CA
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello n. 861/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 24.09.2025 e promossa da in proprio e in qualità di erede di rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'avv. Alessandra Torelli, giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Pescara, piazza Duca degli Abruzzi n. 66; Appellante
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Antonio Capobianco, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliato presso lo studio del difensore in Pescara, via Venezia n. 7; Appellata
avverso la sentenza n. 569/2024 pubblicata dal Tribunale di Pescara il 16.04.24 nel procedimento civile n. 4336/2022, avente ad oggetto domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di L'Aquila adita, contrariis reiectis, accogliere in toto il presente appello e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal Giudice di primo grado, riformare l'impugnata sentenza n. 569/2024 Rep. n.831/2024, resa nel giudizio recante il n. 4336/2022 RG dal Tribunale di Pescara, nella persona del Giudice Dott.ssa Rossana Villani, pubblicata in data 16.04.2024, non notificata, per i motivi di cui alle premesse del presente atto di appello, e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che di seguito si riportano:
“NEL MERITO: CP_
-accertare e dichiarare la responsabilità dell' convenuto nella causazione dell'evento della morte del sig. per responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti degli artt. Persona_1 2051 c.c;
-accertare e dichiarare il diritto del sig. nella sua duplice qualità, per i motivi Parte_1 descritti nelle premesse, al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali (danno terminale iure hereditatis e danno parentale iure proprio), in conseguenza dei fatti oggetto di causa;
-conseguentemente, condannare l'ente convenuto al risarcimento in favore dell'attore della complessiva somma di € 240.625,00 di cui € 1.995,00 a titolo di danno patrimoniale, € 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale iure hereditatis, ed €. 208.630,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio cd. “danno da perdita parentale”, o nella somma diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia”. Con vittoria di spese e competenze oltre CAP del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: -si chiede l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado, in particolare quelli articolati nella memoria ex art. 183 co.VI secondo termine, che qui abbiansi per integralmente trascritti e riportati.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito, rigettare l'appello proposto poiché destituito del benché minimo fondamento in fatto ed in diritto;
per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Pescara n. 569/2024, pubblicata in data 16.04.2024 e resa in seno al giudizio rubricato al n. 4336/22 di RG;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio d'appello.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Rigetta la domanda compensando le spese.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal primo Giudice:
“La presente causa è stata spedita in decisione in quanto ritenuta definibile allo stato degli atti in punto di 'an'. La domanda risarcitoria inerisce la dedotta responsabilità del in relazione alla caduta di CP_1
padre dell'attuale attore. Persona_1 Quest'ultimo esponeva che il congiunto camminando sul marciapiede di via Regina Margherita a Pescara, in direzione nord, in compagnia della sig.ra LA Spulber, in corrispondenza all'incirca del numero civico 79, a causa di una sconnessione inopinatamente creatasi sul marciapiede, causata dall'innaturale rialzamento delle mattonelle che determinava l'esistenza di un “dente” inciampava, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo violentemente la parte frontale destra del capo;
che come si evince facilmente dalla documentazione costituita da scatti fotografici effettuati nelle immediatezze del sinistro da uno dei soccorritori, la sconnessione delle mattonelle era particolarmente insidiosa, in quanto non visibile anche a causa di un gioco di ombre creato dal fogliame degli alberi insistenti sul medesimo marciapiede;
che a causa della caduta il ER riportava lesioni personali, e subito palesava uno stato di disorientamento, tanto che il figlio dopo aver trascorso la notte con lui, come peraltro avveniva di frequente, preoccupato Parte_1 per le condizioni del padre, contattava il 118 che provvedeva al trasporto presso il locale Pronto Soccorso dell'O.C. di Pescara;
che ivi il paziente veniva sottoposto a TAC cranica che evidenziava
“ematoma subdurale emisferico destro …” e, conseguentemente, veniva trattenuto per accertamenti;
