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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1046/2023
CORTE D'APPELLO di MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carlo MADDALONI Presidente
dott. Giovanna FERRERO Consigliere
dott. Manuela ANDRETTA Consigliere estensore riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 23 aprile 2024
nel procedimento promosso da:
(C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Email_1
Francesco Siciliano, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
RECLAMANTE
Contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, che lo rappresenta e difende ex
lege
1 RECLAMATO
Ha emesso il seguente
DECRETO
Nel procedimento in epigrafe trascritto, introdotto con ricorso ex art. 5 ter L.
89/2001, in opposizione al decreto di accoglimento in data 14 luglio 2023 emesso nel procedimento n. 734/2023 r.g.
2 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 5 ter, primo comma, della legge n. 89 del 2001, depositato il 14 settembre 2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di questa Corte di Appello - con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato il 23 giugno 2023, ex art. 3 della predetta legge, dall'odierna parte reclamante, per l'eccesiva durata del fallimento della società “Marvecspharma
Services S.r.l.” – chiedendo la revoca del decreto e, previo accertamento della violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché della legge n. 89 del 2001, la condanna del al Controparte_1
pagamento di un equo indennizzo da liquidarsi equitativamente sulla base di un parametro annuo di euro 800,00 e di un'irragionevole durata della procedura presupposta di otto anni.
Costituitosi nel presente giudizio, il ha Controparte_1
preliminarmente eccepito la tardività dell'opposizione e ha confutato, nel merito, il fondamento della stessa, chiedendone il rigetto. Ha chiesto la condanna della parte reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione è fondata.
Il decreto impugnato da è stato depositato in Parte_1
Cancelleria il 14 luglio 2023, con la conseguenza che il termine per proporre opposizione è scaduto mercoledì 13 settembre 2023.
Tra i documenti prodotti unitamente all'impugnazione Parte_1
ha depositato un'istanza di rimessione in termini, con la quale ha affermato di aver presentato “in data 13 settembre 2023 (omissis) reclamo presso la Corte d'Appello di Milano e che tale Reclamo per un guasto ai server è finito negli errori fatali e ciò ha determinato la scadenza del termine per la presentazione del gravame”. Ha, inoltre, precisato che si è trattato di un “guasto ai sistemi informatici” da attribuire all'ufficio giudiziario, che si sarebbe tradotto in una causa di forza maggiore.
Rilevato che delle deduzioni poste dalla parte reclamante a fondamento dell'istanza di rimessione in termini non sussiste alcuna prova, l'opposizione va dichiarata inammissibile, perché proposta oltre il termine perentorio previsto dall'art. 5 ter della legge n. 89 del 2001.
3 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, il reclamante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese della presente fase al vittorioso . Controparte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, con riferimento al valore della controversia (ricompreso nello scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000,00, secondo le prospettazioni della parte reclamante), all'attività difensiva effettivamente svolta, alla semplicità delle questioni affrontate nelle prime due fasi, di studio e introduttiva e alla breve discussione orale tenuta nella fase decisionale, che giustificano la liquidazione delle spese nei minimi dello scaglione di riferimento (cfr. Cass., ord. 28 maggio 2020, n. 9728; Cass., ord. 2 settembre 2019, n. 21936).
Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., con la conseguenza che la relativa domanda di condanna proposta dal Controparte_1
deve essere rigettata.
[...]
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano in data 14 luglio 2023 emesso nel procedimento n. 734/2023 r.g.;
condanna a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1
spese della presente fase, liquidate in euro 1.984,00 per compensi, oltre spese generali e C.P.A. come per legge, oltre I.V.A. se dovuta;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
. Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Sezione Seconda Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
Il consigliere estensore
Dott. Manuela Andretta
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