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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5201 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 10910 / 2023 R.G., promossa
DA
nata in [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia SA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA il 23/07/1983 C.F. , Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/1/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 23.3.2015; dall'unione è nata la Controparte_1 figlia (il 7.10.2022); con sentenza n. 3535/21 del 29.7.2021 il Persona_1
Tribunale di Catania pronunciava la separazione dei coniugi;
dopo circa un anno, le parti stipulavano accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania
1 in data 18.10.2022; le condizioni del divorzio prevedevano l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinavano compiutamente il diritto di incontro con il padre e prevedevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava la condotta inadempiente del SA, che non aveva mai corrisposto regolarmente le somme dovute per il mantenimento della figlia, né aveva contribuito alle spese straordinarie, tanto da costringerla a procedere in via esecutiva e a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
lamentava inoltre la violazione del dovere di assistenza morale nei confronti della figlia, deducendo che il resistente non vedeva la bambina dal mese di giugno 2023 e non aveva prestato le necessarie autorizzazioni per le gite e le attività extracurriculari organizzate dall'istituto scolastico frequentato dalla figlia, impedendo a quest'ultima la partecipazione ad attività formative o costringendo la madre ad accompagnarla.
Tutto ciò esposto la ricorrente ha chiesto al Tribunale, ex art. 473 bis 39 c.p.c., di disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne alla madre, con diritto di visita del padre in modalità protetta;
di ammonire il resistente all'adempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, individuando, ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione e inosservanza successiva ovvero ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che sarà emesso dall'A.G.; di condannare il resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e al risarcimento del danno a favore della ricorrente e della minore spese e compensi del giudizio in favore dell'erario. Persona_2
, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 21.3.2024 il giudice autorizzava, inaudita altera parte, la minore a partecipare alle uscite scolastiche del 21.3.2024 e Persona_2
16.5.2024, anche in assenza dell'autorizzazione del padre;
, Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva per l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento, che veniva confermato.
All'udienza del 4.7.2024 la ricorrente confermava il perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, sia dal punto di vista morale (mancato esercizio del diritto di incontro), sia dal punto di vista materiale (mancata contribuzione economica) ed esponeva le proprie difficoltà nella gestione quotidiana della figlia minore;
il giudice disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalla ricorrente.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni della ricorrente, precisate come in atti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che Controparte_1 regolarmente citato non ha curato di costituirsi in giudizio.
Il ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Risulta dagli atti che le parti, con accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania in data 18.10.2022, hanno convenuto che Controparte_1 contribuisse al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la Persona_1 somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente - rimasto contumace - non ha dimostrato, com'era suo onere ex art. 2697
c.c., di aver adempiuto le obbligazioni di mantenimento della minore di cui al citato accordo (e, anteriormente, di cui alla sentenza di separazione n. 3535/21 del
29.7.2021, emessa dal Tribunale di Catania).
Per come emerge dalla documentazione in atti, poi, l'attrice ha notificato atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi che, in data 27.02.2024, è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Catania (al n. 753/2024 R.G.E.); CP_1
ha proposto ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento;
il
[...]
G.E., a definizione del giudizio citato, ha assegnato in favore di Parte_1
l'importo pari ad € 7.873, 28, a fronte di un maggior credito ammontante ad
[...]
€ 13.415,54 a titolo di arretrati per il mantenimento della minore e per la rivalutazione ISTAT (cfr. ordinanza di assegnazione somme, in atti).
In data 23.3.2023, la ricorrente ha sporto querela nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.; dalla querela è scaturito il procedimento n.
3555/23 R.G.N.R., a carico di , per i reati di cui agli artt. 570 e 570 Controparte_1 bis c.p. (cfr. decreto di citazione diretta a giudizio, in atti).
A ciò si aggiunga che il convenuto, a fronte delle doglianze in ordine all'inosservanza del diritto / dovere di visita della prole, nulla ha dimostrato essendo rimasto contumace.
Le doglianze della ricorrente relative al disinteresse del resistente nei confronti della figlia appaiono confermate dal rifiuto del SA di interloquire in ordine alla
3 richiesta di autorizzazione alle visite d'istruzione del 21.3.2024 e 16.5.2024, condotta che ha obbligato la madre a ricorrere al Giudice al fine di superare l'inerzia del padre, nell'interesse della minore.
Appare pertanto superflua la prova orale (audizione delle insegnanti) dedotta dalla ricorrente sul punto.
La superiore condotta tenuta dal resistente integra grave violazione dei doveri, sia materiali sia morali, gravanti sul genitore nei riguardi della figlia.
Alla luce di quanto emerso all'esito del giudizio circa il disinteresse manifestato dal padre nei riguardi della prole, va reputato conforme all'interesse di Persona_1 disporre ex art. 473 bis 39 c.p.c. che questa sia affidata in via esclusiva alla madre, considerato che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non risulta allo stato rispondente all'esclusiva salvaguardia delle esigenze materiali e morali della minore.
Considerato che, secondo quanto emerso in giudizio, il resistente nel corso degli anni ha omesso, in violazione delle decisioni del Tribunale, sia di contribuire con regolarità al mantenimento della prole sia di esercitare con la dovuta costanza il diritto di visita, lo stesso va ammonito ex art. 473 bis 39 comma 2 lett. a) c.p.c.
Ritiene il Collegio che il provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. di ammonimento e di affidamento esclusivo alla madre possa adeguatamente tutelare la minore, per cui vanno rigettate le ulteriori domande proposte ai sensi della predetta disposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10910/2023 RG, rigettata ogni altra domanda;
Ammonisce a provvedere al puntuale adempimento delle Controparte_1 prescrizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 18.10.2022, sotto ogni profilo, e con particolare riferimento al profilo economico;
A modifica delle statuizioni contenute nel predetto accordo, affida in via esclusiva alla madre la minore Parte_1 Persona_1
4 Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott. ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel./est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
- SENTENZA nella causa iscritta al n. 10910 / 2023 R.G., promossa
DA
nata in [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia SA, giusta C.F._1 procura in atti
- RICORRENTE -
- CONTRO
, nato a CATANIA il 23/07/1983 C.F. , Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 30/1/2025, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 23.3.2015; dall'unione è nata la Controparte_1 figlia (il 7.10.2022); con sentenza n. 3535/21 del 29.7.2021 il Persona_1
Tribunale di Catania pronunciava la separazione dei coniugi;
dopo circa un anno, le parti stipulavano accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania
1 in data 18.10.2022; le condizioni del divorzio prevedevano l'affido condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre, disciplinavano compiutamente il diritto di incontro con il padre e prevedevano a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento di un assegno mensile pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, la ricorrente lamentava la condotta inadempiente del SA, che non aveva mai corrisposto regolarmente le somme dovute per il mantenimento della figlia, né aveva contribuito alle spese straordinarie, tanto da costringerla a procedere in via esecutiva e a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
lamentava inoltre la violazione del dovere di assistenza morale nei confronti della figlia, deducendo che il resistente non vedeva la bambina dal mese di giugno 2023 e non aveva prestato le necessarie autorizzazioni per le gite e le attività extracurriculari organizzate dall'istituto scolastico frequentato dalla figlia, impedendo a quest'ultima la partecipazione ad attività formative o costringendo la madre ad accompagnarla.
Tutto ciò esposto la ricorrente ha chiesto al Tribunale, ex art. 473 bis 39 c.p.c., di disporre l'affido esclusivo della figlia minorenne alla madre, con diritto di visita del padre in modalità protetta;
di ammonire il resistente all'adempimento degli obblighi connessi alla responsabilità genitoriale, individuando, ai sensi dell'art. 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione e inosservanza successiva ovvero ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che sarà emesso dall'A.G.; di condannare il resistente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e al risarcimento del danno a favore della ricorrente e della minore spese e compensi del giudizio in favore dell'erario. Persona_2
, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Con provvedimento del 21.3.2024 il giudice autorizzava, inaudita altera parte, la minore a partecipare alle uscite scolastiche del 21.3.2024 e Persona_2
16.5.2024, anche in assenza dell'autorizzazione del padre;
, Controparte_1 regolarmente citato, non si costituiva per l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento, che veniva confermato.
All'udienza del 4.7.2024 la ricorrente confermava il perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, sia dal punto di vista morale (mancato esercizio del diritto di incontro), sia dal punto di vista materiale (mancata contribuzione economica) ed esponeva le proprie difficoltà nella gestione quotidiana della figlia minore;
il giudice disponeva in via provvisoria l'affidamento esclusivo della minore alla madre.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalla ricorrente.
All'udienza del 30.1.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni della ricorrente, precisate come in atti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente che Controparte_1 regolarmente citato non ha curato di costituirsi in giudizio.
Il ricorso ex art. 473 bis 39 c.p.c. merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
Risulta dagli atti che le parti, con accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania in data 18.10.2022, hanno convenuto che Controparte_1 contribuisse al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la Persona_1 somma mensile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente - rimasto contumace - non ha dimostrato, com'era suo onere ex art. 2697
c.c., di aver adempiuto le obbligazioni di mantenimento della minore di cui al citato accordo (e, anteriormente, di cui alla sentenza di separazione n. 3535/21 del
29.7.2021, emessa dal Tribunale di Catania).
Per come emerge dalla documentazione in atti, poi, l'attrice ha notificato atto di precetto e successivo pignoramento presso terzi che, in data 27.02.2024, è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Catania (al n. 753/2024 R.G.E.); CP_1
ha proposto ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento;
il
[...]
G.E., a definizione del giudizio citato, ha assegnato in favore di Parte_1
l'importo pari ad € 7.873, 28, a fronte di un maggior credito ammontante ad
[...]
€ 13.415,54 a titolo di arretrati per il mantenimento della minore e per la rivalutazione ISTAT (cfr. ordinanza di assegnazione somme, in atti).
In data 23.3.2023, la ricorrente ha sporto querela nei confronti del resistente per i reati di cui agli artt. 570 e 570 bis c.p.; dalla querela è scaturito il procedimento n.
3555/23 R.G.N.R., a carico di , per i reati di cui agli artt. 570 e 570 Controparte_1 bis c.p. (cfr. decreto di citazione diretta a giudizio, in atti).
A ciò si aggiunga che il convenuto, a fronte delle doglianze in ordine all'inosservanza del diritto / dovere di visita della prole, nulla ha dimostrato essendo rimasto contumace.
Le doglianze della ricorrente relative al disinteresse del resistente nei confronti della figlia appaiono confermate dal rifiuto del SA di interloquire in ordine alla
3 richiesta di autorizzazione alle visite d'istruzione del 21.3.2024 e 16.5.2024, condotta che ha obbligato la madre a ricorrere al Giudice al fine di superare l'inerzia del padre, nell'interesse della minore.
Appare pertanto superflua la prova orale (audizione delle insegnanti) dedotta dalla ricorrente sul punto.
La superiore condotta tenuta dal resistente integra grave violazione dei doveri, sia materiali sia morali, gravanti sul genitore nei riguardi della figlia.
Alla luce di quanto emerso all'esito del giudizio circa il disinteresse manifestato dal padre nei riguardi della prole, va reputato conforme all'interesse di Persona_1 disporre ex art. 473 bis 39 c.p.c. che questa sia affidata in via esclusiva alla madre, considerato che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale non risulta allo stato rispondente all'esclusiva salvaguardia delle esigenze materiali e morali della minore.
Considerato che, secondo quanto emerso in giudizio, il resistente nel corso degli anni ha omesso, in violazione delle decisioni del Tribunale, sia di contribuire con regolarità al mantenimento della prole sia di esercitare con la dovuta costanza il diritto di visita, lo stesso va ammonito ex art. 473 bis 39 comma 2 lett. a) c.p.c.
Ritiene il Collegio che il provvedimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. di ammonimento e di affidamento esclusivo alla madre possa adeguatamente tutelare la minore, per cui vanno rigettate le ulteriori domande proposte ai sensi della predetta disposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 10910/2023 RG, rigettata ogni altra domanda;
Ammonisce a provvedere al puntuale adempimento delle Controparte_1 prescrizioni contenute nell'accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio, autorizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania in data 18.10.2022, sotto ogni profilo, e con particolare riferimento al profilo economico;
A modifica delle statuizioni contenute nel predetto accordo, affida in via esclusiva alla madre la minore Parte_1 Persona_1
4 Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17/10/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott.ssa Sonia Di Gesu
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