che la situazione peggiorava evolvendo nel decesso dell'uomo avvenuto il giorno successivo alla caduta come confermano i Dottori e nella perizia medico legale CP_3 Testimone_1 redatta su incarico dell'attore. La domanda è stata contrastata dal sull'assunto che la descrizione della dinamica appaia CP_1 oltremodo scarna e priva di alcun dettaglio capace di corroborare la veridicità delle dichiarazioni rese. In ogni caso veniva precisato che il marciapiede presente sulla via Regina Margherita, per caratteristiche costruttive e dimensioni (perfetta corrispondenza alle prescrizioni di cui al DM 236/1989 e DPR n. 503/94), appare essere regolamentare e decisamente idoneo allo scopo cui risulta destinato (regolare passaggio dei pedoni). In particolare, secondo quanto rilevato dagli accertatori incaricati dal “… non appaiono CP_1 ravvisabili i requisiti di non visibilità del diffuso stato di dissesto e di imprevedibilità degli ostacoli al passaggio dei pedoni, anche in orari notturni per la presenza di idonea e sufficiente illuminazione artificiale”. La pavimentazione del marciapiede, costituita da betonelle in porfido posate al suolo con stratificazione di inerti fini (a secco) risulta essere, per un'ampia porzione, ondulata, con la formazione di rialzi ed avvallamenti e l'innalzamento delle suddette betonelle, come rilevabile dalla posizione delle stesse rispetto al piano di calpestio. Così come avviene per la stragrande maggioranza dei viali cittadini, la causa di tale “disconnessione” andrebbe ricercata nella presenza di grossi alberi di conifera piantumati nelle aiuole adiacenti il marciapiede che, con il loro impianto radicale in lento ma continuo e progressivo sviluppo superficiale, causano la formazione di avvallamenti. A tal proposito si faceva rilevare che in considerazione della “storica” piantumazione di conifere (generalmente pini silvestri) ai bordi delle strade cittadine (viali) il fenomeno del sollevamento di alcune porzioni del marciapiede con ogni conseguente tipo di sconnessione delle betonelle poste a dimora, è dato notorio in quanto l'impianto radicale di detti alberi si sviluppa superficialmente rendendo vano ogni possibile tentativo di porre rimedio da parte della P.A. se non mediante la rimozione di dette piante che per legge non possono essere abbattute salva l'ipotesi di concreto ed attuale pericolo di caduta di rami prospicienti e/o di precaria stabilità della pianta stessa.” 3. All'esito dell'istruttoria, esclusivamente documentale, il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo la colpevole disattenta condotta del danneggiato, connotata da esclusiva efficienza causale in ordine alla realizzazione dell'evento di danno, tanto da arrivare ad integrare il caso fortuito liberatorio da responsabilità per il custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. La sentenza è stata tempestivamente impugnata da , il quale ne ha chiesto la Parte_1 riforma, reiterando la domanda e affidando l'appello a due motivi.
5. Con comparsa di risposta del 12.02.25 si è costituito il il quale resiste Controparte_1 all'appello, invocandone l'infondatezza.
6. Con ordinanza del 24.09.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo: VIOLAZIONE DELL'ART. 115 CPC PER OMESSA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE E CONTRASTO TRA LA DECISIONE ASSUNTA E GLI ELEMENTI PROBATORI IN ATTI.
7. Il Tribunale così ha deciso:
“Ed allora non si può nel caso di specie non tener conto del diffuso stato di dissesto del marciapiede, di dubbia ascrivibilità a difetto di manutenzione da parte del laddove CP_1 accertata la sua correlazione allo sviluppo naturale delle radici di pini. Ciò che appare dirimente è la constatazione della evidenza del dissesto, soprattutto in ore diurne come nel caso di specie, e quindi tale per cui l'utente era necessariamente tenuto all' attenzione che i luoghi rendevano necessaria. Insomma, pur a voler ritenere che la dinamica sia stata propriamente quella dell'inciampo dell'anziano pedone nel “dente” causato dal sollevamento di una betonella, deve prendersi atto dell'evidenza del dissesto del manto del marciapiede posto a ridosso di aiuole ove insistono pini, con sollevamento del piano di calpestio ed ondulazione dello stesso, e conseguente disconnessione di diverse betonelle. Tale stato rappresentava conformazione all'evidenza visibile e percepibile dal pedone (accompagnato) e conseguentemente superabile con la dovuta attenzione, non celando in sostanza i luoghi alcuna insidia nascosta.” 7.1 Il primo motivo di gravame è teso a contraddire la decisione relativamente all' evidente stato di dissesto complessivo del marciapiede su cui camminava il defunto , ritenuto dal Persona_1 tribunale esistente e pienamente visibile. Parte appellante sostiene che dalle prove documentali in atti, in particolare dalle fotografie del luogo dell'incidente allegate da entrambe le parti, sia visibile il perfetto stato di manutenzione di detto marciapiede, in entrambe le direzioni di marcia e per lungo tratto. L'unica anomalia sarebbe stata costituita proprio dalla sconnessione, con conseguente rialzo a
“dente” di 1-2 centimetri, delle betonelle di copertura del marciapiede nel punto in cui è ER inciampato cadendo rovinosamente per terra. Pertanto, secondo l'impugnante, l'insidia era priva del requisito della visibilità proprio a causa della misura del rialzo della mattonella, di uno o due centimetri, che sono pochi per essere visti, ma sufficienti a costituire un pericolo per chi vi cammina sopra.
