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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2231 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 08/04/2025 e vertente
T R A
(P. IVA ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Riccio.
APPELLANTI
E
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Controparte_1 P.IVA_2
Spinelli Giordano.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
pagina 1 di 3 “Riformare la sentenza n° 16317/2018, pronunciata dalla XI sezione civile del Tribunale di Roma – giudice dott.ssa Caterina Bordo, ad esito del procedimento recante n.r.g. 49189/2013, pubblicata il
06/08/2018, non notificata.
2. Accertare che la ha imposto alla correntista, sul conto n° 378865, tassi di Controparte_1 interesse anatocistici ed eccedenti le soglie usura e commissioni di massimo scoperto non dovute.
3. Acclarare, perciò, che la è creditrice della banca per € 38.164,88. Parte_1
4. Sulla scorta del principio in virtù del quale le nullità contrattuali, in tema di anatocismo ed usura, sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e tenuto conto della sentenza a
Sezioni Unite n° 13902/2013, ammettere il deposito delle analisi peritali dello dalle Controparte_2 quali emerge il diritto di credito della Per l'effetto, Parte_1
5. condannare la a corrispondere alla la somma di € 38.164,88. Controparte_1 Parte_1
6. In ogni caso, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, attraverso la quale definitivamente andare a certificare la condotta contra legemdella banca ed il conseguente diritto di credito della Parte_1
7. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio, da attribuire allo scrivente difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.”
L'appellata ha così concluso:
“la come sopra rappresentata e difesa, chiede chel'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 in accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui al presente atto, nonché per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le domande eccezioni e deduzioni formulate con gli atti dei giudizi di primo grado, da intendersi in ogni caso espressamente riproposte, voglia rigettare ogni avversaria istanza di riforma della sentenza impugnata in quanto, per i suesposti motivi, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
Gli appellanti, infatti, non sono comparsi alla prima udienza del 11.3.2025, né a quella di rinvio del 8.4.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ». pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e considerato che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 08/04/2025 e vertente
T R A
(P. IVA ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Riccio.
APPELLANTI
E
C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Controparte_1 P.IVA_2
Spinelli Giordano.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
pagina 1 di 3 “Riformare la sentenza n° 16317/2018, pronunciata dalla XI sezione civile del Tribunale di Roma – giudice dott.ssa Caterina Bordo, ad esito del procedimento recante n.r.g. 49189/2013, pubblicata il
06/08/2018, non notificata.
2. Accertare che la ha imposto alla correntista, sul conto n° 378865, tassi di Controparte_1 interesse anatocistici ed eccedenti le soglie usura e commissioni di massimo scoperto non dovute.
3. Acclarare, perciò, che la è creditrice della banca per € 38.164,88. Parte_1
4. Sulla scorta del principio in virtù del quale le nullità contrattuali, in tema di anatocismo ed usura, sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e tenuto conto della sentenza a
Sezioni Unite n° 13902/2013, ammettere il deposito delle analisi peritali dello dalle Controparte_2 quali emerge il diritto di credito della Per l'effetto, Parte_1
5. condannare la a corrispondere alla la somma di € 38.164,88. Controparte_1 Parte_1
6. In ogni caso, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio, attraverso la quale definitivamente andare a certificare la condotta contra legemdella banca ed il conseguente diritto di credito della Parte_1
7. Col favore delle spese e degli emolumenti del doppio grado di giudizio, da attribuire allo scrivente difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo.”
L'appellata ha così concluso:
“la come sopra rappresentata e difesa, chiede chel'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 in accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui al presente atto, nonché per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le domande eccezioni e deduzioni formulate con gli atti dei giudizi di primo grado, da intendersi in ogni caso espressamente riproposte, voglia rigettare ogni avversaria istanza di riforma della sentenza impugnata in quanto, per i suesposti motivi, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
Gli appellanti, infatti, non sono comparsi alla prima udienza del 11.3.2025, né a quella di rinvio del 8.4.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ». pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, e considerato che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 3 di 3