Rigetto
Sentenza 4 gennaio 2012
Ordinanza cautelare 4 marzo 2016
Sentenza 13 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 12/02/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01147/2025REG.PROV.COLL.
N. 05956/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5956 del 2022, proposto da Snie Service s.r.l. (già Idroelettrica del Carpino s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della transizione ecologica (già “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”), non costituiti in giudizio;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza ter ) n. 9602/2022, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici -GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Udito l’avvocato Maria Lucia Civello in sostituzione dell’avvocato Carlo Malinconico;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della causa, depositata dalla difesa appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la s.r.l. Idroelettrica del Carpino ha impugnato dinanzi al T.a.r. del Lazio i seguenti provvedimenti:
- la nota prot. P20150087878 del 23.11.2015, con cui il Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. (d’ora in poi GSE) ha disposto il recupero della “somma di euro 448.368,28 a titolo di rivalutazione ISTAT, al lordo dell’eventuale ritenuta di acconto dal 3 giugno 2008 (data di decorrenza della convenzione) al 31 dicembre 2014”;
- la nota prot. P20150017034 in data 11.3.2015, con cui il GSE ha comunicato l’avvio del procedimento relativo al “ripristino della tariffa incentivante originaria […] e alla quantificazione delle somme dovute per gli effetti della sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9”;
- l’art. 4 d.m. 6.2.2006, nella parte in cui è stata disposta l’interpretazione autentica, con effetto retroattivo, dell’art. 6, co. 6, d.m. 28.7.2005.
Con il medesimo ricorso è stato anche chiesta la condanna del GSE al risarcimento dei danni.
2. Esponeva la ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico ammesso a godere degli incentivi disciplinati dal d.m. 28.7.2005 (I Conto Energia) che:
- l’art. 6, co. 6, d.m. 28.7.2005 prevedeva l’aggiornamento ISTAT delle tariffe incentivanti a decorrere dal primo gennaio di ogni anno;
- l’art. 4, comma 1, del d.m. 6.2.2006 ha poi stabilito che il predetto adeguamento tariffario non avrebbe più operato per gli incentivi già concessi e così per tutta la durata ventennale della Convenzione, ma avrebbe riguardato unicamente la determinazione iniziale della tariffa;
- sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Stato (cfr. sentenze n. 9/ 2012 dell’Adunanza plenaria e n. 3990/2013 della Sesta sezione) in vicende relative ad altre imprese energetiche, il GSE ha smesso di adeguare agli indici ISTAT le tariffe incentivanti riconosciute all’impianto della ricorrente, comunicando dapprima l’avvio del procedimento di rideterminazione della tariffa con nota in data 11 marzo 2015 e disponendo poi il recupero delle somme indebitamente versate con il provvedimento del 23 novembre 2015 (oggetto del presente giudizio).
2.1. Avverso tale provvedimento la ricorrente articolava quattro motivi di diritto, deducendo in sostanza la violazione del principio generale del legittimo affidamento, la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e il decorso della prescrizione quinquennale.
