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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP SE GI - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1397/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Salemi Gaetano) Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salemi Gaetano) Parte_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi comparenti a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, sin d'ora gli stessi acconsentono reciprocamente al rilascio dei loro passaporti;
2. i figli e - maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, vivranno, con collocazione stabile, con il padre
[...] presso la casa coniugale sita in Porto ED Via Enna n.30, a Pt_1
quest'ultimo assegnata unitamente ai mobili ed arredi che la compongono, ad eccezione di parte della biancheria appartenente esclusivamente alla IG.ra
che - per accordi presi tra i Ricorrenti, sarà da questa Parte_2 prelevata;
3. la madre IG.ra lascerà la casa coniugale per vivere Parte_2 altrove in altra residenza che dalla stessa sarà individuata e potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previa disponibilità di questi, ormai maggiorenni;
4. la IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei tre Parte_2 figli e - e fin quando questi non diverranno Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, verserà direttamente ai propri figli, la complessiva somma di €.600,00 (seicento/00) al mese, in ragione di
€.200,00/mese a figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e contribuirà con l'altro genitore, in ragione del 50%, alle spese straordinarie dei tre figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
5. entrambi i IGg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano, per proprio conto, all'assegno di mantenimento;
6. i veicoli di proprietà della IG.ra , su concorde volontà Parte_2 delle parti ed in accordo con i loro figli, verranno trasferiti ciascuno in proprietà a ciascun figlio in base agli accordi tra loro intercorsi. Le spese del trasferimento della proprietà di ciascun veicolo ai figli saranno sostenute dai
Ricorrenti in ragione del 50% ciascuno. Le spese delle tasse fisse (bollo auto, assicurazione, manutenzione, etc) di ciascun veicolo saranno a carico del IG.
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Parte_1 ciascun figlio intestatario del rispettivo veicolo;
7. il conto corrente cointestato presso verrà chiuso ed estinto Controparte_1 dai ricorrenti, con divisione al 50% dell'eventuale residuo capitale in esso contenuto.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 137 resa da questo Tribunale il 24.10.2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 22 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 137 resa da questo Tribunale il 24 ottobre 2024, passata in giudicato. Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
ED (AG), il 28 agosto 2002, , nato ad [...] il [...] Parte_1
e nata ad [...] il [...] trascritto nei registri degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Porto ED al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2002; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN EN EP SE GI
(atto firmato digitalmente)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
EP SE GI - Presidente
IN EN - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento iscritto al n. 1397/2024 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato ad [...] il [...] (Avv. Salemi Gaetano) Parte_1
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Salemi Gaetano) Parte_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 22 ottobre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 agosto 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di separazione e di divorzio alle seguenti condizioni:
1. “Autorizzare i coniugi comparenti a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto e, sin d'ora gli stessi acconsentono reciprocamente al rilascio dei loro passaporti;
2. i figli e - maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, vivranno, con collocazione stabile, con il padre
[...] presso la casa coniugale sita in Porto ED Via Enna n.30, a Pt_1
quest'ultimo assegnata unitamente ai mobili ed arredi che la compongono, ad eccezione di parte della biancheria appartenente esclusivamente alla IG.ra
che - per accordi presi tra i Ricorrenti, sarà da questa Parte_2 prelevata;
3. la madre IG.ra lascerà la casa coniugale per vivere Parte_2 altrove in altra residenza che dalla stessa sarà individuata e potrà vedere i figli ogni volta che lo vorrà, previa disponibilità di questi, ormai maggiorenni;
4. la IG.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei tre Parte_2 figli e - e fin quando questi non diverranno Per_1 Per_2 Per_3
economicamente autosufficienti, verserà direttamente ai propri figli, la complessiva somma di €.600,00 (seicento/00) al mese, in ragione di
€.200,00/mese a figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
e contribuirà con l'altro genitore, in ragione del 50%, alle spese straordinarie dei tre figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione;
5. entrambi i IGg. e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano, per proprio conto, all'assegno di mantenimento;
6. i veicoli di proprietà della IG.ra , su concorde volontà Parte_2 delle parti ed in accordo con i loro figli, verranno trasferiti ciascuno in proprietà a ciascun figlio in base agli accordi tra loro intercorsi. Le spese del trasferimento della proprietà di ciascun veicolo ai figli saranno sostenute dai
Ricorrenti in ragione del 50% ciascuno. Le spese delle tasse fisse (bollo auto, assicurazione, manutenzione, etc) di ciascun veicolo saranno a carico del IG.
sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Parte_1 ciascun figlio intestatario del rispettivo veicolo;
7. il conto corrente cointestato presso verrà chiuso ed estinto Controparte_1 dai ricorrenti, con divisione al 50% dell'eventuale residuo capitale in esso contenuto.
Dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale n. 137 resa da questo Tribunale il 24.10.2024, stante l'improcedibilità della domanda di divorzio, per il mancato decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'acquisizione - una volta trascorsi sei mesi dalla comparizione dei coniugi
(all'udienza del 23 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta)
- della dichiarazione dei medesimi di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Pertanto, all'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 22 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo nella volontà di divorziare alle condizioni concordate.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza il procuratore ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2) lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione in atti, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e dall'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale n. 137 resa da questo Tribunale il 24 ottobre 2024, passata in giudicato. Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e ravvisato che le clausole relative ai medesimi non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Porto
ED (AG), il 28 agosto 2002, , nato ad [...] il [...] Parte_1
e nata ad [...] il [...] trascritto nei registri degli Parte_2 atti di matrimonio del Comune di Porto ED al n. 38, parte II, serie A, dell'anno 2002; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, soprariportate;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
IN EN EP SE GI
(atto firmato digitalmente)