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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12845 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 20896/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Panariti per Parte_1 procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Arturo Maresca e dall'avv. Enrico Maria D'Onofrio per procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 9 giugno 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
- che nel verbale di conciliazione redatto innanzi alla Corte d'appello di Roma – sezione lavoro nel giudizio n. 500/2017 R.G. tra le odierne parti è stato stabilito che “[…] 3) come rappresentata, a fronte della rinuncia CP_1 all'impugnativa del licenziamento offre all'ing. a somma Parte_2 lorda di euro € 519.480,52 che, al netto della tassazione IRPEF prevista dalle norme di legge, è pari alla somma netta di € 400.000 (quattrocentomila); somma che viene corrisposta a fronte dell'accettazione del licenziamento e, quindi, dell'estinzione definitiva del rapporto di lavoro alla data del 21.10.1996. Come previsto dalle Circolari n. 170 del 1990 e n. 263 del Pt_3
1997, detto importo non è soggetto a contribuzione sociale, ai sensi dell'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153, come modificato dall'art. 6 D. Lgs. 2 settembre 1997 n. 314 e sarà assoggettata alla tassazione IRPEF prevista dalla norma di legge, ferma la corresponsione al ell'importo netto specificato al Pt_2 primo e al terzo capoverso del presente articolo […] 4) Inoltre l' - CP_1 senza alcun riconoscimento ma al solo fine di prevenire ogni controversia anche futura e di estinguere quella pendente avanti alla Corte d'Appello diversa da quella di cui ai punti che precedono – offre all'ing. Parte_2
a titolo di transazione generale e novativa, relativamente agli ulteriori diritti azionati in giudizio, nonché ad ogni altro diritto derivante dall'ormai cessato rapporto di lavoro la somma lorda di euro € 64.935,07 pari ad euro 50.000 (cinquantamila) al netto della tassazione IRPEF prevista dalle norme di legge”.
- che con comunicazione n. 1502319271 del 28 ottobre 2022 l'Agenzia delle Entrate, nel far presente al ricorrente che “nel corso del 2018 Lei ha ricevuto delle somme a titolo di TFR, indennità equipollenti o altro … Da un punto di vista pratico, al momento dell'erogazione, il reddito è soggetto a una prima tassazione provvisoria, effettuata dal datore di lavoro, cui segue il conteggio conclusivo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Dal nostro calcolo definitivo risulta che Lei deve ancora versare 23.832.59 euro”, gli ha ingiunto il pagamento della predetta somma;
- di stare provvedendo al pagamento rateizzato dell'importo;
- che una corretta interpretazione del verbale di conciliazione, nella parte in cui si prevede (punto 3, II capoverso) “sarà assoggettata alla tassazione IRPEF prevista dalla norma di legge, ferma la corresponsione al dell'importo netto specificato al primo e al terzo capoverso del Pt_2 Contr presente articolo”, imponga che sia l' a doversi far carico di questa ulteriore tassazione, che è andata a incidere sull' importo netto di euro 400.000,00. Alla stregua di queste premesse il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale “in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l CP_1
riconosciuta la debenza dell'ulteriore somma di euro 23.832,59
[...] richiesta e pagata dall'Ing. ll'Agenzia dell'Entrate in conseguenza Pt_2 del verbale di conciliazione sottoscritto inter partes sub doc. 2, voglia ristorare il ricorrente di detto esborso in forza di quanto contrattualmente previsto dal verbale di conciliazione di che trattasi, rimborsando per l'effetto il deducente dell'importo sopra indicato, con interessi a far data dalla domanda”.
