CASS
Sentenza 18 luglio 2023
Sentenza 18 luglio 2023
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare ha natura contenziosa, con conseguente applicazione, ai fini della determinazione del compenso del difensore, delle tabelle relative ai giudizi ordinari innanzi ai tribunali, che prevedono la separazione per fasi, e non già delle tabelle relative ai procedimenti di volontaria giurisdizione, che individuano una voce di compenso unica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2023, n. 20905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20905 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: D'ASCOLA PASQUALE - Presidente - Lavoro autonomo PAPA PATRIZIA - Consigliere - Ud. 19/01/2023 – GIANNACCARI ROSSANA - Consigliere Rel. - PU CRISCUOLO MAURO - Consigliere - R.G.N. 22106/2019 CAPONI REMO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22106/2019 proposto da: NA AR RU, difesa da se stessa ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato F. Cutrona in via Aulo Plazio n.5
- Ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello stato di Cagliari C.F. 80011080928 - resistente con atto di costituzione - Avverso l'ordinanza n.1806/2016 del Tribunale di Oristano depositata il 10/01/2019. FATTI DI CAUSA 1.1. L'Avv. Giovanna IA UR, con istanza depositata il 2 novembre 2016 chiese al Tribunale di Oristano la liquidazione dei compensi per Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 l'attività difensiva svolta in favore di CA RO, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare. 1.2. La nota spese era stata predisposta con riferimento ai procedimenti contenziosi di valore indeterminabile, secondo la tabella n.2 allegata al D.M. n. 55/2014, con le indicazioni delle fasi in cui si era articolato il giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per un totale di euro 2.942,50, oltre spese e accessori. 1.3. Con decreto del 19 novembre 2016, il Tribunale di Oristano liquidò il compenso in € 850,00 in modo unitario, senza operare alcuna distinzione per fasi. 1.4. L'Avv. Giovanna IA UR propose opposizione.
1.5. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, evidenziò che, correttamente, il Tribunale aveva liquidato il compenso in modo unitario, in applicazione della tabella 7 allegata al D.M. n. 55/2014, applicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione. 1.6. Il Tribunale di Oristano rigettò l'opposizione.
1.7. In particolare il Tribunale ritenne che i procedimenti di cui agli artt.342 bis e ter c.c. non avessero natura contenziosa ma rientrassero nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, con conseguente applicazione, ai fini della determinazione del compenso del difensore, della tabella n. 7 allegata al D.M. n. 55/2014. Detta tabella individua una voce di compenso unica, senza operare alcuna separazione per fasi. 1.8. Il Tribunale di Oristano, inoltre, ritenne congrua la liquidazione operata dal Giudice del provvedimento impegnato – in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 - alla luce della complessità della controversia, della delicatezza della questione trattata e dell'attività professionale complessivamente svolta. 2 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 2. Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale l'Avv. Giovanna IA UR ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 2.1. Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione. 2.2. Il procedimento, avviato per la definizione ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria del 22.10.2020 è stato rimesso alla pubblica udienza, “considerando che la natura contenziosa o amministrativa dell'ordine di protezione familiare è questione avente carattere nomofilattico, attesa la novità della questione e l'incidenza sulla liquidazione dei compensi professionali”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza e del procedimento, ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132 n.4 c.p.c., dell'art. 4, comma 1 e 5, dell'art. 5, comma 6 del D.M. n. 55/2014 per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione con cui era dedotto che i compensi erano stati liquidati al di sotto dei minimi tariffari, senza alcuna motivazione e nonostante la presenza di una specifica nota spese. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Il Tribunale si è pronunciato sul motivo di opposizione con il quale l'Avv. UR si doleva della liquidazione unitaria del compenso, senza distinzione tra fasi, come richiesto nella nota spese, spiegando di aver liquidato il compenso in modo unitario, sulla base della tabella N.7, allegata al DM55/2014, relativa ai procedimento di volontaria giurisdizione. 1.3. Non sussiste, pertanto il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., né il vizio di motivazione apparente poiché la motivazione soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art.132 c.p.c.
