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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 377/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 377/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi domiciliati in Caltagirone, via Parte_2 C.F._2
Vittorio Emanuele Orlando n. 22/a presso l'Avv. Giovanni Magnano, (c.f. ) C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, elettivamente domiciliata a Controparte_1
Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f.
[...]
) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
pagina 1 di 4 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 5.2.2024 nel proc. 780/2019, il Tribunale di
Caltagirone accoglieva in parte la domanda proposta dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condannava e al pagamento di € 76.768,76
[...] Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre interessi legali.
Compensava tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto e condannava i convenuti al pagamento dei restanti tre quarti in favore dell'erario atteso che la curatela era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la detta ordinanza e proponevano appello notificandolo Parte_1 Parte_2
alla curatela in data 12.3.2024.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la tardività dell'appello, in quanto notificato oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avuta luogo il 5.2.2024.
Con le memorie conclusive l'appellante ha sostenuto che “L'eccezione di controparte non tiene, però,
(conto) dell'abrogazione dell'art. 702 quater c.p.c. ad opera dell'art. 3, comma 48, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma “Cartabia). Per la disciplina transitoria (art. 35 del medesimo d.lgs.
n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197) la riforma prevede che: “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
Il giudizio di appello in questione risulta instaurato con atto notificato in data 12 marzo 2024, dunque, successivamente al 28.02.2023. Lo stesso giudizio di appello, del resto, si svolge secondo le regole dell'ultima riforma.
pagina 2 di 4 L'appello è perciò stato tempestivamente proposto, “nei modi ordinari” così come affermato dal legislatore della riforma nell'art 281 terdecies c.p.c. relativamente al nuovo giudizio semplificato di cognizione che con decorrenza 28.02.2023 ha sostituito l'abrogato rito sommario di cui all'art. 702 bis
e ss c.p.c.: con atto di citazione entro il termine c.d. lungo, non essendo stata l'ordinanza impugnata notificata ma solo comunicata dalla cancelleria, come ammesso dalla stessa controparte”.
Ritiene la Corte che l'appello vada dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Invero, come è noto l'art. 702 quater, c.p.c. prevede che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
L'intero capo III bis, sez. V, capo III, titolo I, del libro IV del codice di procedura civile, a cui appartiene l'art. 702 quater, è stato abrogato dall'art. 3, comma 48, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
a decorrere dal 28 febbraio 2023.
La disciplina transitoria contenuta nell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. appena citato non si limita a statuire, nella sua prima parte che è l'unica riportata dall'appellante, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, atteso che subito dopo aggiunge che
: “Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Nel caso a mani, all'evidenza, il procedimento all'esito del quale è stata adottata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in questa sede impugnata, era senz'altro pendente alla data del 28 febbraio 2023, di talché, giusta la disposizione contenuta nella norma transitoria sopra riportata, ad essa si applica l'art. 702 quater c.p.c. secondo cui l'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
Ne consegue che, avendo l'appellante notificato l'appello oltre il termine in questione, lo stesso si appalesa tardivo e come tale è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'erario atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 377/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e , avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone ex Parte_1 Parte_2
art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 5.2.2024 nel proc. 780/2019: dichiara inammissibile l'appello;
pagina 3 di 4 condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'erario attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 377/2024
PROMOSSA DA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. , entrambi domiciliati in Caltagirone, via Parte_2 C.F._2
Vittorio Emanuele Orlando n. 22/a presso l'Avv. Giovanni Magnano, (c.f. ) C.F._3
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
, elettivamente domiciliata a Controparte_1
Caltagirone in Via V.E. Orlando n. 48 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Prestianni (c.f.
[...]
) che la rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
pagina 1 di 4 APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.5.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione.
************************************************
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 5.2.2024 nel proc. 780/2019, il Tribunale di
Caltagirone accoglieva in parte la domanda proposta dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condannava e al pagamento di € 76.768,76
[...] Parte_1 Parte_2
ciascuno, oltre interessi legali.
Compensava tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto e condannava i convenuti al pagamento dei restanti tre quarti in favore dell'erario atteso che la curatela era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Avverso la detta ordinanza e proponevano appello notificandolo Parte_1 Parte_2
alla curatela in data 12.3.2024.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
preliminarmente la tardività dell'appello, in quanto notificato oltre il termine di gg. 30 dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avuta luogo il 5.2.2024.
Con le memorie conclusive l'appellante ha sostenuto che “L'eccezione di controparte non tiene, però,
(conto) dell'abrogazione dell'art. 702 quater c.p.c. ad opera dell'art. 3, comma 48, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma “Cartabia). Per la disciplina transitoria (art. 35 del medesimo d.lgs.
n. 149/2022, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n.197) la riforma prevede che: “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”.
Il giudizio di appello in questione risulta instaurato con atto notificato in data 12 marzo 2024, dunque, successivamente al 28.02.2023. Lo stesso giudizio di appello, del resto, si svolge secondo le regole dell'ultima riforma.
pagina 2 di 4 L'appello è perciò stato tempestivamente proposto, “nei modi ordinari” così come affermato dal legislatore della riforma nell'art 281 terdecies c.p.c. relativamente al nuovo giudizio semplificato di cognizione che con decorrenza 28.02.2023 ha sostituito l'abrogato rito sommario di cui all'art. 702 bis
e ss c.p.c.: con atto di citazione entro il termine c.d. lungo, non essendo stata l'ordinanza impugnata notificata ma solo comunicata dalla cancelleria, come ammesso dalla stessa controparte”.
Ritiene la Corte che l'appello vada dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Invero, come è noto l'art. 702 quater, c.p.c. prevede che: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”.
L'intero capo III bis, sez. V, capo III, titolo I, del libro IV del codice di procedura civile, a cui appartiene l'art. 702 quater, è stato abrogato dall'art. 3, comma 48, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
a decorrere dal 28 febbraio 2023.
La disciplina transitoria contenuta nell'art. 35, comma 1, del D. Lgs. appena citato non si limita a statuire, nella sua prima parte che è l'unica riportata dall'appellante, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data”, atteso che subito dopo aggiunge che
: “Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Nel caso a mani, all'evidenza, il procedimento all'esito del quale è stata adottata l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in questa sede impugnata, era senz'altro pendente alla data del 28 febbraio 2023, di talché, giusta la disposizione contenuta nella norma transitoria sopra riportata, ad essa si applica l'art. 702 quater c.p.c. secondo cui l'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
Ne consegue che, avendo l'appellante notificato l'appello oltre il termine in questione, lo stesso si appalesa tardivo e come tale è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'erario atteso che la curatela è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 377/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da e , avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone ex Parte_1 Parte_2
art. 702 ter c.p.c., pubblicata in data 5.2.2024 nel proc. 780/2019: dichiara inammissibile l'appello;
pagina 3 di 4 condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite di questo grado di giudizio che liquida, in € 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore dell'erario attesa l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4