitata per aver Controparte_3
l'Ente effettuato la corretta manutenzione delle caditorie e della condotta a servizio di Via Piave;
eccepiva inoltre, la nullità della citazione, contestando,
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peraltro, nel merito, la domanda in quanto infondata in fatto e diritto chiedendone il rigetto.
Espletata l'istruttoria e disposta la CTU, all'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note conclusionali, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. per asserita incertezza e genericità del
“petitum” e della “causa petendi”, tenuto conto che l'atto introduttivo contiene sia un'adeguata descrizione delle circostanze fattuali rilevanti sia una specifica indicazione delle voci risarcitorie richieste ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Sempre in via preliminare, devono essere disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo e l'eccezione di competenza funzionale del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche.
Sotto il primo profilo, in punto di riparto di giurisdizione, la giurisprudenza ha chiarito che “le acque piovane e nere - convogliate nelle fognature - non sono annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito dall'art. 1 del R.D. n. 1755 del 1933, dell'attitudine ad usi di pubblico generale interesse, rimasto fermo anche dopo l'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36; e che la rete fognaria non può, pertanto, considerarsi opera pubblica ai sensi dell'art. 140, lett. d) del citato R.D. n.
1755 del 1933, con la conseguenza che competente a conoscere del risarcimento del danno dipendente dall'errata esecuzione, mancata manutenzione o mal funzionamento dell'opera è il tribunale ordinario” (cfr., da ultimo, Cass. n. 14833/12; Sez. U, Sentenza n. 1066 del 20/01/2006).
Sotto il secondo profilo, deve ulteriormente precisarsi che la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni
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derivanti da atti posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le questioni che incidano, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque, segnatamente quelle di carattere tecnico relative alla distribuzione ed all'uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell'utenza nei confronti della P.A., mentre la domanda risarcitoria occasionalmente connessa alle vicende relative al governo delle acque rientra nella competenza del giudice ordinario ( cfr. in tal senso Sez. U,
Sentenza n. 1066 del 20/01/2006 Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9026 del
16/04/2009).
È, infatti, competente il giudice ordinario, e non il Tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano causato da una tracimazione dell'impianto fognario pubblico in conseguenza di eventi atmosferici (Cass. Civ. Sez. VI Ord. N. 5261 del 1.3.2017 nella specie, la
S.C., in applicazione del principio della prospettazione, ha regolato la competenza in base alla domanda risarcitoria come formulata dall'attore, il quale aveva posto a fondamento di essa i danni subiti dalla propria vettura per il completo allagamento della carreggiata a seguito di un forte temporale, con conseguente rottura dei tombini della rete fognaria e mancato funzionamento delle pompe idrovore, senza dare rilievo alle contestazioni del convenuto, tali da attribuire il danno lamentato alla presenza di un muro costruito, per conto della , allo scopo di contenimento delle acque del fiume CP_10
Aniene).
La domanda proposta dall'attore rientra nella giurisdizione ordinaria in quanto non incide sull'utilizzo e la gestione pubblica delle acque, ma ha ad oggetto il risarcimento del danno connesso solo occasionalmente con lo smaltimento delle acque.
Anche l'eccezione circa la non integrità del contraddittorio, sollevata dal
, deve essere disattesa, infatti, non sono litisconsorti Controparte_3
necessari
- né il quale Ente sul cui territorio era ubicato Controparte_9
l'immobile di proprietà del in quanto, esso confina ad est anche con il Pt_1
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ovvero con via Piave, sulla quale strada si riversano le Controparte_3
acque luride che, superando il cordolo del ciglio della strada, invadono l'immobile a causa del sistema fognario inadeguato che, risulta essere di proprietà e manutenuta dal solo;
( cfr. certificato di Controparte_3
proprietà in atti).
- né la Regione Campania, in quanto il “Collettore Annarosa” risulta essere di proprietà del come provato dalla documentazione in atti e Controparte_1
acclarato dalla CTU.
La legittimazione attiva si desume dalla documentazione in atti.
Ed invero, è comprovata la proprietà dell'immobile sito in Teverola, via
Madama Vincenza n. 2 acquisita per atto di compravendita dell'8.11.2003 (cfr. atto notarile prod. att.).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Giova fin da subito chiarire che la controversia in esame debba ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del e del Controparte_1 CP_3
per i danni sofferti, discendeva dall'inadeguatezza del sistema
[...]
fognario, inidoneo a consentire il deflusso delle acque meteoriche.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e perché essa sorga è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza in quanto la norma non configura tale obbligo a carico del custode, ma fa gravare su quest'ultimo una presunzione di responsabilità, dalla quale può liberarsi solo provando l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, che si identifichi nel caso fortuito" (Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 10935 del
07/04/2021). Con riguardo alla rete fognaria, la giurisprudenza ha avuto cura di precisare che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde - ai sensi dell'art. 2051 c.c. -
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dei danni eziologicamente a essi collegati, salvo la prova del fortuito. In tale prospettiva il concorrente apporto causale di un terzo - rilevante solo in sede di eventuale regresso - in base ai principi sulla responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, a meno che esso non si presenti con connotati tali da integrare il caso fortuito" (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6515 del
02/04/2004).
È stato anche precisato, in via generale, che, nel caso in cui non vi sia stato il totale trasferimento a terzi del potere di fatto sull'opera, per l'ente proprietario, che sull'opera debba continuare ad esercitare la opportuna vigilanza ed i necessari controlli, non viene meno il dovere di custodia e, quindi, nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 c.c., da cui si può liberare solo dando la prova del fortuito (Cass., n. 5007/96; Cass., 20 giugno
1997, n. 5539).
La disciplina dell'art 2051 cc esclude l'addebitabilità dell'evento al custode tutte le volte che l'evento stesso sia derivato dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, ossia comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. Cass.Civ., 88/6340), fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Civ., 90/4257), escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr. anche Cass. Civ., 94/1332).
Infine, sotto il profilo probatorio, deve porsi in rilievo che, ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno (Cass. Civ., Sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2331); spetta invece al custode provare il caso fortuito nei termini di cui sopra.
Nella fattispecie in esame, è pacifico che il sia proprietario Controparte_1 del “Collettore Annarosa” e che il sia proprietario e Controparte_3
custode della rete fognaria a servizio di Via Piave e dalla quale si assume provengano le acque che hanno causato gli allagamenti lamentati dall'attore.
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Dall'istruttoria svolta è emerso con chiarezza che i danni lamentati dalla parte attrice sono stati cagionati dall'inadeguatezza delle reti fognarie a servizio di via Piave, risultata non dimensionata rispetto alla gran quantità di acqua caduta e tale da non consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche, con conseguente rigurgito e allagamento dell'immobile di proprietà del sig.
Pt_1
I testi escussi - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – in quanto indifferenti rispetto agli esiti del giudizio hanno confermato la prospettazione attorea, rendendo dichiarazioni puntuali e scevre di contraddizioni. In particolare, il teste ha riferito:” Sono a conoscenza dei fatti Tes_1 perché abito a 500 metri da casa dell'attore. …… Ricordo che era settembre ed era la festa patronale a metà settembre e di sera vi fu una forte pioggia e la strada dove abita l'attore e la strada che si incrocia con essa via Madama
Vincenza a Teverola si sono completamente allagate e l'acqua era alta anche oltre il marciapiede. …. accompagnai l'attore con la macchina ma non riuscii
arrivare fino a sotto casa sua mi fermai prima…… erano acque miste cioè
piovana e acqua esondata dai tombini. …… l'attore riscontrò danni alla cantina,
la formazione di crepe e aveva il cortile completamente allagato. ……la cantina
era allagata e le pareti erano lesionati. ……… l'ho visto con i miei occhi. ….. Vi furono danni alle pareti interne dell'abitazione.……… il cancello elettrico non funzionava più e non si poteva aprire. ……. Ha effettuato lavori strutturali, alle
fondazioni e pavimenti anche del cortile e poi il ripristino delle parti murarie e
del cancello.…..Riconosco in quelli che mi vengono mostrati sia le strade interessati dall'allagamento che la cantina e l'immobile dell'attore recanti i segni delle infiltrazioni ed il teste dichiarava:“….Ricordo Testimone_2
che era settembre del 2019 nel periodo della festa patronale perché vi erano le luminarie, poi in parte cadute a causa del vento. …. che mentre mi stavo recando in ufficio riscontrai un allagamento in via Piave a che si CP_3
ricongiunge con la SSPP . …… che pioveva e che la strada Controparte_11
era allagata e vi erano i tombini delle strade aperti e l'acqua che arrivava nel punto più basso dove abita il fino ad un metro di altezza. Il Pt_1 Pt_1
abita in via Traversa Madama Vincenza a Teverola che è uno dei punti più bassi della strada. ….che i tombini scoperchiati si trovavano su questa strada
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provinciale - Teverola e l'acqua fuoriusciva dai tombini. ……si CP_3
trattava di acqua piovana mista ad acqua di fogna e poi dopo qualche giorno mi recai a casa del e vidi che c'era l'odore di acqua di fogna. … vi Pt_1 erano crepe nell'abitazione. … vi fu un abbassamento della pavimentazione del cortile e infatti una pianta di limone era sprofondata e poi il cantinato era bagnato, vi era odore di acque nere e l'intonato era bagnato e stava per sgretolarsi. …. vi furono danni al cancello elettrico non funzionava perché motore e fotocellule erano sommerse dall'acqua. ….. attualmente vi è un cantiere e stanno costruendo una abitazione. ……….riconosco nelle foto che mi vengono mostrate i luoghi al momento dell'allagamento. …. preciso che dal 2019 ad oggi si sono verificati altri episodi di allagamento.
Del resto, l'evento e le notevoli difficolta degli abitanti della zona sono stati oggetto di constatazione da parte della Polizia Municipale del CP_3
intervenuta in occasione di uno degli eventi atmosferici del
[...]
settembre 2019 che avevano determinato l'allagamento di Via Piave (cfr. all.
5 rapporto di intervento dei Polizia Municipale relativo Controparte_3 all'evento del 01.09.2019). Inoltre, i danni all'immobile di proprietà dell'attore risultano comprovati dalle riproduzioni fotografiche, allegate alla
CTP depositata dall'attore (cfr. perizia tecnica).
Nel caso che qui ci occupa, il ed il Controparte_1 Controparte_3
non hanno fornito la prova del diligente espletamento della manutenzione delle strade comunali e relativi condotti fognari e che l'evento dannoso lamentato dall'attore era riconducibile al fortuito e in particolare ad un fenomeno temporalesco di portata eccezionale, circostanza, peraltro, chiaramente esclusa dalle indagini tecniche svolte dal CTU ing. Per_1
, il quale ha riconosciuto una compatibile eziologia tra l'evento e il
[...]
danno lamentato.
In proposito il consulente d'ufficio, - le cui conclusioni possono senz'altro recepirsi in questa sede stante la correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti - preso atto del mutamento dello stato dei luoghi (avendo l'attore effettuato un'attività di demolizione e ricostruzione dell'intero stabile), approfondita la
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cronologia degli eventi, ha osservato che: “dalla ricostruzione degli eventi, riconosce una pertinenza tra il danneggiamento dello stabile ante operam e
l'evento medesimo di allagamento. L'asse viario in esame, adiacente alla Via
Madonna Vincenza, ovvero Via Piave, è un tratto di collegamento tra il territorio di e del . Il tratto di via Piave, in CP_1 Controparte_3 corrispondenza dell'abitazione attorea patisce da anni seri fenomeni di allagamento, che ovviamente, laddove gli stessi raggiungo un'entità notevole, interessano anche la via Madonna Vincenza. Siffatta circostanza espone ovviamente qualsiasi immobile dell'area a fenomeni di allagamento con conseguente danneggiamento di una parte delle strutture. Si tenga conto che, anche per propria conoscenza, quel sito spesso registra ingenti battenti
d'acqua che possono quindi aggredire le strutture che di fatto si trovano immerse. Il fenomeno di allagamento è certamente riconducibile ad un sottodimensionamento della rete di deflusso delle acque meteoriche e/o di ruscellamento, che, raggiunte grosse quantità, non riescono ad essere smaltite opportunamente dalla rete fognaria esistente. Tale condizione determina un fenomeno infiltrativo nel sottosuolo determinando danni al cespite”.
Ebbene, sulla scorta dei chiarimenti resi dal CTU, può concludersi che la causa dell'innalzamento delle acque è il sottodimensionamento della rete di deflusso delle acque meteoriche a servizio di via Piave. A riguardo, il CTU ing. ha chiarito per un verso che il tratto fognario a servizio di Via Per_1
Piave risulta di proprietà del e la manutenzione di tale Controparte_3
tratto fognario risulta a carico del e per altro verso che Controparte_3
nel sottosuolo di Via Trieste, prolungamento al lato Sud di Via Piave, e precisamente perpendicolarmente a Via Trieste, esiste il collettore Annarosa, di proprietà del che incrocia la rete fognaria di via Piave. Controparte_1
Questo giudicante, pertanto, sulla base anche delle conclusioni della CTU, non può che riconoscere una ipotesi di corresponsabilità in pari grado dei due
Comuni tenuto conto che non risulta dimostrata nel presente giudizio la maggiore efficienza causale, nella produzione dei danni lamentati dall'attore, dei dedotti vizi strutturali del collettore fognario di competenza del
[...]
[...]
[...]
rispetto al sottodimensionamento della condotta a servizio di via CP_12
Piave di proprietà del . Controparte_3
Nella fattispecie in esame, dunque, a fronte della prova fornita dal danneggiato circa la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto dannoso e l'evento, spettava ai convenuti l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito ovvero dimostrare che l'evento dannoso si era verificato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo.
Tale conclusione trova conferma anche nell'orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui "l'ente proprietario della rete fognaria è responsabile dei danni cagionati a terzi per difetto di manutenzione della stessa, salvo che provi il caso fortuito, costituito da fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (Cass. Civ., Sez. III, 27/01/2022,
n. 2462; Cass. Civ., Sez. III, 16/06/2021, n. 17093; Cass. Civ., Sez. III,
05/03/2021, n. 5807).
A riguardo, invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. sez. VI Civile - 3, ordinanza 12 gennaio – 28 luglio 2017, n. 18856) ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n.
4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass.,
18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità,
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protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell'insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l'accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 17/12/2014, n. 26545). Nel sottolinearsi come "ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale" imponga "oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt'altro che imprevedibili" (in tali termini v.
Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento (v.
Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n.
5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n.
5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010,
n. 5658). Un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, si è affermato poter integrare il fortuito (o la forza maggiore) laddove non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l'esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877).
In altri termini, il custode è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia delle strade), e che le piogge sono state talmente intense che gli allagamenti si sono ciononostante, e nella stessa misura, verificati (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).
In assenza di prova liberatoria, consegue la piena responsabilità del CP_1
e del per i danni subiti dall'attrice, ai sensi dell'art.
[...] Controparte_3
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2051 c.c. e l'infondatezza della deduzione circa una corresponsabilità di parte attorea nella causazione dell'evento dei danni, in quanto dall'istruttoria svolta
( cfr, testimonianze assunte e rilievi fotografici) è emerso inequivocabilmente che l'unica causa efficiente del dissesto dell'edificio di proprietà attorea vada individuata nel malfunzionamento della rete fognaria a servizio di via Piave e che l'acqua aveva raggiunto un altezza considerevole, con impossibilità, quindi, di intervenire tempestivamente per evitare l'aggravarsi dei danni.
Ciò posto, in merito alla quantificazione dei danni occorsi alla proprietà attorea va richiamato il prospetto riepilogativo effettuato dal CTU. Ing.
il quale ha analiticamente indicato i costi di ripristino Persona_1
complessivamente ammontanti ad € 25.408,92 (cfr. computo metrico allegato alla CTU).
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U.,
17.2.1995 n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete alla parte istante gli interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione.
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Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre 1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030).
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Le spese del presente giudizio si liquidano applicando i parametri di cui al
D.M. 20 marzo 2014 n. 55 come modificati dal DM 147/2022, relativi allo scaglione di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00 con applicazione dei valori medi, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata e della non complessità delle questioni trattate.
Le spese della CTU come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del e del Controparte_1 Controparte_3
nella misura del 50%, salva la solidarietà nei confronti del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In accoglimento della domanda attorea accerta la corresponsabilità in pari grado nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. del in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., e del , in persona del Sindaco Controparte_3
p.t.,
- Condanna il in persona del Sindaco p.t., ed il Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento, in favore del sig. alla somma di Parte_1
€ 25.408,92, oltre interessi computati dalla data dell'evento dannoso sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), al 01.09.2019 e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione, nonchè su tale importo interessi al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo,
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cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino all'effettiva corresponsione;
- Condanna il in persona del p.t., ed il Controparte_1 CP_13
, in persona del p.t., in solido tra Controparte_3 CP_13 loro, al pagamento, nei confronti dell'attore, delle spese del giudizio in per il presente giudizio in € 264,00 per spese ed €
5077,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e CPA, se dovuti, come per legge, con attribuzione all'avv. Assunta Conte dichiaratasi anticipataria;
- Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti soccombenti nella misura del 50% ciascuno, salva la solidarietà nei confronti del consulente.
Così deciso in Napoli Nord, il 19.03.2025
Il Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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