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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 280/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
G.P.S. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili elettivamente domiciliata in VIA BOSCOVIC 14 20124 MILANO Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SOLLAZZO MARIO, elettivamente domiciliata in VIA V. VENETO, 189 87023
DIAMANTE presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Bergamo, quarta Sezione pagina 1 di 8 Civile in data 01/02/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 269/2024
emessa dal Tribunale di Bergamo, quarta Sezione Civile, Giudice Dott. Panzeri,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 8751/2022, depositata in cancelleria in data
01/02/2024, notificata il 05/02/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiarare la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpcp, accertando il perfezionamento del
contratto di compravendita dei beni mobili in forma orale e l'avvenuta consegna dei
beni medesimi e per effetto rigettare le contestazioni e le eccezioni di controparte
perché palesemente infondate in fatto e in diritto;
nel merito rigettare l'opposizione
formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 3188/2022 del 04/11/2022
emesso dal Tribunale di Bergamo sez. civile emessa il 04.11.2022 e notificato in pari
data, munendo quest'ultimo di piena efficacia esecutiva. Ancora accertarsi e
dichiararsi la falsità della dichiarazione della del 08/11/2022, con CP_2
conseguente condanna alla sanzione dell'illecito civile per falso in scrittura privata.
In ogni caso con vittoria di spese oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione
allo scrivente procuratore resosi anticipatario.
Dell'appellata: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico fattuale l'appello proposto dalla società avverso Parte_3
la Sentenza n. 269/2024, depositata in data 1.02.2024 e notificata in data 5.02.2024,
pagina 2 di 8 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione Quarta, Giudice dr. Giovanni PANZERI,
nell'ambito del procedimento R.G. n. 8751/2022.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e c.p.a ex art
93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (di seguito ) proponeva Controparte_1 Pt_4
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 3188/2022 del 04/11/2022 del Tribunale
di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 5.080,48 , oltre interessi e spese di procedura, a favore di a saldo della fattura n. 367/2022 per Parte_3
fornitura di rivestimenti per pavimenti.
Deduceva l'opponente che:
aveva ricevuto ordine verbale da parte di C.E.G. srl per l'acquisto del materiale edile in oggetto, che le era stato consegnato (28/06/2022) da parte di , Parte_5
e successivamente era stato ritirato (01.07.2022) da un incaricato della il Pt_4
dott. ; Persona_1
con pec del 18/07/2022 lamentava il mancato pagamento della merce Pt_3
venduta a cui faceva seguito il deposito del ricorso per ingiunzione.
Si costituiva l'opposta che nel merito eccepiva di non avere mai concluso contratti o effettuato ordini a G.P.S aventi ad oggetto il materiale edile di cui alla fattura azionata, posto che il preteso ordine era stato effettuato direttamente dalla committente/proprietaria dell'immobile che le aveva appaltato Parte_6
pagina 3 di 8 i lavori di ristrutturazione.
Con la gravata sentenza il tribunale accogliendo l'opposizione revocava il decreto
Parte ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
l'ingiungente non avesse assolto l'onere di sua spettanza in ordine alla intervenuta conclusione del contratto avente ad oggetto la fornitura di cui chiedeva il pagamento;
Con I documenti prodotti da .S. (fattura, bolla di trasporto, scritture contabili ect) di formazione unilaterale non possono provare infatti la sussistenza del contratto,
quando questo sia stato contestato, né l'opposta si offriva di provare tale accordo diversamente, non avendo articolato alcun altro mezzo istruttorio al riguardo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Parte_3
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errore in procedendo lamentando che il Giudice di prime cure, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza per decidere sull'incompetenza territoriale, rinviava direttamente la causa per la precisazione delle conclusioni, senza fissare la successiva udienza di trattazione, determinando così una lesione del principio del contraddittorio, non ammettendo tra l'altro neppure la prova orale già dedotta in comparsa di pagina 4 di 8 costituzione.
Con il secondo motivo critica la sentenza per carenza di motivazione non avendo il
Parte giudice preso in considerazione la pec trasmessa da in data 09/07/2022, dove l'amministratrice delegata ammettendo la prestazione Persona_2
dell'appellante, contestava la fattura solo per la non congruità dell'importo.
Se è vero che la fattura commerciale non costituisce piena prova nel giudizio di merito, stante la sua formazione unilaterale, può però dimostrare l'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (Cass 299/2016).
L'appellata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base di una dichiarazione resa da “ in data 08/11/2022 (ritrattata con Parte_7
successiva dichiarazione del 13/02/2023) nella quale veniva indicata come destinazione del materiale richiesto non la sede di (in Almè via Castel Pt_3
Vaglietti n.
4 -BG), ma bensì il cantiere edile di (in via Giovanni Verga n. 71 Pt_4
Diamante- Cs-doc. 2 fs opponente).
***
Il primo motivo va rigettato.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex pluriis 4762/2016;
32577/2023) ha enunciato il principio secondo il quale il giudice, compatibilmente con l'art. 183 c.p.c, può fissare direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni già alla prima udienza di trattazione, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione.
pagina 5 di 8 La sentenza citata (4762/2016) chiarisce che ciò può avvenire anche nel caso in cui le parti (e non è questo il caso) avessero chiesto i termini ex art. 183 6 comma cpc,
Il fatto che genericamente nella comparsa di costituzione di primo grado Pt_3
avesse indicato il nominativo di un testimone sui fatti dedotti non prova l'esistenza di una lesione al suo diritto di difesa, dato che all'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellante non contestava il provvedimento del giudice, né insisteva per l'assunzione del teste o per la rimessione in istruttoria (neppure richiesta in appello).
Anche il secondo motivo va rigettato.
Non può che confermarsi quanto ritenuto correttamente dal giudice di primo grado in ordine alla mancata prova dell'esistenza del contratto di fornitura tra le parti.
L'appellante produceva pec C.E.G del 09/07/2022 (doc. 8 ) con la quale l'appellata contestava in toto la fattura ricevuta n.367/22 del 30/06/2022 senza in alcun modo confermare un precedente ordine di acquisto da parte sua della merce in oggetto.
Al contrario in detta pec viene rappresentato che il direttore dei lavori doveva ancora
“elaborare l'analisi dei prezzi dettagliati delle singole lavorazioni di tutta la
variante in corso d'opera (lavori terminati il 30/04/2022)”, pertanto il riferimento alla congruità dei prezzi non poteva riguardare il materiale che a detta dell'appellante era stato a lei consegnato da il 28/06/2022 (DDT 8837) e poi Parte_7
ritirato il 01/07/2022 dall'appellata.
Anche il DDT 445 del 30/06/2022 (doc. 9) presenta in calce una sottoscrizione del vettore e del conducente che non è chiaramente leggibile.
pagina 6 di 8 La dichiarazione resa da in data 08/11/2022 (doc. 2 fs Parte_7
appellata C.E.G) firmata e timbrata sia dall'amm.re unico della società che dall'autista dipendente dell'azienda, con la quale si dichiarava che nel DDT n. 8837
del 28/06/2022 era stata “inserita una sede di destinazione errata in quanto il
materiale era stato consegnato al cantiere di Diamante (CS) via Giovanni Verga n
71” , non può considerarsi invalidata dalla successiva dichiarazione del medesimo fornitore del 13/02/2023 (doc. 12 fs appellante), dato che non chiarisce (nel contrasto trai due scritti) dove la merce sia stata effettivamente consegnata.
L'onere della prova spettava a e comunque il luogo di destinazione di per sé Pt_3
non è sufficiente a dimostrare l'intervenuto contratto tra le odierne parti in causa, non essendo stata contestata la consegna del materiale, ma bensì il soggetto contraente che effettuava l'ordine.
