Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente -
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3822/2021, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza dell'11.07.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
alla via IV Novembre n° 52, Avv. IL TA, C.F. , nato C.F._2
a Napoli, il 04.01.1953, residente in [...]21-Sentenza
- 1 -
nato a San Giorgio a [...] il [...], residente in C.F._3
IG d'CO (NA) alla via A. Guidoni n° 7, , Parte_2
, nato a San Giorgio a [...] il [...], residente CodiceFiscale_4 in IG d'CO (NA), alla via Trieste n° 31, tutti elettivamente domiciliati in
IG d'CO (NA) al viale Alfa Romeo n° 35 presso lo studio dell'Avv. Roberto
Oratino, C.F. , che li rappresenta e difende giusta procura in calce C.F._5 all'atto di appello;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. , nata a [...], il CP_2 C.F._6
01.01.1961, ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Marco Aurelio Severino n° 52, presso lo studio dell'avv. Domenico La Motta,
C.F. , che la rappresenta e difende giusto mandato a margine C.F._7
della memoria difensiva di costituzione.
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
nata a [...], il [...], C.F. CP_3
, nato a [...], il C.F._8 Controparte_4
02.05.1969, C.F. , nato a C.F._9 E_
IG d'CO (NA), il 09.12.1966, C.F. , C.F._10 CP_6
nato a [...], l'[...], C.F.
[...] C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
RGn°3822/21-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 11.12.2015, adiva il Parte_1
Tribunale di Nola affinché, in contraddittorio con , Controparte_6 CP_2
, e emettesse i seguenti E_ Controparte_4 CP_3
provvedimenti:
a) dichiarare che, in esecuzione degli accordi divisori già raggiunti dalle parti, siccome provato dai documenti ritualmente versati in atti, l'attrice è proprietaria esclusiva dell'immobile sito in IG d'CO, alla via IV novembre n. 52, ubicato al piano III del più ampio condominio, contraddistinto dal numero interno 7, in NCEU al foglio 5, p.lla 772 sub 10, nonché del locale adibito a deposito ubicato al piano seminterrato, contraddistinto dal numero 7, della consistenza catastale di mq.
56, in NCEU al foglio 5, p.lla 772, sub 17; b) ordinare al competente Conservatore dei RR.II. (ora Agenzia del Territorio) di trascrivere l'emittenda sentenza, con esonero da ogni responsabilità; c) condannare i convenuti , Controparte_6 CP_2
e al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad €
[...] Controparte_4
3.030,15 cadauno, ovvero di quella diversa somma che l'adito Giudice dovesse ritenere congrua ed equa, anche in applicazione dell'art. 1126 c.c., a titolo di rimborso di quota parte delle spese sostenute dall'attrice per il pagamento della cartella esattoriale indicata nell'atto di citazione, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
per lo stesso motivo condannare il convenuto al E_
pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.587,49, a titolo di saldo del rimborso della quota parte a lui spettante, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Quanto ai presupposti in fatto ed in diritto posti a sostegno della domanda, parte attrice deduceva di essere erede universale di nato a [...] Persona_1
d'CO il 27.05.1929, deceduto ab intestato, a Napoli il 07.04.1999, unitamente ai coeredi , CP_2 CP_3 Controparte_4 E_
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Maria, e quest'ultima sposata in seconde nozze dal de Parte_3 CP_7
cuius e dalla cui unione non erano nati figli. Il coerede decedeva, Parte_3
in data 06.08.2012, lasciando quale erede testamentario In data Controparte_6
14.12.2004 veniva presentata dichiarazione di successione rettificata con dichiarazione integrativa del 26.05.2005.
Con scrittura privata del 27.02.2004, denominata “contratto preliminare”, veniva raggiunto un accordo tra gli eredi di in virtù del quale i figli dello Persona_1
stesso si obbligavano a cedere alla coniuge superstite a titolo di stralcio CP_7
della quota ereditaria ad essa spettante, l'intero ricavato della vendita degli immobili ubicati a Casalnuovo di Napoli alla via Filichito, nonché il ricavato della vendita di un terreno sito in IG d'CO; la coniuge superstite, dal canto suo, rinunciava a ogni diritto sulla rimanente eredità impegnandosi a pagare diverse spese gravanti sull'asse ereditario nonché a versare a favore dei figli del de cuius la somma di €
38.734,368. I RM , a loro volta, si obbligavano a versare al coerede CP_2
la somma di € 38.734,268 necessaria per l'acquisto a suo nome di un fondo Pt_3
agricolo, prevedendosi altresì che ciascun coerede, una volta definito ogni aspetto tecnico-legale, poteva vedersi attribuito l'immobile di cui già deteneva il possesso materiale. Con successiva scrittura privata del 31.05.2005 i coeredi , CP_2
confermando quanto già convenuto in data 27.02.2004, stabilivano che, in caso di esito positivo del giudizio pendente, innanzi al Tribunale di Nola, relativo all'usucapione degli immobili siti in IG d'CO, P.zza S. Agnese, gli stessi immobili sarebbero rimasti in capo a e;
in caso di CP_2 Controparte_4
esito negativo, anch'essi avrebbero partecipato in proporzione di 1/6 ciascuno, alla divisione sulla eredità paterna, con esclusione della quota stralciata a favore di
[...]
CP_7
Esponeva l'attrice, altresì, che aveva notificato a tutti i coeredi Controparte_8
cartella esattoriale con la quale intimava il pagamento della somma di € CP_2
25.268,52 relativa alle imposte di successione. Al fine di evitare azioni esecutive presentava istanza di rateizzazione e con scrittura privata del 11.10.2012 CP_3
si obbligava a versare alla sorella una somma pari alla metà di Parte_1
ciascuna rata mensile indicata nel piano di ammortamento, salvo il diritto di regresso
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nei confronti degli altri coeredi. Alla luce di ciò, l'attrice richiedeva alla coerede
[...]
il versamento di € 4.328,02, pari ad 1/3 del totale già pagato, mentre agli altri CP_7
coeredi richiedeva il versamento della somma di € 1.442,66 cadauno. Soltanto il coerede versava quanto richiesto, mentre E_ CP_7
comunicava di aver già corrisposto l'imposta di successione esibendo, all'uopo, due ricevute attestanti il pagamento della complessiva somma di € 16.094,28.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'incompetenza per territorio CP_3
del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Latina, risultando Borgo Grappa di
Latina ultimo domicilio di Nel merito si opponeva alla divisione Persona_1
ereditaria parziale mentre non si opponeva “alla divisione oggettivamente (oltre che soggettivamente) totale e omnicomprensiva della massa in morte del genitore.”
Si costituiva, altresì, la quale non si opponeva all'accoglimento delle CP_2
domande avanzate dall'attrice eccependo, quanto al credito avanzato, l'esistenza di controcrediti.
Il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di IL
TA e ai quali l'erede aveva, con atto per notaio CP_9 E_
ceduto la quota a lui spettante sull'eredità di Gli stessi si PE Persona_1
costituivano non opponendosi all'accoglimento delle domande indicate ai sub a) e b) delle conclusioni dell'atto di citazione, spiegavano domanda riconvenzionale per l'accertamento, in loro favore, della titolarità dei relativi diritti di proprietà dei cespiti in IG d'CO, alla via Trento n. 29/31, titolarità già assegnata al loro dante causa con le scritture private del 27.2.2004 e del 31.5.2005. E_
I convenuti e Controparte_6 Controparte_4 E_
rimanevano contumaci.
Con sentenza n° 273/21, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, il Tribunale di Nola rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio;
condannava CP_6
e al pagamento in favore di della somma di
[...] Controparte_4 Parte_1
€ 2.598,81 ciascuno, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto introduttivo all'effettivo soddisfo;
condannava, altresì, al E_
pagamento in favore di della somma di € 1.156,15, oltre interessi Parte_1 legali dalla notifica dell'atto introduttivo all'effettivo soddisfo. Dichiarava poi
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria e l'inammissibilità delle ulteriori domande proposte in via riconvenzionale da Rigettava tutte le CP_3
altre domande proposte dalle parti compensando integralmente le spese di lite.
Segnatamente, il Giudice di primo grado, preliminarmente, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio ritenendo correttamente incardinato il giudizio innanzi al
Tribunale di Nola (giudice del luogo -IG d'CO- sede degli immobili oggetto della domanda di accertamento del diritto di proprietà esclusiva proposta da in applicazione del disposto di cui all'art. 21 c.p.c.; rigettava, altresì, Parte_1
le istanze di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
Passando poi a scrutinare le domande sub a) e sub b) il Tribunale esaminava la natura giuridica delle scritture private del 27.02.2004 e del 31.05.2005, ritenendo che le stesse non contenessero una divisione convenzionale ma un preliminare di divisione o accordo para-divisorio.
Deponeva univocamente in tal senso il tenore delle espressioni utilizzate dai contraenti, da cui risultava che l'intento dei coeredi nella convenzione del 27.2.2004 fosse quello di addivenire allo stralcio della quota di per poi dividersi, in CP_7 seguito, i restanti immobili ereditari, previo rilascio di una “procura irrevocabile reciproca”, “ con scrittura a latere contenente penale in caso di revoca” e solo una volta “ definito ogni aspetto tecnico-legale degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei RM”.
La divisione degli immobili ereditari, con attribuzione a ciascuno dei coeredi
“dell'immobile di cui … detiene il possesso materiale”, quindi, era prevista in un momento successivo ed era subordinata al rilascio di una “procura irrevocabile reciproca” e dalla definizione di “ogni aspetto tecnico legale degli immobili”.
Inoltre, osservava il Tribunale, se la divisione degli immobili fosse già avvenuta con la scrittura privata del 27.2.2004, non avrebbe avuto senso la previsione che detta
“procura irrevocabile reciproca” dovesse essere accompagnata da una “scrittura a latere contenente penale in caso di revoca”, revoca che si concilia solo con gli effetti obbligatori di un contratto preliminare e cioè con l'inadempimento, da parte di taluno dei coeredi, all'obbligo di addivenire alla divisione.
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Andava considerato, ancora, ad avviso del Tribunale, che anche nell'atto pubblico per notaio del 31.5.2005, recante lo “stralcio di quota divisionale” a favore di Per_3
si faceva riferimento alla circostanza che, eseguito detto stralcio di quota CP_7
ereditaria, “tutte le altre attività ereditarie presenti e future” restavano “nella titolarità dei … , CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_1 [...]
e , in parti uguali tra loro”, a riprova che la E_ Controparte_4
comunione ereditaria, tra detti coeredi, non era stata ancora sciolta.
Che l'effettiva volontà delle parti nella scrittura privata del 27.2.2004 fosse quella di stipulare un preliminare di divisione dell'eredità relitta da , infine, si Persona_1
evinceva, secondo quanto affermato dal primo Giudice, anche dal comportamento della stessa attrice, successivo alla conclusione delle citate scritture private, poiché era stata proprio a dichiarare di aver chiesto, a seguito delle suddette Parte_1
scritture private, “con lettera a/r del 17.04.2015 … ai coeredi di procedere a formalizzare l'accordo divisorio raggiunto con apposito atto pubblico”, così manifestando la sua volontà di procedere alla stipula del definitivo accordo di divisione.
Le citate scritture private, pertanto, non contenevano una divisione negoziale, bensì di un preliminare di divisione – rectius accordo para-divisorio – il quale, dovendosi ancora perfezionare, data la mancanza degli elementi costitutivi previsti dalle parti come la “procura irrevocabile reciproca”, la “scrittura a latere contenente penale in caso di revoca” e la definizione di “ogni aspetto tecnico legale degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei RM medesimi”, non costituiva titolo legittimante l'accertamento dell'esistenza di un diritto di proprietà esclusiva dell'attrice e dei terzi chiamati sugli immobili indicati al capo a) delle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Pertanto, le domande sub a) e sub b) venivano rigettate.
Quanto, poi, alla domanda sub c) delle conclusioni di cui all'atto di citazione, il
Tribunale la riteneva qualificabile come volta ad ottenere una parziale resa dei conti,
e per l'effetto condannava e al pagamento della Controparte_6 Controparte_4
somma di € 2.598,81 ciascuno, pari ad 1/5 dell'importo già corrisposto da Pt_1
per il pagamento delle imposte di successione, nonché
[...] E_
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda al pagamento della somma di € 1.156,15 pari alla differenza tra la CP_5
somma di € 2.598,81 e quanto da quest'ultimo già corrisposto alla germana Pt_1
[...]
Il Tribunale, inoltre, dichiarava l'improcedibilità della domanda di divisione ereditaria avanzata in via riconvenzionale dall'appellata non essendo CP_3
stata depositata la documentazione, necessaria allo scrutinio di detta domanda, comprovante la titolarità dei beni immobili in capo al de cuius prima e alle parti poi.
Venivano, inoltre, dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali volte all'accertamento della nullità e della risoluzione delle scritture private del 27.02.2004
e del 31.05.2005, essendo state proposte tardivamente con le memorie ex art. 183 sesto comma n° 1 c.p.c.
2. Avverso tale pronuncia, con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data 02.09.2021, hanno spiegato appello, affidato ad un unico articolato motivo, IL TA, e Parte_1 Controparte_1
, questi ultimi due appellanti nel presente giudizio in qualità di eredi Parte_2
legittimi di , nel frattempo deceduta in data 03.12.2019. CP_9
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
29.04.2022 si è costituita in giudizio chiedendo che gli appellanti, in CP_2
esecuzione degli accordi divisori raggiunti, vengano dichiarati proprietari dei diritti immobiliari vantati, con conferma per il resto della sentenza impugnata.
Gli altri appellati indicati in epigrafe, sebbene ritualmente evocati in giudizio, anche all'esito di rinnovazione della notificazione disposta all'udienza del 22.12.2021, non si sono costituiti.
4. Con ordinanza del 12.07.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione in data 02 settembre 2021, risultando rispettato, considerata altresì l'applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali, il
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda termine di decadenza semestrale, previsto dall'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta in data 11.02.2021.
7. Tanto debitamente premesso, l'impugnazione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Con l'unico articolato motivo articolato di gravame - intitolato: “Errata valutazione delle prove documentali acquisite. Errata applicazione delle norme di legge.
Motivazione contraddittoria” - gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione delle scritture negoziali del 27.02.2004 e del 31.05.2005 da parte del Giudice di prime cure;
hanno denunciato, altresì, l'erronea valutazione del comportamento dei condividenti successivamente alla conclusione delle citate scritture.
Sostengono in particolare gli impugnanti che il Giudice di prime cure sarebbe incorso nella violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., atteso che la corretta applicazione dei criteri interpretativi richiamati dalle predette norme, difformemente da quanto affermato nella sentenza impugnata, non lascerebbe margini di dubbio in ordine alla volontà dei coeredi - manifestata con la scrittura del 27.02.2004 prima e CP_2
confermata con la scrittura del 31.05.2005 poi - di procedere alla divisione del compendio ereditario di che trattasi, individuando anche il criterio di attribuzione delle singole quote, mediante la previsione dell'attribuzione a ciascuno dei condividenti dell'immobile già detenuto.
Secondo quanto dedotto dagli impugnanti, inoltre, anche il comportamento tenuto dai RM successivamente alla stipula delle due scritture in questione sarebbe CP_2 conforme alla volontà da loro manifestata in ordine alla divisione e all'attribuzione dei bei ereditari, deponendo in tal senso la stipulazione dell'atto pubblico per notar del 31.5.2005, con cui, in adempimento dell'intesa documentata dalla Per_3
scrittura del 27.2.2004, si era proceduto allo stralcio della quota ereditaria in favore del coniuge superstite la sentenza n.117/2013, con cui era stato CP_7 riconosciuto in favore dei coeredi e l'acquisto per usucapione CP_2 CP_4
della proprietà dei beni ubicati in IG d'CO, alla piazza Sant'Agnese; l'atto di compravendita per notar del 3.9.2015, con cui il coerede PE E_
, nulla riservando a sé, aveva venduto e trasferito ai coniugi TA
[...]
IL e in regime di separazione dei beni, gli immobili posseduti CP_9 dal venditore ed ubicati in IG d'CO, alla via Trento;
l'accettazione, da parte dei coeredi di , del versamento della somma di € 38.734,26 e Parte_3
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'assegnazione del fondo agricolo sito in Latina, al Rione Borgo Grappa;
le iniziative giudiziarie intraprese prima da e poi da Parte_3 CP_6
che avevano agito sulla base della validità ed efficacia delle scritture private
[...]
del 27.2.2004 e del 31.5.2005.
Doveva pertanto ritenersi che il primo Giudice avesse fatto errata applicazione della previsione di cui all'art. 1350, comma 11, c.c. che impone, a pena di nullità, che gli atti di divisione relativi a beni immobili debbano essere redatti per iscritto, con atto pubblico o scrittura privata, dovendo reputarsi, ai fini del perfezionamento della divisione, valide ed efficaci tra le parti le scritture private del 27.2.2004 e del
31.5.2005, risultando dalle stesse lo scambio dei consensi, un oggetto specificamente individuato nonché la cosiddetta causa divisionale, individuata nello scopo delle parti di assegnare a ciascun condividente una porzione individuata di beni comuni di valore corrispondente alla quota assegnata ad ognuno.
Né, secondo quanto dedotto dagli appellanti, un elemento ostativo alla piena efficacia delle scritture divisorie avrebbe potuto essere integrato dalla previsione del futuro rilascio di una “procura irrevocabile reciproca”, “con scrittura a latere contenente penale in caso di revoca”, e solo una volta “definito ogni aspetto tecnico legale degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei RM medesimi; invero, ipotizzando che, ad avviso del primo Giudice, tali previsioni integrassero condizione sospensiva dell'accordo divisorio, si tratterebbe di condizione impossibile ex art. 1354, 2° comma, c.c., essendo la procura un negozio unilaterale e revocabile, e meramente potestativa, ex art. 1355 c.c.
Peraltro, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2,
n° 4, e dell'art. 111 Cost., avendo motivato il rigetto dell'eccezione di incompetenza asserendo che l'azione proposta dall'appellante andasse qualificata Parte_1 come “di mero accertamento della proprietà, di natura reale” - fondata sul presupposto che con le precitate scritture private le parti avessero già provveduto alla divisione del compendio ereditario - e provvedendo poi a negare tale circostanza nel rigettare nel merito la domanda, affermando che tali scritture non contenessero una divisione convenzionale, ma un preliminare di divisione.
Infine, a dire degli impugnanti, sarebbe riscontrabile una violazione dell'art. 113
c.p.c.: il principio “iura novit curia”, e la correlata possibilità, per il giudice, di assegnare una diversa qualificazione ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda all'azione esercitata in causa, avrebbe dovuto infatti indurre il primo Giudice ad applicare l'art. 2932 c.c., pronunciando “sentenza di accoglimento delle domande principali proposte dagli appellanti”.
Gli argomenti che precedono non possono essere condivisi, né appaiono idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
A dispetto, invero, delle censurate incongruenze in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella delibazione della fattispecie sottoposta al suo esame, reputa questa
Corte distrettuale pienamente condivisibile l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata nell'interpretare la natura e l'efficacia delle scritture poste dalla parte appellante a fondamento della pretesa azionata.
Invero, sebbene la parte appellante non abbia versato in atti, costituendosi telematicamente, la prima delle precitate scritture, risalente al 27.2.2004, ma esclusivamente la seconda, datata 31.5.2005, l'impugnazione è senz'altro decidibile nel merito, essendo incontroverso il tenore delle espressioni impiegate dai contraenti, riportate per ampi passi sia nella sentenza impugnata che nell'atto di gravame.
Mette conto dunque precisare, al fine di delineare la materia del contendere e l'ambito del sindacato devoluto alla delibazione del Collegio, che devono ritenersi coperte da giudicato interno, in quanto non attinte da impugnazione principale né incidentale – in ossequio al principio del “tantum devolutum, quantum appellatum” - le statuizioni concernente la domanda di rendiconto, come pure quelle con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda di divisione proposta in via riconvenzionale da e sono state dichiarate inammissibili, per tardività, le ulteriori domande CP_3
di nullità e risoluzione delle scritture del 27.2.2004 e del 31.5.2005, parimenti proposte da tale ultima coerede.
La cognizione devoluta a questa Corte deve pertanto ritenersi astretta all'interpretazione delle scritture poste alla base dell'azione intrapresa - integrante un'azione di accertamento in capo agli appellanti della proprietà esclusiva dei cespiti per ciascuno di essi individuati – ed alla verifica della riconducibilità delle stesse ad un contratto definitivo di divisione, come preteso dagli impugnanti, o, come affermato dal primo Giudice, ad un contratto preliminare, munito di un'efficacia meramente obbligatoria tra le parti.
Integra invero un principio pacifico l'assunto - ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità in tema di compravendita – secondo cui il contratto preliminare e il
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda contratto definitivo si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà, e nel secondo ad attuare il trasferimento stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. La qualificazione del contratto come preliminare o definitivo costituisce pertanto un accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e non inficiata da vizi logici o giuridici (Cass., Sez. V, 4 ottobre 2006, n. 21381; Cass., Sez. II, 20 novembre 2007, n. 24150; Cass., Sez. 11,
11 luglio 2011, n. 15214).
Trattasi con ogni evidenza di principi che, come correttamente ha ritenuto il primo
Giudice, sono senz'altro applicabili con riferimento ai rapporti tra contratto di divisione e preliminare di divisione, fattispecie, quest'ultima, che in più occasioni ha impegnato la giurisprudenza, anche di legittimità ( cfr. Cass. sez. 2 - , Ordinanza n.
18043 del 28/08/2020, in tema di azione ex art. 2932 c.c.; nonché Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1122 del 24/02/1986 ).
Come infatti di recente chiarito dalla Corte nomofilattica (Cass. Sezioni Unite n.
25021/2019), sia pure ad altri fini, il negozio divisorio (che, quando concerne beni immobili, è soggetto alla forma scritta ad substantiam: art. 1350 c.c., n. 11) è un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento").
L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. Il contratto di divisione ereditaria, infatti, produce i propri effetti immediatamente, col mero scambio dei consensi espresso dai condividenti nelle forme di legge;
il suo contenuto - ossia l'attribuzione di un cespite o di un altro in titolarità esclusiva - dipende dalla volontà degli eredi, non da quella del de cuius: ciò ne determina, indubbiamente, il carattere di negozio inter vivos.
L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di scioglimento della comunione ordinaria: entrambi
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge. La vis retroactiva opera, pertanto, come pure chiarito dalla Corte di legittimità, solo sul piano dell'effetto distributivo proprio della divisione (il c.d. "apporzionamento"), ossia solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati;
non può pertanto configurarsi l'atto divisorio come un negozio meramente dichiarativo, essendo indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perché con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa;
dalla disposizione di cui all'art. 757 c.c. e dall'efficacia retroattiva dell'atto divisionale, non può pertanto argomentarsi la natura meramente dichiarativa del contratto di divisione ereditaria e, tantomeno, una causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma, al contrario, una causa attributiva e distributiva che lo rende un atto assimilabile a quelli di natura traslativa.
Posta tale premessa, reputa questa Corte distrettuale pienamente condivisibili gli argomenti spesi dal Giudice di prime cure che, all'esito di un'accurata ed analitica disamina del tenore testuale delle espressioni impiegate dalle parti, ha motivatamente escluso che nella fattispecie in esame potesse ravvisarsi un contratto divisorio immediatamente produttivo dell'effetto distributivo- traslativo.
Corre mente al riguardo richiamare, ai fini di una corretta applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, che la parte appellante sembra trascurare, secondo cui in tema di interpretazione del contratto, il giudice di merito, nel rispetto degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè, delle singole clausole
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda significative, nonché delle une per mezzo delle altre, dando contezza in motivazione del risultato di tale indagine. Solo qualora dimostri, con argomentazioni convincenti,
l'impossibilità (e non la mera difficoltà) di conoscere la comune intenzione delle parti attraverso l'interpretazione letterale, potrà utilizzare i criteri sussidiari di interpretazione, in particolare il comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto ed il principio di conservazione. ( Cass. sez. 5, Sentenza n.
9786 del 23/04/2010; Cass sez. 2 - , Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024; Cass. sez. 3,
Sentenza n. 5595 del 11/03/2014).
Posta tale premessa, di carattere operativo, appare evidente la correttezza dello sviluppo argomentativo seguito dal Tribunale, che dal tenore, assolutamente perspicuo, delle previsioni convenzionali, non ha potuto che inferire la natura meramente obbligatoria delle pattuizioni di cui alla scrittura del 27.2.2024.
Depongono univocamente in tal senso, in primo luogo, la denominazione di
“contratto preliminare”, impiegata dalle stesse parti nel definirla, come allegato dalla parte attrice sin dal giudizio di prime cure;
la espressa previsione secondo cui i condividenti “promettono di cedere a.. che promette di accettare..”; CP_7
l'espressa previsione del rilascio tra i RM di una “procura irrevocabile CP_2 reciproca”, “con scrittura a latere contenente penale in caso di revoca” e solo una volta “definito ogni aspetto tecnico legale degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei RM medesimi”, elementi tutti deponenti per il carattere meramente obbligatorio delle pattuizioni, presupponenti l'adozione di un'ulteriore manifestazione di volontà.
Al riguardo, appare pienamente coerente la spiegazione che ha offerto il primo
Giudice che, lungi dal ricondurre tali ultime previsioni, in tema di procure a rilasciarsi mediante separata scrittura – tra l'altro con previsione di penale in caso di revoca, che si giustifica solo con gli effetti obbligatori di un contratto preliminare, come sanzione per il caso di inadempimento da parte di taluno dei coeredi all'obbligo di addivenire alla divisione- ad un'ipotesi di condizione sospensiva, che a dire degli impugnanti sarebbe impossibile o meramente potestativa, ha correttamente ritenuto che tali previsioni fossero sintomatiche di un contratto non inefficace, ma meramente obbligatorio.
Appare infatti evidente che, nel regolamento di interessi divisato dalle parti, il rilascio di procure reciproche era funzionale alla stipula degli effettivi atti attributivi,
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda una volta “definito ogni aspetto tecnico legale degli immobili rimasti di esclusiva proprietà dei RM medesimi”
Come pure osservato dal Giudice di prime, inoltre, anche le previsioni di cui all'atto pubblico per notaio del 31.5.2005, prodotto anche nel presente grado di Per_3
appello, e recante lo “stralcio di quota divisionale” a favore di inducono CP_7
ad interpretare la precedente scrittura come meramente obbligatoria ivi discorrendosi di una comunione non ancora sciolta, come desumibile dall'espressione secondo cui
“tutte le altre attività ereditarie presenti e future” sarebbero rimaste “nella titolarità dei … , , , CP_2 CP_3 Parte_3 Parte_1 E_
e , in parti uguali tra loro”.
[...] Controparte_4
Parimenti induce a tale conclusione l'espressione, contenuta nella coeva scrittura del
31.5.2005, secondo cui “ i RM… convengono che qualora il giudizio in corso per l'attribuzione dell'usucapione degli immobili in IG d'CO, piazza
Sant'Agnese, dovesse aver esito positivo, gli immobili in oggetto rimarranno attribuiti a e , i quali già li posseggono;
in caso di esito CP_2 Controparte_4
negativo del giudizio, sia che parteciperanno in proporzione di 1/6 CP_2 CP_4 ciascuno sull'eredità paterna con esclusione della quota stralciata a favore di
[...]
” CP_7
Peraltro, neppure coglie nel segno l'ulteriore argomento, speso dagli impugnanti, teso a denunciare un contrasto motivazionale tra la qualificazione offerta all'azione ai fini della decisione in ordine all'eccezione di incompetenza e i rilievi svolti dal Tribunale nel rigettare la domanda nel merito.
Appare infatti evidente che se le questioni di competenza sono decise, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c., in base a quello che risulta dagli atti (Cass. sez.
3, ordinanza n. 30836 del 02/12/2024), la relativa decisione si fonda sulla qualificazione della domanda proposta, correttamente operata dal primo Giudice, e non pregiudica evidentemente la verifica dell'effettiva fondatezza, nel merito, della stessa.
Infine, neppure merita condivisione l'ulteriore rilievo secondo cui il Tribunale, nell'esercizio del potere di qualificazione della domanda, avrebbe potuto emettere una pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c.; è sufficiente osservare, al riguardo, che in difetto di una domanda tempestivamente proposta sul punto, una tale pronuncia sarebbe stata viziata da extrapetizione.
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La sentenza ex art. 2932 cod.civ. è, infatti, ben diversa da quella, dichiarativa, meramente accertativa dell'avvenuto perfezionamento del contratto, perché ne sono diversi i presupposti: la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod.civ. implica un obbligo a contrarre rimasto inattuato, la sentenza dichiarativa presuppone, all'opposto, che un contratto si sia già perfezionato (Cass.sez. 3 - , Sentenza n. 26136 del 05/09/2022).
Di qui la differente natura degli effetti: costituitivi, la prima, perché il provvedimento giudiziale provoca una modificazione della realtà giuridica preesistente al giudizio;
dichiarativi, la seconda, la quale ha valore meramente ricognitivo di un effetto traslativo già prodotto.
Del resto, la proposizione, per la prima volta in appello, della richiesta di una sentenza ex art 2932 cod.civ., mentre la domanda originaria svolta in primo grado aveva per oggetto l'adozione di una sentenza che costituisse titolo per trascrivere un effetto traslativo già verificatosi, si pone in contrasto con l'art. 345 cod.proc.civ., perché comporta il necessario esame dei presupposti di fatto, evidentemente diversi, da essa richiesti per il riconoscimento del diritto controverso ( cfr. Cass. 27/11/2018,
n.30721; Cass. sez. 3, n. 26136 del 05/09/2022).
Per il complesso delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere disattesa e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del presente grado, avendo unica appellata costituita, CP_2
aderito alle domande svolte dagli appellanti, meritano di essere integralmente compensate.
Nulla deve provvedersi in ordine alle spese nei confronti delle altre parti, stante la contumacia.
9. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 273/2021, così provvede:
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1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa le spese del presente grado tra le parti costituite;
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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