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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 86 del ruolo generale dell'anno 2024
TRA
c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Mobilio e Fabio Carleo in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
Controparte_1
1
[...] contumace
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2854/2023
pubblicata il 23/06/2023 (Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13/09/2019, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione dell'infortunio a lei occorso in data 05/07/2018,
alle ore 10,20 circa, in nel mentre percorreva il marciapiede lato monti del Viale CP_1
Ruggiero Moscati – noto come Trincerone.
L'attrice riferiva che, giunta quasi all'altezza del chioschetto/edicola posto sull'altro lato della carreggiata ed antistante la rotatoria che porta verso Via C. Sorgente e Via M.
Silvatico da un lato e, dall'altro, verso il , cadeva rovinosamente a Controparte_2
terra a causa di un pozzetto per l'illuminazione non coperto, non allivellato al manto stradale, già di per sé sconnesso, non visibile perché coperto da fogliame e rifiuti e, in ogni caso, non opportunamente segnalato;
che a seguito della caduta veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'OO. dove le veniva diagnosticato un CP_3
“Trauma cranico non commotivo con ferita lacerocontusa regione frontale”, con prognosi iniziale di 10 giorni;
che successivamente permanevano diversi disturbi e disagi tutti riconducibili ai postumi dell'infortunio; che invero non era in grado di compiere autonomamente qualsiasi movimento né di attendere alla faccende domestiche poiché, a causa di capogiri, non riusciva a stare a lungo in piedi;
che era soggetta a mancamenti, senso di vertigini oltre che ad emicranie localizzate nella zona frontale
2 all'altezza della ferita riportata;
che la ferita in questione le aveva lasciato una cicatrice che la costringeva a restare a casa durante il giorno non potendo esporla al sole;
che l'infortunio era riconducibile ad esclusiva responsabilità del che, in Controparte_1
quanto custode, avrebbe dovuto provvedere alla opportuna manutenzione del manto stradale;
che, pertanto, per la previsione dell'art. 2051 c.c. l'ente comunale rispondeva delle lesioni patite da essa attrice;
che, in ogni caso, era da ravvisarsi una responsabilità
del anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal momento che l'insidioso dislivello CP_1
presente sul marciapiede del viale Moscati, imprevedibile, inevitabile e non segnalato,
rappresentava un pericolo occulto;
che, pertanto, con PEC del 10/07/2018 aveva messo in mora il per ottenere il ristoro dei danni patiti;
che con missiva del Controparte_1
20/08/2018 interveniva, nella gestione del sinistro, la società Aon Hewitt Risk ufficio sinistri che le richiedeva una serie di documenti e nominava un perito assicurativo con l'incarico di svolgere i necessari rilievi ed accertamenti sui luogo teatro del sinistro;
che dalle descritte lesioni erano derivati gravi postumi invalidanti, così come risultava dalla consulenza medica di parte, a firma del dott. nella quale venivano individuati Per_1
un danno biologico permanete nella misura del 7/8 %, 10 giorni di ITT al 100% , 10
giorni di ITP al 50% e 10 giorni al 25% oltre al danno morale ed alla danno conseguente alla perdita/diminuzione della capacità di lavoro di casalinga, quantificati in complessivi
€ 12.811,75 comprensivi anche delle spese mediche sostenute e delle spese per la CTP;
che nonostante i numerosi solleciti non aveva ricevuto alcun riscontro da parte del
, e per queste ragioni chiedeva all'adito Tribunale di: “In via Controparte_1
principale e nel merito 1. ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del
in persona del Sindaco p.t., nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1
causa ex art- 2051 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c. nella denegata ipotesi in
cui l'Ill.mo Giudicante non ritenga configurabile nel caso di specie una responsabilità
per custodia e per l'effetto 2. CONDANNARLO al pagamento in favore della sig.ra
3 della somma di € 12.811,75 (dodicimilaottocentoundici/75) oltre al Parte_1
danno patrimoniale per riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga, che
l'Ill.mo Giudicante Vorrà determinare in via equitativa all'esito dell'istruttoria ovvero,
se ritenuto opportuno, all'esito di apposita CTU, ovvero di quella maggior o minor
somma che dovesse risultare provata in corso di causa, maggiorata della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro
all'effettivo saldo.