L'appello va pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.080)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Sec sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Bergamo,
quarta Sezione Civile in data 01/02/2024onda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 269/2024 del Tribunale di
Bergamo, quarta Sezione Civile in data 01/02/2024 così dispone:
pagina 7 di 8 rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 536 per la “fase di studio”, euro 536 per la “fase introduttiva” ed euro
851 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 280/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 11/06/2025
d a
G.P.S. , rappresentata e difesa dall'avv. ROSSI OGGETTO: Parte_1
Vendita di cose mobili elettivamente domiciliata in VIA BOSCOVIC 14 20124 MILANO Pt_2
presso il suo studio
APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
SOLLAZZO MARIO, elettivamente domiciliata in VIA V. VENETO, 189 87023
DIAMANTE presso il suo studio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Bergamo, quarta Sezione pagina 1 di 8 Civile in data 01/02/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in
narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 269/2024
emessa dal Tribunale di Bergamo, quarta Sezione Civile, Giudice Dott. Panzeri,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 8751/2022, depositata in cancelleria in data
01/02/2024, notificata il 05/02/2024 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
giudizio di primo grado che qui si riportano: “dichiarare la provvisoria esecutorietà
del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpcp, accertando il perfezionamento del
contratto di compravendita dei beni mobili in forma orale e l'avvenuta consegna dei
beni medesimi e per effetto rigettare le contestazioni e le eccezioni di controparte
perché palesemente infondate in fatto e in diritto;
nel merito rigettare l'opposizione
formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 3188/2022 del 04/11/2022
emesso dal Tribunale di Bergamo sez. civile emessa il 04.11.2022 e notificato in pari
data, munendo quest'ultimo di piena efficacia esecutiva. Ancora accertarsi e
dichiararsi la falsità della dichiarazione della del 08/11/2022, con CP_2
conseguente condanna alla sanzione dell'illecito civile per falso in scrittura privata.
In ogni caso con vittoria di spese oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione
allo scrivente procuratore resosi anticipatario.
Dell'appellata: Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di
fondamento giuridico fattuale l'appello proposto dalla società avverso Parte_3
la Sentenza n. 269/2024, depositata in data 1.02.2024 e notificata in data 5.02.2024,
pagina 2 di 8 emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione Quarta, Giudice dr. Giovanni PANZERI,
nell'ambito del procedimento R.G. n. 8751/2022.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali
difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario 15% e c.p.a ex art
93 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione (di seguito ) proponeva Controparte_1 Pt_4
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 3188/2022 del 04/11/2022 del Tribunale
di Bergamo, con il quale le era stato ingiunto di pagare € 5.080,48 , oltre interessi e spese di procedura, a favore di a saldo della fattura n. 367/2022 per Parte_3
fornitura di rivestimenti per pavimenti.
Deduceva l'opponente che:
aveva ricevuto ordine verbale da parte di C.E.G. srl per l'acquisto del materiale edile in oggetto, che le era stato consegnato (28/06/2022) da parte di , Parte_5
e successivamente era stato ritirato (01.07.2022) da un incaricato della il Pt_4
dott. ; Persona_1
con pec del 18/07/2022 lamentava il mancato pagamento della merce Pt_3
venduta a cui faceva seguito il deposito del ricorso per ingiunzione.
Si costituiva l'opposta che nel merito eccepiva di non avere mai concluso contratti o effettuato ordini a G.P.S aventi ad oggetto il materiale edile di cui alla fattura azionata, posto che il preteso ordine era stato effettuato direttamente dalla committente/proprietaria dell'immobile che le aveva appaltato Parte_6
pagina 3 di 8 i lavori di ristrutturazione.
Con la gravata sentenza il tribunale accogliendo l'opposizione revocava il decreto
Parte ingiuntivo con condanna di al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il giudice che:
l'ingiungente non avesse assolto l'onere di sua spettanza in ordine alla intervenuta conclusione del contratto avente ad oggetto la fornitura di cui chiedeva il pagamento;
Con I documenti prodotti da .S. (fattura, bolla di trasporto, scritture contabili ect) di formazione unilaterale non possono provare infatti la sussistenza del contratto,
quando questo sia stato contestato, né l'opposta si offriva di provare tale accordo diversamente, non avendo articolato alcun altro mezzo istruttorio al riguardo.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le richieste svolte in Parte_3
primo grado.
Si costituiva l'appellata che insisteva per l'inammissibilità e/o rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11/06/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per errore in procedendo lamentando che il Giudice di prime cure, a scioglimento della riserva assunta in prima udienza per decidere sull'incompetenza territoriale, rinviava direttamente la causa per la precisazione delle conclusioni, senza fissare la successiva udienza di trattazione, determinando così una lesione del principio del contraddittorio, non ammettendo tra l'altro neppure la prova orale già dedotta in comparsa di pagina 4 di 8 costituzione.
Con il secondo motivo critica la sentenza per carenza di motivazione non avendo il
Parte giudice preso in considerazione la pec trasmessa da in data 09/07/2022, dove l'amministratrice delegata ammettendo la prestazione Persona_2
dell'appellante, contestava la fattura solo per la non congruità dell'importo.
