Ordinanza cautelare 25 gennaio 2024
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 20/02/2025, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in Italia del 21/10/2023, avente protocollo n. -OMISSIS-, rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a Dacca e notificato al ricorrente il 06/11/2023;
di tutti gli atti ad essi presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati ob relationem, c on espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti che non si sono potuti conoscere o che sopravverranno nel corso del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente-OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, con ricorso ritualmente notificato e depositato, premesso di essere beneficiario del Nulla Osta al lavoro richiesto dal proprio potenziale datore di lavoro italiano ed emesso dal competente S.U.IMM., di aver chiesto, senza successo, il visto d’ingresso per lavoro subordinato all’Ambasciata d’Italia a Dacca, impugna il provvedimento di diniego del visto emesso dal predetto Ambasciata chiedendone l’annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, deducendone la violazione di legge, l’eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.
2.. Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente depositando relazione.
3. Il ricorso è stato da ultimo chiamato alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025 nel corso della quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
4. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente ha depositato procura alle liti legalizzata e che pertanto deve essere disattesa l’eccezione sulla nullità della procura sollevata dalla difesa erariale;
5. Nel merito, si deve osservare che il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione della legge procedimentale atteso che non risulta emesso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l 241/90.
Va considerato infatti che il provvedimento de quo è stato emesso in data 29/10/23 e, pertanto, non è applicabile al caso di specie il novellato comma 7-bis dell’art 4 d.lgs. 286/98 introdotto dall’art. 1 c. 1 lett. A), n. 2), del D.L. 145/ 2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187 , la cui entrata in vigore è posticipata ai sensi del c. 2 di predetto decreto.
Doveva pertanto essere emesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis l. 241/90.
5.1. Ogni altro profilo di doglianza deve considerarsi assorbito.
6. Per quanto concerne le spese di lite, considerato che il principio della soccombenza secondo pacifica giurisprudenza deve essere adattato alle peculiarità del giudizio amministrativo e considerato che l’accoglimento si basa su vizi formali, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.