2.2. Il GSE ha resistito al ricorso dinanzi al T.a.r., al pari dei Ministeri convenuti.
3. Con la sentenza in epigrafe indicata il primo giudice ha rigettato la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
- l’esclusione dell’adeguamento ISTAT della tariffa incentivante di cui al d.m. 6.2.2006 è stata giudicata legittima sia dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia da numerosi arresti del medesimo T.a.r. (cfr. sentenze nn. 1242 e 1261 del 24 gennaio 2017; n. 7293 del 22 giugno 2017; n. 12881 e 12882 del 2 dicembre 2020, n. 9370 del 17 agosto 2021) dai quali non vi era ragione per discostarsi;
- il GSE non ha esercitato nella specie alcuna discrezionalità, essendosi limitato ad applicare la disciplina di riferimento alla luce del ricordato indirizzo dell’Adunanza Plenaria;
- le maggiori somme erogate dal GSE integrano altrettante obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ), così che neppure è ipotizzabile alcuna violazione degli artt. 2934 e 2948 cc. sulla prescrizione quinquennale di tutto ciò che deve pagarsi periodicamente, trattandosi piuttosto di ripetizione di indebito oggettivo prescrivibile nell’ordinario termine decennale;
- il recupero di somme pubbliche indebitamente corrisposte assume una rilevanza ancora più pregnante nel settore degli incentivi per le energie rinnovabili;
- non può configurarsi, nel caso di specie, un affidamento meritevole di tutela, essendo stata dalla sopra richiamata giurisprudenza più volte affermata la natura non innovativa, bensì interpretativa, delle disposizioni del d.m. 6.2.2006 recanti l’esclusione dell’aggiornamento ISTAT per le tariffe attribuite agli interessati sulla base di domande presentate negli anni 2005 e 2006 (cfr. artt. 6, co.6, d.m. 28.7.2005 e art. 4, co. 1, d.m. 6.2.2006); in particolare la citata sentenza dell’Adunanza plenaria ha sul punto precisato che il criterio dell’importo decrescente della tariffa incentivante, sancito dall’art. 7 d.lgs. n. 387/2003, comporta che “deve ritenersi più coerente con la norma citata il fatto che la tariffa resti fissa nel suo valore nominale per il periodo in cui è riconosciuta ed erogata poiché ciò comporterebbe in termini reali un andamento appunto decrescente”;
- il d.m. 6.2.2006 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art. 6, co. 6, d.m. 28.7.2005, laddove si precisa che l’aggiornamento delle tariffe per gli impianti di cui alla lettera b) “viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006”;
- la natura “meramente interpretativa e non innovativa” delle pertinenti previsioni del d.m. 6.2.2006 consente di escludere la violazione del principio di retroattività, non potendo nemmeno “configurarsi un legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatori esperti del settore” (principi affermati nelle richiamate sentenze del medesimo T.a.r. n. 7293/2017, che richiamavano a loro volta i precedenti nn. 1242/2017 e 1261/2017);
- la stessa Adunanza Plenaria n. 9/2012 ha chiaramente affermato che la tesi “secondo cui l’art. 6, comma 6, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 avrebbe riconosciuto il diritto all’aggiornamento annuale delle tariffe incentivanti sulla base del tasso di inflazione annuo, darebbe luogo ad una tariffa crescente in termini nominali e costante in termini reali” in contrasto con l’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 che – come già puntualizzato – ha configurato un sistema di incentivazione ad importi decrescenti, e che la soluzione adottata dal d.m. 6 febbraio 2006 è, invero, la più favorevole tra quelle ipoteticamente configurabili in attuazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003, giacché il carattere decrescente del meccanismo viene assicurato mantenendo fisso l’importo nominale e lasciandolo decrescere solo sul piano reale, come parimenti più volte affermato dalla richiamata giurisprudenza;
- nessuna modifica retroattiva alla convenzione discende dal provvedimento impugnato, attesa la natura meramente interpretativa e non innovativa dell’art. 4 del dm 6.2.2006, in forza del quale il GSE ha adottato un atto di doveroso recupero di quanto indebitamente percepito dalla ricorrente; né si ravvisano violazioni della normativa europea e internazionale, né i denunciati aspetti di incostituzionalità della normativa presupposta alla richiesta del GSE di restituzione della rivalutazione ISTAT, considerato altresì che, secondo il principio più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte costituzionale, non è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. quando l’apposizione di limiti al suo esercizio (tra l’altro, nella specie, genericamente dedotti) corrisponda all’utilità sociale, purché l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue ( ex multis , Corte Costituzionale, sentenza n. 16/2017, in materia di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici); condizioni che, per quanto finora detto, risultano entrambe rispettate.
4. Avverso tale decisione la società Snie Service s.r.l. (già Idroelettrica del Carpino s.r.l.) ha proposto il presente gravame, affidandolo all’articolato motivo che può essere riassunto nei termini seguenti:
- error in iudicando - violazione e falsa applicazione dei principi generali del diritto comunitario di tutela dell’affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento - eccesso di potere - carenza di istruttoria e di motivazione - violazione del giusto procedimento - ingiustizia manifesta - violazione degli artt. 3 e 41 Cost.: irragionevolezza, sproporzione e violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere; in particolare, si lamenta l’errore in cui sarebbe caduto il primo giudice nel richiamare precedenti giurisprudenziali resi in fattispecie assolutamente diverse da quella in oggetto che trova, invece, fondamento normativo nelle disposizioni contenute nel previgente d.m. 28 luglio 2005, che prevedeva l'aggiornamento della tariffa in base all'indice ISTAT; la regolamentazione del prezzo, fissata nella convenzione del 13 ottobre 2008 prevede che tale aggiornamento è da intendersi in contratto almeno "fino al raggiungimento della soglia di prezzo massimo di gara"; pertanto, solo oltre tale soglia massima, e in analogia ai successivi “conto energia”, tutti a prezzo incentivato unico e fisso, sarebbero violate le norme nazionali ed europee di incentivazione; evidente risulterebbe il diritto della odierna appellante al risarcimento del danno prodotto dal GSE all'azienda, quantificato almeno di importo pari a quanto già recuperato dal GSE; sussiste la buona fede della società che ha offerto il suo prezzo ben lontano da quello massimo di gara e in considerazione della possibile rivalutazione ISTAT consentita ed offerta almeno fino al raggiungimento negli anni della soglia del valore massimo di gara; sussiste violazione del principio del legittimo affidamento avendo il GSE, dopo 10 anni dalla formulazione di tale offerta, disposto il recupero forzoso di somme ingenti in forza di una norma sopravvenuta (d.m. del 6 febbraio 2006); si è verificato un effetto novativo su un rapporto di durata intercorrente tra GSE e una società produttrice di energia, rapporto fondato non solo su provvedimenti attributivi delle tariffe incentivanti, ma anche su un apposito contratto di durata ventennale stipulato tra le parti; vi è stata una inammissibile sopravvenuta rimodulazione, in senso peggiorativo, del sistema tariffario; appare violata la libertà di impresa e il diritto di proprietà tutelati rispettivamente dagli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violato il principio della certezza del diritto, il cui corollario è il principio della tutela del legittimo affidamento.
5. Si è costituito anche in appello il GSE, contrastando il gravame anche alla luce delle sopravvenute e recenti pronunce di questa Sezione del Consiglio di Stato (sentenze n. 11243 del 27.12.2023 e n. 6651 del 23.7.2024), relative alla medesima questione, con le quali è stata ritenuta la correttezza delle decisioni di primo grado e della ricostruzione del contesto normativo effettuata dalla consolidata giurisprudenza del TAR.
6. Con memoria di replica del 7.1.2025 l’appellante ha insistito sulle questioni già prospettate.
7. Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 28.1.2025.
8. L’appello è infondato.
9. Per il corretto inquadramento normativo della vicenda di causa (relativa a soggetto che ha partecipato alla procedura per l’ammissione alle "tariffe incentivanti" di cui al d.m. 28.7.2005 per impianto fotovoltaico, con domanda presentata il 30.9.2005 e stipula della convenzione in data 13.10.2008 con determinazione della tariffa incentivante da riconoscere per un periodo di venti anni), è opportuno evidenziare il seguente quadro normativo.
L’art. 7 d.lgs. n. 387/2003 (applicabile ratione temporis al caso in esame), nel demandare a “uno o più decreti” ministeriali la definizione dei “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare” (co. 1), ha previsto che tali criteri (tra l’altro): “d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell’entità dell'incentivazione. Per l’elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio” (co. 2, lett. d).
Il d.m. 28.7.2005, emanato in attuazione dell’art. 7 d.lgs. cit., agli artt. 5 e 6, ha indicato per l’appunto le “modalità per la determinazione dell’entità dell’incentivazione”, distinguendo tra impianti di potenza inferiore (art. 5) o superiore (art. 6) a 20 kW e, nell’ambito di ciascuna delle predette categorie, tra impianti la cui domanda d’incentivazione è stata proposta negli anni 2005/2006 o negli anni successivi.
Ai sensi dell’art. 6, co. 6, del predetto d.m., “l’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 6, commi 2 e 3, viene effettuato a decorrere dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat”.
Questa disposizione è stata sostituita dall’art. 4, co. 1, d.m. 6.2.2006, a mente del quale “l’aggiornamento delle tariffe incentivanti di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), all’art. 6, comma 2, lettera b), e all’art. 6, comma 3, lettera b), viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006 sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall’Istat”.
L’art. 8, co. 1, d.m. 6.2.2006 ha sancito, infine, che la modifica in questione si applica “alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 28 luglio 2005”.
Per effetto delle disposizioni ora riportate, dunque, l’aggiornamento ISTAT è rimasto escluso per le tariffe riconosciute sulla base di domande presentate negli anni 2005 e 2006 (artt. 5, co. 2, lett. a, e 6, commi 2 e 3, lettera a, d.m. 28.7.2005).
9.1. Come sopra ricordato, il contenzioso insorto a proposito del regime di aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti è stato oggetto della sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ritenuto la norma restrittiva di carattere interpretativo, escludendo per coloro che avevano presentato la domanda prima dell’entrata in vigore della norma ogni possibile legittimo affidamento.
9.2. La nota impugnata in questa sede prendeva spunto proprio dalla sentenza appena richiamata.
9.3. Con la sentenza di primo grado è stato respinto il ricorso della società produttrice, sulla base degli argomenti sopra riassunti, fondati sulla giurisprudenza amministrativa ritenuta condivisibile.
10. Il presente appello, incentrato sul complesso motivo di cui al superiore punto 4., si incentra sulla critica della ricostruzione effettuata dal Tar, sostenendosi che l’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 non avrebbe affatto imposto di prevedere un andamento decrescente della tariffa, affermandosi la natura innovativa delle modifiche introdotte con il d.m. 6.2.2006, sostenendosi che l’abolizione dell’adeguamento ISTAT per determinati operatori non fosse obiettivamente già in atto individuabile e riconoscibile nel testo del d.m. 28 luglio 2005, con la conseguenza che la portata innovativa integrerebbe una lesione del legittimo affidamento e violazione del principio europeo della certezza del diritto, avendo la nuova norma portata retroattiva.
11. Il complesso di tali questioni è già stato affrontato e risolto da questa Sezione con le condivise sentenze n. 11243 del 27 dicembre 2023 e n. 6651 del 23 luglio 2024, relative a vicende che appaiono sostanzialmente analoghe.
11.1. Con la prima di tali pronunce si è affermata la natura puramente giuridica della questione che è stata già affrontata dall’organo cui è assegnata la funzione nomofilattica nella giurisdizione amministrativa; la natura interpretativa della norma in questione è stata correttamente individuata dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria poiché lo scopo della previsione è stato quello di chiarire un aspetto della disciplina di cui al d.m. 28 luglio 2005 in coerenza con la norma che aveva delegato il Ministero ad emanare i decreti che stabilivano le procedure per riconoscere le tariffe incentivanti, cioè l’art. 7 d.lgs. 387/2003 che prevedeva che esse dovessero avere un andamento decrescente; non sono state ravvisate ragioni per discostarsi da tale orientamento né spazi per un intervento della Corte di Giustizia Europea.
11.2. Con la richiamata sentenza n. 6651 del 23.07.2024, che pure ha richiamato e condiviso il precedente arresto di Sezione n. 11243 del 27 dicembre 2023, si è nuovamente ricordato che la citata sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza plenaria ha affermato che il d.m. 6 febbraio 2006 “non faccia altro che esplicitare e chiarire una delle possibili interpretazioni della norma ” e non avrebbe pertanto alcun contenuto realmente innovativo, costituendo invece una semplice “interpretazione autentica del D.M. 28 luglio 2005 cosicché “non può configurarsi un legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del D.M. del2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatori esperti del settore”.
11.3. Tali coordinate interpretative si attagliano perfettamente alla vicenda in esame e sono pertanto meritevoli di essere confermate in questa sede, con conseguente infondatezza del gravame sia in relazione alla portata applicativa del citato D.M. 28 luglio 2005 sia rispetto alla questione afferente al possibile contrasto con i principi di diritto eurounitario.
11.4. Deve dunque ribadirsi quanto già affermato dall’Adunanza plenaria in questione a proposito della rilevata natura interpretativa del D.M. del 2006, laddove, dopo essersi evidenziata la portata chiarificatrice dell’art. 6 del decreto medesimo (in quanto esplicitante una delle possibili interpretazioni della norma contenuta nel richiamato decreto legislativo), ha affermato la natura di interpretazione autentica del testo contenuto nel d.m. del 2005, laddove si è precisato che l’aggiornamento delle tariffe per gli impianti di cui alla lettera b) “viene effettuato per ciascuno degli anni successivi al 2006”, essendo altresì convergente con ciò l’ulteriore previsione, di cui all’art. 8, comma 1, dello stesso d.m., per il quale la suddetta modifica si applica “alle domande inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore del D.M. 28 luglio 2005”.
Tale soluzione, peraltro, è la più favorevole per gli operatori tra quelle consentite dall’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: il vincolo del carattere decrescente della tariffa viene infatti assicurato mantenendola fissa a livello nominale e lasciandola decrescente solo in termini reali.
11.5. Già si è detto, poi, della conseguente inconfigurabilità di buona fede o di legittimo affidamento da parte dei soggetti che abbiano presentato domande negli anni 2005 e 2006, a fronte di una interpretazione del testo del d.m. del 2005 obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, e dunque certamente riconoscibile da parte di operatori esperti del settore.
11.6. Per le medesime ragioni non sussiste il paventato contrasto con diritti costituzionalmente garantiti o con la disciplina europea; peraltro, neppure può prospettarsi la sopravvenuta lesione di una situazione giuridica soggettiva di vantaggio (diritto di percepire gli incentivi rivalutati) laddove questa risulti ab origine insussistente.
11.7. Né può ritenersi che gli effetti portati sulla rivalutazione ISTAT attraverso il d.m. 6 febbraio 2006 abbiano avuto illegittima natura retroattiva, così ledendo la fiducia degli investitori e la propensione del mercato ad investire nel settore delle fonti rinnovabili (ponendosi così anche in netto contrasto anche con gli obiettivi fondamentali della politica europea di sviluppo di tali fonti energetiche), posto che anche tale profilo argomentativo è connesso alla lamentata violazione del principio di irretroattività che, per le ragioni anzidette, è invece da escludere.
E, al proposito, può anche richiamarsi quanto affermato da questo Consiglio, nel senso che il giudice nazionale di ultima istanza può risolvere la controversia interna senza investire la Corte di Giustizia della soluzione di quesiti pregiudiziali relativi alla corretta interpretazione del diritto unionale; pare invero che nella specie possa ritenersi che il consolidato orientamento giurisprudenziale sulla questione controversa consenta al giudice nazionale di escludere la presenza di elementi atti a far sorgere un dubbio ragionevole quanto all’interpretazione corretta del diritto dell’Unione, atteso che l’esclusione del prospettato contrasto della norma interna con le disposizioni di diritto unionale di cui trattasi s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cfr. Cons. St., ord., sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839).
11.7.1. Debbono al riguardo richiamarsi gli approdi ermeneutici sopra menzionati, specialmente a proposito:
- del fatto che l’art. 7 del d.lgs. 387/2003 - fonte sovraordinata rispetto ai decreti attuativi e vincolante nella interpretazione degli stessi - dispone al co.2, lett. d), che l’importo della tariffa incentivante è decrescente, per cui appare logico ritenere che i decreti ministeriali attuativi debbano in linea di principio essere idonei ad assicurare tale risultato; ciò comporta che deve ritenersi più coerente con la norma citata il fatto che la tariffa resti fissa nel suo valore nominale per il periodo in cui è riconosciuta ed erogata poiché ciò comporterebbe in termini reali un andamento appunto decrescente;
- della sentenza n. 9/2012 dell’Adunanza Plenaria, secondo cui la soluzione conseguente all’interpretazione autentica dell’art. 6, co. 6, del d.m. 28.7.2005 operata con l’art. 4, co.1, del d.m. 6.2.2006 ed alla convergente previsione di cui all’art. 8, co.1, dell’anzidetto d.m. “è la più favorevole per gli operatori tra quelle consentite dall’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: il vincolo del carattere decrescente della tariffa viene infatti assicurato mantenendola fissa a livello nominale e lasciandola decrescente solo in termini reali”;
- della inconfigurabilità di alcun legittimo affidamento, atteso che per i soggetti che avevano presentato le domande negli anni 2005 e 2005 l’interpretazione corretta dell’art. 6, co. 6, del DM 27.08.2005 era obiettivamente già in atto individuabile, prioritaria in ragione della sua diretta rispondenza alla norma di legge, di conseguenza, di certo riconoscibile da parte di operatori esperti del settore;
- della insussistenza della violazione dei principi della certezza del diritto e di irretroattività, attesa la natura meramente interpretativa e non innovativa dell’art. 4 del d.m. 6.2.2006; gli artt. 4.1 e 8 di tale decreto non hanno infatti ridotto le tariffe incentivanti, né violato atti frutto dell’autonomia privata (in violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione su consolidate posizioni di vantaggio riconosciute da negozi di diritto privato), né modificato indebitamente la Convenzione, atteso che il contenuto di questa si pone in rapporto di stretta accessorietà rispetto ai provvedimenti amministrativi di ammissione alle tariffe incentivanti e non può riconoscere un beneficio escluso dalle norme di legge e dai decreti ministeriali applicativi della stessa; peraltro, al momento dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 2006, nessuno degli impianti aveva cominciato a percepire la tariffa incentivante, poiché gli stessi dovevano ancora essere realizzati; mentre non può discendere un affidamento legittimo su provvidenze economiche attribuite ed erogate in pendenza di un ampio contenzioso giurisdizionale su vicende analoghe dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, pure con l’avvertenza della proposizione di impugnazioni e della possibilità di successiva ripetizione di quanto versato;
- del fatto che non risulta dimostrata alcuna violazione della libertà di iniziativa economica privata (di cui all’art. 41 della Costituzione), atteso che la necessità della indicizzazione degli incentivi di specie all’inflazione, sotto un profilo d’investimento di mercato, non è provata; né l’esonero dal rischio inflazione è connaturato all’attività di impresa, mentre la lettura dell’art. 41 della Costituzione comporta anche la necessità di considerare le esigenze delle imprese utilizzano l’energia elettrica e hanno interesse alla riduzione del relativo prezzo; infatti, la previsione di una tariffa incentivante di importo decrescente è volta a stimolare i soggetti realizzatori di impianti a realizzare delle economie di scala e ridurre i costi dell’energia prodotta mediante conversione fotovoltaica; né è configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. quando l’apposizione di limiti al suo esercizio (tra l’altro, nella specie, genericamente dedotti) corrisponda all’utilità sociale, purché l’individuazione di quest’ultima non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue ( ex multis , Corte Costituzionale, sentenza n. 16/2019, in materia di rimodulazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici); condizioni che, per quanto finora detto, risultano entrambe rispettate.
11.8. In definitiva, ritiene il Collegio che il recupero degli importi indebitamente versati dal GSE a titolo di rivalutazione ISTAT non abbia coinvolto profili involgenti la sfera di discrezionalità del Gestore, chiamato unicamente ad applicare la disciplina di riferimento alla luce del ricordato indirizzo dell’Adunanza Plenaria, atteso che le maggiori somme erogate dal GSE integrano altrettante obbligazioni restitutorie, riconducibili alla comune fattispecie di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ).
11.9. Come conseguenza dell’infondatezza dei motivi di appello, va disattesa la censura relativa alla domanda di accertamento della spettanza del diritto all’adeguamento Istat richiesto e l’istanza di risarcimento del danno, posto che alcun atto o comportamento illegittimo è stato accertato.
12. In conclusione, l’appello deve essere integralmente respinto.
12.1. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio stante la sopravvenienza delle decisioni di questo Consiglio, sopra richiamate, rispetto alla proposizione del gravame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO