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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2970/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2970/2024 promossa da:
, (CF ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Parte_1 C.F._1
Baroncini n. 38, presso e nello studio dell'avv. Cristina Di Renzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Manoppello (PE) Controparte_1 C.F._2 alla Via Staccioli n.14, presso e nello studio dell'avv. Sibilla Cesarone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 agiva nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
affinché venisse pronunciata la separazione dei coniugi con assegnazione della casa coniugale
[...]
alla sig.ra che vi abiterà con la figlia minore, con essa tutti gli arredi presenti, in Parte_1
Manoppello alla Via Aldo Moro n. 27, scala B, Interno 17, nonché disporsi la regolamentazione del collocamento, diritto di visita e contributo al mantenimento in favore della di loro figlia minore Per_1
alle condizioni formulate in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti, nonché alle modalità di affido, collocamento, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
3. All'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano breve rinvio, paventata la possibilità di addivenire ad una separazione congiunta.
4. Nel corso dell'udienza del 6 febbraio 2025 le parti dichiaravano dinanzi a questo Giudice di essere pervenute ad un accordo per la di loro separazione alle condizioni indicate nel relativo verbale.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6) Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 4 b) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre con la quale vivrà e contestuale diritto del padre di tenere con sé la figlia due volte a settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00 ed il sabato o la domenica dalle 10:00 alle 21:00.
Ove la minore lo vorrà, potrà pernottare presso la casa del padre o dei nonni paterni a San Severo, previo accordo tra i genitori sui giorni e gli orari di permanenza della figlia con il padre. - la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà con la figlia minore, con essa tutti Parte_1
gli arredi presenti, in Manoppello alla Via Aldo Moro n. 27, ora n. 45, scala B, Interno 17, contraddistinta in Catasto di detto Comune al foglio 4, particella 380, subalterno 34, cat. A2, Classe 1,
Consistenza 4,5 vani, con annessa pertinenza box auto, in Via Aldo Moro, iscritta al catasto di detto
Comune al foglio 4, particella 382, categoria C6, classe 5, consistenza 23 metri quadrati;
c) il SI. si impegna a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali entro 30 giorni CP_1 dall'omologa della separazione ed a riconsegnare il garage libero e vuoto dai propri effetti personali entro la data del 31.12.2025, fatta salva la possibilità di rilascio anticipato, impegnandosi a corrispondere in via esclusiva le spese condominiali della suddetta unità immobiliare fino alla data del rilascio;
d) il sig. verserà alla SI.ra , entro il 10 di ogni mese ed a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 380,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché la totalità dell'assegno unico familiare e concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, facendo riferimento al Protocollo CNF anno 2017 quanto alla sua disciplina;
e) le spese extra per la scuola di danza saranno rimborsate dal SI. nella misura del 50%, CP_1
entro il mese di luglio di ogni anno;
f) i coniugi danno atto di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali e diviso consensualmente i risparmi comuni;
g) i coniugi si danno reciproco assenso all'iscrizione della minore sui rispettivi passaporti”.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 9 ottobre da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni da loro concordate;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 6 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2970/2024 promossa da:
, (CF ) elettivamente domiciliata in Chieti alla Via Parte_1 C.F._1
Baroncini n. 38, presso e nello studio dell'avv. Cristina Di Renzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Manoppello (PE) Controparte_1 C.F._2 alla Via Staccioli n.14, presso e nello studio dell'avv. Sibilla Cesarone che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione personale (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.Con ricorso depositato il 9 ottobre 2024 agiva nei confronti del coniuge Parte_1 CP_1
affinché venisse pronunciata la separazione dei coniugi con assegnazione della casa coniugale
[...]
alla sig.ra che vi abiterà con la figlia minore, con essa tutti gli arredi presenti, in Parte_1
Manoppello alla Via Aldo Moro n. 27, scala B, Interno 17, nonché disporsi la regolamentazione del collocamento, diritto di visita e contributo al mantenimento in favore della di loro figlia minore Per_1
alle condizioni formulate in ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
2. Il resistente si costituiva in giudizio con apposita comparsa aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi ma si opponeva alle ulteriori richieste formulate dalla ricorrente per i motivi versati in atti, nonché alle modalità di affido, collocamento, diritto di visita e contributo al mantenimento della figlia minore Per_1
3. All'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2025 le parti, presenti personalmente, chiedevano breve rinvio, paventata la possibilità di addivenire ad una separazione congiunta.
4. Nel corso dell'udienza del 6 febbraio 2025 le parti dichiaravano dinanzi a questo Giudice di essere pervenute ad un accordo per la di loro separazione alle condizioni indicate nel relativo verbale.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 co.1 c.c.
Infatti, le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
6) Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
“a) dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
pagina 2 di 4 b) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione della madre con la quale vivrà e contestuale diritto del padre di tenere con sé la figlia due volte a settimana dall'uscita di scuola alle ore 21:00 ed il sabato o la domenica dalle 10:00 alle 21:00.
Ove la minore lo vorrà, potrà pernottare presso la casa del padre o dei nonni paterni a San Severo, previo accordo tra i genitori sui giorni e gli orari di permanenza della figlia con il padre. - la casa coniugale viene assegnata alla SI.ra che vi abiterà con la figlia minore, con essa tutti Parte_1
gli arredi presenti, in Manoppello alla Via Aldo Moro n. 27, ora n. 45, scala B, Interno 17, contraddistinta in Catasto di detto Comune al foglio 4, particella 380, subalterno 34, cat. A2, Classe 1,
Consistenza 4,5 vani, con annessa pertinenza box auto, in Via Aldo Moro, iscritta al catasto di detto
Comune al foglio 4, particella 382, categoria C6, classe 5, consistenza 23 metri quadrati;
c) il SI. si impegna a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali entro 30 giorni CP_1 dall'omologa della separazione ed a riconsegnare il garage libero e vuoto dai propri effetti personali entro la data del 31.12.2025, fatta salva la possibilità di rilascio anticipato, impegnandosi a corrispondere in via esclusiva le spese condominiali della suddetta unità immobiliare fino alla data del rilascio;
d) il sig. verserà alla SI.ra , entro il 10 di ogni mese ed a titolo di assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore, la somma di € 380,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, nonché la totalità dell'assegno unico familiare e concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, facendo riferimento al Protocollo CNF anno 2017 quanto alla sua disciplina;
e) le spese extra per la scuola di danza saranno rimborsate dal SI. nella misura del 50%, CP_1
entro il mese di luglio di ogni anno;
f) i coniugi danno atto di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali e diviso consensualmente i risparmi comuni;
g) i coniugi si danno reciproco assenso all'iscrizione della minore sui rispettivi passaporti”.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
8. Spese compensate, atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 9 ottobre da nei confronti di con l'intervento necessario del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei suddetti coniugi alle condizioni da loro concordate;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore di procedere all'annotazione della presente sentenza;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pescara, 6 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa. L. Tiziana Marganella Dott. Carmine di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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