Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/06/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 37/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile composto dai Sigg.: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice est. dott.ssa Marta Speciale Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 37 del Registro Generale Contenzioso 2025 promossa da: nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Tomasello, presso il cui studio, sito in
Gioia Tauro alla via Carducci n. 25, è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Elio Cannizzaro, presso il cui studio, in Palmi alla via S.Rocco Trav. III n.7, è elettivamente domiciliato;
resistente e con l'intervento obbligatorio del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
Conclusioni delle parti: come precisate all'udienza del 13.6.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 13.01.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Controparte_2
concordatario con nel Comune di Gioia Tauro (RC) il 10.8.1996, matrimonio Controparte_1 trascritto presso lo Stato Civile di quel Comune nell'anno 1996, Atto n°37, Parte II, serie A;
precisava che dall'unione coniugale erano nati quattro figli, di cui solo l'ultimogenita , (nata a [...]
Polistena il 10.9.2010) era ancora minorenne, mentre (nato a [...] il Persona_2
5.2.2001), (nata a [...] il [...]) e (nato a [...]_3 Persona_3
che il rapporto tra i coniugi da tempo risultava deteriorato tanto che il Tribunale di Palmi, con sentenza R.S. n. 70/2024 pubbl. il 29.01.2024, in seguito a istanza di trasformazione del rito in consensuale, aveva dichiarato la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle stesse parti nell'accordo sottoscritto il
5.12.2023 e di seguito riportate “1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
3) essendo la sig.ra proprietaria (quale erede legittima) della casa coniugale per la quota del 50%, la Controparte_2 parte dell'immobile ove attualmente il sig. abita viene a lui assegnata fino a Controparte_1
quando la figlia minore non diventerà economicamente autosufficiente e deciderà Per_1
spontaneamente di trasferirsi altrove;
4) la madre potrà programmare, previo consenso della minore, due incontri settimanali in concomitanza con gli impegni della stessa al fine di mantenere i rapporti significativi tra genitore e figlio: gli incontri non sono obbligatori e possono essere stabiliti di volta in volta da;
5) i genitori sin da ora prestano il consenso affinché la figlia minore Persona_1
possa rivolgersi ad uno psicologo onde tutelare il suo benessere fisico ed emotivo;
6) la sig.ra CP_4
, genitore non collocatario, in nessun caso potrà imporre alla figlia minorenne di stare con
[...] lei se quest'ultima continuerà a rifiutare categoricamente ogni rapporto;
7) la madre corrisponderà alla figlia minore un assegno di mantenimento pari ad 100,00 euro mensili, entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese con apposito versamento in un conto e/o carta o libretto cointestato tra il padre e la minore del quale in prosieguo saranno indicati gli estremi. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) le spese straordinarie, ed in particolare: spese mediche non mutuabili e per l'acquisto di occhiali da vista, spese per l'acquisto dei libri scolastici, rette per attività sportive extrascolastiche (es. palestra, campi estivi etc.), spese per viaggi di istruzione o gite scolastiche saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; ciascuno dei genitori avrà cura di concordare preventivamente con l'altro le predette spese straordinarie e di documentarle successivamente;
9) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero etc.) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
10) per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, qualora la minore lo voglia, negli anni pari
[...]
trascorrerà la vigilia con la madre e la festività con il padre, salvo variazioni concordate Per_1
in tempo utile che i coniugi potranno intraprendere;
11) per le festività di seguito elencate: Lunedì dell'Angelo; 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
8 dicembre, previa volontà della minore, la stessa trascorrerà una festività con un genitore e la successiva festività con l'altro ad anni alterni, salvo variazioni concordate in tempo utile che i coniugi potranno intraprendere;
12) nessuno dei genitori programmerà le attività extra scolastiche della figlia nel tempo in cui starà con l'altro genitore a meno che la figlia non sia d'accordo; 13) previo consenso della minore , entrambi Per_1 i genitori potranno partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla scuola, agli incontri genitori insegnanti nonché alle attività extrascolastiche, ove previsto;
14) durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere, qualora lo voglia, 10 giorni consecuitivi ricompresi tra il mese di luglio ed il mese di agosto con la madre. Durante tale periodo il padre avrà comunque la possibilità di incontrare e vedere la figlia;
15) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, tranne per l'assegno in favore della figlia minore che, d'ora in poi, sarà richiesto dal padre che a sua volta lo farà confluire nel conto-libretto-carta cointestato con la medesima;
16) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatri, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi”. La ricorrente evidenziava che nelle more, da un lato, non si era ricostituita l'unione spirituale e materiale tra le parti, dall'altro, il marito non intendeva divorziare pertanto chiedeva “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. e la sig.ra n Gioia Tauro Controparte_1 Parte_1
(RC) il 10.8.1996, registrato presso lo Stato Civile di detto Comune nell'anno 1996, Atto n°37, Parte
II, serie A, in regime di comunione dei beni;
2) Confermare tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale.”.
Il Giudice con decreto fissava l'udienza di comparizione parti al 18.04.2025 assegnando i termini di legge.
All'udienza fissata il resistente non compariva e la ricorrente chiedeva un breve rinvio dando atto di colloqui con il marito per accordarsi sulle condizioni di divorzio. Il Giudice accoglieva la richiesta e rinviava la causa.
L'11.6.2025 si costituiva chiedendo, oltre la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, di “– disporre l'affidamento congiunto della figlia minore, prevedendo una distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun genitore;
– escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico del sig. nei confronti della sig.ra Controparte_1 CP_2
; – disporre, stante la distribuzione paritaria dei periodi di permanenza della figlia minore
[...]
presso ciascun genitore, il mantenimento diretto di quest'ultima continuando a percepire l'assegno disposto in sede di separazione;
– assegnare al sig. la casa coniugale.” Controparte_1
All'udienza del 13.6.2025 la ricorrente si opponeva alla memoria di costituzione della controparte, poiché tardiva ed intempestiva, evidenziando di voler conciliare alle condizioni rappresentate in sede di ricorso introduttivo. Il resistente, presente personalmente, dichiarava di aderire alla domanda di
, chiedendo la conferma delle condizioni di separazione per come indicate nel ricorso Controparte_2
introduttivo e rinunciando espressamente alle conclusioni formulate in comparsa. A questo punto, i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione. Il Giudice assegnava la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
2.Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento della richiesta congiunta delle parti.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio nel Comune di
Comune di Gioia Tauro (RC) il 10.8.1996, matrimonio trascritto presso lo Stato Civile di quel
Comune nell'anno 1996, Atto n°37, Parte II, serie A. Il lasso temporale intercorso dalla pronuncia di separazione personale, dichiarata con sentenza R.S. n. 70/2024 pubbl. il 29.01.2024, in seguito a istanza di trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, senza che le parti abbiano ricomposto la “unione spirituale e materiale” nonché la comune volontà ribadita innanzi al giudice delegato, consentono di affermare che nella fattispecie non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale.
Risultano, dunque, integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
Allo stesso modo, considerato che dall'unione coniugale sono nati quattro figli, di cui solo una ancora minorenne, , (nata a [...] il [...]) mentre (nato a [...]_2
Polistena il 5.2.2001), (nata a [...] il [...]), Controparte_3 Persona_3
(nato a [...] il [...]) sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, le condizioni della separazione indicate dalle parti, riportate in dispositivo, sono in linea con il dettato normativo e la consolidata giurisprudenza in materia di famiglia e non contrarie all'ordine pubblico.
3. Le spese di lite si intendono compensate stante l'accordo raggiunto dalle parti.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, e , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
), così provvede: C.F._2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti nel
Comune di Comune di Gioia Tauro (RC) il 10.8.1996, matrimonio trascritto presso lo Stato Civile di quel Comune nell'anno 1996, Atto n°37, Parte II, serie A alle seguenti condizioni: “1) la figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre;
2) essendo la sig.ra CP_2
proprietaria (quale erede legittima) della casa coniugale per la quota del 50%, la parte
[...] dell'immobile ove attualmente il sig. abita viene a lui assegnata fino a quando la Controparte_1
figlia minore non diventerà economicamente autosufficiente e deciderà spontaneamente di Per_1
trasferirsi altrove;
3) la madre potrà programmare, previo consenso della minore, due incontri settimanali in concomitanza con gli impegni della stessa al fine di mantenere i rapporti significativi tra genitore e figlio: gli incontri non sono obbligatori e possono essere stabiliti di volta in volta da
; 4) i genitori sin da ora prestano il consenso affinché la figlia minore possa Persona_1
rivolgersi ad uno psicologo onde tutelare il suo benessere fisico ed emotivo;
5) la sig.ra CP_4
, genitore non collocatario, in nessun caso potrà imporre alla figlia minorenne di stare con
[...]
lei se quest'ultima continuerà a rifiutare categoricamente ogni rapporto;
6) la madre corrisponderà alla figlia minore un assegno di mantenimento pari ad 100,00 euro mensili, entro Persona_1
il giorno 5 di ogni mese con apposito versamento in un conto e/o carta o libretto cointestato tra il padre e la minore del quale in prosieguo saranno indicati gli estremi. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie, ed in particolare: spese mediche non mutuabili e per l'acquisto di occhiali da vista, spese per l'acquisto dei libri scolastici, rette per attività sportive extrascolastiche (es. palestra, campi estivi etc.), spese per viaggi di istruzione o gite scolastiche saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; ciascuno dei genitori avrà cura di concordare preventivamente con l'altro le predette spese straordinarie e di documentarle successivamente;
8) ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia minore (scuola, sport, tempo libero etc.) verrà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
9) per le festività di Natale, Capodanno e Pasqua, qualora la minore lo voglia, negli anni pari
[...]
trascorrerà la vigilia con la madre e la festività con il padre, salvo variazioni concordate Per_1
in tempo utile che i coniugi potranno intraprendere;
10) per le festività di seguito elencate: Lunedì dell'Angelo; 25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
8 dicembre, previa volontà della minore, la stessa trascorrerà una festività con un genitore e la successiva festività con l'altro ad anni alterni, salvo variazioni concordate in tempo utile che i coniugi potranno intraprendere;
11) nessuno dei genitori programmerà le attività extra scolastiche della figlia nel tempo in cui starà co n l'altro genitore a meno che la figlia non sia d'accordo; 12) previo consenso della minore , entrambi Per_1
i genitori potranno partecipare a tutti gli eventi organizzati dalla scuola, agli incontri genitori1insegnanti nonché alle attività extrascolastiche, ove previsto;
13) durante il periodo estivo la figlia potrà trascorrere, qualora lo voglia, 10 giorni consecuitivi ricompresi tra il mese di luglio ed il mese di agosto con la madre. Durante tale periodo il padre avrà comunque la possibilità di incontrare e vedere la figlia;
14) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro, tranne per l'assegno in favore della figlia minore che, d'ora in poi, sarà richiesto dal padre che a sua volta lo farà confluire nel conto-libretto-carta cointestato con la medesima;
15) i coniugi prestano, sin d'ora, reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatri, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi”;
-compensa le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di competenza per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione del presente provvedimento ai difensori delle parti costituite.
Così deciso nella camera di consiglio in Palmi del 19.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Mariano Carella dott. Piero Viola