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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1672 2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del e promossa DA rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Nicoli Parte_1 con studio in Casalmaggiore (CR) via B. Cairoli n.36 e MA TT con studio in Cremona corso Vittorio Emanuele II n. 28 ed elett.te dom.ta nello studio dell'avv. Mauro Nicoli in Casalmaggiore – via Cairoli n. 36. Appellante CONTRO
in persona dei legali rappresentanti p.t. e Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 Francesca Donelli, elett.te dom.ti in P.ZZA GARIBALDI, 17 43100 PARMA presso lo studio della stessa. Appellati
Controparte_3 Altra appellata contumace AVVERSO la sentenza n. 707/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 24/05/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_4 Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al
[...] sinistro avvenuto in data 21.05.2020, in occasione del quale riportava lesioni. In particolare, la vettura dell'appellante, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, si scontrava con l'autoambulanza condotta dallo , di proprietà dell' CP_2 Controparte_4
ed assicurata con che
[...] Controparte_1 sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità. Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
, contestando la sussistenza di responsabilità in ordine alla
[...] causazione del sinistro. In particolare, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, deducendo che il conducente dell'autoambulanza aveva attivato i segnali acustici di emergenza, agevolmente percepibili dall'attrice.
rimaneva contumace. Controparte_4
-Il Tribunale di Parma, accertata la dinamica degli accadimenti, cosa decideva rigettava la domanda proposta da Parte_1 condannando la medesima al pagamento delle spese processuali.
-Con atto di appello impugnava la sentenza del Parte_1 Tribunale di Parma, deducendo:
-1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva provata l'attivazione dei dispositivi acustici da parte del conducente dell'autoambulanza sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e inattendibili di;
Persona_1
-2)l'erroneità della sentenza nella parte in cui ometteva di analizzare la condotta di guida dello al fine di valutare CP_2 l'esistenza di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c.;
-3)l'erroneità della sentenza nella parte in cui non disponeva la consulenza tecnica per determinare l'esatto ammontare del danno non patrimoniale subito dall'appellante.
-Si costituivano e lo contestando totalmente la CP_1 CP_2 proposta impugnazione chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-1) Il primo motivo è infondato. L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale, da un lato, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'attivazione dei segnali acustici da parte del conducente dell'ambulanza, attribuendo maggiore attendibilità alla deposizione del teste rispetto a quella della teste Tes_1 Tes_2 e, dall'altro, avrebbe omesso di accertare se il segnale acustico fosse effettivamente percepibile dalla Pt_1 Sul punto, occorre preliminarmente osservare che dalla ricostruzione dei fatti fornita dal teste il quale Tes_1 viaggiava all'interno dell'autoambulanza, è emerso che al momento dell'aggravarsi delle condizioni di salute del paziente trasportato, il conducente del mezzo attivava i dispositivi di emergenza acustici e luminosi, superando altri veicoli che diligentemente si collocavano sulla destra della carreggiata. Tale dichiarazione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto riferito dalla teste nipote della e passeggera Tes_2 Pt_1 dell'autovettura condotta dall'appellante- la quale negava di aver percepito il segnale acustico, sostenendo che l'autoambulanza sopraggiungeva all'improvviso, rendendo inevitabile lo scontro tra i veicoli. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (Cass. Sez. 2, 31/05/2024, n. 15270, Rv. 671510 - 01) Applicando tali principi al caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di propendere per la versione dei fatti fornita dal teste , dal punto di vista soggettivo Tes_1 valorizzando le sue dichiarazioni a fronte di quelle specularmente contrastanti della teste , peraltro nipote dell'attrice, e, Tes_2 dal punto di vista oggettivo, il fatto che in presenza di un paziente trasportato in pericolo di vita costituisce normale prassi degli operatori attivare i dispositivi acustici e luminosi e non ci sono ragioni perché ciò non si verificasse anche nel caso in oggetto. Quanto alla questione della udibilità del segnale acustico, occorre rilevare, come emerso dalle medesime prove testimoniali, che i veicoli che precedevano quello condotto dall'appellante accostavano sulla destra della carreggiata molto probabilmente per liberare il passaggio all'ambulanza, versione questa più credibile di quella data dall'attrice, secondo la quale le auto che seguivano si erano accostate per sfilare sulla sua destra per proseguire in avanti, solo osservando che la stretta misura della carreggiata non consentiva un tale movimento;
ciò dimostra, allora, che il suono era perfettamente percepibile e anche per l' vi era il tempo necessario per compiere tale manovra, Pt_1 evitando così la collisione con il mezzo di soccorso. A ciò si aggiunga che i calcoli effettuati dall'appellante riguardo ai tempi di percorrenza dell'autoambulanza (ritenuto percepibile un suono di 90 Db, si deduce che Parte_1 avrebbe potuto percepire l'arrivo dell'ambulanza solo quando questa si trovava 30 metri dietro la sua autovettura) si basano su dati presunti e privi di riscontri oggettivi;
essi risultano, pertanto, inidonei a dimostrare la mancata percezione del segnale acustico da parte della . Pt_1 Né, infine, contrariamente a quanto ipotizzato dall'appellante, la circostanza che il trasportato si trovasse nella parte CP_5 posteriore dell'ambulanza influiva sulla sua capacità di udire il suono e osservare la strada attraverso il vetro che lo separava dalla cabina di guida. Le circostanze riferite dal teste appaiono poi plausibili e Tes_1 coerenti con la necessità e la tempistica dell'adozione dei sistemi sonori e visivi, in relazione ai quali riferiva il teste di aver in un primo momento comunicato “a il codice di CP_2 rientro 2 e l'utilizzo dei dispositivi acustico-luminosi congiuntamente…”, per poi riscontrare che solo in un momento successivo, evidentemente con i sistemi già attivati, cioè “mentre mi accingevo a comunicare la situazione riscontratasi alla centrale operativa” avveniva l'impatto con il veicolo dell'attrice.