8. Il motivo merita positivo apprezzamento. La documentazione fotografica in atti, allegata da entrambe le parti, infatti, mostra ictu oculi lo stato in cui versava il marciapiede al momento dell'incidente: esso appare in perfetta manutenzione, evidenziando a questo Collegio un piano di calpestio assolutamente livellato per tutto il tratto visibile, ossia per molti metri, in entrambe le direzioni rispetto al punto del sinistro. Non sono evidenti, ad esclusione del punto interessato a questa causa, ulteriori sconnessioni tra le betonelle di copertura né, da ciò che si può osservare, avvallamenti. In particolare, non si riscontrano tratti rovinati sul lato prossimo agli alberi, i pini, che costeggiano il marciapiede stesso, le cui radici, come sostenuto da parte appellata, sarebbero la causa del
“diffuso dissesto”; piuttosto, le poche mattonelle disallineate e sollevate (in realtà, è una sola quella che ha generato un “dente” sporgente per circa due centimetri), su cui è inciampato, si ER trovano in prossimità del lato opposto ai detti pini, in marciapiede peraltro interessato da pista ciclabile perfettamente liscia dal lato degli alberi. Si osserva, vieppiù, che tra le fotografie prodotte dall'appellante, scattate nell'immediatezza del fatto, e quelle prodotte dal (relazione tecnica Esares), scattate a qualche mese di Controparte_1 distanza, non vi è alcuna differenza in ordine allo stato dei luoghi. In ciò risulta palese il contrasto tra quanto emerso dal compendio fotografico e quanto osservato e deciso dal Tribunale, il quale ha chiaramente fondato il proprio giudizio di rigetto della domanda sul generale stato di rovina della pavimentazione del marciapiede, tale da rappresentare con valore dirimente un'evidenza ben percepibile dal pedone, che per tale ragione avrebbe dovuto essere generalmente allertato a prestare una adeguata attenzione nel percorrerlo. Orbene, tale evidenza in realtà non è emersa in alcun modo, anzi è del tutto inconfigurabile: come abbia potuto il Tribunale rilevare un generale dissesto, peraltro ponendolo in correlazione allo sviluppo naturale delle radici di pini, resta un mistero. Nè si ritiene privo di pregio, altresì, quanto dedotto nel motivo a sottolineatura del gioco di luci ed ombre in contrasto proiettato nelle ore di sole dalle fronde degli alberi sul manto del marciapiede, certamente in grado di generare confusione ottica tale da ridurre la visibilità di una sconnessione alta non più di due centimetri. Tanto risulta palese dalla stessa osservazione documentazione fotografica, e non vale l'obiezione secondo cui l'ora del giorno, ossia le 10,30 di un giorno di aprile, fornisca da sola in concreto la presunzione di chiara visibilità: potrebbe, forse in certi casi, valere per ore in cui il sole raggiunge lo zenit, ma non certamente nel caso che ci occupa, in cui la luce del sole ben angolata proietta l'ombra delle fronde degli alberi sovrastanti, frastagliata di luce, proprio sul marciapiede e sulle sue ridotte irregolarità di pavimentazione. L'insidia costituita dal “dente”, quindi, era tutt'altro che agevolmente visibile, sicchè la causa dell'inciampo e della conseguente caduta non può ascriversi a colpevole inavvedutezza comportamentale del povero il quale stava tranquillamente passeggiando, né, a tutto ER concedere, della persona che lo accompagnava. Il motivo, quindi, va accolto, conseguendone la sussistenza del nesso di causalità tra il marciapiede in custodia e la caduta del de cuius, non reciso da caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato, in quanto il dislivello non era suscettibile di essere visto usando la normale diligenza.
Secondo motivo: ERRONEA APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DELL'ART 2051 C.C., INSUSSISTENZA DEL CASO FORTUITO.
9. Il Tribunale ha ritenuto quanto di seguito.
“Da ciò deriva che la evidente distrazione del pedone, risulta causa dell'incidente costituendo, CP_ dunque, caso fortuito idoneo a recidere il nesso di causalità tra il bene in custodia dell' convenuto e i danni stessi.”
9.1 Con il secondo motivo d'appello l'appellante in sintesi, vuol escludere che la condotta ER del padre sia stata connotata dai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, tanto da poter essere qualificata come abnorme e, dunque, capace, essa da sola, di produrre l'evento di danno e di costituire il fatto fortuito liberatorio per il custode, siccome previsto dall'art. 2051 c.c., in ciò richiamando giurisprudenza che reputa detti caratteri necessari per ritenere il fortuito incidentale o al limite il concorso di colpa del danneggiato. L'anziano pedone, infatti, si sarebbe limitato a percorre a piedi quel tratto di marciapiede, senza porre in essere alcun comportamento anomalo o inconsueto, ossia estraneo al novero delle possibilità fattuali prevedibili in relazione al contesto. D'altra parte, se fosse fondato il convincimento del Giudice di prossimità, si otterrebbe, conclude infine l'appellante, il risultato di far gravare sul cittadino l'obbligo cautelare di conoscere e riconoscere ogni insidia della propria città, accollandogli il rischio di ogni accidente ed invertendo di fatto la responsabilità e l'onere della prova a carico del danneggiato.
10. Strettamente connesso al primo, come del resto anche in motivazione della sentenza impugnata, è il secondo motivo di gravame, il quale, pertanto, non può che trovare anch'esso ancor più agevolmente accoglimento per conseguenza logica. 10.1 Nell'ambito di applicazione della fattispecie di illecito per responsabilità del custode, gli effetti della condotta del danneggiato sono in astratto suscettibili di valorizzazione solo in due direzioni, l'una esasperazione dell'altra: ossia o sul piano del concorso colposo alla realizzazione dell'evento, dunque nell'alveo di quanto dettato dall'art. 1227 c.c., oppure quando l'efficienza causale sia da sola esclusiva tanto da recidere il nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno ricevuto, così integrando, appunto, il caso fortuito inevitabile. In tal senso la Suprema Corte già nella pronuncia correttamente richiamata da parte appellante, sent. n. 26524/20, e più di recente nell'arresto a Sezioni Unite n. 20943/22, con il quale è stata chiarita la natura oggettiva della responsabilità del custode prevista dall'art. 2051 c.c., e più compiutamente in ordine al tema che qui viene più in rilievo: “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”; e ancora: “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. 11. Venendo al vaglio dei fatti nel concreto, così come emergono dall'istruttoria, s'impongono le seguenti osservazioni. 11.1 Come premessa ermeneutica, questa Corte osserva che il principio di diritto, secondo cui le cautele di comportamento del danneggiato debbano rientrare tra quelle “normalmente attese”, in ossequio all'art. 2 Cost., vada adeguato sia al piano oggettivo (della mera condotta materiale), sia al piano soggettivo (ossia delle peculiari condizioni personali dell'agente), e questo in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3 Cost. La lettura in tal senso della pronuncia di legittimità avanti richiamata, appare tanto più obbligata allorquando il rapporto veda da una parte una pubblica amministrazione: diversamente opinando, si giungerebbe alla conclusione paradossale di pretendere da soggetti per natura più deboli, per età (bambini, anziani) o per disabilità (fisiche o psichiche), un grado di allerta pari a quello dei soggetti che non si trovano in tali condizioni, necessaria ad evitare il pericolo che l'assetto urbanistico di una città possa offrire per rovina o difetto di manutenzione. In tal modo, si escluderebbe o limiterebbe la responsabilità della pubblica amministrazione secondo i più alti parametri di valutazione validi “normalmente” per i soggetti meno indifesi, riservando, di contro, una tutela assai più ridotta per gli anziani, i bambini, i disabili etc.: questo sarebbe un paradosso inaccettabile. 11.2 Orbene, la condotta di un pedone che cammini normalmente su un marciapiede urbano non ha nulla di anomalo, così come è in astratto assolutamente nella natura delle cose, dunque oggettivo e prevedibile, che un dissesto costituito da mattonelle disallineate possa far inciampare il medesimo pedone. Nel caso di specie, come già osservato in ordine al primo motivo di gravame, il marciapiede non presenta ictu oculi tratti dissestati con gradini tra le mattonelle per alcune decine di metri in entrambe le direzioni prima e dopo il punto del sinistro, e questo normalmente accentua il senso di affidamento che per conseguenza induce ad abbassare il generale livello di allerta, così rendendo insidioso l'unico, limitato tratto rovinato. E questo vale per qualunque soggetto, prescindendo dalle sue personali condizioni psicofisiche. D'altra parte, alla luce dei richiamati principi, inoltre, non è priva di pregio l'osservazione di parte appellante, secondo cui dalla motivazione della sentenza impugnata emergerebbe un dovere di attenzione da parte del danneggiato pressoché costante e preclusivo di impegnarla in qualunque altra direzione: questo andrebbe ulteriormente a contrariare il concetto di “cautela normalmente esigibile”, in questo caso da intendersi sul piano materiale, ossia non legato alle condizioni soggettive della persona, poiché essa sarebbe piuttosto classificabile in un grado assai più elevato rispetto al normale. Si osserva, ancora, che da quanto emerso dall'istruttoria non era solo anziano di età, ma era ER anche affetto da latenti patologie di natura neurologica (demenza senile), per la quale seguiva una cura farmacologica: orbene, questo ulteriore elemento abbassa ancor di più il livello di cautela esigibile nel caso concreto, stante l'inevitabile riduzione delle capacità di attenzione e di reazione che consegue a tali condizioni. Non appare infondato, infine, l'argomento secondo cui il gioco di luci e ombre, dato dal sole attraverso le fronde dei pini che costeggiano il medesimo marciapiede ed anche questo osservabile nella documentazione fotografica, come già avanti rilevato, abbia potuto probabilmente confondere la vista di un anziano pedone affetto da difficoltà neurologiche, impedendogli così di scorgere un gradino di un paio di centimetri tra due mattonelle sconnesse, lungo un marciapiede che non ne presenta altri nella sua interezza visibile. 11.3 Per maggiore compiutezza motiva, per quanto come già richiamato dalla Corte di legittimità nella struttura della fattispecie che ci occupa non rileva l'accertamento del grado di diligenza del custode, questo Collegio non può condividere l'eccezione di parte appellata, la quale sostiene a proprio sollievo da responsabilità che il dissesto del marciapiede fosse dovuto alle radici degli alti alberi piantati affianco del medesimo, così invocando una impossibilità dell'amministrazione comunale a rimuoverle, poiché questo richiederebbe l'abbattimento degli stessi alberi. In realtà, l'unico rigonfiamento delle mattonelle, che presenta il loro dissesto e disallineamento e su cui è inciampato, visibile si trova sul lato opposto rispetto a quello degli alberi, di un ER marciapiede piuttosto largo. Orbene, appare chiaro, per regola di comune esperienza e per fatto notorio, che questo tipo di lavoro manutentivo – ossia la rimozione di una sezione relativamente ridotta di radici ( rispetto all'ampio apparato radicale di un albero d'alto fusto ) con la conseguente rimessa in efficienza del pavimento
– è comunemente eseguito e, nel caso di specie, non richiederebbe affatto l'abbattimento dell'albero a cui appartengono le radici, e tanto meno di tutti gli altri alberi del viale in prossimità dei quali le mattonelle non presentano dissesti. Tale eccezione posta, pertanto, lungi dal sollevare da responsabilità il a causa Controparte_1 dell'asserita impossibilità a provvedere a rimuovere il pericolo, dimostra piuttosto come il problema di manutenzione fosse noto all'amministrazione in quanto presente da tempo ( proprio perché sono alberi di grande fusto e, per conseguenza, le loro radici non si sono di certo oltremodo espanse in pochi giorni ), confermando l'obbligo di risponderne per danni, se è vero, come il Collegio ritiene vero, che “le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.” (Cass. SS.UU. n. 20943/22 avanti richiamata). In definitiva, per le tali considerazioni la Corte non ritiene sia ravvisabile una condotta del danneggiato tanto abnorme da integrare il caso fortuito per esclusiva efficienza causale, né, per vero, che presenti elementi anche lievi di colpa ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., tale essendo il margine di rilevanza che essa condotta può avere in questa sede ( Così come ancora sintetizzato: In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento. Cassazione Sez. III ordinanza n. 37059/22). Di talché appare accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, peraltro sostanzialmente non contestato da parte appellata, la quale ha eccepito fin qui, piuttosto, l'esistenza del caso fortuito liberatorio da imputarsi alla condotta del danneggiato. 12. Riguardo alla questione del nesso tra evento di danno e conseguenze risarcibili s'impongono le ulteriori osservazioni. Il osserva che nell'immediatezza del fatto non è stato ricoverato in Controparte_1 ER ospedale dai sanitari intervenuti con ambulanza, da questo deducendo che la ferita al capo data dalla caduta non dovesse essere grave, o quantomeno non tanto da determinare la morte dopo solo trentasei ore. L'argomento non è da solo illuminante, poiché per comune esperienza è noto che nella prassi medica si procede a ricovero, con esecuzione di esame tac ed osservazione clinica presso il presidio ospedaliero, anche in assenza di ferite visibili, sufficiente essendo che il paziente abbia anche solo sbattuto la testa con un minimo grado di violenza. Il mancato ricovero nell'immediatezza della caduta, in ogni caso, andava allegato ed eccepito dal quale circostanza ipoteticamente idonea a far emergere responsabilità sanitaria del CP_1 personale del 118 per il decesso, da comprovarsi, laddove assumere “che la ferita al capo data dalla caduta non dovesse essere grave, o quantomeno non tanto da determinare la morte dopo solo trentasei ore” costituisce mera illazione. D'altra parte, invece, la documentazione sanitaria ospedaliera e la relazione medico-legale offerta dalla parte appellante, che risulta essere coerente, logica ed esaustiva per ciò che qui rileva, ossia l'accertamento eziologico tra l'evento di danno ( la caduta ) e le sue conseguenze lesive ( la morte ), consentono a questo Collegio di valutare e decidere allo stato degli atti, senza procedere a CTU, mai invocata dal che pur poteva, come rilevato, quantomeno assumere che la morte fosse stata CP_1 causata dal ritardo nel ricovero ospedaliero, circostanza rimasta estranea all'oggetto del giudizio anche sotto il profilo dal possibile caso fortuito consistito nel comportamento del personale sanitario.
infortunatosi il 27.04.22, è stato, infatti, ricoverato presso l'ospedale di Pescara al mattino ER del giorno successivo, a seguito di malesseri sopraggiunti, come vomito e pupille isocoriche, con diagnosi di emorragia subaracnoidea per effetto di trauma cranico. I periti di parte chiariscono analiticamente e logicamente il rapporto tra le condizioni fisiche generali pregresse di e l'effetto determinato su di queste dal trauma cranico subito. ER Essi, allegando osservazioni palesemente condivisibili, hanno asserito quanto segue.
“Il sig. all'età di 89 anni – in una condizione di salute buona per l'età – il 27 aprile Persona_1 2022 cadeva a terra per la lamentata insidia stradale (vedasi memoria legale e allegazioni fotografiche) riportando un trauma cranico non commotivo con ferita frontale. In ordine allo stato anteriore va rilevato: intervento cardiochirurgico per sostituzione valvolare mitralica e declino cognitivo (demenza senile non complicata di entità non precisata); il paziente assumeva terapia domiciliare con Coumadin: anticoagulante, Antacal farmaco antianginoso, Zocor modulatore della colesterolemia. Nell'immediatezza della caduta la ferita frontale gestibile e le condizioni neurologiche non indirizzavano il paziente alle cure ospedaliere. Nelle ore seguenti (pomeriggio, notte tra il 27 e il 28 aprile) si palesavano segni e sintomi secondari allo sviluppo di un ematoma subdurale destro che conduceva a morte il appena 13 ore dopo ER il ricovero (ore 23:00 del 28/04/2022). Già i sanitari dell'ospedale di Pescara, sebbene nella scheda di dimissione ospedaliera e in refertazione di Pronto Soccorso annotino “emorragia subaracnoidea” in luogo dell'ematoma subdurale (verosimilmente per mero errore di annotazione), correlano però il sanguinamento intracranico alla caduta: “emorragia subaracnoidea consecutiva a traumatismo”. L' ematoma subdurale acuto – patologia determinatasi a carico del – è una raccolta ematica ER che si dispone tra il foglietto interno della dura madre e l'aracnoide. Il trauma è la causa di origine più frequente. A seguito del traumatismo idoneo a determinare l'insorgenza di un ematoma si osserva un intervallo libero tra evento (nel caso specifico contusione frontale da caduta a terra) e sviluppo di sintomi neurologici, intervallo temporale in cui l'ematoma, rifornito da gemizio ematico venoso, si forma ed accresce fino a determinare compressione del parenchima cerebrale. Clinicamente l'ematoma subdurale si presenta variabilmente con sintomi focali senza perdita di coscienza o con il coma. L'ematoma subdurale può rimanere stabile, aumentare in dimensioni lentamente o rapidamente. Può comportare effetto massa con secondaria compressione del parenchima o erniazione cerebrale. La prognosi varia in relazione allo spessore, allo shift della linea mediana, alla presenza di lesioni cerebrali associate. Gli elementi comunemente osservati nei casi di ematoma subdurale acuto sono aderenti a quanto accaduto per il ER Un ematoma subdurale di spessore >2 cm si correla con una prognosi infausta (mortalità del 35- 90%). Un ematoma che interessa più del 10% del volume intracranico è spesso letale.” Per poi, ineccepibilmente, ritenere quanto appresso.
“Orbene, nel sig. l'ematoma si è lentamente e progressivamente accresciuto determinando ER compressione delle strutture adiacenti tale da determinare erniazione uncale. L'ernia uncale è clinicamente correlata all'anisocoria (h 17: 00 anisocoria) in quanto l'uncus ippocampale, erniando per via trans tentoriale comprime dapprima l'emergenza del III nervo cranico (causando anisocoria). Con la progressione dell'ematoma e il suo perdurare nel tempo si è determinata una sofferenza ischemica del tronco dell'encefalo, condizione che è poi risultata fatale al sig. ER
Per i casi di ematoma post-traumatico – quale quello determinato dall'urto a terra del – può ER verificarsi un peggioramento clinico nel tempo se tali pazienti assumono anticoagulanti. Sotto il profilo che qui interessa l'ematoma subdurale post- traumatico riconosce come principale causa la dinamica di caduta. È un dato osservazionale che lo sviluppo di ematoma subdurale a seguito di caduta è maggiormente frequente nella popolazione anziana rispetto a quella giovane (10.1% vs. 8.2%, rispettivamente, p = 0.032). Nei pazienti anziani la riduzione di parenchima cerebrale è stata associata con un incremento del rischio di sviluppare ematoma subdurale anche per traumatismo minore. L'ematoma subdurale si produce per stiramento delle vene a ponte che attraversano lo spazio subdurale dalla corteccia ai seni venosi. Il sangue si accumula negli spazi che circondano il parenchima cerebrale tra la dura madre e l'aracnoide. L'incremento della pressione intracranica causata dall'ematoma determina compressione e danno del tessuto cerebrale. L'elemento fondamentale, primitivo e necessario per tutto quanto accaduto resta però il traumatismo contusivo frontale riportato a seguito della caduta a terra. L'analisi del caso conduce ad una univoca ricostruzione fisiopatologica che vede il trauma cranico come evento iniziale, idoneo da solo a determinare lo sviluppo di ematoma subdurale e conseguente compressione sul mesencefalo, condizioni che hanno determinato il decesso del paziente.” Quanto al fatto che il defunto assumesse Coumadin, circostanza addotta dal per illazionare CP_1 su una diversa causa del decesso, a parte il rilievo, ovvio, che assumere il farmaco, evidentemente dietro prescrizione medica, non toglie che se il non fosse caduto per responsabilità ER oggettiva del non sarebbe sicuramente morto il giorno dopo, si ha che nella perizia era CP_1 stato abbondantemente e correttamente precisato che: “ Al riguardo dello stato anteriore e in particolare della assunzione di farmaco anticoagulante va rilevato quanto segue. Nei pazienti anziani è stata analizzata l'influenza di comorbilità frequentemente presenti e l'utilizzo di farmaci che possono aumentare il rischio di sanguinamento e di sviluppare complicanze. Nell'anziano si osserva una riduzione della riserva fisiologica che può proteggere da ulteriori danni il parenchima cerebrale estremamente vulnerabile. Nei pazienti che abbiano sviluppato un ematoma subdurale post-traumatico da caduta sono stati individuati come fattori di rischio indipendenti per la mortalità (e non per lo sviluppo di ematoma subdurale) preesistenti coronaropatie, insufficienza renale, gravità del trauma (Injury severity score ISS) e coagulopatie. Relativamente all'utilizzo di warfarin (COUMADIN ®), la letteratura scientifica si è concentrata sulla sicurezza dell'utilizzo di farmaci anticoagulanti rispetto all'incrementato rischio di sanguinamento in particolare dal tratto digestivo. La letteratura è, inoltre, ricca di contributi relativi alla opportunità e sicurezza della prescrizione in soggetti che abbiano già presentato un ematoma subdurale e che, pertanto, presentino un aumentato rischio di recidiva o di sviluppare un ematoma subdurale cronico. Dalla nostra ricerca non emergono evidenze scientifiche che ci orientino verso una causazione dell'ematoma e, quindi, della morte diversa da quanto sopra rappresentato. Nel caso di specie, considerando che i valori coagulativi nel sig. erano sostanzialmente nel ER range terapeutico e che l'ematoma si è accresciuto di solo 5 mm in spessore nell'arco di 7 ore intercorse tra la prima e la seconda TC cranio, riteniamo che l'evoluzione fisiopatologica sia assolutamente sovrapponibile a quanto statisticamente atteso nella storia naturale della patologia ematoma subdurale post-traumatico. In altri termini, il sanguinamento e l'ematoma subdurale nel sono stati certamente ER determinati dal trauma cranico contusivo a seguito della caduta del 27 aprile. Non si ritiene che la terapia farmacologica con il Coumadin, peraltro con dosaggio ai limiti bassi del range terapeutico e prontamente sospesa in ospedale, possa essere ritenuto la causa del sanguinamento. Tutte le evidenze scientifiche e gli atti sanitari confortano l'ipotesi post-traumatica sia del sanguinamento che dell'ematoma acuto accusati dal ER
Non è invece ipotizzabile l'insorgenza nel di un ematoma subdurale spontaneo. D'altronde, ER l'insorgenza di ematoma subdurale atraumatico è sempre riconducibile alla sottostante presenza di metastasi, tumori, anomalie vascolari che nel caso di specie non sono stati rilevati. Tutte condizioni non riscontrate nel ” ER In base a dette e ineccepibili valutazioni, sia pur di parte, ma non concretamente contraddette dall'appellato, questa Corte condivide in particolare che, appurata la natura traumatica dell'ematoma subdurale ( che è una raccolta ematica che si dispone tra il foglietto interno della dura madre e l'aracnoide ), dovendosi escludere le altre cause di natura non traumatica poiché esse non sono state riscontrate, ossia presenza di tumori, metastasi o anomalie vascolari, il rischio del suo insorgere, anche per l'effetto di traumi minori, è associato alla riduzione, dovuta normalmente all'invecchiamento, dello spessore del parenchima cerebrale. Inoltre, è vero che negli anziani si osserva una diminuzione anche della riserva fisiologica, che è funzionale alla protezione del parenchima stesso, così che l'incremento della pressione intracranica causata dall'ematoma determina compressione e danno del tessuto cerebrale. Orbene, tali condizioni possono ben determinare normalmente l'esito infausto, dunque l'evento morte, ma non la formazione dell'ematoma subdurale stesso, che resta con alto tasso di probabilità ancorata al trauma cranico, che mantiene pertanto forza eziologica primaria sul decesso e sul danno risarcibile senza soluzione di continuità. In concreto, vi è la certezza che all'epoca ottantanovenne, a seguito della caduta in strada, ER di cui è responsabile ex art. 2051 cc il riportava un trauma cranico con contusione e ferita CP_1 in sede frontale. Elevatissime le probabilità che la dinamica lesiva, la natura dell'emorragia intracranica, la latenza di sintomi neurologici importanti e la sua evoluzione fino al decesso intervenuto intorno alle ore 23:00 del 28 aprile 2022 pongano la caduta in strada in nesso causale con la morte del ER Come logicamente evidenziato dai periti, infatti, a seguito del traumatismo frontale il ER sviluppava un ematoma subdurale emisferico destro che ha comportato compressione del parenchima cerebrale, erniazione uncale e ischemia del tronco responsabile ultima del decesso. Tutti gli atti sanitari (cartella clinica, scheda SDO, certificato ISTAT) confortano, infatti, la natura post-traumatica dell'ematoma subdurale e, quindi, della morte del ER L'età del paziente, il suo stato anteriore e la terapia anticoagulante non hanno assunto alcun ruolo determinante nella seriazione concausale che ha causato l'exitus. Ciò posto, l'appello va accolto nell' an, derivandone la necessità di passare ad esaminare il quantum della pretesa risarcitoria, questione non esaminata in primo grado. 13. Venendo alla contestata sussistenza del danno da perdita parentale, sull'argomento, speso dal per cui esso non sia stato né allegato né provato, questa Corte, in ossequio al consolidato CP_1 principio, ricordato ancora dalla Suprema Corte, sezione terza, con sentenza n. 28185/24, secondo cui in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla cd. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria - anche presuntiva - da parte del convenuto, osserva quanto di seguito. L'appartenenza al nucleo familiare unico di , odierno appellante, e il padre Parte_1 appare incontestabile, e comunque incontestata, dal momento che quello risulta essere ER
l'unico figlio di questo, peraltro unico familiare superstite a seguito della prematura perdita sia della Pt_ madre/coniuge, sia del germano : tanto è stato dedotto in giudizio e tanto non è stato contestato. Orbene, in assenza di contestazione e di prova contraria, parte convenuta essendosi limitata ad eccepire un generico difetto di allegazione probatoria da parte avversa, non si può che presumere il danno sofferto dall'appellante, posto che ciò che qui rileva, in ogni caso, è la sofferenza, non la relazione;
è il dolore, non la vita, che cambia, se la vita è destinata, sì, a cambiare, ma, in qualche modo, sopravvivendo a sé stessi nel mondo (così in motivazione Cass. n. 26301/21). Tuttavia, riguardo l'altra e separata voce, che compone il complessivo risarcimento per perdita parentale con distinta e ulteriore personalizzazione, ossia la perdita dinamico/relazionale, l'appellante non ha fornito sufficiente supporto probatorio per poter superare sul piano presuntivo che la frequentazione della vittima andasse oltre ciò che normalmente rientra nei rapporti di base tra un figlio e un genitore non conviventi, ossia quella concretatasi in: contatto in presenza o per mezzo telefonico, condivisione delle festività ed assistenza domestica stante l'avanzata età del defunto.
14. Per quanto riguarda il lamentato danno non patrimoniale terminale, da risarcire iure successionis, esso è pacificamente riconosciuto allorquando tra il momento dell'evento danno e la morte sia intercorso un lasso di tempo apprezzabile, in cui la vittima abbia patito la sofferenza psichica per la consapevolezza dell'imminente fine della vita, margine temporale minimo che la Corte di legittimità ha individuato nelle ventiquattrore: in nessun caso, però, si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non può dirsi esistente, nel caso in esame, in difetto di allegazioni di sorta in appello. La relativa domanda, quindi, va respinta.
15. Per quanto osservato, l'appello merita dunque parziale accoglimento anche nel quantum.
16. Venendo, pertanto, alla liquidazione del risarcimento complessivo, il Collegio di seguito ne dà dettaglio. 16.1 Per il danno non patrimoniale iure proprio da perdita parentale. Prese a riferimento le Tabelle di Milano aggiornate al 2024, pare equo quantificarlo in euro 222.927,00 complessivi, così calcolati: punto base euro 3.911,00; punti per età della vittima: 8; punti per l'età del figlio: 18; punti per la assenza di altri familiari del nucleo minimo sopravvissuti: 16; punti di personalizzazione per l'intensità di frequentazione come avanti contestualizzata: 15; punti totali riconosciuti: 57.
16.2 Al risarcimento del danno non patrimoniale va aggiunta, a titolo di danno patrimoniale, la refusione delle spese funerarie allegate, pari ad euro 1995,00.
17. La riforma della sentenza impone il regolamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, le quali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore, con applicazione della tariffa minima per le fasi di trattazione, in ragione della loro sinteticità e media per altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 569/2024 data dal Tribunale di Pescara, ogni diversa istanza respinta, così decide:
1) accoglie l'appello e, in totale riforma della gravata sentenza, condanna il al Controparte_1 risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio in favore di nella misura Parte_1 di complessivi euro 222.927,00, con devalutazione di detta somma al 28.4.2022 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino al saldo;
condanna il medesimo al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di euro CP_1 1995,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
condanna la parte appellata a rifondere alla parte appellante le spese dell'intero giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 11.268,00, oltre spese generali e accessori di legge e, quanto al presente grado, in euro 12.154,00, oltre spese generali e accessori di legge, per compensi, cui aggiungere euro 786,00 e 1165,50 per esborsi dei due gradi.
Così deciso nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo