TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2024, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. EP CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3610 dell'anno 2020 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, a seguito dell'intervenuta trasformazione del rito da giudiziale a congiunto, promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Marina, 47, fraz. Gallico, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.04.1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De Carlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, 35, giusta procura in atti;
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-letto il ricorso depositato il 23.12.2020 con il quale si chiede la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16.06.1994;
-letta la comparsa di costituzione depositata dal resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-considerato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16.06.1994; b) dal matrimonio sono nati due figli, EP
(01.06.1995) e (11.09.2003), oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti;
c) con ordinanza del 28.1.2021 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti;
d) con sentenza parziale n. 294/2022, pubblicata il
09.03.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A u.1 n.243 anno 1994;
-rilevato che all'udienza del 21.05.2024 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia alla domanda di addebito;
onere di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico d per Parte_1 la somma di euro 200,00 (100 ciascuno) da versare direttamente ai figli entro il 5 id ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
spese compensate.”;
- considerato che mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e, pertanto, con ordinanza depositata il 26.11.2024 il G.I. ha disposto la trasformazione del rito in consensuale riservando al Collegio per la decisione;
- ritenuto che l'accordo raggiunto dai coniugi debba essere ratificato dal Collegio, non sussistendo ragioni a ciò ostative;
-preso atto che il ricorso è stato “vistato” dall'ufficio del P.M. in data 10.02.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.12.2020 da
[...] contro richiamata la sentenza sullo status n. 294/2022 Pt_1 Controparte_1 del 09.03.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e così provvede in ordine alle condizioni di separazione secondo la Controparte_1 richiamata proposta conciliativa accettata dalle parti:
“rinuncia alla domanda di addebito;
onere di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico d per Parte_1 la somma di euro 200,00 (100 ciascuno) da versare direttamente ai figli entro il 5 id ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
spese compensate.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2024
Il Giudice rel.
Dott. Myriam Mulonia
Il Presidente
dott. EP Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. EP CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3610 dell'anno 2020 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.11.2024, a seguito dell'intervenuta trasformazione del rito da giudiziale a congiunto, promosso da
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Bianco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Marina, 47, fraz. Gallico, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.04.1968, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella De Carlo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, 35, giusta procura in atti;
- resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-letto il ricorso depositato il 23.12.2020 con il quale si chiede la separazione personale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 16.06.1994;
-letta la comparsa di costituzione depositata dal resistente;
-esaminata la documentazione prodotta;
-considerato, in particolare, che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 16.06.1994; b) dal matrimonio sono nati due figli, EP
(01.06.1995) e (11.09.2003), oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 autosufficienti;
c) con ordinanza del 28.1.2021 il Presidente f.f. ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti;
d) con sentenza parziale n. 294/2022, pubblicata il
09.03.2022, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, serie A u.1 n.243 anno 1994;
-rilevato che all'udienza del 21.05.2024 è stata sottoposta alle parti la seguente proposta conciliativa:
“rinuncia alla domanda di addebito;
onere di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico d per Parte_1 la somma di euro 200,00 (100 ciascuno) da versare direttamente ai figli entro il 5 id ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
spese compensate.”;
- considerato che mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. entrambe le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e, pertanto, con ordinanza depositata il 26.11.2024 il G.I. ha disposto la trasformazione del rito in consensuale riservando al Collegio per la decisione;
- ritenuto che l'accordo raggiunto dai coniugi debba essere ratificato dal Collegio, non sussistendo ragioni a ciò ostative;
-preso atto che il ricorso è stato “vistato” dall'ufficio del P.M. in data 10.02.2021;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 23.12.2020 da
[...] contro richiamata la sentenza sullo status n. 294/2022 Pt_1 Controparte_1 del 09.03.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e così provvede in ordine alle condizioni di separazione secondo la Controparte_1 richiamata proposta conciliativa accettata dalle parti:
“rinuncia alla domanda di addebito;
onere di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni a carico d per Parte_1 la somma di euro 200,00 (100 ciascuno) da versare direttamente ai figli entro il 5 id ogni mese, rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Reggio Calabria;
spese compensate.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 5.12.2024
Il Giudice rel.
Dott. Myriam Mulonia
Il Presidente
dott. EP Campagna