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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 2402/2024 promossa da:
(c.f. ) nato alla Spezia il 31.12.1978 e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati
[...] C.F._2 e difesi dall'avv. Bendini e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno introdotto in data 16.12.2024 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile in data 26.06.2018 a Vezzano Ligure (SP); di aver scelto quale regime patrimoniale della famiglia quello della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che è venuta definitivamente meno “l'affectio coniugalis”; di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata (come successivamente integrata).
I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Calice al Cornoviglio loc. martinello n. 2 e relative pertinenze, viene assegnata al marito: i coniugi hanno già suddiviso con atto che si allega i beni contenuti nel domicilio coniugale tra loro (doc. 4).
3) La moglie rilascerà al marito l'immobile coniugale entro il 30/06/2025.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
4) La moglie si impegna a trasferire al marito che accetta la proprietà pari ad ½ dell'intero immobile domicilio coniugale sito in Calice al Cornoviglio loc. martinello n. 2 e censito al CU del detto Comune al Fgl. 25 map. 73 sub 4 map. 74 sub. 3 e map. 633 nonché dei terreni circostanti censiti al
CT del predetto Comune al Fgl. 25 map. 81: in buona sostanza la moglie si impegna a trasferire al marito tutto la quota a lei pervenuta pari ad ½ di tutti gli immobili di cui al Rogito Notaio Per_1 di Sarzana Rep 1156 del 25/9/2019 e registrato a La Spezia il 30/9/2019 al n. 7003 serei 1T e trascritto a la Spezia il 30/9/2019 al n. 6048 reg. part.: tale trasferimento avverrà davanti al Notaio in Sarzana entro 10 giorni dalla data in cui la sentenza di omologa della separazione sarà Per_1 divenuta definitiva eventualmente anche a mezzo atto di rinuncia all'impugnazione in sede notarile e con ogni onere notarile a carico del Sig. . Parte_1
5) Il marito si impegna a rimborsare alla moglie la somma di euro 16.000,00 di cui euro 3.000,00 alla sottoscrizione del presente ricorso ed euro 13.000,00 entro la data del 31/5/2025.
6) I coniugi concordano che sia il trasferimento che il rimborso previsto nelle predette condizioni hanno causa nella regolazione definitiva dei rapporti patrimoniali della famiglia e tengono conto dell'apporto di ciascun coniuge alla costituzione del patrimonio familiare.
7) Il marito, quale unico mutuatario, rimarrà gravato del mutuo ipotecario gravante sul bene immobile oggetto della predetta compravendita e di cui al Rogito Notaio Rep 1157 del Per_1 25/9/2019 registrato a La Spezia il 30/9/2019 al n. 7004 serie 1T e di cui all'iscrizione ipotecaria
Agenzia Territorio La Spezia del 30/9/2019 n. 1133 reg. part.
8) I coniugi, in considerazione delle rispettive capacità economiche, ad eccezione delle condizioni patrimoniali qui pattuite, rinunciano a qualsiasi forma di contributo economico dell'uno nei con fronti dell'altro.
9) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
10) Le parti si danno, altresì, atto di aver già risolto ogni questione patrimoniale, sicché tra le stesse non sussiste alcuna ulteriore pendenza”. In ricorso, ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno altresì rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza prevista per la loro comparizione personale con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Nel termine assegnato è stata quindi depositata apposita nota in cui è stata formulata istanza per ottenere l'omologa alle solite condizioni. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge.
Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere.
Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alle condizioni della separazione, può omologarsi l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate essendo conformi a legge. Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle condizioni ivi indicate, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, non definendo il giudizio fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.:
- pronuncia la separazione personale fra e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in data 26.06.2018 a Vezzano Ligure (SP), con atto trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2018, al numero 5, parte I;
- omologa le condizioni concordate di separazione, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Ettore Di Roberto.
La Spezia, 20.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani