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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nel reclamo ex art. 51 CCII (D.lgs. n. 14/2019) iscritto al n. 973/2024 R.G.A.C., assunto in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte disposto ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 8 gennaio 2024, vertente
TRA
, quale socio e già legale rappresentante pro tempore della Parte_1 CP_1
elettivamente domiciliato in Soverato (CZ) alla Via Giordano Bruno n. 97, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Vaiti, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMANTE
E
, CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
e , tutti elettivamente domiciliati in Soverato (CZ) alla
[...] Controparte_6
Via Giordano Bruno n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Fabrizio Costarella, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RECLAMATI
E
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI in persona del Curatore pro CP_1
tempore;
RECLAMATA - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'adita Corte, contrariis reiectis – previa sospensione della Parte_1 liquidazione dell'attivo, a mente dell'art. 52 CCII –: 1) accogliere il reclamo proposto a mezzo del presente atto;
2) per l'effetto, annullare e/o revocare l'impugnata sentenza del Tribunale di Catanzaro
– Sezione Procedure Concorsuali n. 13/2024 (n. R.G. 63-1/2023), emessa nella C.C. del 27.5.2024, depositata il 28 maggio 2024, con conseguente revoca della liquidazione giudiziale della CP_1 dichiarato con l'anzidetta medesima sentenza;
3) condannare i sigg.ri: 1) nato a [...]
RR SA (BN) il 6.9.1947 con domicilio in Catanzaro via Mons. G. Apa n. 13 (Cod. fisc.:
); 2) , nata a Santa Maria a [...] il [...] con C.F._1 Controparte_3
domicilio in Catanzaro via Mons. G. Apa n. 13 (Cod. fisc.: ); 3) C.F._2 CP_4
nato a [...] il [...] con domicilio in Roma via Cremona n. 43 (Cod. fisc.:
[...]
; 4) , nato a [...] il [...] con in Catanzaro C.F._3 Controparte_5
via Mons. G. Apa n. 13 (Cod. fisc.: ); 5) nata a [...]F._4 Controparte_6
Catanzaro il 14.2.1990 con domicilio in Catanzaro via Mons. G. Apa n. 13 (Cod. fisc.: ), che hanno presentato l'istanza di fallimento, al pagamento delle spese di C.F._5
lite in favore del reclamante, nonché al pagamento delle spese della procedura fallimentare e del compenso che sarà liquidato al curatore;
4) in caso di resistenza della Curatela, condannare quest'ultima – anche in via solidale con i sopra indicati sigg.ri – al pagamento delle Parte_2 spese di lite in favore della deducente medesima”.
Per , e CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
: “Voglia l'On. Corte di appello adita, rigettare il reclamo. Con vittoria di spese di lite, da CP_6 distrarsi”.
RILEVATO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 10 novembre 2023, è stata proposta da CP_2 Controparte_3
e istanza di apertura della
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
liquidazione giudiziale a carico della Società in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di € 166.000,00 a titolo di corrispettivo previsto dal contratto di cessione della totalità delle partecipazioni sociali nella società
Controparte_7
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita parte resistente, contestando sia il credito vantato dai ricorrenti, sia la sussistenza del presupposto soggettivo dell'insolvenza.
Il Tribunale di Catanzaro – sentite le parti ed acquisita la documentazione inerente la situazione economico-patrimoniale di parte resistente di cui all'art. 42 CCII – ha pronunciato la sentenza n.
2 13/2024, con cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. / P. IVA CP_1
), con sede legale in Satriano (CZ) Via del Commercio n. 5, nominando Curatore P.IVA_1 Pt_3
[...]
II. Avverso suddetta sentenza, resa il 27 maggio 2024 e pubblicata il 28 maggio 2024, ha proposto reclamo ex art. 51 del D.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza) Parte_1
quale socio e già legale rappresentante pro tempore della con ricorso presentato,
[...] CP_1
telematicamente, il 27 giugno 2024, per i motivi che si esamineranno.
Con decreto di data 4 luglio 2024 il Presidente della seconda sezione civile ha fissato per la discussione del reclamo l'udienza del 25 settembre 2024, disponendo la notificazione a cura della cancelleria del ricorso e del pedissequo decreto.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , CP_2 Controparte_3
e , chiedendo il rigetto del reclamo, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
col favore delle spese di lite, da distrarsi.
Nessuno si è costituito per la Procedura di liquidazione giudiziale di CP_1
L'udienza del 25 settembre 2024 è stata poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi, la Corte – visto le note – ha concesso a parte reclamante il richiesto termine per esame e
contro
-deduzioni in ordine alla comparsa di costituzione di controparte e alla documentazione ad essa allegata, rinviando per la decisione all'udienza del giorno 8 gennaio 2025.
L'udienza dell'8 gennaio 2025 è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte che le parti costituite hanno ritualmente presentato.
Indi, la Corte, con ordinanza del 10 gennaio 2025, comunicata il 14 gennaio 2025, ha posto il reclamo in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia della Procedura di liquidazione giudiziale di in persona del Curatore pro tempore, dott. (pec: CP_1 Parte_3
, che non si è costituita sebbene ritualmente evocata in data 5 Email_1
luglio 2024.
2. Con il primo motivo di reclamo, così rubricato: “1. La legittimazione dell'istante e 2. Il superamento dei requisiti dimensionali”, il reclamante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto e dichiarato la legittimazione ad agire dei creditori istanti, signori . Parte_2
Più in dettaglio, il Tribunale di Catanzaro – dopo aver richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sotto il vigore della legge fallimentare e di perdurante validità anche nel vigore del Codice della Crisi, in punto di legittimazione a proporre istanza per l'apertura della
3 liquidazione giudiziale (art. 6 della legge fall. e, ora, art. 37, comma 2, CCII), con specifico riferimento alla nozione di “creditore” –, ha riconosciuto siffatta qualità in capo ai ricorrenti, sulla scorta del contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la cessione della totalità delle partecipazioni sociali nella società infondata essendo l'eccezione di inefficacia della cessione formulata dalla CP_7 società debitrice a cagione della mancanza di tutti gli “elementi necessari alla formazione dell'atto di cessione” quali la firma digitale di tutti i contraenti e del professionista abilitato, l'apposizione della marcatura temporale (ex art. 2740 c.c. e art. 36 L. 133/2008), la registrazione presso l'Agenzia delle
Entrate e il deposito presso il Registro delle Imprese – posto che “l'art. 2740 c.c. regola le forme del trasferimento di quota di società a responsabilità affinché sia opponibile alla società, mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam né ad probationem (v. Cass. n. 5626/2017). Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi, che tra le parti (i.e. gli odierni creditori istanti e la debitrice resistente) il contratto di cessione di quote sia stato validamente concluso, non potendo assurgere gli elementi addotti dalla resistente a fatti impeditivi del perfezionamento del contratto” (cfr. sentenza, pag. 4). Tanto, prosegue il Tribunale, smentisce, altresì, la tesi della società resistente secondo cui il mancato trasferimento delle quote sociali sarebbe comprovato dalla visura camerale del 28 febbraio 2024 che non reca l'annotazione della cessione delle quote sociali: infatti, inter partes deve ritenersi che il contratto sia stato concluso non essendo soggetto a vincoli di forma. Inoltre, la ricognizione di debito firmata a settembre 2022 è un ulteriore elemento che avvalora, nei fatti, la deduzione circa l'avvenuta conclusione del contratto, mentre appare scarsamente credibile la tesi di legale rappresentate di secondo la quale avrebbe apposto Parte_1 CP_8
la firma digitale sulla ricognizione di debito distrattamente, non essendosi avveduto del suo reale contenuto. Infondato è, altresì, l'assunto della società debitrice circa la mancata corretta rappresentazione della reale consistenza del patrimonio della società da parte dei CP_7
cedenti, con conseguente vizio della volontà di parte acquirente, posto che, sulla base della documentazione depositata in atti dalla stessa debitrice, emerge che tra le medesime parti siano intercorsi negli anni molteplici rapporti, in forza dei quali deve ritenersi che, al contrario di quanto sembrerebbe affermare l'odierna resistente, quest'ultima potesse avere a disposizione molteplici informazioni sulla base delle quali valutare la convenienza dell'operazione che si stava accingendo a concludere.