1.4. L'assenza di motivazione si esaurisce, infatti, nella "mancanza 3 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso si articola in tre sottomotivi;
con il motivo sub.1 si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato l'opponente alle spese di lite nonostante fosse del tutto vittoriosa;
con il motivo sub 2, si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c. e dell'artt. 4, comma 1 e 5, per non avere il Tribunale spiegato le ragioni per le quali la tabella n.7 allegata al DM 55/2014 sia applicabile ai procedimenti camerali di natura “contenziosa” nonostante tali procedimenti, benchè camerali, siano volti a dirimere un conflitto tra le parti e a decidere su posizioni giuridiche soggettive in contrasto. Ulteriore censura riguarda l'interpretazione dell'art. 4, comma 5 del D.M. 55/2014, del quale il giudice avrebbe dato una lettura illogica, affermando che la già menzionata disposizione non imporrebbe una liquidazione del compenso in fasi perché queste sarebbero previste solo in via esemplificativa. Con il terzo profilo del secondo motivo, si deduce la violazione dell'art.5, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale, pur avendo riconosciuto la complessità e la delicatezza della controversia ed i risultati conseguiti dal cliente, applicato lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 per le cause di valore indeterminabile. 2.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2.2. Il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare, di cui all'art.342 bis e ter c.c., è esperibile quando la 4 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. 2.3. L'ordine di protezione, che il giudice pronuncia con decreto, consiste nell'ordine, rivolto al soggetto che ha posto in essere la condotta pregiudizievole, di cessare la condotta medesima e di allontanarsi dalla casa familiare. 2.4. L'art.342 ter c.p.c. elenca una serie di provvedimenti che il giudice può adottare al fine di tutelare l'interesse del soggetto che ha subito la condotta pregiudizievole. 2.5. Il procedimento per l'ordine di protezione, pur svolgendosi in camera di consiglio, ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, come risulta dalla stessa Relazione Governativa al Disegno di legge 2.6. Carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare, che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà ed in generale la vita familiare. 2.7. L'ordine di protezione ha carattere decisorio e non si limita ad una mera gestione di interessi ed il provvedimento che definisce il giudizio non ha natura amministrativa, ma statuisce su posizioni giuridiche soggettive (Cassazione civile 01/07/2004,n.12021; Cass civ. 21.10.2009, n.22292). 2.8. Ulteriore caratteristica che connota l'ordine di protezione è il principio della domanda;
esso viene introdotto su istanza di parte e, laddove la parte ricorrente rinunci, il giudice adito non deve pronunciarsi sull'istanza, non essendo lo stesso investito di un ufficio 5 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 amministrativo che, al contrario, gli consentirebbe di mantenere un controllo sulla situazione processuale, a prescindere dalle sorti della domanda. 2.9. Nonostante il procedimento si definisca con un decreto, esso è reclamabile ed il giudizio di reclamo si svolge nel contraddittorio tra le parti. 2.10. Infine, nonostante il procedimento possa avere inizio con ricorso proposto dalla parte personalmente, è prevista, per l'articolazione del giudizio, l'assistenza tecnica del difensore.
2.11. Non osta alla natura contenziosa del procedimento la possibilità di revoca o modifica del provvedimento in presenza di fatti sopravvenuti, caratteristica che contraddistingue i provvedimenti in tema di diritto di famiglia (artt.710 c.c.) 2.12. Infine, non è di ostacolo alla natura contenziosa la non ricorribilità del provvedimento per cassazione, situazione che connota altri procedimenti di natura contenziosa, come il giudizio di reclamo. Come affermato da questa Corte, per l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. "non è sufficiente che il provvedimento abbia inciso su diritti soggettivi ... ma occorre che esso abbia deciso una controversia su diritti soggettivi con attitudine al giudicato o quanto meno con attitudine "pro iudicato" (Cassazione civile sez. VI, 07/12/2017, n.29492; Cassazione civile sez. I, 15/01/2007, n.625). Il decreto di concessione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari non ha le indicate caratteristiche, posto che ha una durata temporanea che non può superare il limite massimo di sei mesi, prorogabile solo per gravi motivi (art. 2, legge citata), perde di efficacia qualora nel procedimento personale di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio siano pronunziati i provvedimenti provvisori previsti 6 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 rispettivamente dall'art. 708 c.p.c. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 4 ed è volto a tutelare non interessi individuali ma l'interesse sociale alla tranquillità delle famiglie. 2.13. Deve, quindi, affermarsi che il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare, di cui all'art. 342 bis e ter c.c., ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, pur con i limiti di cui si è detto al paragrafo precedente. 2.14. La liquidazione del compenso al difensore va, pertanto, effettuata non sulla base della tabella n.7 del D.M. n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma sulla base della tabella n.4 dello stesso D.M. n. 55 del 2014, relativa ai giudizi ordinari dinnanzi al Tribunale. 2.5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al secondo motivo per quanto di ragione, con assorbimento delle censure riguardanti la determinazione delle spese di lite. 3. L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione;
rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 19 gennaio 2023. IL PRESIDENTE UA D'SC 7 di 8 8 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023
- Ricorrente -
contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello stato di Cagliari C.F. 80011080928 - resistente con atto di costituzione - Avverso l'ordinanza n.1806/2016 del Tribunale di Oristano depositata il 10/01/2019. FATTI DI CAUSA 1.1. L'Avv. Giovanna IA UR, con istanza depositata il 2 novembre 2016 chiese al Tribunale di Oristano la liquidazione dei compensi per Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 l'attività difensiva svolta in favore di CA RO, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato in un procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare. 1.2. La nota spese era stata predisposta con riferimento ai procedimenti contenziosi di valore indeterminabile, secondo la tabella n.2 allegata al D.M. n. 55/2014, con le indicazioni delle fasi in cui si era articolato il giudizio (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) per un totale di euro 2.942,50, oltre spese e accessori. 1.3. Con decreto del 19 novembre 2016, il Tribunale di Oristano liquidò il compenso in € 850,00 in modo unitario, senza operare alcuna distinzione per fasi. 1.4. L'Avv. Giovanna IA UR propose opposizione.
1.5. Il Ministero della Giustizia, costituitosi in giudizio, evidenziò che, correttamente, il Tribunale aveva liquidato il compenso in modo unitario, in applicazione della tabella 7 allegata al D.M. n. 55/2014, applicabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione. 1.6. Il Tribunale di Oristano rigettò l'opposizione.
1.7. In particolare il Tribunale ritenne che i procedimenti di cui agli artt.342 bis e ter c.c. non avessero natura contenziosa ma rientrassero nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, con conseguente applicazione, ai fini della determinazione del compenso del difensore, della tabella n. 7 allegata al D.M. n. 55/2014. Detta tabella individua una voce di compenso unica, senza operare alcuna separazione per fasi. 1.8. Il Tribunale di Oristano, inoltre, ritenne congrua la liquidazione operata dal Giudice del provvedimento impegnato – in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 - alla luce della complessità della controversia, della delicatezza della questione trattata e dell'attività professionale complessivamente svolta. 2 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 2. Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale l'Avv. Giovanna IA UR ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 2.1. Il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione. 2.2. Il procedimento, avviato per la definizione ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., con ordinanza interlocutoria del 22.10.2020 è stato rimesso alla pubblica udienza, “considerando che la natura contenziosa o amministrativa dell'ordine di protezione familiare è questione avente carattere nomofilattico, attesa la novità della questione e l'incidenza sulla liquidazione dei compensi professionali”. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza e del procedimento, ex art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., in relazione agli artt. 112, 132 n.4 c.p.c., dell'art. 4, comma 1 e 5, dell'art. 5, comma 6 del D.M. n. 55/2014 per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione con cui era dedotto che i compensi erano stati liquidati al di sotto dei minimi tariffari, senza alcuna motivazione e nonostante la presenza di una specifica nota spese. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Il Tribunale si è pronunciato sul motivo di opposizione con il quale l'Avv. UR si doleva della liquidazione unitaria del compenso, senza distinzione tra fasi, come richiesto nella nota spese, spiegando di aver liquidato il compenso in modo unitario, sulla base della tabella N.7, allegata al DM55/2014, relativa ai procedimento di volontaria giurisdizione. 1.3. Non sussiste, pertanto il vizio di omessa pronuncia ex art.112 c.p.c., né il vizio di motivazione apparente poiché la motivazione soddisfa il minimo costituzionale richiesto dall'art.132 c.p.c.
1.4. L'assenza di motivazione si esaurisce, infatti, nella "mancanza 3 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso si articola in tre sottomotivi;
con il motivo sub.1 si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato l'opponente alle spese di lite nonostante fosse del tutto vittoriosa;
con il motivo sub 2, si deduce la violazione dell'art.91 c.p.c. e dell'artt. 4, comma 1 e 5, per non avere il Tribunale spiegato le ragioni per le quali la tabella n.7 allegata al DM 55/2014 sia applicabile ai procedimenti camerali di natura “contenziosa” nonostante tali procedimenti, benchè camerali, siano volti a dirimere un conflitto tra le parti e a decidere su posizioni giuridiche soggettive in contrasto. Ulteriore censura riguarda l'interpretazione dell'art. 4, comma 5 del D.M. 55/2014, del quale il giudice avrebbe dato una lettura illogica, affermando che la già menzionata disposizione non imporrebbe una liquidazione del compenso in fasi perché queste sarebbero previste solo in via esemplificativa. Con il terzo profilo del secondo motivo, si deduce la violazione dell'art.5, comma 6 del DM 55/2014, per avere il Tribunale, pur avendo riconosciuto la complessità e la delicatezza della controversia ed i risultati conseguiti dal cliente, applicato lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 per le cause di valore indeterminabile. 2.1. Il motivo è fondato nei limiti di cui in motivazione. 2.2. Il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare, di cui all'art.342 bis e ter c.c., è esperibile quando la 4 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente. 2.3. L'ordine di protezione, che il giudice pronuncia con decreto, consiste nell'ordine, rivolto al soggetto che ha posto in essere la condotta pregiudizievole, di cessare la condotta medesima e di allontanarsi dalla casa familiare. 2.4. L'art.342 ter c.p.c. elenca una serie di provvedimenti che il giudice può adottare al fine di tutelare l'interesse del soggetto che ha subito la condotta pregiudizievole. 2.5. Il procedimento per l'ordine di protezione, pur svolgendosi in camera di consiglio, ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, come risulta dalla stessa Relazione Governativa al Disegno di legge 2.6. Carattere distintivo dei procedimenti contenziosi è la circostanza che il giudice è chiamato a dirimere una controversia tra posizioni giuridiche contrapposte, riguardanti diritti soggettivi a contenuto patrimoniale e/o personale particolarmente pregnanti nella vita familiare, che incidono sulla libertà personale, la libertà di circolazione, il diritto di proprietà ed in generale la vita familiare. 2.7. L'ordine di protezione ha carattere decisorio e non si limita ad una mera gestione di interessi ed il provvedimento che definisce il giudizio non ha natura amministrativa, ma statuisce su posizioni giuridiche soggettive (Cassazione civile 01/07/2004,n.12021; Cass civ. 21.10.2009, n.22292). 2.8. Ulteriore caratteristica che connota l'ordine di protezione è il principio della domanda;
esso viene introdotto su istanza di parte e, laddove la parte ricorrente rinunci, il giudice adito non deve pronunciarsi sull'istanza, non essendo lo stesso investito di un ufficio 5 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 amministrativo che, al contrario, gli consentirebbe di mantenere un controllo sulla situazione processuale, a prescindere dalle sorti della domanda. 2.9. Nonostante il procedimento si definisca con un decreto, esso è reclamabile ed il giudizio di reclamo si svolge nel contraddittorio tra le parti. 2.10. Infine, nonostante il procedimento possa avere inizio con ricorso proposto dalla parte personalmente, è prevista, per l'articolazione del giudizio, l'assistenza tecnica del difensore.
2.11. Non osta alla natura contenziosa del procedimento la possibilità di revoca o modifica del provvedimento in presenza di fatti sopravvenuti, caratteristica che contraddistingue i provvedimenti in tema di diritto di famiglia (artt.710 c.c.) 2.12. Infine, non è di ostacolo alla natura contenziosa la non ricorribilità del provvedimento per cassazione, situazione che connota altri procedimenti di natura contenziosa, come il giudizio di reclamo. Come affermato da questa Corte, per l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. "non è sufficiente che il provvedimento abbia inciso su diritti soggettivi ... ma occorre che esso abbia deciso una controversia su diritti soggettivi con attitudine al giudicato o quanto meno con attitudine "pro iudicato" (Cassazione civile sez. VI, 07/12/2017, n.29492; Cassazione civile sez. I, 15/01/2007, n.625). Il decreto di concessione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari non ha le indicate caratteristiche, posto che ha una durata temporanea che non può superare il limite massimo di sei mesi, prorogabile solo per gravi motivi (art. 2, legge citata), perde di efficacia qualora nel procedimento personale di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio siano pronunziati i provvedimenti provvisori previsti 6 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023 rispettivamente dall'art. 708 c.p.c. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 4 ed è volto a tutelare non interessi individuali ma l'interesse sociale alla tranquillità delle famiglie. 2.13. Deve, quindi, affermarsi che il procedimento avente ad oggetto un ordine di protezione in ambito familiare, di cui all'art. 342 bis e ter c.c., ha natura contenziosa in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, pur con i limiti di cui si è detto al paragrafo precedente. 2.14. La liquidazione del compenso al difensore va, pertanto, effettuata non sulla base della tabella n.7 del D.M. n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma sulla base della tabella n.4 dello stesso D.M. n. 55 del 2014, relativa ai giudizi ordinari dinnanzi al Tribunale. 2.5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto limitatamente al secondo motivo per quanto di ragione, con assorbimento delle censure riguardanti la determinazione delle spese di lite. 3. L'ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione;
rigetta il primo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Oristano in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 19 gennaio 2023. IL PRESIDENTE UA D'SC 7 di 8 8 di 8 Numero registro generale 22106/2019 Numero sezionale 255/2023 Numero di raccolta generale 20905/2023 Data pubblicazione 18/07/2023