Se è vero che la fattura commerciale non costituisce piena prova nel giudizio di merito, stante la sua formazione unilaterale, può però dimostrare l'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili (Cass 299/2016).
L'appellata proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, sulla base di una dichiarazione resa da “ in data 08/11/2022 (ritrattata con Parte_7
successiva dichiarazione del 13/02/2023) nella quale veniva indicata come destinazione del materiale richiesto non la sede di (in Almè via Castel Pt_3
Vaglietti n.
4 -BG), ma bensì il cantiere edile di (in via Giovanni Verga n. 71 Pt_4
Diamante- Cs-doc. 2 fs opponente).
***
Il primo motivo va rigettato.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex pluriis 4762/2016;
32577/2023) ha enunciato il principio secondo il quale il giudice, compatibilmente con l'art. 183 c.p.c, può fissare direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni già alla prima udienza di trattazione, qualora ritenga che la causa sia matura per la decisione.
pagina 5 di 8 La sentenza citata (4762/2016) chiarisce che ciò può avvenire anche nel caso in cui le parti (e non è questo il caso) avessero chiesto i termini ex art. 183 6 comma cpc,
Il fatto che genericamente nella comparsa di costituzione di primo grado Pt_3
avesse indicato il nominativo di un testimone sui fatti dedotti non prova l'esistenza di una lesione al suo diritto di difesa, dato che all'udienza di precisazione delle conclusioni l'appellante non contestava il provvedimento del giudice, né insisteva per l'assunzione del teste o per la rimessione in istruttoria (neppure richiesta in appello).
Anche il secondo motivo va rigettato.
Non può che confermarsi quanto ritenuto correttamente dal giudice di primo grado in ordine alla mancata prova dell'esistenza del contratto di fornitura tra le parti.
L'appellante produceva pec C.E.G del 09/07/2022 (doc. 8 ) con la quale l'appellata contestava in toto la fattura ricevuta n.367/22 del 30/06/2022 senza in alcun modo confermare un precedente ordine di acquisto da parte sua della merce in oggetto.
Al contrario in detta pec viene rappresentato che il direttore dei lavori doveva ancora
“elaborare l'analisi dei prezzi dettagliati delle singole lavorazioni di tutta la
variante in corso d'opera (lavori terminati il 30/04/2022)”, pertanto il riferimento alla congruità dei prezzi non poteva riguardare il materiale che a detta dell'appellante era stato a lei consegnato da il 28/06/2022 (DDT 8837) e poi Parte_7
ritirato il 01/07/2022 dall'appellata.
Anche il DDT 445 del 30/06/2022 (doc. 9) presenta in calce una sottoscrizione del vettore e del conducente che non è chiaramente leggibile.
pagina 6 di 8 La dichiarazione resa da in data 08/11/2022 (doc. 2 fs Parte_7
appellata C.E.G) firmata e timbrata sia dall'amm.re unico della società che dall'autista dipendente dell'azienda, con la quale si dichiarava che nel DDT n. 8837
del 28/06/2022 era stata “inserita una sede di destinazione errata in quanto il
materiale era stato consegnato al cantiere di Diamante (CS) via Giovanni Verga n
71” , non può considerarsi invalidata dalla successiva dichiarazione del medesimo fornitore del 13/02/2023 (doc. 12 fs appellante), dato che non chiarisce (nel contrasto trai due scritti) dove la merce sia stata effettivamente consegnata.
L'onere della prova spettava a e comunque il luogo di destinazione di per sé Pt_3
non è sufficiente a dimostrare l'intervenuto contratto tra le odierne parti in causa, non essendo stata contestata la consegna del materiale, ma bensì il soggetto contraente che effettuava l'ordine.
L'appello va pertanto rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società
appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con DM n. 147/22 (valore dichiarato da euro 5.080)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Sec sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Bergamo,
quarta Sezione Civile in data 01/02/2024onda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 269/2024 del Tribunale di
Bergamo, quarta Sezione Civile in data 01/02/2024 così dispone:
pagina 7 di 8 rigetta l'appello;
condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 536 per la “fase di studio”, euro 536 per la “fase introduttiva” ed euro
851 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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