Nel riportarsi alle deduzioni, richieste e conclusioni contenute nei propri atti difesivi, il reclamante, con riferimento all'efficacia dell'atto di cessione di quote della intervenuto il 24 marzo CP_7
2022, tra i signori , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e la società ribadisce che tutti gli elementi necessari alla Controparte_6 CP_1
4 formazione dello stesso atto di cessione (firma digitale di tutti i contraenti e del professionista abilitato) non sono rilevabili dalla documentazione verificata;
peraltro, nessuna verifica sarebbe esperibile sul perfezionamento dei successivi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (art. 2470 c.c. e art. 36 Legge 6 agosto 2008 n. 133) che prevedono l'apposizione della marcatura temporale dell'atto al fine di attribuire al documento informatico data certa, la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed il deposito al registro delle imprese di Catanzaro, condizione che costituisce l'ultima formalità, necessaria per attribuire all'atto di trasferimento di quote l'effetto di fronte alla società. Oltre a ciò il consulente di avrebbe evidenziato che le risultanze della visura camerale del 28 febbraio 2024 CP_1
riguardanti la confermerebbero che il trasferimento delle quote non è avvenuto in CP_7 quanto la proprietà dell'intero capitale sociale è ancora in capo ai sigg.ri e . In ogni CP_2 CP_3 caso, “se anche per assurdo fosse vero che il trasferimento delle quote sociali si sia perfezionato tra le parti, come sostenuto dal Giudice di I grado, a tutt'oggi la non è in possesso delle quote CP_1
sociali a fronte delle quali ha anche già pagato un acconto pari ad Euro 33.000,00. Ciò in chiunque avrebbe determinato la volontà di non continuare nel pagamento del saldo. Ciò avrebbe determinato il presunto debito azionato dai sigg.ri che ha dato adito al presente giudizio ed alla Parte_2
apertura della liquidazione giudiziale oggi impugnata;
debito presunto in quanto come sopra ribadito
è ancora sub judice” (cfr. reclamo, pagg. 9-10).
Il motivo è infondato.
L'art. 6, primo comma, legge fall. dispone(va) che il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Allo stesso modo, l'art. 37 CCII, al comma 2 dispone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.
La giurisprudenza di legittimità ritiene, con orientamento costante, che l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento sia dichiarato su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. civ., 28 novembre 2018, n.
30827). In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che nella formulazione dell'art. 6 legge fall. con la dizione “creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore ha infatti voluto indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti dell'imprenditore non necessariamente certo, liquido ed esigibile ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti
5 del patrimonio dell'imprenditore derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva (Cass. civ., 11 febbraio
2011, n. 3472). Dunque, “in ambito concorsuale, laddove l'istante rivendichi la sua qualità di creditore già riconosciuta in una diversa sede processuale attraverso un provvedimento non definitivo, la dichiarazione di fallimento impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del giudice fallimentare circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere il fallimento;
in questo caso il giudice fallimentare potrà farsi eventualmente carico di condividere, motivatamente, gli argomenti già addotti dal giudicante nella diversa sede processuale, ma non potrà limitarsi a registrare la provvisoria esecutorietà concessa in pendenza dell'esecuzione ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., perché questo provvedimento dipende dalla verifica del fondamento dell'opposizione su prova scritta o della possibilità di una pronta soluzione della controversia, mentre il credito dell'istante, pur non necessitando dei requisiti di certezza e liquidità, legittima l'iniziativa processuale assunta “se ne risultino accertati, e non necessariamente attraverso sentenza definitiva, gli elementi costitutivi, vale a dire an e quantum” e sia possibile così ritenere che sussista un titolo che, prospettandosi in termini tali da consentire l'ammissione allo stato passivo, legittimi il concorso (Cass. 24309/2011)” (cfr. Cass. civ., 27 ottobre 2020, n. 23494). Queste particolari caratteristiche della legittimazione a sollecitare la dichiarazione di insolvenza impongono inoltre di prestare attenzione non solo alle allegazioni e produzioni della parte istante, ma anche ai fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare, con riguardo alla globalità del rapporto esistente tra istante e fallendo, l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione e quindi siano in grado di minare l'idoneità del diritto di credito fatto valere dal creditore a giustificare, in senso prospettico, un'azione esecutiva.
Ne consegue che, nel caso in ispecie, attesa la contestazione del credito da parte della società fallenda, il giudice della fase pre-liquidatoria ha correttamente valutato, in via incidentale, la sussistenza della legittimazione da parte dei creditori, con statuizione che va qui integralmente confermata.
Invero, le quote di società a responsabilità limitata rappresentano la “partecipazione” dei soci al contratto sociale e allo svolgimento dell'impresa che da questo promana.
In forza dell'art. 2469 c.c., le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salva contraria disposizione dell'atto costitutivo (art. 2469, comma 1, c.c.)
Quanto alla forma del contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, secondo ormai granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, esso contratto, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio sociale, non richiede né "ad
6 substantiam" né "ad probationem" la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la sua opponibilità alla società stessa, costituendo l'iscrizione un atto dovuto di quest'ultima, che deve limitarsi a prendere atto della titolarità delle quote.
In tal senso, la Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che, nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, l'art. 2740 c.c., regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse (Cass. civ., 16 dicembre 2010, n.
25468; Cass. civ., 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass civ.,27 ottobre 2017, n.25626; cfr. Cass. civ., 2 maggio 2007, n. 10121: “Nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, l'art. 2479
c.c., vigente all'epoca dei fatti, come oggi l'art. 2470, regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalla stesse (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, in un caso di interposizione reale, aveva ritenuto perfezionata la retrocessione realizzata con scrittura privata priva di data)”).
Pertanto, in presenza (come nella specie) di un contratto di trasferimento avente ad oggetto la cessione della totalità delle partecipazioni sociali nella società il momento del definitivo effetto CP_7
traslativo è segnato dal consenso manifestato dai contraenti.
Ai fini della valida conclusione del contratto non ha rilevanza alcuna la insussistenza di elementi quali la firma digitale di tutti i contraenti e del professionista abilitato, l'apposizione della marcatura temporale
(ex art. 2740 c.c. e art. 36 L. 133/2008), la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e il deposito presso il Registro delle Imprese. Si tratta di elementi che possono incidere esclusivamente sulla efficacia del contratto nei confronti della società, ma non sulla esistenza, la validità e l'efficacia del contratto tra le parti. Tanto si evince, inequivocabilmente, dall'art. 2470 c.c., recante “Efficacia e pubblicità”, a mente del cui primo comma, “Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito di cui al successivo comma”. Il secondo comma dispone: “L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni”.
Dal chiaro tenore della disposizione codicistica in esame, è agevole desumere che, adempimenti quali il deposito nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento recante sottoscrizione autenticata, sono
7 previsti affinché il trasferimento sia efficace (abbia effetto) nei confronti della società, laddove tra le parti il trasferimento produce effetto con il semplice consenso, qualunque sia la forma adottata.
Allo stesso modo è a dirsi quanto alla insussistenza della firma digitale di tutti i contraenti e del professionista abilitato prevista per l'atto di trasferimento dall'art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
È pertanto evidente la infondatezza della tesi del reclamante, a cui dire il trasferimento non avrebbe avuto luogo dacché dalle risultanze della visura camerale del 28 febbraio 2024 riguardanti la CP_7 si evincerebbe che la proprietà dell'intero capitale sociale è ancora in capo ai sigg.ri e
[...] CP_2
: come detto, infatti, inter partes deve ritenersi che il contratto sia stato concluso non essendo CP_3
soggetto a vincoli di forma.
In forza del contratto di cessione di quote sociali, la era tenuta a corrispondere il prezzo CP_1 della cessione ai cedenti e , vale a dire l'importo di € 166.000,00. Si tratta di CP_2 CP_3
obbligazione pecuniaria adempiuta solo parzialmente dalla società acquirente, che ha corrisposto il minor importo di 16.000,00 €, restando così inadempiente al pagamento della somma di 150.000,00 €.
Tale circostanza è peraltro riconosciuta dalla stessa società debitrice, come univocamente desumibile dalla ricognizione di debito firmata a settembre 2022 dal in proprio ed in qualità di amministratore Pt_1
pro tempore della il quale non ha provato – né per la verità financo allegato – di aver CP_1
provveduto al pagamento integrale del corrispettivo della cessione.
Peraltro, proprio in ragione del parziale inadempimento, i creditori hanno richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 487/2022 (R.G.N. 1695/2022), emesso in data 17 maggio 2022 e dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dalla
CP_1
È dunque evidente la qualità di “creditore” in capo ai resistenti , CP_2 Controparte_3
e i quali sono, di conseguenza, Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 legittimati ad instare per l'apertura della liquidazione giudiziale.
3. Con il secondo motivo, così rubricato: “3. L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati”, il reclamante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, oltre ad affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad € 30.000,00, afferma che risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia
per € 247.032,95. Obietta che, invero, quanto sostenuto dal Giudice di primo Controparte_9 grado “è frutto di un'interpretazione personale e non giustificata atteso che tali debiti sono stati oggetto di definizione agevolata per come risulta dal prospetto allegato alla lettera E del presente reclamo e per la parte residua è stata riconosciuta la rateizzazione con i provvedimenti allegati alla lettera F del presente reclamo, entrambe accettate dall' e che, alle scadenze previste per legge, sono state CP_10
8 puntualmente pagate. Delle rateizzazioni, in particolare, la I rata con scadenza 3 giugno scorso non è stata onorata proprio a causa dell'apertura della liquidazione giudiziale mentre tutte le precedenti rate della suddetta definizione, come si evince dallo stesso prospetto trasmesso dall' al Giudice in fase CP_10
istruttoria prefallimentare, sono state puntualmente pagate” (cfr. reclamo, pagg. 10-11).
4. Con il terzo motivo, così rubricato: “4. Lo stato di insolvenza”, adduce la Parte_1
insussistenza dello stato di insolvenza della CP_1
Rappresenta che, nel caso di specie, nessun indice di insolvenza è stato rilevato, mentre, al contrario, la deducente ha documentato la disponibilità di 2 immobili, di crediti fiscali per un totale di € 258.480,69 risultanti dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Posizione creditoria verso l'Erario anzi
“ulteriormente cresciuta rispetto a quella già segnalata, che dagli stessi documenti estratti dall'interrogazione sulla piattaforma cessione crediti della alla data del 27.5 aumentano CP_1 ad Euro 458.338,20” (cfr. reclamo, pag. 13). Di questi, circa 396.195,95€ “costituiscono crediti attualmente cedibili capaci di generare flussi di cassa a soddisfazione delle posizioni debitorie” (cfr. reclamo, pag. 14). Tale condizione operativa “risulta avvalorata dalle operazioni di pagamento eseguite Cont nei confronti di alcuni creditori della (tra i quali vi sono, come documentati, la CP_1
l' la ditta l'arch. la dott.ssa ) utilizzando la CP_12 CP_13 CP_14 Per_1 Pt_1
cessione dei crediti sopramenzionati (per Euro 109.370,75). Tale dato è un fatto incontrovertibile che indica la qualità dei crediti nonché la loro certezza, esigibilità e possibilità di renderli liquidi al fine dell'assolvimento delle obbligazioni contratte dalla società per lo svolgimento della propria attività”
(cfr. reclamo, pag. 14). Le affermazioni del Tribunale in ordine alla “non tracciabilità” di gran parte dei crediti fiscali – prosegue il reclamante – è smentita dalla documentazione fornita in primo grado dalla difesa della nonché dalla ulteriore documentazione relativa alla cessione verso terzi CP_1
fornitori/creditori allegata al reclamo. Del resto, lo stato di insolvenza è smentito dalla circostanza che, in sede esecutiva, gli odierni resistenti si sono visti assegnare la somma di 10 mila euro a seguito di un pignoramento presso Poste Italiane, laddove “solitamente le società “insolventi” riportano saldi a debito, quindi, negativi e non disponibilità di somme” (cfr. reclamo, pag. 16). Quanto poi alla deduzione giudiziale secondo la quale sarebbe indicativo dello stato di insolvenza l'omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, obietta il reclamante che i bilanci relativi all'anno 2021 e 2022 nel frattempo sono stati depositati dalla società reclamante e comunque tali bilanci anche se depositati in ritardo non possono mai assurgere a prova a favore dei richiedenti la liquidazione.
5. Il secondo e il terzo motivo di reclamo, che, per l'evidente connessione che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
9 Essi attengono, rispettivamente, alla condizione per la dichiarazione di apertura prevista dall'art. 49, ultimo comma, CCII, e al presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura previsto dall'art. 2, lett.
b), CCII, requisiti che, entrambi, devono concorrere per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Dispone l'art. 49, ultimo comma, CCII, che non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila.
La disposizione in esame riproduce pedissequamente il contento dell'art. 15 legge fall., il cui ultimo comma prevede(va) che non si faccia scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila>>.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che ai fini del computo di questo limite minimo di fallibilità si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. civ., 19 luglio 2016, n. 14727) e accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il Tribunale decide sulla stessa (Cass. civ., 27 maggio 2015, n. 10952). In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'art. 15, ultimo comma, legge fall., “va interpretato nel senso che la condizione ostativa all'apertura della procedura concorsuale non risiede nella circostanza che il credito in capo a colui che presenta l'istanza di fallimento sia inferiore
a tale limite, ma unicamente nel fatto che sussista la prova positiva, comunque acquisita, di un ammontare dei debiti scaduti ed impagati di importo complessivamente inferiore ad euro trentamila”
(cfr. Cass. civ., 14 novembre 2017, n. 26926). Trattandosi di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo il superamento del limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo a mente dell'art. 2697, comma 2, c.c., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal
Tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare (Cass. civ., 25 giugno 2018, n. 16683).
Orbene, nel caso in ispecie, al di là delle contestazioni mosse dal reclamante in ordine ai crediti dell'Agenzia dell'Entrate (su cui v. infra), vi è che, in realtà, come del resto evidenziato dal Tribunale, per ritenere integrata la condizione di cui all'ultimo comma dell'art. 49, è sufficiente il credito dei ricorrenti, ammontante a circa 150.000,00€.
L'art. 2, lett. b), CCII intende per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Esso è la mera trasposizione dell'art. 5, comma 2, legge fall., a mente del quale
10 “Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore della Legge Fallimentare di cui al R.D.
267/1942, ma con argomentazioni ovviamente a tutt'oggi valide ed estensibili al tenore delle norme dettate dal CCII, la situazione di incapacità del debitore di fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni può manifestarsi dunque non solo attraverso l'inadempimento ma anche in altri “fatti esteriori”, e la cui prova, nella fase del reclamo, è ricavabile anche dalle risultanze dello stato passivo e in generale dagli atti del fascicolo fallimentare (v., ex multis, Cass. civ., 6 settembre 2006, n. 19141;
Cass. civ., 27 febbraio 2008, n. 5215).
Lo stato di insolvenza dell'imprenditore è, poi, configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 l. fall., quali che siano gli
“inadempimenti” in cui si concretizza e i “fatti esteriori” con cui si manifesta. In particolare, lo stato di insolvenza dell'impresa, “da intendersi come situazione irreversibile, e non già come una mera temporanea impossibilità di regolare l'adempimento delle obbligazioni assunte, può essere desunto, ai sensi della L. Fall., art. 15, u.c., dal complesso dei debiti, purché almeno pari all'ammontare stabilito, secondo il periodico aggiornamento previsto dalla L. Fall., art. 1, comma 3, dallo stesso L. Fall., art.
15 u.c., accertati nel corso dell'istruttoria prefallimentare” (cfr. Cass. civ., 27 maggio 2015, n. 10952).
Ed ancora, il giudizio di sussistenza dello stato di insolvenza, ben può essere condotto alla stregua dell'inadempimento anche di un solo credito, ingente, indicativo dello stato di illiquidità della società debitrice (v. Cass. civ., 28 marzo 2018, n. 7589), e ciò in quanto lo stato di insolvenza “prescinde dal numero dei creditori” (cfr. Cass. civ., 3 aprile 2019, n. 9297).
Il giudice d'appello, nell'accertamento dello stato d'insolvenza, può tenere in debito conto anche fatti diversi da quelli allegati dal creditore istante ed in base al quale è stato dichiarato il fallimento, purché anteriori alla dichiarazione, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Cass. civ., 27 maggio 2015, n. 10952).
Ebbene, nel caso di specie, premesso che i bilanci in atti, acquisiti nell'ambito dell'istruttoria espletata d'ufficio, sono relativi agli esercizi 2018, 2019, 2020, e che risultava una esposizione debitoria rappresentata dal credito dei ricorrenti e da cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione per € 247.032,95, al netto degli importi sospesi, il Tribunale ha desunto lo stato di insolvenza della società, così motivando:
11 “Nel caso di specie la resistente allega di essere proprietaria di due immobili documentata attraverso una visura catastale e di avere crediti fiscali per € 258.480,69 (v. doc. n. 2 e 3, debitrice resistente).
Sul punto le allegazioni di parte resistente sono generiche e non idonee a dimostrare che la società sia in grado di adempiere.
Ad ogni modo, quanto alla titolarità degli immobili, deve rilevarsi che si tratta di immobili accatastati come C/2 di modeste dimensioni (26 e 41 mq) e rendita catastale. Inoltre, la mera sussistenza di beni patrimoniali non vale ad elidere il presupposto dell'insolvenza atteso che potrebbe trattarsi di beni non oggettivamente liquidabili o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte.
Quanto ai crediti fiscali deve rilevarsi che la gran parte di essi (per circa 248 mila €) sulla base della documentazione depositata in atti dalla medesima società resistente (estratto dalla “Piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate) attiene a crediti non tracciabili;
inoltre, tale documentazione è inidonea a comprovare che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili.
Oltre al credito vantato dai ricorrenti, sono indicativi dello stato di insolvenza della resistente: i crediti portati da cartelle esattoriali per € 247.032,95, risultanti dall'istruttoria compiuta d'ufficio; la circostanza che il pignoramento presso terzi tentato dai creditori istanti abbia consentito loro di ottenere l'assegnazione di soli 10 mila euro;
l'omesso deposito dei bilanci relativi ai due esercizi sociali precedenti il deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale […]” (cfr. sentenza, pagg.
6-7).
Si tratta di motivazione coerente con le risultanze istruttorie, che resiste alle censure mosse dal reclamante.
In primo luogo il contesta l'entità dell'esposizione debitoria ricostruita dal Tribunale, obiettando Pt_1
che i debiti di cui alle cartella di pagamento sarebbero stati oggetto di definizione agevolata per come risulterebbe dal prospetto allegato E del reclamo e per la parte residua sarebbe stata riconosciuta la rateizzazione con i provvedimenti allegati alla lettera F del reclamo, entrambe accettate dall' e CP_10
che, alle scadenze previste per legge, sarebbero state pagate ad eccezione della rata con scadenza 3 giugno scorso, non onorata proprio a causa dell'apertura della liquidazione giudiziale. Il pagamento dimostrerebbe altresì che la società, quando era in bonis, è riuscita puntualmente a soddisfare i debiti societari con il fisco, avvalendosi, peraltro, di strumenti, la definizione agevolata e le rateizzazioni, previsti e concessi dalla legge.
Si tratta di argomentazioni prive di fondamento.
L'art. 1 comma 231 L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) dispone: senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni …
12 versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento>>.
Dallo stesso tenore letterale della citata disposizione legislativa, emerge che la mera adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 1 comma 231 e ss. L. n. 197/2022, cd. rottamazione quater, non comporta l'estinzione dell'obbligazione in assenza di pagamento, atteso che la norma prevede l'estinzione dell'obbligazione non già al momento dell'adesione, ma al momento del pagamento della minor somma indicata, che non tiene conto delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio, ma solo di capitale ed esborsi.
Ulteriore conferma che gli effetti estintivi della definizione agevolata si hanno non già al momento della domanda ma a quello del pagamento, si trae dalla previsione per cui l'eventuale processo tributario avente ad oggetto carichi affidati alla Riscossione ed oggetto della definizione agevolata, si estingue al momento del pagamento (art. 1 comma 236, ultima parte L. n. 197/2022), e parimenti solo al momento del pagamento si ha estinzione dell'eventuale processo esecutivo (art. 1 comma 243, lettera b) della L.
n. 197/2022).
Più in generale poi, milita nel senso qui indicato il fatto che la definizione tramite adesione alla rottamazione <
244 L. n. 197/2022); e che solo <<a seguito del pagamento delle somme di cui al comma>>,
l'agente della Riscossione è <
L. n. 197/2022).
Nel caso in esame non è stata fornita prova alcuna del pagamento delle rate da parte della società
[...]
CP_1
Così che, deve concludersi nel senso che la società reclamante ha una esposizione debitoria superiore a
390.000,00 €.
Ciò posto, occorre allora verificare se essa possa essere fronteggiata regolarmente e con mezzi normali.
In merito, la società reclamante ribadisce di essere titolare di un patrimonio immobiliare CP_1
costituito da due beni immobili e da crediti fiscali.
In ordine ai beni immobili, va rilevato che, per la verità, il reclamante non si confronta con la motivazione spesa sul punto dal Giudice di prime cure che ha sottolineato che si tratta di immobili accatastati come
C/2 di modeste dimensioni (26 e 41 mq) e rendita catastale. Inoltre, “la mera sussistenza di beni patrimoniali non vale ad elidere il presupposto dell'insolvenza atteso che potrebbe trattarsi di beni non agevolmente liquidabili o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte” (cfr. sentenza, pag. 6).
13 Ebbene, il reclamante non adduce argomentazioni in grado di incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, e non allega, né dimostra, la agevole liquidabilità dei due immobili e soprattutto la compatibilità della loro liquidazione con la permanenza dell'impresa sul mercato.
Insiste poi il reclamante nel sostenere di poter fronteggiare la propria esposizione debitoria con i crediti fiscali di cui disporrebbe per un ammontare complessivo di 458.338,20 – tra “tracciabili” e “non tracciabili” – risultanti dalla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, in parte già utilizzati in operazioni di pagamento eseguite nei confronti di alcuni creditori della (tra i quali vi sono, come CP_1 documentati, la ME. l' la ditta l'arch. la dott.ssa CP_12 CP_13 CP_14 Per_1 Pt_1
utilizzando la cessione dei crediti per complessivi 109.370,75 €. Residuerebbero crediti fiscali per
396.195,95 € che, a dire del reclamante, “costituiscono crediti attualmente cedibili capaci di generare flussi di cassa a soddisfazione delle posizioni debitorie” (cfr. ricorso, pag. 14).
Il Tribunale ha rilevato che la gran parte dei crediti fiscali (per circa 248 mila €) sulla base della documentazione depositata in atti dalla medesima società resistente (estratto dalla “Piattaforma cessione crediti” dell'Agenzia delle Entrate) attiene a crediti non tracciabili;
inoltre, tale documentazione è inidonea a comprovare che tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili.
In ogni caso, deve escludersi che la cessione di credito costituisca un mezzo normale di pagamento. In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “non può esservi dubbio sulla anormalità di un pagamento tramite cessione di un credito, anche se questo è di sicura esigibilità. Infatti, la cessione di un credito, sostituendo (o aggiungendo) un debitore ad un altro, lascia il credito almeno temporaneamente insoddisfatto e si traduce, quindi, in un modo di estinzione dell'obbligazione solo potenziale, e comunque non di pronta soluzione, rispetto al quale risulta irrilevante l'eventuale conseguimento degli effetti sperati, trattandosi in ogni caso di un atto solutorio che non è considerato dalla legge né dalla prassi come un mezzo ordinario di pagamento (Cass. 10 giugno 2011, n. 12736 con specifico riferimento ad un credito IVA;
Cass. 5 luglio 1997, n. 6047; Cass. 23 aprile 2002, n. 5917; Cass. 22 gennaio 2009,
n. 1617; Cass. 5 marzo 2007, n. 5057)” (cfr. Cass. civ., 11 novembre 2013, n.25284).
È dunque evidente lo stato di insolvenza della desumibile dai seguenti indici: a) il notevole CP_1 indebitamento nei confronti dell'Erario; b) l'irrilevanza dell'esistenza di immobilizzazioni materiali
(peraltro di modeste dimensioni e rendita catastale) che notoriamente non sono agevoli da tradurre nella liquidità necessaria a far fronte all'indebitamento già scaduto o a scadere a breve termine;
c) la mancanza di liquidità; d) la dichiarata intenzione della società di adempiere alle proprie obbligazioni mediante mezzi anormali di pagamento.
Sussiste pertanto anche il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del CCII.
14 Il reclamo è, dunque, rigettato.
3. Le spese e competenze del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore indeterminabile di media complessità alla tariffa media prevista dal
D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, e per tutte le fasi, con distrazione ex art. 93
c.p.c.
4. Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 introdotto dalla legge 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da , quale socio e già legale rappresentante pro tempore della Parte_1 [...]
nei confronti di , CP_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e , nonché della
[...] Controparte_5 Controparte_6
in persona del Curatore pro Controparte_15
tempore, con ricorso presentato, telematicamente il 27 giugno 2024, e avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 13/2024 resa il 27 maggio 2024 e pubblicata il 28 maggio 2024, così provvede:
a. dichiara la contumacia della Procedura di liquidazione giudiziale di in persona CP_1
del Curatore pro tempore;
b. rigetta il reclamo;
1) condanna la parte reclamante al pagamento, in favore di CP_2 Controparte_3
e delle spese di lite
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 che si liquidano in € 12.156,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Fabrizio Costarella dichiaratosi antistatario;
2) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il reclamo.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
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