3. CONDANNARE il convenuto , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., al pagamento delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario,
CNAP ed IVA come per legge con distrazione al difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t., che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda stante il mancato esercizio del preventivo tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
nel merito eccepiva che non poteva considerarsi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2043 c.c.
in assenza dei requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità del pericolo stesso dal momento che il riferito infortunio si sarebbe verificato su un marciapiede perfettamente asciutto ed in condizioni di piena visibilità perché in pieno giorno durante la stagione estiva. Deduceva, altresì, che la norma da applicare non poteva essere nemmeno l'art. 2051 c.c. in quanto, considerata la massiccia estensione del bene (circa 60,00 km quadrati) e l'uso indiscriminato dello stesso unitamente al dato demografico di circa 132.000 residenti cui aggiungere un numero considerevole di persone che quotidianamente si trovavano in città per svariate ragioni, non poteva ipotizzarsi l'effettivo potere fisico dell'Ente convenuto sulla cosa e, quindi, il dovere di custodire la cosa medesima ovvero di vigilarla e mantenerne il controllo sì da impedire che producesse danni a terzi. Pertanto, posto che alcun profilo di responsabilità poteva addebitarsi ad esso convenuto, la caduta doveva attribuirsi alla esclusiva responsabilità
dell'attrice la quale ben avrebbe potuto evitarla tenuto conto che la strada era priva di
4 difetti tali da arrecare pregiudizio alla circolazione stradale;
il presunto pericolo,
costituito dal tombino sul marciapiede, era infatti ben visibile e prevedibile ma soprattutto l' , in ragione della sua età (71 anni) e del fatto che indossasse gli Pt_1
occhiali da vista, avrebbe dovuto adoperare un'attenzione ed una prudenza maggiore,
rispetto a quella già normalmente richiesta, nel percorrere il tratto di strada. Contestava,
infine, la pretesa anche sotto il profilo del quantum debeatur, ritenendola eccessiva oltre che ingiustificata e sprovvista di qualsiasi riscontro probatorio, e, per l'effetto, così
concludeva: “ in via preliminare, rilevare l'improcedibilità dell'azione per mancato
preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
in via
principale dichiarare inammissibile ovvero rigettare, in quanto infondata in fatto prima
che in diritto, ogni avversa pretesa;
in via subordinata e salvo il gravame nella
denegata ipotesi di ritenuta corresponsabilità del , condannarlo al Controparte_1
risarcimento delle sole lesioni che risultassero provate e, ad ogni modo, ridotto ex
articolo 1227, 1 comma, c.c. Vittoria di spese, anche generali, e competenze di causa”.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico-legale, veniva decisa in data 23/06/2023 con la sentenza n. 2854/2023, resa ai sensi dell'art. 281
sexies cpc, con la quale il Got, ricondotta la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c,
rigettava la domanda in assenza di un contributo probatorio idoneo ad attribuire al
, in modo univoco, la responsabilità dell'infortunio, stante altresì Controparte_1
l'impossibilità di escludere che lo stesso si sarebbe verificato indipendentemente dalla presenza del pozzetto, e condannava l'attrice al pagamento di complessivi € 2.500,00 di cui 250,00 per spese ed € 2.250,00 per onorari, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CNAP ed IVA come per legge e spese di CTU.
Con atto di citazione notificato il 21/01/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, per sentir così provvedere: “1. ACCERTARE E DICHIARARE l'esclusiva responsabilità del
5 nella causazione del sinistro occorso alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
;
2. CONDANNARE il al risarcimento del danno
[...] Controparte_1
biologico e morale mediante pagamento, in favore della sig.ra Parte_1
della somma di € 12.287,20 (dodicimila-duecentottantasette/20), ovvero di quella
maggior o minor somma che l'On.le Collegio riterrà di liquidare, maggiorata della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi dal giorno del
sinistro all'effettivo saldo.
3. CONDANNARE il al risarcimento, in Controparte_1
favore della sig.ra del danno estetico e del danno patrimoniale Parte_1
per riduzione della capacità lavorativa specifica di casalinga che l'On.le Collegio
riterrà di liquidare anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali maturati e maturandi dal giorno del sinistro all'effettivo saldo. 4.
CONDANNARE il al pagamento delle spese di C.T.U. tutte Controparte_1
anticipate dall'attrice per € 1.209,00 nonché le spese di C.T.P. per € 494,00; 5.
CONDANNARE il , al pagamento delle spese e competenze per il Controparte_1
doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario, CNAP ed IVA come per legge con
distrazione ai difensori antistatari”.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato la causa all'udienza dell'8/05/2025; con successiva ordinanza del 22/05/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di appello impugna la sentenza lamentando Parte_1
che il rigetto della domanda sia derivato dall'errata interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
6 L'appellante deduce di aver assolto all'onere probatorio su di lei gravante avendo dato prova degli elementi costitutivi della responsabilità, del fatto storico, del danno patito e del nesso eziologico tra l'evento e le lesioni: le risultanze della prova testimoniale raccolta in primo grado e le conclusioni cui era pervenuto il nominato CTU, dr.
[...]
unitamente alla documentazione fotografica e alla certificazione medica Per_2
prodotte, consentivano infatti di affermare che le lesioni patite erano causalmente riconducibili al fatto illecito della P.A., ovvero all'omessa manutenzione del marciapiede, unitamente alla non visibilità e percezione dell'insidia ivi presente,
rappresentata da un pozzetto scoperto.
Avendo, quindi, fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta e la situazione del marciapiede – che presentava un pozzetto non coperto, non allivellato al manto stradale e nascosto da fogliame, così come riferito, all'udienza del 02/02/2022, dalla teste che, avendo avuto sentore dell'insidia, ebbe cura di scattare delle foto –, Testimone_1
il Giudice di prime cure avrebbe dovuto conseguentemente ritenere il CP_1
l'esclusivo responsabile dell'infortunio. L'Ente convenuto, per andare esente da
[...]
responsabilità, avrebbe infatti dovuto dimostrare che la condotta tenuta dalla danneggiata era connotata dai caratteri della colpevolezza, dell'imprevedibilità o eccezionalità e che, quindi, fosse da sola idonea a produrre l'evento. Il invece CP_1
si era limitato a sostenere genericamente che, essendo l'attrice avanti negli anni ed indossando gli occhiali da vista, avrebbe potuto evitare la caduta se si fosse “attenuta
alle elementari norme di diligenza, prudenza e perizia che tutti gli utenti di un bene
pubblico sono tenuti ad osservare…”. Né potrebbe sostenersi che, per evitare l'insidia,
la signora avrebbe dovuto scendere dal marciapiedi, giacché siffatta condotta sarebbe stata evidentemente imprudente stante il rischio di essere investita. L'insidia costituita dal pozzetto non visibile in quanto coperto da fogliame e rifiuti né prevedibile in quanto non segnalato, escludeva che l'infortunio fosse stato causato dalla disattenzione
7 dell'utente della strada ovvero dal caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale.
Per queste ragioni l'appellante deduce la violazione ed erronea applicazione degli artt.
2051 e 1227 c.c. in quanto, accertata la responsabilità del custode del bene, in CP_1
concreto non erano state accertate concause dell'evento ex art. 1227 c.c., sicché la domanda risarcitoria avrebbe dovuto essere accolta.
2. L'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Rileva questo Collegio che, come si legge nella recente e condivisibile pronuncia n.
2376/2024, il Giudice di legittimità ha ritenuto di dover superare l'indirizzo interpretativo, che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte con le pronunce nn. 2477-2483/2018, secondo cui, “in ambito di
responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in
una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del
mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece
assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che
detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n.26524/2020;
conf. Cass. n. 4035/2021).
Ed infatti, sull'indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, è stato ribadito dalla Suprema Corte che “il requisito legale della rilevanza
causale del fatto del danneggiato è la colpa (…) intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità
8 materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che
ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/2023 richiamata da Cass. n. 2376/2024).
Si è di conseguenza affermato che la condotta del danneggiato “nella motivata
valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale
meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto
del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile
al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva ove, per il grado della
colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché
ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”(…), “fermo restando, però, che nel
formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato,
il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e
del parametro della colpa” giacché, secondo quello che è “l'orientamento
assolutamente maggioritario della Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
«suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è a Cass. SU, n.
20943/2022)”, “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente
colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. n. 14228/2023, richiamata da Cass. n. 2376/2024
e da Cass. n. 8450/2025).
Come pure già statuito da Cass.n. 11152/2023, al fine di ravvisare il fortuito, “ non è
necessario che si tratti di condotta abnorme, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
9 dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto
comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed
evento dannoso”.( conforme Cass. n. 21675/2023; n. 8450/2025).
3.2. Nel caso in esame il G.O. ha fatto corretta applicazione dei princìpi testé richiamati.
Ed infatti, dopo aver rilevato che il fatto storico, e cioè che la caduta sia stata la conseguenza dell'inciampo per la presenza del pozzetto, non era fondato su una prova certa e diretta giacché la teste , unica, delle due testi escusse, presente Testimone_1
sui luoghi, non aveva direttamente assistito all'infortunio essendo in quel momento intenta a parcheggiare l'auto, ma, nel recarsi a soccorrere la , aveva constatato Pt_1
che sul marciapiedi era presente un quadrato senza mattonelle, che poi aveva provveduto a fotografare, il Giudice ha poi comunque escluso l'insidiosità dello stato dei luoghi ritenendo che nella specie non si configurasse “il requisito della non
visibilità poiché il pozzetto era visibile sia perché il sinistro si è verificato in piena luce
diurna ( ore 10,20 circa del 5.07.18) sia per le dimensioni del pozzetto. Infatti, anche
dalla ricostruzione dello stato dei luoghi depositato in atti di parte convenuta (studio
tecnico per. ass. si rileva un pozzetto alquanto visibile tanto da Parte_2
presupporre che il soggetto danneggiato sarebbe stato perfettamente in grado di
rilevare ed evitare il pericolo”.
Ed effettivamente, sì come emerge con chiarezza dalle foto prodotte dalla difesa dell'attrice e contrariamente a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, la condizione del marciapiedi era, in quel tratto, complessivamente buona, priva di sconnessioni, mentre lateralmente, vicino alla ringhiera di ferro, in diretta corrispondenza di un palo della luce, v'era un pozzetto di ispezione dell'illuminazione pubblica scoperto, di medie dimensioni, nel quale si erano depositate foglie secche e piccoli rifiuti che, tuttavia, non lo nascondevano alla vista.
10 La condizione di quella parte del marciapiedi era pertanto ben visibile in pieno giorno,
quando è accaduto il fatto, sicché il pericolo di inciamparvi era prevedibile da parte di una persona mediamente attenta ed avrebbe dovuto indurre la ad adottare un Pt_1
idoneo comportamento.
L'appellante, infatti, essendo il marciapiedi abbastanza largo, in buone condizioni e privo di ostacoli ( cfr. ancora le fotografie allegate alla produzione di primo grado dell'attrice), avrebbe potuto agevolmente evitare il rischio di inciampare spostandosi verso il centro e sino al margine esterno, senza dover necessariamente scendere sulla strada carrabile.
In mancanza, la sua condotta colposa deve ritenersi essere stata la causa esclusiva dell'evento, e ciò alla luce del già richiamato principio secondo cui “quanto più la
situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e
prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” ( cfr. Cass. n. 4588/2022; n.
11152/2023; n. 8450/2025).
Ne consegue che, anche laddove fosse stata fornita la prova diretta del fatto – cioè che la cadde inciampando proprio sul pozzetto --, non sarebbe stata predicabile Pt_1
alcuna responsabilità della P.A. per il danno conseguente alla caduta, dovendo ritenersi che la colpevole inavvedutezza comportamentale della appellante ne sia stata la causa
11 esclusiva e che la cosa – il pozzetto lasciato aperto sul marciapiedi – sia invece da considerare la mera occasione del suo verificarsi.
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
5. Nulla va disposto per le spese di questo grado di giudizio stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 21/01/2024 da Parte_1
nei confronti del , in persona del Sindaco p.t.,
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2854/2023, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NULLA per le spese di questo grado di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12 13