Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 402/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Alberto PICCININI Parte_1 appellante contro
(GIA' ) , con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 degli avvocati Francesco ALVARO e Cecilia FALLETTI appellato
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 7.7.2022 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente ha premesso che con sentenza n. 464/2021 emessa Tribunale di
[...]
Bologna, in funzione di Giudice del Lavoro, passata in giudicato, aveva accertato la sua adibizione, dall'1.1.2015, a mansioni di Redattore ex art. 1 C.N.L.G. presso la Redazione Centrale de “Il Resto del Carlino” di Bologna e il suo diritto all'inquadramento come Redattore ex art. 1 C.N.L.G., dall'17.1.2017, con ogni conseguenza retributiva, normativa e previdenziale, con condanna di
[...]
, “ad inquadrare nella qualifica di cui al punto precedente, ed CP_2 Pt_1
a corrispondere le differenze retributive conseguenti, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre alla regolarizzazione contributiva e previdenziale”; oltre a dichiarare illegittima
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- Per il periodo che va dal 1.1.2015 al 31.12.2016 il ricorrente ha diritto, ex art. 36 del CNLG alle differenze retributive conseguenti al trattamento economico – normativo - spettante ad un dipendente della società, sulla base dell'inquadramento come redattore ordinario ex art. 1 CNLG e applicazione dei minimi tabellari previsti in ragione dell'anzianità professionale di iscrizione all'albo dei pubblicisti.
- A far data dal 17.1.2017 il ricorrente ha diritto - oltre che al formale nell'inquadramento come redattore ex art. 1 CNLG in ragione dell'acquisita iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti
- al trattamento economico e normativo comprensivo degli scatti biennali così come previsto dall'art. 13 del CNLG: il primo scatto dal 1 gennaio 2017 (1.1.2015- 1.1.2017) e a seguire 1 gennaio 2019 (1.1.2017-1.1.2019) e 1 gennaio 2021 (primi 3 scatti biennali).” Nel contraddittorio con la società convenuta, che contestava la spettanza delle differenze retributive invocate, il Tribunale respingeva il ricorso a spese compensate.
2. Ha proposto appello il censurando la lettura data dal primo giudice Pt_1 alle norme legali e contrattuali applicabili al caso di specie. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha ribadito le tesi vittoriosamente svolte in prime cure. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'appello è fondato. La risposta al caso di specie è contenuta nel testo dell'art. 36 CCNLG, a tenore del quale
pag. 2 di 5 La tesi di parte appellata è compendiata nell'assunto che “l'inesistenza dello status di professionista è impeditivo della qualifica di Redattore” (pag. 18 mem. cost.), con quanto a ciò conseguirebbe in termini di meno favorevole trattamento economico. L'affermazione tuttavia confligge con il dato testuale del contratto collettivo, il quale, in premessa, riconosce al pubblicisti quali il Radogna la spettanza del “trattamento economico e normativo previsto per i giornalisti professionisti”, eccettuando solo uno specifico trattamento previdenziale integrativo. Deve infatti ritenersi incontestabile, ora, che il ricorrente/appellante abbia esercitato, nel periodo che qui rileva, “attività giornalistica in via esclusiva e presti opera quotidiana con orario di massima di 36 ore settimanali”: a dispetto, infatti, delle argomentazioni peraltro di natura astratta della società appellata (cfr. pag. 20-21, in cui si discetta della impossibilità giuridica di assunzione di un pubblicista con orario corrispondente a 36 ore settimanali), vi è un giudicato sulla situazione di fatto che concerne il Radogna, affermandosi nella sentenza del Tribunale di Bologna che costituisce presupposto, come visto, dell'odierno contenzioso, che “è emerso dalle testimonianze di e , che il ricorrente si recava Testimone_1 Testimone_2 quotidianamente nella Redazione de Il Resto del Carlino, dove aveva una postazione lavorativa fissa posta di fronte all'Ufficio del Vice Capo Redattore e Testimone_1 di fianco alla postazione lavorativa della collega , postazione dotata Testimone_2 della strumentazione del Redattore, e vi lavorava dalle ore 10.00/11.00 del mattino fino alle 19.00/21.00 della sera, con una pausa pranzo, scrivendo direttamente gli articoli sul giornale, impaginandoli mediante il sistema editoriale Hermes in dotazione a tutti i Redattori, senza il preventivo controllo della Redazione, che avveniva solo a pagina chiusa, provvedendo poi ad inserire direttamente i pezzi, le fotografie e le relative didascalie” (pag. 4, enfasi aggiunta). Che poi il CCNLG contempli la possibilità di anticipato riconoscimento di una qualifica (di redattore, per quanto qui interessa) che presupponga ordinariamente lo status di giornalista professionista è manifesto nell'ultima parte della norma, ove si legge che
pag. 3 di 5 “Il giornalista pubblicista, superato l'esame professionale, mantiene la qualifica e le mansioni già precedentemente riconosciutegli”: l'utilizzo del verbo “mantenere” non lascia dubbio quanto alla possibilità, appunto, che la qualifica sia stata riconosciuta prima della formale acquisizione del titolo di professionista. In questa luce si comprende meglio la nota a verbale, per la quale il minimo tabellare e gli scatti di anzianità sono computati non già con riferimento all'acquisizione del titolo, ma con riferimento ai mesi di iscrizione all'elenco dei pubblicisti:
In altre parole, l'intensità del rapporto di collaborazione proprio dei pubblicisti indicati dall'art. 36 giustifica l'estensione in loro favore delle previsioni retributive dei professionisti. Quanto, poi, al contenuto dell'art. 5 CCNLG, più volte invocato dalla società appellata, esso vale solo a indicare quale sia il dover essere delle redazioni (che devono essere dotate delle competenze proprie di “giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica”) e certo non anche a legittimare la violazione del diritto del dipendente che sia stato in concreto (e difformemente dagli auspici dei contraente collettivi) adibito a quella mansione. Il termine di computo dell'anzianità di servizio utile all'inquadramento richiesto (maggiore di 30 mesi) deve dunque essere fissato con riferimento “ai mesi di iscrizione all'elenco dei pubblicisti dell'albo dei giornalisti” (ampiamente decorso al gennaio 2015, stante l'incontestata iscrizione del Radogna all'albo dei pubblicisti a far tempo dal luglio 2003 - cfr. pag. 2 sentenza appellata). Tanto premesso in punto ad an debeatur, deve convenirsi con parte appellante che nulla ha contestato la società resistente in merito al quantum, che può dunque essere liquidato nella misura indicata in ricorso (pari alla somma lorda residua di
€.59.390,60 – già al netto di € 17.169,59, indicati come corrisposti). Nè il dato testuale1 della decisione già resa inter partes può condurre a quella qui appellata, perchè essa si limita a fissare nel 17/1/2017 la sola decorrenza del diritto del ricorrente all'inquadramento come Redattore, affidando all'inciso riassuntivo
“con ogni conseguenza retributiva, normativa e previdenziale” la determinazione delle differenze economiche, da riferirsi - come previsto dal CCNLG - allo svolgimento
pag. 4 di 5 dell'attività in quanto tale;
la stessa formulazione del periodo (anche in dispositivo2), che consegna il riconoscimento dell'inquadramento a un inciso, induce a ritenere che le conseguenze retributive siano da leggere in continuum con l'accertata adibizione alle mansioni superiori. La lettura di cui sopra si è detto della sentenza n. 464/2021 più volte citata esclude che si versi qui in ipotesi di preclusione per giudicato esterno (la quale, diversamente, sarebbe stata qui rilevata d'ufficio3). 4. Le spese del doppio grado - da distrarre ex art. 93 c.p.c. – seguono la soccombenza.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 46/2024 del Tribunale di Parte_1
Bologna resa in data 18/1/2024 e pubblicata il giorno 7/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata, 1. accerta e dichiara il diritto del dott. al trattamento economico Parte_1
e normativo previsto per i giornalisti professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 CNLG, sulla base di un'anzianità professionale di oltre 30 mesi, a far data dal 1.1.2015 e, per l'effetto, 2. condanna la società al pagamento in favore di Controparte_1
della residua somma lorda di €.59.390,60, oltre accessori Parte_1 dalle singole scadenze al saldo;
3. la condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.7.000,00 per compenso del primo grado e in €.6.000,00 per compenso del presente grado di appello, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 27/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini 2 “dichiara che è stato adibito a mansioni di Redattore ex art. 1 C.N.L.G. presso la Parte_1 Redazione Centrale de “Il Resto del Carlino” di Bologna, dal 01-01-2015, ed ha diritto all'inquadramento come Redattore ex art. 1 C.N.L.G., dal 17-01-2017, con ogni conseguenza retributiva, normativa e previdenziale”
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Pertanto viene dichiarato che è stato adibito a mansioni di Redattore ex art. 1 C.N.L.G. Parte_1 presso la Redazione Centrale de “Il Resto del Carlino” di Bologna, dal 01-01-2015, con diritto all'inquadramento come Redattore ex art. 1 C.N.L.G., dal 17-01-2017, con ogni conseguenza retributiva, normativa e previdenziale” 3 noto che “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cassazione civile sez. II, 25/10/2018, n.27161)