-2)Il secondo motivo è infondato. L'appellante lamenta l'omessa valutazione circa l'esistenza di un concorso di colpa tra i veicoli coinvolti, in violazione di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla il Pt_1 giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa, ritenendo la condotta dell'appellante causa esclusiva della produzione dell'evento dannoso. Ed infatti, se la conducente si fosse accostata sulla destra, in conformità a quanto previsto dall'art. 177 c.d.s, omettendo di porsi al centro della carreggiata, l'impatto non sarebbe avvenuto. Il ragionamento seguito dal primo giudice risulta, dunque, coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672, Rv. 654218 - 01) Ne consegue, allora, che, accertata la responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro, non si configura alcun Pt_1 concorso di colpa in capo a CP_2
3) Infondato è anche l'ultimo motivo di appello. L'appellante lamenta la mancata ammissione della consulenza tecnica medico-legale, ritenuta rilevante ai fini della determinazione del quantum risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. Sul punto, tuttavia, si osserva che la decisione del giudice di primo grado di non ammettere la consulenza medico-legale costituisce la naturale conseguenza del riconoscimento della sola responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
-Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
2)condanna al pagamento delle spese in favore Parte_1 delle parti costituite e Controparte_2 Controparte_1
, che si liquidano in complessivi euro €7.160,00 oltre ad
[...] oneri e accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 21/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.1672 2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del e promossa DA rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Nicoli Parte_1 con studio in Casalmaggiore (CR) via B. Cairoli n.36 e MA TT con studio in Cremona corso Vittorio Emanuele II n. 28 ed elett.te dom.ta nello studio dell'avv. Mauro Nicoli in Casalmaggiore – via Cairoli n. 36. Appellante CONTRO
in persona dei legali rappresentanti p.t. e Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_2 Francesca Donelli, elett.te dom.ti in P.ZZA GARIBALDI, 17 43100 PARMA presso lo studio della stessa. Appellati
Controparte_3 Altra appellata contumace AVVERSO la sentenza n. 707/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 24/05/2023.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, e CP_2 Controparte_4 Controparte_1
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito al
[...] sinistro avvenuto in data 21.05.2020, in occasione del quale riportava lesioni. In particolare, la vettura dell'appellante, mentre si accingeva a svoltare a sinistra, si scontrava con l'autoambulanza condotta dallo , di proprietà dell' CP_2 Controparte_4
ed assicurata con che
[...] Controparte_1 sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità. Si costituivano in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
, contestando la sussistenza di responsabilità in ordine alla
[...] causazione del sinistro. In particolare, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, deducendo che il conducente dell'autoambulanza aveva attivato i segnali acustici di emergenza, agevolmente percepibili dall'attrice.
rimaneva contumace. Controparte_4
-Il Tribunale di Parma, accertata la dinamica degli accadimenti, cosa decideva rigettava la domanda proposta da Parte_1 condannando la medesima al pagamento delle spese processuali.
-Con atto di appello impugnava la sentenza del Parte_1 Tribunale di Parma, deducendo:
-1) l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva provata l'attivazione dei dispositivi acustici da parte del conducente dell'autoambulanza sulla base delle dichiarazioni contraddittorie e inattendibili di;
Persona_1
-2)l'erroneità della sentenza nella parte in cui ometteva di analizzare la condotta di guida dello al fine di valutare CP_2 l'esistenza di un concorso di colpa ex art. 2054 c.c.;
-3)l'erroneità della sentenza nella parte in cui non disponeva la consulenza tecnica per determinare l'esatto ammontare del danno non patrimoniale subito dall'appellante.
-Si costituivano e lo contestando totalmente la CP_1 CP_2 proposta impugnazione chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
-1) Il primo motivo è infondato. L'appellante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il quale, da un lato, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'attivazione dei segnali acustici da parte del conducente dell'ambulanza, attribuendo maggiore attendibilità alla deposizione del teste rispetto a quella della teste Tes_1 Tes_2 e, dall'altro, avrebbe omesso di accertare se il segnale acustico fosse effettivamente percepibile dalla Pt_1 Sul punto, occorre preliminarmente osservare che dalla ricostruzione dei fatti fornita dal teste il quale Tes_1 viaggiava all'interno dell'autoambulanza, è emerso che al momento dell'aggravarsi delle condizioni di salute del paziente trasportato, il conducente del mezzo attivava i dispositivi di emergenza acustici e luminosi, superando altri veicoli che diligentemente si collocavano sulla destra della carreggiata. Tale dichiarazione, tuttavia, si pone in contrasto con quanto riferito dalla teste nipote della e passeggera Tes_2 Pt_1 dell'autovettura condotta dall'appellante- la quale negava di aver percepito il segnale acustico, sostenendo che l'autoambulanza sopraggiungeva all'improvviso, rendendo inevitabile lo scontro tra i veicoli. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe. (Cass. Sez. 2, 31/05/2024, n. 15270, Rv. 671510 - 01) Applicando tali principi al caso di specie, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto di propendere per la versione dei fatti fornita dal teste , dal punto di vista soggettivo Tes_1 valorizzando le sue dichiarazioni a fronte di quelle specularmente contrastanti della teste , peraltro nipote dell'attrice, e, Tes_2 dal punto di vista oggettivo, il fatto che in presenza di un paziente trasportato in pericolo di vita costituisce normale prassi degli operatori attivare i dispositivi acustici e luminosi e non ci sono ragioni perché ciò non si verificasse anche nel caso in oggetto. Quanto alla questione della udibilità del segnale acustico, occorre rilevare, come emerso dalle medesime prove testimoniali, che i veicoli che precedevano quello condotto dall'appellante accostavano sulla destra della carreggiata molto probabilmente per liberare il passaggio all'ambulanza, versione questa più credibile di quella data dall'attrice, secondo la quale le auto che seguivano si erano accostate per sfilare sulla sua destra per proseguire in avanti, solo osservando che la stretta misura della carreggiata non consentiva un tale movimento;
ciò dimostra, allora, che il suono era perfettamente percepibile e anche per l' vi era il tempo necessario per compiere tale manovra, Pt_1 evitando così la collisione con il mezzo di soccorso. A ciò si aggiunga che i calcoli effettuati dall'appellante riguardo ai tempi di percorrenza dell'autoambulanza (ritenuto percepibile un suono di 90 Db, si deduce che Parte_1 avrebbe potuto percepire l'arrivo dell'ambulanza solo quando questa si trovava 30 metri dietro la sua autovettura) si basano su dati presunti e privi di riscontri oggettivi;
essi risultano, pertanto, inidonei a dimostrare la mancata percezione del segnale acustico da parte della . Pt_1 Né, infine, contrariamente a quanto ipotizzato dall'appellante, la circostanza che il trasportato si trovasse nella parte CP_5 posteriore dell'ambulanza influiva sulla sua capacità di udire il suono e osservare la strada attraverso il vetro che lo separava dalla cabina di guida. Le circostanze riferite dal teste appaiono poi plausibili e Tes_1 coerenti con la necessità e la tempistica dell'adozione dei sistemi sonori e visivi, in relazione ai quali riferiva il teste di aver in un primo momento comunicato “a il codice di CP_2 rientro 2 e l'utilizzo dei dispositivi acustico-luminosi congiuntamente…”, per poi riscontrare che solo in un momento successivo, evidentemente con i sistemi già attivati, cioè “mentre mi accingevo a comunicare la situazione riscontratasi alla centrale operativa” avveniva l'impatto con il veicolo dell'attrice.
-2)Il secondo motivo è infondato. L'appellante lamenta l'omessa valutazione circa l'esistenza di un concorso di colpa tra i veicoli coinvolti, in violazione di quanto disposto dall'art. 2054 c.c. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla il Pt_1 giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di un concorso di colpa, ritenendo la condotta dell'appellante causa esclusiva della produzione dell'evento dannoso. Ed infatti, se la conducente si fosse accostata sulla destra, in conformità a quanto previsto dall'art. 177 c.d.s, omettendo di porsi al centro della carreggiata, l'impatto non sarebbe avvenuto. Il ragionamento seguito dal primo giudice risulta, dunque, coerente con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente. (Cass. Sez. 6, 21/05/2019, n. 13672, Rv. 654218 - 01) Ne consegue, allora, che, accertata la responsabilità esclusiva dell' nella causazione del sinistro, non si configura alcun Pt_1 concorso di colpa in capo a CP_2
3) Infondato è anche l'ultimo motivo di appello. L'appellante lamenta la mancata ammissione della consulenza tecnica medico-legale, ritenuta rilevante ai fini della determinazione del quantum risarcibile a titolo di danno non patrimoniale. Sul punto, tuttavia, si osserva che la decisione del giudice di primo grado di non ammettere la consulenza medico-legale costituisce la naturale conseguenza del riconoscimento della sola responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro.
-Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
La corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto da Parte_1
2)condanna al pagamento delle spese in favore Parte_1 delle parti costituite e Controparte_2 Controparte_1
, che si liquidano in complessivi euro €7.160,00 oltre ad
[...] oneri e accessori come per legge. C)Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Così deciso in Bologna il 21/10/25
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)