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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/09/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bracci
- attrice opponente contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vaccari
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di assicurazione.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 2/5/2025, “per le causali di cui in narrativa dichiarare infondate le pretese economiche avanzate nei confronti della Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 968/22 (RG n. 2347/22 emesso dal Giudice
[...]
Dott.ssa Alessia De Durante) e notificato in data 1 luglio 2022 in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato nel merito. Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 30/4/2025, “NEL MERITO in via principale: - accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del D.I. 968/2022 – RG. 2347/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa nei confronti della (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, per l'effetto,
1 confermare in ogni sua parte il D.I. 968/2022 – RG. 2347/2022 emesso dal Tribunale di Pisa;
- condannare parte opponente al pagamento della somma di € 98.249,53, gli interessi come da domanda, nonché le spese legali liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, C.p.a. e Iva se dovuta e successive occorrende;
NEL MERITO In via subordinata: - condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per i motivi indicati in narrativa;
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto condannare l'opponente a quella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di opposizione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. La (di seguito, ”) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29/6/2022, con il quale le è stato ingiunto, il pagamento della somma di € 98.249,53, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Tale importo è stato richiesto a Controparte_1 titolo di “regolazione” annuale del premio assicurativo relativo al periodo compreso tra il 31/12/2017
e il 31/12/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali della polizza assicurativa n. 1100063 – “Responsabilità Civile Generale” –, stipulata con decorrenza dal 12/3/2007 al 31/12/2008, soggetta a rinnovo tacito e con premio pattuito in rate semestrali di € 4.250,00.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha eccepito:
- la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione, deducendo la nullità e/o inefficacia della clausola relativa alla “regolazione” annuale del premio, contenuta nell'art. 18 delle condizioni generali della polizza, in quanto vessatoria – atteso che detta clausola determinava, a carico del contraente debole, un incremento del premio sproporzionato rispetto all'importo ordinario mensile –
, nonché priva della doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341, 1342 c.c. e 33 D.lgs. n. 205/2005;
- di non essere mai stata resa edotta dell'esistenza dell'obbligo di corrispondere una “regolazione” di premio in favore della Compagnia assicuratrice, né di aver mai prestato consenso o acquisito conoscenza in ordine al tasso R.C.T. applicato.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), contestando Controparte_1 CP_1 integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta ha eccepito:
2 - la polizza sottoscritta dall'opponente non aveva natura di contratto a premio fisso, bensì di contratto a premio variabile, determinato con cadenza annuale in relazione ai parametri contrattualmente previsti (doc. 3, fascicolo monitorio). In polizza era indicato esclusivamente un premio minimo, fissato provvisoriamente e anticipato in un determinato importo (nella specie, pari a € 4.250,00), mentre l'eventuale conguaglio era determinato tenendo conto dei dati variabili che l'assicurato si era obbligato a comunicare all'assicuratore al termine del periodo assicurativo, con applicazione del tasso
R.C.T. nella misura del 34,76%, come confermato e sottoscritto dall'assicurata anche nell'appendice di precisazione del 3/10/2013 (docc. 11-13, fascicolo di parte opposta);
- l'assicuratrice aveva ripetutamente richiesto e sollecitato la Cooperativa alla trasmissione dei dati variabili necessari alla regolazione del premio, ma l'opponente aveva provveduto a comunicarli solo nel marzo 2021, con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- la Cooperativa non poteva in alcun modo essere qualificata quale contraente consumatore o contraente debole, trattandosi di persona giuridica operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, e risultava pienamente consapevole, sia al momento della conclusione del contratto che successivamente, delle clausole e condizioni contrattuali, le quali non solo erano state dichiarate conosciute, ma erano state altresì espressamente accettate con doppia sottoscrizione.
1.3. All'udienza di prima comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – il Giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta.
Revocata l'ordinanza istruttoria emessa in data 17/12/2023, all'udienza del 13/3/2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/5/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Pacifica la sussistenza di un rapporto assicurativo tra le parti, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla verifica dell'efficacia della clausola di “regolazione” del premio assicurativo contenuta nell'art. 18 delle condizioni generali della polizza, previo accertamento della natura eventualmente vessatoria della clausola medesima e della conseguente necessità della doppia sottoscrizione ai sensi dagli artt. 1341, co. 2, e 1342, co. 2, c.c.
3 2.1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo, operato dall'opponente, alla disciplina consumeristica, allo scopo di attrarre la clausola in esame nell'ambito della vessatorietà sancita dall'art. 33 D.lgs. n. 205/2005. Invero, la stessa natura giuridica della Cooperativa sociale esclude in radice la possibilità di qualificarla come consumatore inteso quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (cfr. art. 3, co. 1, D.lgs. n. 205/2005).
2.1.2. Ciò posto, occorre valutare se la clausola in esame possa essere ricondotta al novero delle clausole c.d. “onerose”, che richiedono, a pena d'inefficacia, l'approvazione specifica per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, in relazione all'art. 1342, co. 2, c.c.
2.1.2.1. Sul punto, le Sezioni Unite, in sostanziale adesione alla nuova impostazione (cui aveva aderito anche la coeva Cass. civ. n. 4661/2007), nell'enunciare il principio secondo cui la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (c.d. “assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo”), comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c., la cui rilevanza deve essere apprezzata alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ha altresì chiarito che la clausola in esame non può essere intesa come uno strumento di protezione del solo assicuratore, dovendosi invece riconoscere l'indiscutibile vantaggio reciproco che entrambe le parti traggono dalla regolazione convenzionale del premio;
essa deve pertanto essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione (Cass. Sez. Un. n. 4631/2007).
Ne consegue che la clausola di regolazione del premio non è, di per sé, onerosa, ma ne assume il carattere, ai fini dell'art. 1341, co. 2, c.c., solo laddove – e limitatamente alla parte in cui – sia pattiziamente predeterminato l'effetto sospensivo dell'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il contraente assicurato non paghi l'eventuale differenza di premio da versare a conguaglio, o non dia le comunicazioni relative al fatturato definitivo (in tal senso, a contrario, Cass. civ. n. 16394/2009).
Tale orientamento risulta consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che: “In tema di assicurazione contro i danni, la cd. "clausola di regolazione del premio" non è di per sé vessatoria”, assumendo tale carattere, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., solo “qualora sia pattiziamente predeterminato l'effetto sospensivo dell'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo per il caso in cui l'assicurato non paghi l'eventuale differenza di premio da versare a conguaglio oppure ometta di comunicare i dati necessari per la determinazione variabile del premio” (cfr. Cass. civ. n. 14065/2010). Analoga impostazione è stata fatta propria anche dalla più recente giurisprudenza di merito (C.d.A. Firenze n. 978/2020).
4 Del resto, un'interpretazione letterale dell'art. 1341, co. 2, c.c., il quale contiene un elenco tassativo
– sebbene suscettibile di lettura estensiva – non può che condurre alla medesima conclusione, non rientrando la clausola di “regolazione” in alcuna delle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione.
2.1.2.2. Alla luce delle considerazioni svolte, può dunque concludersi nel senso della piena validità ed efficacia della clausola di “regolazione” del premio di cui all'art. 18 delle condizioni generali della polizza assicurativa, la quale non necessita di alcuna specifica doppia sottoscrizione, ad eccezione della parte concernente il diritto di recesso che – come documentalmente provato e riconosciuto dalla stessa opponente – risulta essere stata puntualmente sottoscritta.
2.1.3. Nessun fondamento può poi attribuirsi all'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa mancata conoscenza della clausola di “regolazione”, la quale risulta espressamente contemplata nelle condizioni generali di contratto, così come dei tassi, chiaramente indicati nella documentazione allegata alla polizza ed oggetto di specifica sottoscrizione da parte della stessa
Cooperativa opponente (cfr. docc. 11-13, fascicolo di parte opposta).
La documentazione prodotta dall'assicuratrice rende, altresì, prive di rilevanza e, pertanto, superflue le istanze istruttorie formulate dall'opponente, che non hanno trovato ingresso nel presente giudizio.
2.2. Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che la abbia agito con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia Parte_1 abusato dello strumento processuale.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i parametri minimi alla fase di trattazione/istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali, e alla fase decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata in assenza di ulteriori emergenze processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
[...]
- condanna , nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a nella persona del Controparte_1
5 suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 30/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe promossa da:
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Bracci
- attrice opponente contro
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vaccari
- convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di assicurazione.
Conclusioni
Per l'attrice opponente: come da note scritte del 2/5/2025, “per le causali di cui in narrativa dichiarare infondate le pretese economiche avanzate nei confronti della Parte_1
e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 968/22 (RG n. 2347/22 emesso dal Giudice
[...]
Dott.ssa Alessia De Durante) e notificato in data 1 luglio 2022 in quanto inammissibile, illegittimo o comunque infondato nel merito. Con vittoria di spese ed onorari”; per la convenuta opposta: come da note scritte del 30/4/2025, “NEL MERITO in via principale: - accertare e dichiarare la validità e l'efficacia del D.I. 968/2022 – RG. 2347/2022 emesso dal
Tribunale di Pisa nei confronti della (C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e nei successivi scritti difensivi, per l'effetto,
1 confermare in ogni sua parte il D.I. 968/2022 – RG. 2347/2022 emesso dal Tribunale di Pisa;
- condannare parte opponente al pagamento della somma di € 98.249,53, gli interessi come da domanda, nonché le spese legali liquidate in € 2.135,00 per compensi professionali ed € 406,50 per esborsi, oltre 15% spese generali, C.p.a. e Iva se dovuta e successive occorrende;
NEL MERITO In via subordinata: - condannare parte opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa per i motivi indicati in narrativa;
- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto condannare l'opponente a quella misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di opposizione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. La (di seguito, ”) ha proposto opposizione Parte_1 Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 968/2022, emesso dal Tribunale di Pisa in data 29/6/2022, con il quale le è stato ingiunto, il pagamento della somma di € 98.249,53, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore di Tale importo è stato richiesto a Controparte_1 titolo di “regolazione” annuale del premio assicurativo relativo al periodo compreso tra il 31/12/2017
e il 31/12/2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 delle condizioni generali della polizza assicurativa n. 1100063 – “Responsabilità Civile Generale” –, stipulata con decorrenza dal 12/3/2007 al 31/12/2008, soggetta a rinnovo tacito e con premio pattuito in rate semestrali di € 4.250,00.
A fondamento dell'opposizione, parte attrice ha eccepito:
- la non debenza delle somme oggetto di ingiunzione, deducendo la nullità e/o inefficacia della clausola relativa alla “regolazione” annuale del premio, contenuta nell'art. 18 delle condizioni generali della polizza, in quanto vessatoria – atteso che detta clausola determinava, a carico del contraente debole, un incremento del premio sproporzionato rispetto all'importo ordinario mensile –
, nonché priva della doppia sottoscrizione richiesta dagli artt. 1341, 1342 c.c. e 33 D.lgs. n. 205/2005;
- di non essere mai stata resa edotta dell'esistenza dell'obbligo di corrispondere una “regolazione” di premio in favore della Compagnia assicuratrice, né di aver mai prestato consenso o acquisito conoscenza in ordine al tasso R.C.T. applicato.
1.2. Si è costituita in giudizio (di seguito, ), contestando Controparte_1 CP_1 integralmente quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta ha eccepito:
2 - la polizza sottoscritta dall'opponente non aveva natura di contratto a premio fisso, bensì di contratto a premio variabile, determinato con cadenza annuale in relazione ai parametri contrattualmente previsti (doc. 3, fascicolo monitorio). In polizza era indicato esclusivamente un premio minimo, fissato provvisoriamente e anticipato in un determinato importo (nella specie, pari a € 4.250,00), mentre l'eventuale conguaglio era determinato tenendo conto dei dati variabili che l'assicurato si era obbligato a comunicare all'assicuratore al termine del periodo assicurativo, con applicazione del tasso
R.C.T. nella misura del 34,76%, come confermato e sottoscritto dall'assicurata anche nell'appendice di precisazione del 3/10/2013 (docc. 11-13, fascicolo di parte opposta);
- l'assicuratrice aveva ripetutamente richiesto e sollecitato la Cooperativa alla trasmissione dei dati variabili necessari alla regolazione del premio, ma l'opponente aveva provveduto a comunicarli solo nel marzo 2021, con riferimento alle annualità 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- la Cooperativa non poteva in alcun modo essere qualificata quale contraente consumatore o contraente debole, trattandosi di persona giuridica operante nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, e risultava pienamente consapevole, sia al momento della conclusione del contratto che successivamente, delle clausole e condizioni contrattuali, le quali non solo erano state dichiarate conosciute, ma erano state altresì espressamente accettate con doppia sottoscrizione.
1.3. All'udienza di prima comparizione – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – il Giudice ha accolto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata da parte opposta.
Revocata l'ordinanza istruttoria emessa in data 17/12/2023, all'udienza del 13/3/2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/5/2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni;
il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**********
2. In diritto
L'opposizione proposta dalla è infondata e, pertanto, deve Parte_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2.1. Pacifica la sussistenza di un rapporto assicurativo tra le parti, il thema decidendum del presente giudizio attiene alla verifica dell'efficacia della clausola di “regolazione” del premio assicurativo contenuta nell'art. 18 delle condizioni generali della polizza, previo accertamento della natura eventualmente vessatoria della clausola medesima e della conseguente necessità della doppia sottoscrizione ai sensi dagli artt. 1341, co. 2, e 1342, co. 2, c.c.
3 2.1.1. Preliminarmente, deve rilevarsi l'inconferenza del richiamo, operato dall'opponente, alla disciplina consumeristica, allo scopo di attrarre la clausola in esame nell'ambito della vessatorietà sancita dall'art. 33 D.lgs. n. 205/2005. Invero, la stessa natura giuridica della Cooperativa sociale esclude in radice la possibilità di qualificarla come consumatore inteso quale “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” (cfr. art. 3, co. 1, D.lgs. n. 205/2005).
2.1.2. Ciò posto, occorre valutare se la clausola in esame possa essere ricondotta al novero delle clausole c.d. “onerose”, che richiedono, a pena d'inefficacia, l'approvazione specifica per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, in relazione all'art. 1342, co. 2, c.c.
2.1.2.1. Sul punto, le Sezioni Unite, in sostanziale adesione alla nuova impostazione (cui aveva aderito anche la coeva Cass. civ. n. 4661/2007), nell'enunciare il principio secondo cui la determinazione del premio nei contratti di assicurazione contro i danni, fissata convenzionalmente in base ad elementi variabili (c.d. “assicurazione con clausola di regolazione del premio assicurativo”), comporta che l'adempimento dell'assicurato è adempimento di un'obbligazione civile diversa dalle obbligazioni indicate nell'art. 1901 c.c., la cui rilevanza deve essere apprezzata alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ha altresì chiarito che la clausola in esame non può essere intesa come uno strumento di protezione del solo assicuratore, dovendosi invece riconoscere l'indiscutibile vantaggio reciproco che entrambe le parti traggono dalla regolazione convenzionale del premio;
essa deve pertanto essere interpretata come strumento di tutela per entrambe le parti del contratto di assicurazione (Cass. Sez. Un. n. 4631/2007).
Ne consegue che la clausola di regolazione del premio non è, di per sé, onerosa, ma ne assume il carattere, ai fini dell'art. 1341, co. 2, c.c., solo laddove – e limitatamente alla parte in cui – sia pattiziamente predeterminato l'effetto sospensivo dell'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il contraente assicurato non paghi l'eventuale differenza di premio da versare a conguaglio, o non dia le comunicazioni relative al fatturato definitivo (in tal senso, a contrario, Cass. civ. n. 16394/2009).
Tale orientamento risulta consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità, la quale ha ribadito che: “In tema di assicurazione contro i danni, la cd. "clausola di regolazione del premio" non è di per sé vessatoria”, assumendo tale carattere, ai sensi dell'art. 1341, co. 2 c.c., solo “qualora sia pattiziamente predeterminato l'effetto sospensivo dell'obbligazione dell'assicuratore di corrispondere l'indennizzo per il caso in cui l'assicurato non paghi l'eventuale differenza di premio da versare a conguaglio oppure ometta di comunicare i dati necessari per la determinazione variabile del premio” (cfr. Cass. civ. n. 14065/2010). Analoga impostazione è stata fatta propria anche dalla più recente giurisprudenza di merito (C.d.A. Firenze n. 978/2020).
4 Del resto, un'interpretazione letterale dell'art. 1341, co. 2, c.c., il quale contiene un elenco tassativo
– sebbene suscettibile di lettura estensiva – non può che condurre alla medesima conclusione, non rientrando la clausola di “regolazione” in alcuna delle ipotesi espressamente contemplate dalla disposizione.
2.1.2.2. Alla luce delle considerazioni svolte, può dunque concludersi nel senso della piena validità ed efficacia della clausola di “regolazione” del premio di cui all'art. 18 delle condizioni generali della polizza assicurativa, la quale non necessita di alcuna specifica doppia sottoscrizione, ad eccezione della parte concernente il diritto di recesso che – come documentalmente provato e riconosciuto dalla stessa opponente – risulta essere stata puntualmente sottoscritta.
2.1.3. Nessun fondamento può poi attribuirsi all'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla pretesa mancata conoscenza della clausola di “regolazione”, la quale risulta espressamente contemplata nelle condizioni generali di contratto, così come dei tassi, chiaramente indicati nella documentazione allegata alla polizza ed oggetto di specifica sottoscrizione da parte della stessa
Cooperativa opponente (cfr. docc. 11-13, fascicolo di parte opposta).
La documentazione prodotta dall'assicuratrice rende, altresì, prive di rilevanza e, pertanto, superflue le istanze istruttorie formulate dall'opponente, che non hanno trovato ingresso nel presente giudizio.
2.2. Non si ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte opposta, non essendo emersi elementi che consentano di affermare che la abbia agito con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, che abbia Parte_1 abusato dello strumento processuale.
3. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014, per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, applicando i parametri minimi alla fase di trattazione/istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali, e alla fase decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata in assenza di ulteriori emergenze processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione di;
Parte_1
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da Controparte_1
[...]
- condanna , nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a nella persona del Controparte_1
5 suo legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio che liquida in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Pisa, 30/9/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
6