TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/12/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
composto dai Magistrati:
Dott. Michele Cappai Presidente e rel
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo 3625 dell'anno 2024, promossa da e entrmbi difesi e Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'Avv. Claudia Bolognini
PARTI RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;
PARTE NECESSARIA
OGGETTO: cessazione degli effetti civili
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno dedotto:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 2 giugno 1991, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1991, parte II, Serie
A02, n. 00519;
- che dalla loro unione sono nati i figli (6 maggio 1993) e (4 settembre Per_1 Per_2
1997); - di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del 19 giugno 2014 dinanzi al Tribunale Di Tivoli;
- che, trascorsi i termini di legge per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale, non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, che hanno proseguito a vivere separatamente;
-che la Sig.ra unitamente alla figlia si è trasferita in Campagnano di Roma via Pt_1
Carlo Cafiero 8 con un nuovo compagno;
Avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e il loro difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio concordatario, contratto dai Sigg.ri e il 02/06/1991 a Roma, e Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello stato civile anno 1991, atto 00519, parte 2 serie A02;
2) Poiché entrambi economicamente autosufficienti non hanno diritto reciprocamente ad alcun mantenimento e/o alimenti;
3) La casa allora coniugale di via Caravaggio 34 in Rignano Flaminio Roma rimarrà al 50% tra i coniugi e il sig. continuerà a viverci, come già nei Pt_2
fatti, assumendosi per intero la rata di mutuo sino alla sua estinzione.
4) Il terreno agricolo coltivato ad ulivi sito in località Fossa Rocca Sant'Oreste, di are 20,60 distinto al N.C.T. alla particella 1374 foglio 8 particelle numeri
113,115,117,136,137 (R.D. 8,34 R.A. 9,05) acquistato in comunione di beni da entrambi i coniugi, rimarrà di proprietà della sig.ra , e del sig. Pt_1 Pt_2
al 50%
5) I figli ormai maggiorenni son economicamente autosufficiente e pertanto nessun dei due coniugi avrà alcun obbligo di mantenimento degli stessi.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dagli odierni ricorrenti.
I coniugi hanno concordemente riferito che non vi è più possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra essi.
Risulta, inoltre, decorso il periodo legale di separazione, protrattosi senza interruzioni dalla data di comparizione delle parti innanzi il Presidente del Tribunale.
Il Collegio, accertata l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.
Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunziando sulla domanda iscritta al n. 3625 dell'anno 2024 R.G, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Parte_1 Parte_2
del Comune di Roma, alle condizioni riportate in motivazione;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Michele Cappai