Ordinanza cautelare 21 luglio 2023
Decreto presidenziale 25 febbraio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Mara Caponio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Dibello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell''ordinanza ( ex art. 27 e art.31, D.P.R. n.380/2001) per la demolizione di manufatti abusivamente realizzati in Contrada l'Assunta e ripristino dello stato originario dei luoghi, a carico di -OMISSIS- (Foglio -OMISSIS-, Pert. 50--OMISSIS---OMISSIS-).V.E. 2345/2023, n.183 del 03.04.2023, conosciuta l'11.05.2023;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori l'avv. Mara Caponio, per la ricorrente, e l'avv. Lorenzo Dibello, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il giorno 1.6.2023 e depositato il 21.6.2023 la parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Monopoli, allegando di essere proprietaria di un fabbricato rurale, di cui era originario titolare il marito e che anni prima aveva deciso di frazionarlo, cedendo una parte alla moglie (con atto del giorno 11.1.2007) e una parte a terzi, odierni controinteressati (atto del 6.12.2010).
La ricorrente ha quindi allegato di possedere, anche per mezzo del suo marito e dante-causa , per oltre trent’anni, alcuni fondi limitrofi al proprio fabbricato, di titolarità di familiari del marito, emigrati molti anni prima e che per questo si erano disinteressati di tali terreni, coltivati e curati prima dal suocero e poi direttamente dal proprio marito, quindi dalla stessa ricorrente.
Su queste particelle (-OMISSIS- e 99) è sempre esistito un pozzo nero, con relative tubazioni che si collegano al fabbricato della ricorrente, costituendo quindi una servitù prediale.
La ricorrente ha quindi installato una nuova fossa imhoff , presentando CILA n. 672/2021, al fine di sostituire il precedente pozzo, ottenendo tutti i pareri previsti e comunicando la fine lavori in data 9.12.2022.
Con ordinanza n.183 del 03.04.2023, conosciuta dalla ricorrente solo in data 11.05.2023, il Comune di Monopoli ha ordinato alla ricorrente di rimuovere entro 90 giorni i manufatti installati senza titolo, su un’area di altrui proprietà (fg.-OMISSIS- p.lle -OMISSIS- e -OMISSIS- in contrada L'Assunta).
Nelle more di questo giudizio la ricorrente ha quindi presentato domanda di accertamento di usucapione e con sentenza n. 864/2025 il Tribunale di Bari ha accolto il ricorso, accertando il diritto di proprietà della ricorrente.
Si è costituita l’Amministrazione con atto del 4.7.2023, resistendo al ricorso e allegando di aver adottato il provvedimento a seguito di un esposto da parte di alcuni vicini. Preso atto dell’assenza del titolo di proprietà sui bei oggetto di lavori, ha emesso il provvedimento impugnato al fine di ripristinare lo status quo ante. La sentenza sarebbe intervenuta successivamente rispetto alla data dei lavori e, comunque, molto dopo che il Comune ha condotto l’istruttoria.
All’udienza del 6.5.2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
Premesso che il Comune, in un’ottica di leale collaborazione processuale e buona fede nei rapporti con il privato cittadino, ben avrebbe potuto adottare un atto di autotutela alla luce del fatto – accertato giudizialmente dopo il ricorso – che la ricorrente sia (divenuta) proprietaria dei beni, può osservarsi quanto segue.
Prescindendo dalla tardività della memoria ex art. 73 c.pa. della ricorrente, questa ha dato prova di aver posseduto i beni, anche per accessione del possesso, da oltre trent’anni.
La recente sentenza, avente natura dichiarativa, si è limitata ad accertare questa condizione che, per vero, già sussisteva e – soprattutto – era stata abbondantemente rappresentata all’Amministrazione.
Ben avrebbe potuto il Comune quindi, in un’ottica di legalità sostanziale, prendere atto delle dichiarazioni della ricorrente e non intervenire sul titolo edilizio e sulle opere eseguite con l’ordinanza impugnata, salvi in ogni caso i diritti dei terzi.
In definitiva, benché la condotta del Comune sia rispettosa della legalità formale (ordinanza di demolizione emessa sulla scorta dell’assenza di un titolo nei registri immobiliari), nella valutazione dei fatti e nella ponderazione degli interessi si può apprezzare un sintomo di eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e, comunque, per difetto di proporzionalità.
Molti altri elementi avrebbero potuto portare ad una soluzione differente, nella specie anche attendere l’esito del giudizio civile (contumaciale) e ciò in un’ottica di contemperamento di interessi, considerando l’esistenza già ab origine di un pozzo nero, avente medesima funzione della nuova fossa, ed il dispendio di risorse necessario per la demolizione di tali opere, che avrebbero portato addirittura a privare l’immobile di scarichi funzionanti.
L’ordinanza di demolizione risulta quindi, secondo lo stress test di proporzionalità (cfr. CGUE, sez. III, C-545/2021 del 8 giugno 2023; CGUE grande sezione, C-205/2020 del 8 marzo 2022), seppur idonea e necessaria , per niente adeguata al caso di specie, con un’eccessiva compromissione della posizione della ricorrente a fronte di un quadro fattuale chiaro e correttamente rappresentato, sebbene non ancora coincidente con le formalità imposte dai Registri Immobiliari e rispettate soltanto all’esito dell’ottenimento di una sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione, intervenuta in data 11.3.2025.
In definitiva, il ricorso va accolto, annullando l’ordinanza di demolizione.
Le spese possono compensarsi in considerazione della specificità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO