Art. 1.
Il limite di spesa previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e dall' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1095 , per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e' elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori pubblici provvedera' altresi' all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia ed alle spese di progettazione.
Il limite di spesa previsto dall' articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 285 , e dall' articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1095 , per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia di Napoli e' elevato a 16 miliardi. Con tale somma il Ministero dei lavori pubblici provvedera' altresi' all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia ed alle spese di progettazione.