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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3054/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3054/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 8 ottobre 2025 E' presente per per delega dell'avv. Parte_1
ID Cortellessa, l'Avv. Magda Bavaro, la quale si riporta alla comparsa di costituzione ed a tutte le difese, eccezioni e deduzioni in essa indicate in merito alle eccezioni sollevata dall'opponente e ribadisce l'infondatezza e pretestuosità dell'opposizione proposta da , al solo scopo di procrastinare nel tempo Parte_2 il pagamento del credito vantato dalla società opposta in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né su fattori modificativi o estintivi del credito vantato dall' Parte_1
per la fornitura di gas utilizzato per l'attività commerciale della
[...] Parte_1 ditta , di cui parte opponente ha riconosciuto di Parte_3 aver usufruito alla pag. 2 delle proprie note istruttorie, ex art. 183, VI Comma, c.p.c., 2° termine, riferendo espressamente: “in realtà riferita ad uno dei vari contatori intestati alla ditta di e situati nell'opificio di Mugnano del Cardinale, via Roma Pt_3 Parte_2
172”. Relativamente all'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del diritto di credito, che si contesta nuovamente, per non aver l'opponente ricevuto la lettera di diffida e costituzione in mora nel 2021 che si assume inviata all'indirizzo errato di Via Roma 156, si ribadisce e rappresenta che la stessa risulta regolarmente ricevuta dal destinatario in data 06/05/2021, come da ricevuta con sottoscrizione del ricevente, con attestazione dell'Ufficiale Postale incaricato alla distribuzione ed attestazione dell'avvenuta consegna delle , già versata in atti sin dalla costituzione in CP_1 giudizio della opposta società creditrice e che vi è identità di soggetto, come precisato e specificato nella comparsa di costituzione di dalla pag. 4 alla pag.6, atteso Parte_1 che l'opificio che beneficiava della fornitura aveva diversi ingressi e numeri civici, nel tempo leggermente mutati e che l'ubicazione dell'opificio è sempre stato nel luogo indicato in via Roma nn.172/175 di Mugnano del Cardinale (AV), come del resto risultante dalla stessa notifica del D.I. andata a buon fine in quanto ritirato dallo stesso
, titolare della ditta individuale Salumificio LISA di Parte_2 Parte_2
, e che se realmente il Salumificio LISA non esistesse più, come dichiarato da
[...]
, trattandosi di ditta individuale lo stesso continua Parte_2 Parte_2
a rispondere personalmente delle obbligazioni contratte ed assunte dalla suddetta ditta e dei relativi debiti. Si fa presente, in proposito, che dal Contratto di fornitura esibito, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, si evince che al momento della stipula dello stesso in data 31/07/2014, sottoscritto personalmente da , sono stati Parte_2 forniti per la erogazione della fornitura di gas i seguenti dati: “Salumificio L.I.S.A. di
, via Roma 172, Mugnano del Cardinale (AV)”. In merito alla Parte_2 variazione del civico indicato non vi è dubbio alcuno che l'erogazione sia stata effettuata regolarmente in favore dell'opponente e che l'indirizzo è sicuramente noto all'ufficiale postale addetto alla distribuzione della corrispondenza e che la citata costituzione in mora
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è stata regolarmente ricevuta dal !!! Infatti, la lettera racc.ta n. Parte_2
15395939404-2 del 26/04/2021 è certamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario in data 06/05/2021, non avendo fondamento la generica contestazione della mancata ricezione, atteso che per giurisprudenza costante, persino ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ. n. 11708/11; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 6395/14 e Cass. Civ. n. 4567/15). Si fa rilevare che la lettera racc. a.r. del 26/04/2021 ricevuta il 06/05/2021 n.153959394042 indirizzata a
“ , titolare ditta Salumificio LISA”, se non fosse stato Parte_4 realmente il , titolare del detto Salumificio LISA, ma soggetto diverso, Parte_2 avrebbe ben potuto “rifiutare” la detta lettera raccomanda specificando di non essere il destinatario, e restituirla al mittente, ma al contrario ha regolarmente ritirato l'atto di diffida di pagamento sapendo di essere il legittimo destinatario, né ha dimostrato documentalmente la esistenza di soggetto omonimo al medesimo indirizzo di via Roma 156 di Mugnano del Cardinale, per cui la detta eccezione è del tutto infondata e pretestuosa e capziosa per cui va totalmente rigettata. Così come va rigettata l'eccezione relativa al libero accesso al contatore posizionato su un muro, tenuto conto che le Parte condizioni generali di contratto di prevedono che l'utente è tenuto a preservare e custodire il contatore con mezzi idonei ed è responsabile di eventuali manomissioni e danneggiamenti dello stesso. Corre l'obbligo ancora evidenziare e rappresentare che l'opponente non ha mai contestato la mancata ricezione di alcuna fattura nel corso degli anni di fornitura di gas e neppure quella di conguaglio, a seguito della lettura di cessazione della fornitura dell'08/08/2019, né ha mai disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura del gas, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., per cui l'opposizione va sicuramente rigettata anche in merito al fatto che la stessa non è fondata su alcuna prova scritta o seria e puntuale contestazione della fornitura stessa e della quantificazione del credito vantato dall'opposta. Circa le contestazioni inerenti il quantum debeatur, si ricorda che parte opponente non ha mai sollevato alcuna precedente contestazione circa un eventuale malfunzionamento del contatore e che, in ogni caso, il soggetto che provvede alle letture dei consumi di gas da parte del cliente è il Distributore di zona prevedendo l'art. 19 delle C.G.C. che: “Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto Part all'art. 6 rende disponibile sul proprio Sito Internet informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza...” con conseguente presunzione di correttezza e validità di ogni conteggio tecnico. Ad ulteriore di quanto eccepito da parte opponente si ribadisce che alcun salto improvviso di conteggio del consumo si è verificato nel caso di specie, atteso che parte opponente ha confuso i dati numerici del contatore (cd. segnante) con i dati di consumo di gas rilevati nella fattura n.1937225106 (dell'importo di Euro 25.539,95, azionata solo parzialmente per gli importi non prescritti), indicati in smc, precisandosi che al momento del cambio del
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misuratore si è passati dal segnante 49977 a 149977, con consumo indicato in smc. pari a 0, ovvero è stata azzerata l'indicazione dei metri cubi di gas consumati, pur essendo stati conteggiati i mc. di gas effettivi precedentemente consumati nel periodo compreso tra le due letture reali del 28/06/2017 (ultima rilevata in prec. bollette) e la lettura del 06/03/2019, denominata lettura di cambio misuratore, come risultante dall'istruttoria effettuata da a seguito del “cambio di misuratore Parte_1 Parte_1 fittizio” effettuato in data 10/05/2019, per l'allineamento del sistema di conteggio da 5 cifre a quello a sei cifre del distributore, come dedotto ed indicato specificamente nelle note istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c., 2° termine. Per quanto esposto, ci si riporta a tutti gli atti e difese proposte e formulate dell'opposta ed, essendo la causa Parte_1 di natura documentale e matura per la decisione, conclude come da atti, verbali di causa e documentazione esibita, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_2
, in quanto del tutto infondata e pretestuosa e finalizzata solamente a ritardare nel
[...] tempo il pagamento di quanto dovuto alla società creditrice, con conseguente conferma del D.I. n. 623/2022, dell'08/06/2022, emesso in danno di per il Parte_2 pagamento dell'importo di Euro 20.191,01 oltre interessi dalla data di scadenza della fattura ad soddisfo, concedendone la esecutività, con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si impugnano e contestano le difese, deduzioni, richieste e conclusioni di parte opponente e si chiede che l'adito Tribunale, in persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Rossi, voglia trattenere la causa in decisione, o rinviare ad un'udienza successiva concedendo termine per il deposito della memoria conclusionale. E' presente, nell'interesse dell'opponente, l'avv. Marino Iannacchero, il quale si riporta agli atti e alle difese sin qui svolte ed impugna ogni avversa deduzione. L'avv. Iannacchero reitera, innanzitutto, l'eccezione di prescrizione del (presunto) credito azionato in sede monitoria da , essendo la fattura sottesa al d.i. datata Parte_1
12.11.2019 ed essendo la notifica del provvedimento monitorio intervenuta a distanza di oltre due anni (id est, in data 5.7.2022) in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione. L'avv. Iannacchero ribadisce, inoltre, che l'avversa pretesa di pagamento risulta, in ogni caso, priva di qualsiasi pregio in ragione della dirimente circostanza che la fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto è fondata sulla lettura cd. di rimozione del contatore sostituito e che, però, la rimozione di tale contatore fu illegittimamente operata in assenza e all'insaputa del sig. [in ordine alla illegittimità della Parte_2 sostituzione di un contatore effettuata senza contraddittorio con l'utente e alla conseguente invalidità della relativa lettura, si vedano, ex multis: Cass. n. 21564/2022, parte motiva, paragrafo, 12; Cass. n. 515/2025; Corte di Appello di Napoli n. 3168/2024; Corte di Appello di Campobasso, n. 57/2024]. L'avv. Iannacchero insiste, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del (presunto) credito di cui alla fattura n. 1937225106 del 12.11.2019, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
in subordine, voglia accertare l'illegittimità della fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'infondatezza delle ragioni di credito avanzate da e, per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte. Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. L'avv. Iannacchero chiede che la causa venga decisa.
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Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 8 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3054/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “ e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 MARINO IANNACCHERO (c.f. ), in virtù di procura in atti, presso il C.F._2 cui studio, in Avellino, alla via Tagliamento, 165, elett.te domicilia;
- ATTORE –opponente E
Società già con sede in San Parte_1 Controparte_2 AT AN (MI), alla Piazza Ezio Vanoni n.1, c.f. e p. iva in persona del P.IVA_1 suo procuratore e legale rapp.te p.t., Avv. Martina Arianna Rebussi, giusta procura dell'01/10/2000, ricevuta dal notaio di Milano, Rep. n. 51985, Racc. n. 12250, Persona_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. ID Cortellessa (c.f. ), con studio in Caserta C.F._3 alla Piazza Vanvitelli n.4/d e con questi elett.te dom.ta in Montemarano (AV), alla Via S. Francesco n. 124, presso lo studio dell'Avv. Antonio Della Porta, giusta procura a tergo del ricorso per decreto ingiuntivo;
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la
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sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 623/2022 dell'8/6/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di € 20.191,01 per sorta capitale, oltre interessi e Parte_1 spese della procedura, come liquidati, per servizio di fornitura di gas in favore della ditta individuale, poi cancellata, . Parte_5 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. PRESCRIZIONE DEL PRESUNTO CREDITO RIVENDICATO DA ” deducendo l'opponente che l'opposta Parte_1 avesse rivendicato il pagamento della fattura n. 1937225106 del 12/11/2019 emessa all'ordine della ditta con scadenza 7/2/2020 soltanto in data Parte_5 5/7/2022, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, non avendo mai ricevuto la raccomandata a/r n. 153959394042 del 26/4/2021, tesa a sollecitare il pagamento della somma di €20.191,01, essendo stata indirizzata a , già titolare della ditta Parte_4
, residente in Mugnano del Cardinale alla Controparte_3 via Roma n. 156 e quindi ad una persona con generalità e residenza diverse, da tanto conseguendo che, in assenza di atti interruttivi dei termini prescrizionali, il credito si fosse estinto per decorso del termine biennale di prescrizione;
“2. ILLEGITTIMITÀ DELLA FATTURA SOTTESA AL RICORSO PER D.I. - INFONDATEZZA DELLE AVVERSE RAGIONI DI CREDITO”, deducendo l'opponente che il contatore del gas fosse sempre stato allocato all'esterno dello stabilimento liberamente accessibile agli operatori della società, i quali rilevavano in autonomia le letture periodiche dei consumi del gas;
che la ditta aveva sempre avuto consumi costanti Pt_3 e regolari, attestati su circa 1.500 mc annui;
che in data 6/3/2019 il contatore del gas era stato oggetto di intervento di sostituzione in assenza dell'utente, operazione neppure comunicata e appresa soltanto al momento dell'emissione della fattura in oggetto;
che era pacifico che dal mese di dicembre del 2006 al 28.6.2017 i consumi della ditta fossero stati complessivamente Pt_3 pari di 14369 mc e non si comprendeva come fosse possibile che la ditta, dopo aver consumato in oltre 10 anni, soli 14.369 mc di gas con una media di circa 1.500 mc all'anno, avesse potuto poi consumarne 35.000,00 in appena due anni e che giorno del cambio del misuratore, avvenuto, in assenza dell'utente, in data 6.3.2019, al giorno seguente, ci potesse essere stato un consumo di 100.000 mc ed ancora, dal 7.3.2019 al 3.6.2019 un consumo di 1583 mc quindi, in soli tre mesi, un consumo superiore a quello medio annuo della ditta, mentre dal 3.6.2019 al 8.8.2019 il consumo sarebbe stato di soli 198 mc;
che pertanto era evidente l'esistenza di gravissime anomalie di funzionamento del sistema di rilevazione del gas, contestando altresì che il cambio del misuratore e la rilevazione della lettura cd. di rimozione del contatore sostituito fossero avvenuti in propria assenza. La parte opponente concludeva: “Voglia l'On.le Giudicante, contrariis reiectis, così provvedere: - alla luce delle causali esposte al punto 1) in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del (presunto) credito di cui alla fattura n. 1937225106 del 12.11.2019, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
- in subordine, alla luce delle causali esposte al punto 2) in narrativa, accertare l'illegittimità della fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'infondatezza delle ragioni di credito avanzate da e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. In data 29/11/2022 si costituiva in giudizio a Parte_1 mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, eccependo ed evidenziando, in sintesi: la
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pretestuosità dell'opposizione, non fondata su alcuna prova scritta di eventuali fattori estintivi o modificativi del credito e facendo rilevare che l'opponente avesse confermato l'esistenza del contratto di somministrazione tra le parti;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che la lettera racc.ta con a/r di sollecito del pagamento e di costituzione in mora, recante n. 153959394042 del 26/04/2021, risultava regolarmente recapitata a Parte_2
in data 06/05/2021; l'infondatezza dell'ulteriore doglianza di presunta erronea
[...] rilevazione dei consumi, dalla lettura della fattura n. 1937225106, depurata già della quota relativa all'intervenuta prescrizione per gli anni soggetti a prescrizione biennale, evincendosi che, dopo l'avvenuta restituzione dei consumi precedentemente fatturati in acconto (dal 29.06.2017 al 31.03.19) per 1497 smc, la lettura numerica di 49977 effettuata per cambio di misuratore al 06.03.2019, si riferisse a circa due anni di erogazione del gas in favore dell'utente, che, al contrario di quanto sostenuto, aveva un consumo medio annuale di circa 16.668 smc, che anche la lettura del misuratore, effettuata dal Distributore in data 07/03/2019 segnante 149977, non si riferisse ad un consumo imputato di ulteriori 100.000 smc., ovvero da 49977 a 149977, ma costituisse solo numerazione di partenza per il nuovo conteggio;
precisando altresì che fosse stato applicato al calcolo il coefficiente “C” per convertire il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione e che la fattura fosse stata emessa sulla base dei dati effettivamente rilevati, con la conseguenza che i consumi di gas fatturati erano effettivi e congruenti con quanto rilevato e trasmesso dal distributore locale competente;
contestando l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente circa la presunta inidoneità probatoria dei documenti posti a base del D.I. opposto, in quanto il credito vantato era da ritenersi provato dalla documentazione prodotta agli atti, in particolare dalla fattura inerente la fornitura di gas in favore del , come Parte_5 risultante analiticamente nel “promemoria situazione fatture emesse”, con certificazione notarile, conforme alle scritture contabili della società nonché dalla stessa fattura depositata Parte_1 in atti. Parte opposta concludeva chiedendo: “si conclude affinché l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia così provvedere: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, in persona del G.U. dott. Polimeno, in data 08/06/2022, regolarmente notificato in data 05.07.2022, non essendo la proposta opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: 1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, in persona del G.U. dott. Marcello Polimeno, in data 06.06.2022, depositato l'08.06.2022 regolarmente notificato in data 05.07.2022, con cui è stato ingiunto a Parte_2 pagamento in favore della società della somma di Euro Parte_1 20.191,01 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al soddisfo e spese liquidate in decreto in Euro 145.50 per spese ed Euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge ed attribuzione;
2) condannare l'opponente , Parte_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Con Ordinanza del 14/12/2022 il Tribunale denegava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Le prove orali non venivano ammesse e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
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domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. Sussiste idonea prova documentale dell'esistenza della fonte del diritto di credito vantato dall'opposta ed azionato in via monitoria, considerato che la circostanza dell'esistenza di un Part rapporto contrattuale di fornitura gas tra (ora ) e la Parte_1 [...]
, utenza numero 150002667767 e numero cliente 920002667474, Parte_6 è pacifica, in quanto non è stata contestata ed anzi è stata affermata anche dall'opponente (v. Atto di citazione). Inoltre ed in ogni caso la parte opposta ha poi anche depositato Proposta di Contratto per la somministrazione di gas naturale, recante adesione e sottoscrizione in data 31/7/2014 di , quale titolare della ditta LI.SA (v. alleg. memoria art. 183 VI Parte_2 co. n. 1 cpc). La parte opposta ha, inoltre, depositato la fattura n. 1937225106, emessa all'ordine della ditta individuale in data 12.11.2019 avente scadenza Parte_5 il 7.2.2020, per € 25.539,95 di cui €20.191,01, oggetto di ingiunzione di pagamento quale residuo dovuto e la relativa Certificazione notarile (v. prod. monitorio). In forza di quanto osservato, è da reputarsi comprovata la fonte del credito vantato. A questo punto, secondo il riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa. Come sopra esposto, la difesa opponente ha eccepito, anzitutto, l'intervenuta prescrizione del credito, per non avere mai ricevuto la raccomandata a/r n. 153959394042 Parte_2 del 26.4.2021, con cui sarebbe stato sollecitato il pagamento della somma di €20.191,01 sottesa alla fattura dedotta in lite. Ebbene, pur non ignorandosi che “L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/01/2014, n.2035) sicché nel caso di specie non sarebbe stata necessaria la querela di falso, va cionondimeno rilevato come non vi sia stato da parte dell'attore nell'atto di citazione alcun espresso e specifico Parte_2 disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora, allegato da parte convenuta/opposta sin dalla fase monitoria (v. in tema Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01) “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.”). In aggiunta a tale dato, già di per sé comunque decisivo, va peraltro considerato che l'identificazione dell'attore/destinatario era comunque ricavabile in modo certo dalla qualifica espressa di “Titolare del Parte_2 Salumificio Lisa”, indicata nell'avviso di cui trattasi. Alla luce di quanto sopra, vi è margine, dunque, per opinare nel senso che la parziale difformità del nominativo del destinatario, indicato sulla cartolina come ” in luogo di “ ”, non fosse Parte_4 Parte_2 ostativo alla identificazione dello stesso, peraltro tale nominativo così risultando dalla certificazione della partita IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (v. prod. parte
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convenuta), mentre, quanto all'indirizzo, vi è da rilevare che il numero civico 156/172 fosse stato inserito anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, tanto non avendone impedito la consegna al destinatario, oltre che risolversi, in via definitiva ed assorbente, comunque la questione in virtù dell'avvenuta apposizione da parte del destinatario sull'avviso di ricevimento della raccomandata di sottoscrizione, mai disconosciuta nel presente giudizio. In conclusione, sul punto, dovendosi valutare la raccomandata con a/r di sollecito del pagamento e di costituzione in mora, recante n. 153959394042 del 26/04/2021, come regolarmente ricevuta da in data 06/05/2021 e come valido atto di interruzione Parte_2 della prescrizione, deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente vada respinta, considerato che il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 5/7/2022 ed anche tenendosi conto che l'importo ingiunto pari a €20.191,01 fosse già il risultato della sottrazione operata dallo stesso somministrante della quota di debito estinta per intervenuta prescrizione biennale, come si evidenzia dall'esame della fattura n. 1937225106 che riportava il totale di €25.539,95 e la precisa indicazione dell'importo oltre i due anni pari a €5.298,94 (v. doc. 2 alleg. prod. parte convenuta/opposta). L'opponente ha poi contestato, in sintesi, che: il contatore del gas fosse sempre stato allocato all'esterno dello stabilimento, sul muro perimetrale della parte posteriore del fabbricato e sempre liberamente accessibile, che le letture periodiche dei consumi del gas fossero sempre state rilevate in autonomia dagli operatori della società del gas;
che la ditta avesse sempre Pt_3 avuto consumi costanti e regolari, attestati su circa 1500 mc annui, con fatture bimestrali di importi raramente superiori ad euro 500,00 ; che in data 6.3.2019, il contatore del gas fosse stato oggetto di intervento di sostituzione;
che in data 6.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura di cambio misuratore, segnante un consumo addirittura di 49.977 mc, in data 7.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura del misuratore, che avrebbe segnato un consumo di 149.977; in data 3.6.2019 sarebbe stata effettuata una lettura del misuratore, che avrebbe segnato un consumo di 151.566 mc;
in data 7.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura di cessazione, che avrebbe segnato un consumo di 151.765. L'opponente contestava, dunque, l'andamento strano delle letture effettuate a partire dal 6.3.2019 e che, in meno di due anni – e cioè dal 28.6.2017 al 6.3.2019 – ci fosse stato un consumo di circa 35.000 mc di gas, cioè un consumo assolutamente incompatibile con i consumi ordinari della ditta , normalmente medio-bassi. Pt_3 Ebbene va, anzitutto, rammentato come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, per contro, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., Sez. VI, 17 maggio 2022, Ord. n.15771). Pertanto, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Nel caso di specie, la parte opposta ha spiegato e precisato: dapprima che la lettura numerica di 49977, effettuata per cambio di misuratore al 06.03.2019, si riferisse a circa due
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anni di erogazione del gas in favore dell'utente e che la lettura del misuratore, effettuata dal Distributore in data 07/03/2019, segnante 149977, costituisse solo numerazione di partenza per il nuovo conteggio essendo il consumo imputato pari a “0” smc e che, per il periodo 28/06/2017 al 06/03/2019, vi fosse stato un consumo di 35538 smc, fino a pervenire alla lettura di cessazione di 151765 per 37119 smc di gas, ricostruzione complessiva che trova effettivo riscontro nella analisi del prospetto a pagina 2 della fattura n. 1937225106; successivamente che, circa la fatturazione effettuata, a seguito di indagine interna, fosse emerso che, a causa del numero di cifre del contatore impostato a sistema con 5 cifre, al raggiungimento del valore di 99999mc (a fine 2010), sul sistema di fatturazione dell' il contatore avesse eseguito un Controparte_2 giro ripartendo dal valore 0mc e che tuttavia, verificando i dati sul portale del Distributore, il contatore risultava essere a 6 cifre, pertanto, non avrebbe dovuto ripartire da 0, ma continuare progressivamente, come da estrazione dei dati del Distributore locale, pur non essendovi stato alcun errore di quantificazione del calcolo del gas somministrato all'utente e che dalla lettura dei dati forniti dal Distributore si evinceva che con il sistema numerico a 6 cifre non si fosse verificato alcun errore, avendo il numero progressivo a 6 cifre continuato il suo conteggio dal 2016 alle ultime letture reali, senza disallineamenti ed infine che, per sanare l'anomalia, in data 10/05/2019, si fosse provveduto ad inserire un “cambio misuratore fittizio”, calcolando come lettura finale il consumo che si sarebbe dovuto generare senza considerare il giro misuratore fatturato e senza alterare la quantità, ma aggiungendo il n. 1 iniziale al fine di riallineare i sistemi di conteggio con il distributore. Al fine di comprovare e confermare la veridicità dei consumi rilevati e fatturati, la difesa convenuta/opposta ha poi depositato Tabella del Portale del Distributore;
prospetto letture ricevute di (v. memoria art. 183 VI co n. 2 Controparte_2 cpc parte convenuta/opposta). A fronte di tale esaustiva e dettagliata spiegazione tecnica, suffragata da tabelle esplicative recanti sia le letture effettuate dal distributore che le autoletture inviate dall'utente, la difesa opponente nulla ha più precisamente replicato o contro dedotto sul punto né nella successiva memoria istruttoria, non depositata, né nelle note scritte delle successive udienze. Quanto poi alla contestazione di andamento “anomalo” dei consumi di gas, rileva constatare, in senso contrario, come sia dato evincersi proprio dalla fattura, nel prospetto “storico consumi”, che il consumo annuo fosse pari a 16.668 smc, sicché coerente è da valutarsi l'imputato consumo di 35538 smc per il periodo 28/06/2017 al 06/03/2019, ovvero per circa due anni. Quanto alla sostituzione del contatore, l'opponente lamenta che essa sia avvenuta senza la propria presenza, ma contesta poi del tutto genericamente un preteso malfunzionamento dello stesso, muovendosi le proprie doglianze esclusivamente in ordine al tema che le letture non potessero essere corrette perché incompatibili con i consumi ordinari normalmente medio-bassi della ditta , questione Pt_3 come sopra detto rivelatasi non fondata (v. in tema Cass. civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 19/10/2023, dep. 13/12/2023), n.34969 “Si contesta alla decisione impugnata di aver ritenuto che, ove anche fosse da ritenersi necessaria la partecipazione dell'utente alle operazioni di sostituzione del contatore, la violazione di tale condizione non comporta nullità delle fatture. Invece, secondo il ricorrente, dall'insieme delle norme contenute nel Regolamento si deduce chiaramente che la mancata assistenza del cliente alle operazioni di sostituzione del contatore comporta "illegittimità della operazione". Il motivo è infondato. Innanzitutto, l'inciso che la clausola del regolamento contiene (ove possibile) lascia intendere che la presenza dell'utente non è imposta come assolutamente necessaria. Ne' il ricorrente eccepisce che la sua convocazione era possibile e che dunque il regolamento è stato del tutto disatteso. Ma soprattutto, ove anche fosse imposta la presenza dell'utente, non si saprebbe di cosa predicare la nullità: di certo non delle "operazioni" di sostituzione del contatore, che non sono atti giuridici suscettibili di essere nulli;
nemmeno delle fatture successive, che sono mere richieste di pagamento;
nemmeno si potrebbe dire che la pretesa del somministrante (di farsi pagare l'acqua somministrata) viene meno, o può essere paralizzata opponendogli che il contatore è stato sostituito unilateralmente, perché una tale eccezione dovrebbe passare per la
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dimostrazione che il nuovo contatore non funziona, altrimenti se il nuovo contatore funziona e registra i consumi effettivi, non si vede perché non debbano essere pagati: la circostanza che il contatore sia stato sostituito in assenza del cliente non ha alcuna conseguenza, se il contatore comunque funziona e registra correttamente il consumo. 10.- Il quinto motivo prospetta difetto di motivazione, e dunque violazione dell'art. 132 c.p.c., sul punto della rilevanza che potrebbe avere la violazione dei canoni di correttezza da parte del somministrante nel non convocare il cliente per la sostituzione del contatore. Il motivo è infondato. Come ammette lo stesso ricorrente, il Tribunale ha dato conto della circostanza, già riferita sopra, secondo cui ove anche ci sia stata scorrettezza (ai sensi dell'art. 1375 c.c.) nel non convocare l'utente, ciò non potrebbe comportare nullità, ma semmai attribuire al cliente un qualche risarcimento del danno.”). Pertanto, è da ritenersi che il motivo di opposizione concernente la non correttezza dei consumi sia infondato. Sulla scorta del sin qui detto, vista l'infondatezza di tutti i motivi proposti e considerato che l'opponente non ha dimostrato fatti estintivi della pretesa creditoria, l'opposizione formulata va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino dell'8/6/2022, dichiarandone l'esecutorietà. Le spese del presente giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite e della snellezza della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_2 ingiuntivo n. 623/2022 emesso dal Tribunale di Avellino l'8/6/2022 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore Parte_2 della parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 8 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 3054/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 8 ottobre 2025 E' presente per per delega dell'avv. Parte_1
ID Cortellessa, l'Avv. Magda Bavaro, la quale si riporta alla comparsa di costituzione ed a tutte le difese, eccezioni e deduzioni in essa indicate in merito alle eccezioni sollevata dall'opponente e ribadisce l'infondatezza e pretestuosità dell'opposizione proposta da , al solo scopo di procrastinare nel tempo Parte_2 il pagamento del credito vantato dalla società opposta in quanto non fondata su alcuna prova scritta, né su fattori modificativi o estintivi del credito vantato dall' Parte_1
per la fornitura di gas utilizzato per l'attività commerciale della
[...] Parte_1 ditta , di cui parte opponente ha riconosciuto di Parte_3 aver usufruito alla pag. 2 delle proprie note istruttorie, ex art. 183, VI Comma, c.p.c., 2° termine, riferendo espressamente: “in realtà riferita ad uno dei vari contatori intestati alla ditta di e situati nell'opificio di Mugnano del Cardinale, via Roma Pt_3 Parte_2
172”. Relativamente all'eccezione di parte opponente di intervenuta prescrizione del diritto di credito, che si contesta nuovamente, per non aver l'opponente ricevuto la lettera di diffida e costituzione in mora nel 2021 che si assume inviata all'indirizzo errato di Via Roma 156, si ribadisce e rappresenta che la stessa risulta regolarmente ricevuta dal destinatario in data 06/05/2021, come da ricevuta con sottoscrizione del ricevente, con attestazione dell'Ufficiale Postale incaricato alla distribuzione ed attestazione dell'avvenuta consegna delle , già versata in atti sin dalla costituzione in CP_1 giudizio della opposta società creditrice e che vi è identità di soggetto, come precisato e specificato nella comparsa di costituzione di dalla pag. 4 alla pag.6, atteso Parte_1 che l'opificio che beneficiava della fornitura aveva diversi ingressi e numeri civici, nel tempo leggermente mutati e che l'ubicazione dell'opificio è sempre stato nel luogo indicato in via Roma nn.172/175 di Mugnano del Cardinale (AV), come del resto risultante dalla stessa notifica del D.I. andata a buon fine in quanto ritirato dallo stesso
, titolare della ditta individuale Salumificio LISA di Parte_2 Parte_2
, e che se realmente il Salumificio LISA non esistesse più, come dichiarato da
[...]
, trattandosi di ditta individuale lo stesso continua Parte_2 Parte_2
a rispondere personalmente delle obbligazioni contratte ed assunte dalla suddetta ditta e dei relativi debiti. Si fa presente, in proposito, che dal Contratto di fornitura esibito, al contrario di quanto sostenuto dall'opponente, si evince che al momento della stipula dello stesso in data 31/07/2014, sottoscritto personalmente da , sono stati Parte_2 forniti per la erogazione della fornitura di gas i seguenti dati: “Salumificio L.I.S.A. di
, via Roma 172, Mugnano del Cardinale (AV)”. In merito alla Parte_2 variazione del civico indicato non vi è dubbio alcuno che l'erogazione sia stata effettuata regolarmente in favore dell'opponente e che l'indirizzo è sicuramente noto all'ufficiale postale addetto alla distribuzione della corrispondenza e che la citata costituzione in mora
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è stata regolarmente ricevuta dal !!! Infatti, la lettera racc.ta n. Parte_2
15395939404-2 del 26/04/2021 è certamente pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario in data 06/05/2021, non avendo fondamento la generica contestazione della mancata ricezione, atteso che per giurisprudenza costante, persino ove manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ. n. 11708/11; nello stesso senso, Cass. Civ. n. 6395/14 e Cass. Civ. n. 4567/15). Si fa rilevare che la lettera racc. a.r. del 26/04/2021 ricevuta il 06/05/2021 n.153959394042 indirizzata a
“ , titolare ditta Salumificio LISA”, se non fosse stato Parte_4 realmente il , titolare del detto Salumificio LISA, ma soggetto diverso, Parte_2 avrebbe ben potuto “rifiutare” la detta lettera raccomanda specificando di non essere il destinatario, e restituirla al mittente, ma al contrario ha regolarmente ritirato l'atto di diffida di pagamento sapendo di essere il legittimo destinatario, né ha dimostrato documentalmente la esistenza di soggetto omonimo al medesimo indirizzo di via Roma 156 di Mugnano del Cardinale, per cui la detta eccezione è del tutto infondata e pretestuosa e capziosa per cui va totalmente rigettata. Così come va rigettata l'eccezione relativa al libero accesso al contatore posizionato su un muro, tenuto conto che le Parte condizioni generali di contratto di prevedono che l'utente è tenuto a preservare e custodire il contatore con mezzi idonei ed è responsabile di eventuali manomissioni e danneggiamenti dello stesso. Corre l'obbligo ancora evidenziare e rappresentare che l'opponente non ha mai contestato la mancata ricezione di alcuna fattura nel corso degli anni di fornitura di gas e neppure quella di conguaglio, a seguito della lettura di cessazione della fornitura dell'08/08/2019, né ha mai disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura del gas, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., per cui l'opposizione va sicuramente rigettata anche in merito al fatto che la stessa non è fondata su alcuna prova scritta o seria e puntuale contestazione della fornitura stessa e della quantificazione del credito vantato dall'opposta. Circa le contestazioni inerenti il quantum debeatur, si ricorda che parte opponente non ha mai sollevato alcuna precedente contestazione circa un eventuale malfunzionamento del contatore e che, in ogni caso, il soggetto che provvede alle letture dei consumi di gas da parte del cliente è il Distributore di zona prevedendo l'art. 19 delle C.G.C. che: “Il Cliente dovrà avvertire immediatamente il Distributore Gas e/o Elettrico in caso di difettoso funzionamento del Contatore Gas e/o Elettrico o di altra parte dell'impianto di proprietà del Distributore Gas e/o Elettrico e dovrà permettere a questi ultimi l'accesso al loro impianto. Come previsto Part all'art. 6 rende disponibile sul proprio Sito Internet informazioni sulle modalità da seguire per una corretta e sicura gestione degli impianti di utenza...” con conseguente presunzione di correttezza e validità di ogni conteggio tecnico. Ad ulteriore di quanto eccepito da parte opponente si ribadisce che alcun salto improvviso di conteggio del consumo si è verificato nel caso di specie, atteso che parte opponente ha confuso i dati numerici del contatore (cd. segnante) con i dati di consumo di gas rilevati nella fattura n.1937225106 (dell'importo di Euro 25.539,95, azionata solo parzialmente per gli importi non prescritti), indicati in smc, precisandosi che al momento del cambio del
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misuratore si è passati dal segnante 49977 a 149977, con consumo indicato in smc. pari a 0, ovvero è stata azzerata l'indicazione dei metri cubi di gas consumati, pur essendo stati conteggiati i mc. di gas effettivi precedentemente consumati nel periodo compreso tra le due letture reali del 28/06/2017 (ultima rilevata in prec. bollette) e la lettura del 06/03/2019, denominata lettura di cambio misuratore, come risultante dall'istruttoria effettuata da a seguito del “cambio di misuratore Parte_1 Parte_1 fittizio” effettuato in data 10/05/2019, per l'allineamento del sistema di conteggio da 5 cifre a quello a sei cifre del distributore, come dedotto ed indicato specificamente nelle note istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c., 2° termine. Per quanto esposto, ci si riporta a tutti gli atti e difese proposte e formulate dell'opposta ed, essendo la causa Parte_1 di natura documentale e matura per la decisione, conclude come da atti, verbali di causa e documentazione esibita, insistendo per il rigetto dell'opposizione proposta da Parte_2
, in quanto del tutto infondata e pretestuosa e finalizzata solamente a ritardare nel
[...] tempo il pagamento di quanto dovuto alla società creditrice, con conseguente conferma del D.I. n. 623/2022, dell'08/06/2022, emesso in danno di per il Parte_2 pagamento dell'importo di Euro 20.191,01 oltre interessi dalla data di scadenza della fattura ad soddisfo, concedendone la esecutività, con vittoria di spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Si impugnano e contestano le difese, deduzioni, richieste e conclusioni di parte opponente e si chiede che l'adito Tribunale, in persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Dott.ssa Rossi, voglia trattenere la causa in decisione, o rinviare ad un'udienza successiva concedendo termine per il deposito della memoria conclusionale. E' presente, nell'interesse dell'opponente, l'avv. Marino Iannacchero, il quale si riporta agli atti e alle difese sin qui svolte ed impugna ogni avversa deduzione. L'avv. Iannacchero reitera, innanzitutto, l'eccezione di prescrizione del (presunto) credito azionato in sede monitoria da , essendo la fattura sottesa al d.i. datata Parte_1
12.11.2019 ed essendo la notifica del provvedimento monitorio intervenuta a distanza di oltre due anni (id est, in data 5.7.2022) in assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione. L'avv. Iannacchero ribadisce, inoltre, che l'avversa pretesa di pagamento risulta, in ogni caso, priva di qualsiasi pregio in ragione della dirimente circostanza che la fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto è fondata sulla lettura cd. di rimozione del contatore sostituito e che, però, la rimozione di tale contatore fu illegittimamente operata in assenza e all'insaputa del sig. [in ordine alla illegittimità della Parte_2 sostituzione di un contatore effettuata senza contraddittorio con l'utente e alla conseguente invalidità della relativa lettura, si vedano, ex multis: Cass. n. 21564/2022, parte motiva, paragrafo, 12; Cass. n. 515/2025; Corte di Appello di Napoli n. 3168/2024; Corte di Appello di Campobasso, n. 57/2024]. L'avv. Iannacchero insiste, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Giudice adito accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del (presunto) credito di cui alla fattura n. 1937225106 del 12.11.2019, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
in subordine, voglia accertare l'illegittimità della fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'infondatezza delle ragioni di credito avanzate da e, per l'effetto, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte. Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. L'avv. Iannacchero chiede che la causa venga decisa.
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Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 8 ottobre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3054/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “ e vertente TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._1 MARINO IANNACCHERO (c.f. ), in virtù di procura in atti, presso il C.F._2 cui studio, in Avellino, alla via Tagliamento, 165, elett.te domicilia;
- ATTORE –opponente E
Società già con sede in San Parte_1 Controparte_2 AT AN (MI), alla Piazza Ezio Vanoni n.1, c.f. e p. iva in persona del P.IVA_1 suo procuratore e legale rapp.te p.t., Avv. Martina Arianna Rebussi, giusta procura dell'01/10/2000, ricevuta dal notaio di Milano, Rep. n. 51985, Racc. n. 12250, Persona_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. ID Cortellessa (c.f. ), con studio in Caserta C.F._3 alla Piazza Vanvitelli n.4/d e con questi elett.te dom.ta in Montemarano (AV), alla Via S. Francesco n. 124, presso lo studio dell'Avv. Antonio Della Porta, giusta procura a tergo del ricorso per decreto ingiuntivo;
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la
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sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). Con Atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_2 al decreto ingiuntivo n. 623/2022 dell'8/6/2022 con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore di l'importo di € 20.191,01 per sorta capitale, oltre interessi e Parte_1 spese della procedura, come liquidati, per servizio di fornitura di gas in favore della ditta individuale, poi cancellata, . Parte_5 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1. PRESCRIZIONE DEL PRESUNTO CREDITO RIVENDICATO DA ” deducendo l'opponente che l'opposta Parte_1 avesse rivendicato il pagamento della fattura n. 1937225106 del 12/11/2019 emessa all'ordine della ditta con scadenza 7/2/2020 soltanto in data Parte_5 5/7/2022, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, non avendo mai ricevuto la raccomandata a/r n. 153959394042 del 26/4/2021, tesa a sollecitare il pagamento della somma di €20.191,01, essendo stata indirizzata a , già titolare della ditta Parte_4
, residente in Mugnano del Cardinale alla Controparte_3 via Roma n. 156 e quindi ad una persona con generalità e residenza diverse, da tanto conseguendo che, in assenza di atti interruttivi dei termini prescrizionali, il credito si fosse estinto per decorso del termine biennale di prescrizione;
“2. ILLEGITTIMITÀ DELLA FATTURA SOTTESA AL RICORSO PER D.I. - INFONDATEZZA DELLE AVVERSE RAGIONI DI CREDITO”, deducendo l'opponente che il contatore del gas fosse sempre stato allocato all'esterno dello stabilimento liberamente accessibile agli operatori della società, i quali rilevavano in autonomia le letture periodiche dei consumi del gas;
che la ditta aveva sempre avuto consumi costanti Pt_3 e regolari, attestati su circa 1.500 mc annui;
che in data 6/3/2019 il contatore del gas era stato oggetto di intervento di sostituzione in assenza dell'utente, operazione neppure comunicata e appresa soltanto al momento dell'emissione della fattura in oggetto;
che era pacifico che dal mese di dicembre del 2006 al 28.6.2017 i consumi della ditta fossero stati complessivamente Pt_3 pari di 14369 mc e non si comprendeva come fosse possibile che la ditta, dopo aver consumato in oltre 10 anni, soli 14.369 mc di gas con una media di circa 1.500 mc all'anno, avesse potuto poi consumarne 35.000,00 in appena due anni e che giorno del cambio del misuratore, avvenuto, in assenza dell'utente, in data 6.3.2019, al giorno seguente, ci potesse essere stato un consumo di 100.000 mc ed ancora, dal 7.3.2019 al 3.6.2019 un consumo di 1583 mc quindi, in soli tre mesi, un consumo superiore a quello medio annuo della ditta, mentre dal 3.6.2019 al 8.8.2019 il consumo sarebbe stato di soli 198 mc;
che pertanto era evidente l'esistenza di gravissime anomalie di funzionamento del sistema di rilevazione del gas, contestando altresì che il cambio del misuratore e la rilevazione della lettura cd. di rimozione del contatore sostituito fossero avvenuti in propria assenza. La parte opponente concludeva: “Voglia l'On.le Giudicante, contrariis reiectis, così provvedere: - alla luce delle causali esposte al punto 1) in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del (presunto) credito di cui alla fattura n. 1937225106 del 12.11.2019, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
- in subordine, alla luce delle causali esposte al punto 2) in narrativa, accertare l'illegittimità della fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'infondatezza delle ragioni di credito avanzate da e, per l'effetto, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 623/2022 del Tribunale di Avellino, annullandolo in ogni sua parte;
Vinte le spese di lite, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”. In data 29/11/2022 si costituiva in giudizio a Parte_1 mezzo di Comparsa di costituzione e risposta, eccependo ed evidenziando, in sintesi: la
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pretestuosità dell'opposizione, non fondata su alcuna prova scritta di eventuali fattori estintivi o modificativi del credito e facendo rilevare che l'opponente avesse confermato l'esistenza del contratto di somministrazione tra le parti;
nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, atteso che la lettera racc.ta con a/r di sollecito del pagamento e di costituzione in mora, recante n. 153959394042 del 26/04/2021, risultava regolarmente recapitata a Parte_2
in data 06/05/2021; l'infondatezza dell'ulteriore doglianza di presunta erronea
[...] rilevazione dei consumi, dalla lettura della fattura n. 1937225106, depurata già della quota relativa all'intervenuta prescrizione per gli anni soggetti a prescrizione biennale, evincendosi che, dopo l'avvenuta restituzione dei consumi precedentemente fatturati in acconto (dal 29.06.2017 al 31.03.19) per 1497 smc, la lettura numerica di 49977 effettuata per cambio di misuratore al 06.03.2019, si riferisse a circa due anni di erogazione del gas in favore dell'utente, che, al contrario di quanto sostenuto, aveva un consumo medio annuale di circa 16.668 smc, che anche la lettura del misuratore, effettuata dal Distributore in data 07/03/2019 segnante 149977, non si riferisse ad un consumo imputato di ulteriori 100.000 smc., ovvero da 49977 a 149977, ma costituisse solo numerazione di partenza per il nuovo conteggio;
precisando altresì che fosse stato applicato al calcolo il coefficiente “C” per convertire il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione e che la fattura fosse stata emessa sulla base dei dati effettivamente rilevati, con la conseguenza che i consumi di gas fatturati erano effettivi e congruenti con quanto rilevato e trasmesso dal distributore locale competente;
contestando l'infondatezza delle argomentazioni di parte opponente circa la presunta inidoneità probatoria dei documenti posti a base del D.I. opposto, in quanto il credito vantato era da ritenersi provato dalla documentazione prodotta agli atti, in particolare dalla fattura inerente la fornitura di gas in favore del , come Parte_5 risultante analiticamente nel “promemoria situazione fatture emesse”, con certificazione notarile, conforme alle scritture contabili della società nonché dalla stessa fattura depositata Parte_1 in atti. Parte opposta concludeva chiedendo: “si conclude affinché l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Voglia così provvedere: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del D.I. n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, in persona del G.U. dott. Polimeno, in data 08/06/2022, regolarmente notificato in data 05.07.2022, non essendo la proposta opposizione fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: 1) rigettare la proposta opposizione, in quanto del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino, in persona del G.U. dott. Marcello Polimeno, in data 06.06.2022, depositato l'08.06.2022 regolarmente notificato in data 05.07.2022, con cui è stato ingiunto a Parte_2 pagamento in favore della società della somma di Euro Parte_1 20.191,01 oltre interessi legali dalla scadenza della fattura al soddisfo e spese liquidate in decreto in Euro 145.50 per spese ed Euro 540,00 per compensi professionali, oltre iva c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge ed attribuzione;
2) condannare l'opponente , Parte_2 al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio e della fase monitoria, con espressa attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”. Con Ordinanza del 14/12/2022 il Tribunale denegava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Le prove orali non venivano ammesse e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Così succintamente esposti gli atti ed i fatti di causa, occorre che l'analisi parta da una precisa e consolidata premessa metodologica, ovvero che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della
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domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori, è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che "il creditore, che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento” (v. Cass. civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Dall'applicazione degli innanzi richiamati principi, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie. Sussiste idonea prova documentale dell'esistenza della fonte del diritto di credito vantato dall'opposta ed azionato in via monitoria, considerato che la circostanza dell'esistenza di un Part rapporto contrattuale di fornitura gas tra (ora ) e la Parte_1 [...]
, utenza numero 150002667767 e numero cliente 920002667474, Parte_6 è pacifica, in quanto non è stata contestata ed anzi è stata affermata anche dall'opponente (v. Atto di citazione). Inoltre ed in ogni caso la parte opposta ha poi anche depositato Proposta di Contratto per la somministrazione di gas naturale, recante adesione e sottoscrizione in data 31/7/2014 di , quale titolare della ditta LI.SA (v. alleg. memoria art. 183 VI Parte_2 co. n. 1 cpc). La parte opposta ha, inoltre, depositato la fattura n. 1937225106, emessa all'ordine della ditta individuale in data 12.11.2019 avente scadenza Parte_5 il 7.2.2020, per € 25.539,95 di cui €20.191,01, oggetto di ingiunzione di pagamento quale residuo dovuto e la relativa Certificazione notarile (v. prod. monitorio). In forza di quanto osservato, è da reputarsi comprovata la fonte del credito vantato. A questo punto, secondo il riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare i fatti estintivi dell'altrui pretesa. Come sopra esposto, la difesa opponente ha eccepito, anzitutto, l'intervenuta prescrizione del credito, per non avere mai ricevuto la raccomandata a/r n. 153959394042 Parte_2 del 26.4.2021, con cui sarebbe stato sollecitato il pagamento della somma di €20.191,01 sottesa alla fattura dedotta in lite. Ebbene, pur non ignorandosi che “L'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/01/2014, n.2035) sicché nel caso di specie non sarebbe stata necessaria la querela di falso, va cionondimeno rilevato come non vi sia stato da parte dell'attore nell'atto di citazione alcun espresso e specifico Parte_2 disconoscimento della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata in messa in mora, allegato da parte convenuta/opposta sin dalla fase monitoria (v. in tema Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17313 del 17/06/2021 (Rv. 661429 - 01) “Il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti.”). In aggiunta a tale dato, già di per sé comunque decisivo, va peraltro considerato che l'identificazione dell'attore/destinatario era comunque ricavabile in modo certo dalla qualifica espressa di “Titolare del Parte_2 Salumificio Lisa”, indicata nell'avviso di cui trattasi. Alla luce di quanto sopra, vi è margine, dunque, per opinare nel senso che la parziale difformità del nominativo del destinatario, indicato sulla cartolina come ” in luogo di “ ”, non fosse Parte_4 Parte_2 ostativo alla identificazione dello stesso, peraltro tale nominativo così risultando dalla certificazione della partita IVA presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate (v. prod. parte
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convenuta), mentre, quanto all'indirizzo, vi è da rilevare che il numero civico 156/172 fosse stato inserito anche nel ricorso per decreto ingiuntivo, tanto non avendone impedito la consegna al destinatario, oltre che risolversi, in via definitiva ed assorbente, comunque la questione in virtù dell'avvenuta apposizione da parte del destinatario sull'avviso di ricevimento della raccomandata di sottoscrizione, mai disconosciuta nel presente giudizio. In conclusione, sul punto, dovendosi valutare la raccomandata con a/r di sollecito del pagamento e di costituzione in mora, recante n. 153959394042 del 26/04/2021, come regolarmente ricevuta da in data 06/05/2021 e come valido atto di interruzione Parte_2 della prescrizione, deriva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente vada respinta, considerato che il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 5/7/2022 ed anche tenendosi conto che l'importo ingiunto pari a €20.191,01 fosse già il risultato della sottrazione operata dallo stesso somministrante della quota di debito estinta per intervenuta prescrizione biennale, come si evidenzia dall'esame della fattura n. 1937225106 che riportava il totale di €25.539,95 e la precisa indicazione dell'importo oltre i due anni pari a €5.298,94 (v. doc. 2 alleg. prod. parte convenuta/opposta). L'opponente ha poi contestato, in sintesi, che: il contatore del gas fosse sempre stato allocato all'esterno dello stabilimento, sul muro perimetrale della parte posteriore del fabbricato e sempre liberamente accessibile, che le letture periodiche dei consumi del gas fossero sempre state rilevate in autonomia dagli operatori della società del gas;
che la ditta avesse sempre Pt_3 avuto consumi costanti e regolari, attestati su circa 1500 mc annui, con fatture bimestrali di importi raramente superiori ad euro 500,00 ; che in data 6.3.2019, il contatore del gas fosse stato oggetto di intervento di sostituzione;
che in data 6.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura di cambio misuratore, segnante un consumo addirittura di 49.977 mc, in data 7.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura del misuratore, che avrebbe segnato un consumo di 149.977; in data 3.6.2019 sarebbe stata effettuata una lettura del misuratore, che avrebbe segnato un consumo di 151.566 mc;
in data 7.3.2019 sarebbe stata effettuata una lettura di cessazione, che avrebbe segnato un consumo di 151.765. L'opponente contestava, dunque, l'andamento strano delle letture effettuate a partire dal 6.3.2019 e che, in meno di due anni – e cioè dal 28.6.2017 al 6.3.2019 – ci fosse stato un consumo di circa 35.000 mc di gas, cioè un consumo assolutamente incompatibile con i consumi ordinari della ditta , normalmente medio-bassi. Pt_3 Ebbene va, anzitutto, rammentato come la giurisprudenza di legittimità abbia ripetutamente affermato che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore (richiedendone la verifica) e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, per contro, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite (Cass., Sez. VI, 17 maggio 2022, Ord. n.15771). Pertanto, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Nel caso di specie, la parte opposta ha spiegato e precisato: dapprima che la lettura numerica di 49977, effettuata per cambio di misuratore al 06.03.2019, si riferisse a circa due
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anni di erogazione del gas in favore dell'utente e che la lettura del misuratore, effettuata dal Distributore in data 07/03/2019, segnante 149977, costituisse solo numerazione di partenza per il nuovo conteggio essendo il consumo imputato pari a “0” smc e che, per il periodo 28/06/2017 al 06/03/2019, vi fosse stato un consumo di 35538 smc, fino a pervenire alla lettura di cessazione di 151765 per 37119 smc di gas, ricostruzione complessiva che trova effettivo riscontro nella analisi del prospetto a pagina 2 della fattura n. 1937225106; successivamente che, circa la fatturazione effettuata, a seguito di indagine interna, fosse emerso che, a causa del numero di cifre del contatore impostato a sistema con 5 cifre, al raggiungimento del valore di 99999mc (a fine 2010), sul sistema di fatturazione dell' il contatore avesse eseguito un Controparte_2 giro ripartendo dal valore 0mc e che tuttavia, verificando i dati sul portale del Distributore, il contatore risultava essere a 6 cifre, pertanto, non avrebbe dovuto ripartire da 0, ma continuare progressivamente, come da estrazione dei dati del Distributore locale, pur non essendovi stato alcun errore di quantificazione del calcolo del gas somministrato all'utente e che dalla lettura dei dati forniti dal Distributore si evinceva che con il sistema numerico a 6 cifre non si fosse verificato alcun errore, avendo il numero progressivo a 6 cifre continuato il suo conteggio dal 2016 alle ultime letture reali, senza disallineamenti ed infine che, per sanare l'anomalia, in data 10/05/2019, si fosse provveduto ad inserire un “cambio misuratore fittizio”, calcolando come lettura finale il consumo che si sarebbe dovuto generare senza considerare il giro misuratore fatturato e senza alterare la quantità, ma aggiungendo il n. 1 iniziale al fine di riallineare i sistemi di conteggio con il distributore. Al fine di comprovare e confermare la veridicità dei consumi rilevati e fatturati, la difesa convenuta/opposta ha poi depositato Tabella del Portale del Distributore;
prospetto letture ricevute di (v. memoria art. 183 VI co n. 2 Controparte_2 cpc parte convenuta/opposta). A fronte di tale esaustiva e dettagliata spiegazione tecnica, suffragata da tabelle esplicative recanti sia le letture effettuate dal distributore che le autoletture inviate dall'utente, la difesa opponente nulla ha più precisamente replicato o contro dedotto sul punto né nella successiva memoria istruttoria, non depositata, né nelle note scritte delle successive udienze. Quanto poi alla contestazione di andamento “anomalo” dei consumi di gas, rileva constatare, in senso contrario, come sia dato evincersi proprio dalla fattura, nel prospetto “storico consumi”, che il consumo annuo fosse pari a 16.668 smc, sicché coerente è da valutarsi l'imputato consumo di 35538 smc per il periodo 28/06/2017 al 06/03/2019, ovvero per circa due anni. Quanto alla sostituzione del contatore, l'opponente lamenta che essa sia avvenuta senza la propria presenza, ma contesta poi del tutto genericamente un preteso malfunzionamento dello stesso, muovendosi le proprie doglianze esclusivamente in ordine al tema che le letture non potessero essere corrette perché incompatibili con i consumi ordinari normalmente medio-bassi della ditta , questione Pt_3 come sopra detto rivelatasi non fondata (v. in tema Cass. civile sez. III, 13/12/2023, (ud. 19/10/2023, dep. 13/12/2023), n.34969 “Si contesta alla decisione impugnata di aver ritenuto che, ove anche fosse da ritenersi necessaria la partecipazione dell'utente alle operazioni di sostituzione del contatore, la violazione di tale condizione non comporta nullità delle fatture. Invece, secondo il ricorrente, dall'insieme delle norme contenute nel Regolamento si deduce chiaramente che la mancata assistenza del cliente alle operazioni di sostituzione del contatore comporta "illegittimità della operazione". Il motivo è infondato. Innanzitutto, l'inciso che la clausola del regolamento contiene (ove possibile) lascia intendere che la presenza dell'utente non è imposta come assolutamente necessaria. Ne' il ricorrente eccepisce che la sua convocazione era possibile e che dunque il regolamento è stato del tutto disatteso. Ma soprattutto, ove anche fosse imposta la presenza dell'utente, non si saprebbe di cosa predicare la nullità: di certo non delle "operazioni" di sostituzione del contatore, che non sono atti giuridici suscettibili di essere nulli;
nemmeno delle fatture successive, che sono mere richieste di pagamento;
nemmeno si potrebbe dire che la pretesa del somministrante (di farsi pagare l'acqua somministrata) viene meno, o può essere paralizzata opponendogli che il contatore è stato sostituito unilateralmente, perché una tale eccezione dovrebbe passare per la
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dimostrazione che il nuovo contatore non funziona, altrimenti se il nuovo contatore funziona e registra i consumi effettivi, non si vede perché non debbano essere pagati: la circostanza che il contatore sia stato sostituito in assenza del cliente non ha alcuna conseguenza, se il contatore comunque funziona e registra correttamente il consumo. 10.- Il quinto motivo prospetta difetto di motivazione, e dunque violazione dell'art. 132 c.p.c., sul punto della rilevanza che potrebbe avere la violazione dei canoni di correttezza da parte del somministrante nel non convocare il cliente per la sostituzione del contatore. Il motivo è infondato. Come ammette lo stesso ricorrente, il Tribunale ha dato conto della circostanza, già riferita sopra, secondo cui ove anche ci sia stata scorrettezza (ai sensi dell'art. 1375 c.c.) nel non convocare l'utente, ciò non potrebbe comportare nullità, ma semmai attribuire al cliente un qualche risarcimento del danno.”). Pertanto, è da ritenersi che il motivo di opposizione concernente la non correttezza dei consumi sia infondato. Sulla scorta del sin qui detto, vista l'infondatezza di tutti i motivi proposti e considerato che l'opponente non ha dimostrato fatti estintivi della pretesa creditoria, l'opposizione formulata va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto n. 623/2022, emesso dal Tribunale di Avellino dell'8/6/2022, dichiarandone l'esecutorietà. Le spese del presente giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. vigente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da
€5.201,00 a €26.000,00), dell'oggetto, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali effettivamente espletate, in particolare della semplicità dell'attività istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove non precostituite e della snellezza della fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto Parte_2 ingiuntivo n. 623/2022 emesso dal Tribunale di Avellino l'8/6/2022 e, per l'effetto, conferma il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2. Condanna parte attrice/opponente al pagamento, in favore Parte_2 della parte convenuta/opposta, delle spese di giudizio, che si liquidano in
€2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 8 ottobre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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