Articolo 70 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 69Articolo 71
Versione
1 giugno 1975
Art. 70.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entra-
te accertate per la competenza propria del-
l'esercizio 1973 (articolo 66).............. L. 66.626.393.005 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 68)..... L. 1.493.391.464 Somme riscosse e non versate (colonna p
dei riepilogo dell'entrata)................. " 3.263.240.120
--------------- Residui attivi al 31 dicembre 1973... L. 71.383.024.589
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Entrata in vigore il 1 giugno 1975