2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la società resistente, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di memorie difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Come noto, la giurisdizione si determina, come si desume dal principio stabilito dall'art. 5 c.p.c., sulla base della domanda proposta dall'attore e non anche del contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito (cfr. Cass., Sez. Un., 12 novembre 2012, n. 19600). Pertanto, secondo il costante indirizzo interpretativo avallato dalla Corte regolatrice, essa deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chieda al giudice (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15899), ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr., per tutte, di recente, Cass., Sez. Un., n. 30346 del 14 ottobre 2022, che richiama i precedenti di Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n. 10374, Cass., Sez. Un., 16 maggio 2008, n. 12378, Cass., Sez. Un., 31 luglio 2018, n. 20350, Cass., Sez. Un.,16 aprile 2021, n. 10105); Alla luce del petitum sostanziale introdotto in giudizio dall'attore l'oggetto del presente accertamento non concerne la legittimità o la misura della pretesa tributaria avanzata dall'Agenzia delle entrate nei confronti dell'attore, ma, piuttosto, l'interpretazione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti, al fine di stabilire se la somma in questione gravi sul lavoratore, ovvero se sia stata comune intenzione delle parti quella di porla a carico della parte datoriale. Si tratta, pertanto, di un accertamento devoluto alla giurisdizione ordinaria.
3. Così inquadrato il thema decidendum, le domande attoree non possono, tuttavia, trovare accoglimento.
3 Come noto, l'interpretazione del contenuto di verbale di conciliazione postula un'indagine sulla volontà delle parti e si risolve in un accertamento di fatto (cfr. Cass., sez. lav., n. 19302 del 14 luglio 2025). In particolare, l'oggetto del negozio transattivo, che si rinviene anche nella conciliazione giudiziale che pone fine alla lite, va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione/definizione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto e il deducibile. Certamente, la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c. è una convenzione non assimilabile a un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi, strutturalmente, per il necessario intervento del giudice e per le formalità previste dall'art. 88, disp. att., c.p.c. e, funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, e, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche a oggetto diritti indisponibili del lavoratore (così Cass., sez. lav., n. 8898 del 4 aprile 2024). Ciò non toglie, tuttavia, che secondo l'insegnamento del giudice di legittimità “la conciliazione giudiziale è frutto dell'incontro della volontà delle parti e che il relativo verbale, ancorché redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, è, ad ogni effetto, un atto negoziale, la cui interpretazione si risolve in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione: infatti, l'intervento del giudice nel tentativo di conciliazione non altera, ove il medesimo riesca, la natura consensuale dell'atto di composizione che le parti volontariamente concludono. Pertanto, per quanto qui rileva, come per ogni contratto ed anche ai fini dell'individuazione del contenuto o dell'oggetto dell'obbligo in esso assunto, la contestazione dell'interpretazione del verbale di conciliazione giudiziale va svolta alla stregua degli artt. 1362 ss. c.c., estendendosi al verbale di conciliazione giudiziale gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in tema di ermeneutica contrattuale” (Cass., sez. lav., n. 15283 del 9 giugno 2025). Parimenti, con riguardo ai criteri stabiliti dagli art. 1362 c.c. per la ricostruzione del significato di un accordo, la Corte regolatrice ha chiarito che
“le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c., prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365 e 1371 c.c., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero
4 escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (Cass. 24 gennaio 2012, n. 925; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660)” (cfr., per tutte, di recente, Cass., sez. 3, n. 4564 del 26 febbraio 2014, richiamata in senso adesivo dalla sopra citata Cass. n. 15283/2025).
4. Alla stregua dei predetti criteri di ermeneutica, assodati in giurisprudenza e dai quali non sono stati forniti elementi che ne inducano una rimeditazione, da nessuna clausola dell'accordo di conciliazione stipulato inter partes (cfr. doc. n. 2 del ricorso) può evincersi che fosse comune intenzione dei contraenti accollare all'azienda anche l'eventuale futuro conguaglio fiscale che sarebbe stato effettuato dall'Agenzia delle entrate nei confronti del lavoratore. Al punto 3 del verbale di conciliazione sottoscritto davanti alla Corte d'appello di Roma, le parti hanno convenuto espressamente:
“ come rappresentata e difesa, a fronte della rinuncia di cui CP_1 al punto che precede e, quindi, della definitiva rinuncia dell'impugnativa del licenziamento offre all' ing. la somma lorda di euro € Parte_2
519.480,52 che, al netto della tassazione IRPEF è pari alla somma netta di € 400.000 (quattrocentomila); somma che viene corrisposta a fronte dell'accettazione del licenziamento e quindi dell'estinzione definitiva del rapporto di lavoro alla data del 21.10.1996. Come previsto dalle Circolari n. 170 del 1990 e n. 263 del 1997, Pt_3 detto importo non è assoggettato a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 L. 30.4.1969 n. 153, come modificato dall'art. 6 del d.lgs. 2 settembre 1997 n. 314 e sarà assoggettato alla tassazione IRPEF prevista dalle norme di legge, ferma la corresponsione al ell'importo netto specificato al primo ed Pt_2 al terzo capoverso del presente articolo. Il suddetto importo netto di € 400.000,00 (quattrocentomila) sarà erogato al sig. ”. Pt_1
Emerge in modo chiaro, pertanto, che al punto 3 le parti avevano inteso pattuire un importo lordo, soggetto alla disciplina della tassazione separata IRPEF, e un corrispondente importo al netto della ritenuta d'acconto, pari ad
€ 400.000, pacificamente corrisposto al ricorrente, sicché espressamente indicando l'esatta somma netta che l'azienda avrebbe dovuto erogare al lavoratore.
5 Analoghe considerazioni possono essere svolte relativamente al punto n. 4 dell'accordo, con il quale la società si è obbligata a corrispondere la
“somma lorda di euro 64.935,07, pari ad euro 50.000 (cinquantamila) al netto della tassazione IRPEF prevista dalle norme di legge;
somma che verrà versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale”. Di conseguenza, le parti hanno pattuito esclusivamente la debenza un duplice importo lordo, che sarebbe stato corrisposto in misura pari a importi parimenti ben determinati, al netto della tassazione separata IRPEF, per come prevista dalla legge.
5. Per contro, in nessuna parte dell'accordo transattivo è stata prevista una clausola che esoneri il ricorrente dal pagamento del conguaglio fiscale, o che obblighi la resistente a farsene carico. Come noto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, rubricato
“Tassazione separata”, si applica un'imposta separatamente sui redditi derivanti da “(…) somme e valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”. Possono essere condivise le considerazioni già svolte sul punto, in fattispecie analoghe, dalla Corte di appello di Roma, che ha già avuto modo di escludere che, in assenza di elementi esegetici univoci risultanti dall'accordo, ove sia stato invece pattuita una somma lorda ben determinata e una somma netta, da corrispondere, parimenti esattamente individuata, si potesse far discendere l'accollo dell'intero importo dell'imposta sulla società, trattandosi peraltro di una imposta futura ed eventuale, nemmeno esattamente conoscibile dall'azienda (cfr. Corte di appello Roma, 2 sez. lav., n. 629 del 22 febbraio 2021, prodotta dalla resistente). Non è dubbio che, nella prospettazione attorea. l'accordo sarebbe risultato più conveniente per la sua posizione, ma tenuto conto che le somme pattuite muovono all'interno di una negoziazione su diritti che non erano certi, ma ancora eventualmente da accertare, il tenore delle pattuizioni, nella loro concatenazione, nonché le modalità di esecuzione delle stesse a opera dell'obbligato, denotano univocamente per l'esatto adempimento di quanto pattuito.
6. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle allegate al d.m. n. 147/2022 e con riguardo allo scaglione di valore della causa
– da € 5.200 a € 26.000, per come indicato dallo stesso ricorrente –, tenuto peraltro conto dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di
6 documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021).
P.Q.M.
Lette le note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 2.108, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 11 dicembre 2025 Il giudice Cesare Russo
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