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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
FERRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervia (RA), via Giuseppe Mazzini n.
12
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAN Controparte_1 C.F._2
PAOLO BABINI e dell'avv. FEDERICA PASSARELLI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Lugo (RA), corso Garibaldi n. 36
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 26.02.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 06.02.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna nella persona dell'Ecc.mo Presidente pro tempore, contrariis et reiectis:
1.Fissare udienza Presidenziale nel corso della quale procedere al tentativo di conciliazione delle parti, e qualora ciò non avverrà, anche in via di urgenza, disporre immediatamente i provvedimenti più opportuni e necessari e dichiarare l'immediata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lugo il 10.9.1995 tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1 vincolo che era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 33, Parte II, anno 1995, disponendone l'immediata comunicazione agli Uffici preposti del Comune di Lugo.
2. Nel merito, accertata la differente condizione economica dei coniugi, tenuto conto di quanto indicato in premessa, disporre in via di urgenza, a carico della moglie sig.ra un Controparte_1 contributo al mantenimento a favore del sig. di euro 500,00= mensili e/o di quella Parte_1 somma maggiore o minore, giusta ed equa che riterrà opportuno, decisione di cui si chiede la conferma anche in sede di definizione del contenzioso.
3. Confermare in via d'urgenza la residenza del sig. presso l'abitazione di Alfonsine Parte_1 via Reale Lavezzola n. 65/b.
4. Porre a carico della moglie sig. un risarcimento dei danni morali cagionati con Controparte_1 il proprio comportamento nei confronti del sig. , da liquidarsi in quella somma Parte_1 comunque non inferiore ad euro 25.000,00= (venticinquemila) o in quella somma maggiore e/o minore, giusta ed equa che verrà determinata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze di avvocato oltre accessori”. Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.06.2024.
In data 15.02.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 16.05.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: dichiarare la nullità/ inesistenza/ invalidità/ inefficacia ed il difetto della procura alle liti o meglio del
“mandato difensivo” del ricorrente per equivocità/ indeterminatezza/ genericità e per assenza dei requisiti di legge, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente dichiarazione ed accertamento del difetto di potere di rappresentanza/assistenza/difesa del procuratore avversario e nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo.
Nella denegata eventualità di rigetto dell'eccezione di nullità del ricorso per difetto di procura alle liti:
In via preliminare:
• dichiarare l'inammissibilità delle domande e delle istanze istruttorie, compresi i capitoli di prova ex adverso avanzati fondati tutti sull'accertamento del medesimo asserito rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra il marito e la moglie, in quanto oggetto di altro giudizio pendente avanti il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Ravenna Dott. Bernardi RG. 750/2023;
pagina 2 di 5 • dichiarare, la propria incompetenza a decidere sul dedotto preteso rapporto di lavoro intervenuto tra
i coniugi, in quanto materia previdenziale e lavoristica, che esula dalla competenza del Giudice della presente causa di divorzio ed oggetto di altro giudizio RG. 750/2023 pendente avanti il Tribunale di
Ravenna in funzione del Giudice del Lavoro -Dott. Bernardi;
• pronunciare, in ogni caso, di conseguenza ogni opportuno provvedimento volto a contrastare la violazione dei principi di legge anche nel rispetto del dogma di economia processuale, onde evitare contrasto di giudicati e violazione del principio del ne bis in idem, disponendo, se del caso, la sospensione della presente causa, in attesa della definizione di quella pendente avanti il Tribunale di
Ravenna RG. 750/2023 Giudice Dott. Bernardi.
Nel merito, in via principale:
• pronunciare, in ogni caso, in via d'urgenza, sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra il sig. e la sig.ra a Lugo il Parte_1 Controparte_1
10.9.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine (RA) al n. 33, Parte
II, anno 1995, rimettendo nel prosieguo del giudizio le eventuali determinazioni circa le disposizioni patrimoniali tra i coniugi;
• confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita via Reale Lavezzola 65/b, Alfonsine (RA), a favore della sig.ra quale unica proprietaria esclusiva della stessa e in essa Controparte_1 convivente con il figlio;
Per_1
• respingere in quanto inammissibile e, comunque, infondata la domanda di conferma in via d'urgenza della residenza del sig. presso l'abitazione di Alfonsine via Reale Lavezzola 65/B”; Parte_1
• respingere, in quanto infondate e comunque inammissibili, le domande di riconoscimento al sig.
di un contributo al suo mantenimento e di una somma a titolo di risarcimento del Parte_1 danno morale a carico della sig.ra ; Controparte_1
• disporre a carico del sig. , un contributo al mantenimento del figlio a favore Parte_1 Per_1 della sig.ra con lui convivente, di euro 300,00= mensili e/o di quella somma Controparte_1 maggiore o minore, giusta ed equa che riterrà opportuno, contributo da riconoscersi nel caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro provvisorio a tempo determinato sottoscritto dal figlio con scadenza 2 agosto 2024.
In ogni caso, in punto alle spese di lite:
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Si chiede la maggiorazione del 30% delle spese e dei compensi professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato, da ultimo, per effetto del D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, in quanto l'atto è stato redatto secondo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”.
Le parti provvedevano a depositare nei termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
In allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c., parte attrice, pur contestando l'eccezione di nullità della procura ex adverso sollevata, depositava nuova procura alle liti.
All'udienza del 19.06.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, rinviava il procedimento al fine di consentire alle stesse di raggiungere un accordo all'udienza del 18.09.2024, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 30.10.2024.
pagina 3 di 5 Alla suddetta udienza, la difesa di parte convenuta dava atto che il contratto di lavoro del figlio Per_1 era stato rinnovato sino al 20.12.2024, che il ricorso proposto dal sig. nei confronti di Pt_1 [...] era stato rigettato dal giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna con sentenza n. Controparte_2
300/2024 pubblicata in data 12.09.2024 e chiedeva di essere autorizzata a produrre in giudizio il rinnovo del contratto di lavoro e la sentenza, mentre la difesa di parte attrice rilevava che il sig. Pt_1 aveva proposto appello avverso la detta sentenza e chiedeva di essere autorizzato a depositare l'atto di appello e l'iscrizione a ruolo dello stesso.
La difesa del sig. chiedeva inoltre al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di divorzio, la Pt_1 difesa della sig.ra si rimetteva a giustizia in ordine a tale istanza e chiedeva un rinvio del CP_1 procedimento, a cui parte attrice nulla opponeva, al fine di verificare se il contratto di lavoro del figlio fosse stato ulteriormente rinnovato. Per_1
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sul vincolo.
Con ordinanza emessa in data 21.01.2025, il Giudice delegato, a revoca della propria precedente ordinanza emessa a verbale, rilevava come le parti si fossero separate mediante accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Alfonsine nel febbraio 2023, che, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 132/2014, come convertito dalla l. n. 162/2014, tale procedura di separazione consensuale non si applicava in caso di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, stante la presentazione di una domanda riconvenzionale da parte della convenuta volta ad ottenere un contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne , rinviava il Per_1 procedimento all'udienza del 26.02.2025 per avere chiarimenti in ordine alla questione relativa all'indipendenza economica del figlio.
Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice dava atto che il figlio era stato assunto con Per_1 contratto a tempo indeterminato dalla con retribuzione mensile lorda di circa 1700,00 Parte_2 euro, ed entrambe le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza sul vincolo dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, rinunciando a tutte le ulteriori domande formulate nei rispettivi atti introduttivi e insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come, stante la rinuncia delle parti a tutte le ulteriori domande proposte nel processo, il Tribunale debba unicamente pronunciarsi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre sei mesi dopo la data dell'atto recante l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Alfonsine. In tale lasso temporale, come allegato da entrambe le parti, i coniugi non si sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono inoltre elementi che attestano in modo univoco che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, come previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
pagina 4 di 5 Stante la natura e l'esito del giudizio, con rinuncia da entrambe le parti a tutte le ulteriori domande proposte con gli atti introduttivi del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del
Pubblico Ministero sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in data 10.09.1995 a Lugo, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, al n. 63 parte II, serie A, anno 1995;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 290/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
FERRONI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervia (RA), via Giuseppe Mazzini n.
12
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAN Controparte_1 C.F._2
PAOLO BABINI e dell'avv. FEDERICA PASSARELLI ed elettivamente domiciliata nel loro studio in
Lugo (RA), corso Garibaldi n. 36
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale d'udienza del 26.02.2025.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data 06.02.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ravenna nella persona dell'Ecc.mo Presidente pro tempore, contrariis et reiectis:
1.Fissare udienza Presidenziale nel corso della quale procedere al tentativo di conciliazione delle parti, e qualora ciò non avverrà, anche in via di urgenza, disporre immediatamente i provvedimenti più opportuni e necessari e dichiarare l'immediata cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Lugo il 10.9.1995 tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 Controparte_1 vincolo che era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 33, Parte II, anno 1995, disponendone l'immediata comunicazione agli Uffici preposti del Comune di Lugo.
2. Nel merito, accertata la differente condizione economica dei coniugi, tenuto conto di quanto indicato in premessa, disporre in via di urgenza, a carico della moglie sig.ra un Controparte_1 contributo al mantenimento a favore del sig. di euro 500,00= mensili e/o di quella Parte_1 somma maggiore o minore, giusta ed equa che riterrà opportuno, decisione di cui si chiede la conferma anche in sede di definizione del contenzioso.
3. Confermare in via d'urgenza la residenza del sig. presso l'abitazione di Alfonsine Parte_1 via Reale Lavezzola n. 65/b.
4. Porre a carico della moglie sig. un risarcimento dei danni morali cagionati con Controparte_1 il proprio comportamento nei confronti del sig. , da liquidarsi in quella somma Parte_1 comunque non inferiore ad euro 25.000,00= (venticinquemila) o in quella somma maggiore e/o minore, giusta ed equa che verrà determinata in corso di causa.
In ogni caso con vittoria di spese, e competenze di avvocato oltre accessori”. Con decreto di fissazione di udienza, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.06.2024.
In data 15.02.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 16.05.2024 al fine di chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: dichiarare la nullità/ inesistenza/ invalidità/ inefficacia ed il difetto della procura alle liti o meglio del
“mandato difensivo” del ricorrente per equivocità/ indeterminatezza/ genericità e per assenza dei requisiti di legge, per i motivi di cui in narrativa, con conseguente dichiarazione ed accertamento del difetto di potere di rappresentanza/assistenza/difesa del procuratore avversario e nullità/inammissibilità del ricorso introduttivo.
Nella denegata eventualità di rigetto dell'eccezione di nullità del ricorso per difetto di procura alle liti:
In via preliminare:
• dichiarare l'inammissibilità delle domande e delle istanze istruttorie, compresi i capitoli di prova ex adverso avanzati fondati tutti sull'accertamento del medesimo asserito rapporto di lavoro subordinato intervenuto tra il marito e la moglie, in quanto oggetto di altro giudizio pendente avanti il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Ravenna Dott. Bernardi RG. 750/2023;
pagina 2 di 5 • dichiarare, la propria incompetenza a decidere sul dedotto preteso rapporto di lavoro intervenuto tra
i coniugi, in quanto materia previdenziale e lavoristica, che esula dalla competenza del Giudice della presente causa di divorzio ed oggetto di altro giudizio RG. 750/2023 pendente avanti il Tribunale di
Ravenna in funzione del Giudice del Lavoro -Dott. Bernardi;
• pronunciare, in ogni caso, di conseguenza ogni opportuno provvedimento volto a contrastare la violazione dei principi di legge anche nel rispetto del dogma di economia processuale, onde evitare contrasto di giudicati e violazione del principio del ne bis in idem, disponendo, se del caso, la sospensione della presente causa, in attesa della definizione di quella pendente avanti il Tribunale di
Ravenna RG. 750/2023 Giudice Dott. Bernardi.
Nel merito, in via principale:
• pronunciare, in ogni caso, in via d'urgenza, sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto tra il sig. e la sig.ra a Lugo il Parte_1 Controparte_1
10.9.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alfonsine (RA) al n. 33, Parte
II, anno 1995, rimettendo nel prosieguo del giudizio le eventuali determinazioni circa le disposizioni patrimoniali tra i coniugi;
• confermare l'assegnazione della ex casa coniugale, sita via Reale Lavezzola 65/b, Alfonsine (RA), a favore della sig.ra quale unica proprietaria esclusiva della stessa e in essa Controparte_1 convivente con il figlio;
Per_1
• respingere in quanto inammissibile e, comunque, infondata la domanda di conferma in via d'urgenza della residenza del sig. presso l'abitazione di Alfonsine via Reale Lavezzola 65/B”; Parte_1
• respingere, in quanto infondate e comunque inammissibili, le domande di riconoscimento al sig.
di un contributo al suo mantenimento e di una somma a titolo di risarcimento del Parte_1 danno morale a carico della sig.ra ; Controparte_1
• disporre a carico del sig. , un contributo al mantenimento del figlio a favore Parte_1 Per_1 della sig.ra con lui convivente, di euro 300,00= mensili e/o di quella somma Controparte_1 maggiore o minore, giusta ed equa che riterrà opportuno, contributo da riconoscersi nel caso di mancato rinnovo del contratto di lavoro provvisorio a tempo determinato sottoscritto dal figlio con scadenza 2 agosto 2024.
In ogni caso, in punto alle spese di lite:
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge. Si chiede la maggiorazione del 30% delle spese e dei compensi professionali ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato, da ultimo, per effetto del D.M. Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, in quanto l'atto è stato redatto secondo tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso”.
Le parti provvedevano a depositare nei termini le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
In allegato alla memoria ex art. 473-bis.17, n. 1, c.p.c., parte attrice, pur contestando l'eccezione di nullità della procura ex adverso sollevata, depositava nuova procura alle liti.
All'udienza del 19.06.2024, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente le parti e, all'esito di tale incombente, rinviava il procedimento al fine di consentire alle stesse di raggiungere un accordo all'udienza del 18.09.2024, che veniva successivamente differita d'ufficio alla data del 30.10.2024.
pagina 3 di 5 Alla suddetta udienza, la difesa di parte convenuta dava atto che il contratto di lavoro del figlio Per_1 era stato rinnovato sino al 20.12.2024, che il ricorso proposto dal sig. nei confronti di Pt_1 [...] era stato rigettato dal giudice del lavoro del Tribunale di Ravenna con sentenza n. Controparte_2
300/2024 pubblicata in data 12.09.2024 e chiedeva di essere autorizzata a produrre in giudizio il rinnovo del contratto di lavoro e la sentenza, mentre la difesa di parte attrice rilevava che il sig. Pt_1 aveva proposto appello avverso la detta sentenza e chiedeva di essere autorizzato a depositare l'atto di appello e l'iscrizione a ruolo dello stesso.
La difesa del sig. chiedeva inoltre al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di divorzio, la Pt_1 difesa della sig.ra si rimetteva a giustizia in ordine a tale istanza e chiedeva un rinvio del CP_1 procedimento, a cui parte attrice nulla opponeva, al fine di verificare se il contratto di lavoro del figlio fosse stato ulteriormente rinnovato. Per_1
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sul vincolo.
Con ordinanza emessa in data 21.01.2025, il Giudice delegato, a revoca della propria precedente ordinanza emessa a verbale, rilevava come le parti si fossero separate mediante accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato Civile di Alfonsine nel febbraio 2023, che, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 12, secondo comma, del d.l. n. 132/2014, come convertito dalla l. n. 162/2014, tale procedura di separazione consensuale non si applicava in caso di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e, stante la presentazione di una domanda riconvenzionale da parte della convenuta volta ad ottenere un contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne , rinviava il Per_1 procedimento all'udienza del 26.02.2025 per avere chiarimenti in ordine alla questione relativa all'indipendenza economica del figlio.
Alla suddetta udienza, la difesa di parte attrice dava atto che il figlio era stato assunto con Per_1 contratto a tempo indeterminato dalla con retribuzione mensile lorda di circa 1700,00 Parte_2 euro, ed entrambe le parti chiedevano al Tribunale di pronunciare sentenza sul vincolo dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, rinunciando a tutte le ulteriori domande formulate nei rispettivi atti introduttivi e insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come, stante la rinuncia delle parti a tutte le ulteriori domande proposte nel processo, il Tribunale debba unicamente pronunciarsi sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo stato proposto il ricorso di divorzio oltre sei mesi dopo la data dell'atto recante l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Alfonsine. In tale lasso temporale, come allegato da entrambe le parti, i coniugi non si sono riconciliati, né hanno ripreso la convivenza.
La protrazione dello stato di separazione e l'insistenza nella domanda di divorzio sono inoltre elementi che attestano in modo univoco che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere ricostituita, come previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
pagina 4 di 5 Stante la natura e l'esito del giudizio, con rinuncia da entrambe le parti a tutte le ulteriori domande proposte con gli atti introduttivi del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, non definitivamente decidendo con l'intervento del
Pubblico Ministero sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1 nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio in data 10.09.1995 a Lugo, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, al n. 63 parte II, serie A, anno 1995;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lugo di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r.
03.11.2000, n. 396.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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