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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 723/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 723/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FORTE SIMONE e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Milano ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FLORIO ROBERTA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Milano
CP_2 sentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'Ufficio legale dell sede di Vicenza CP_2
CP_3
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso l di Vicenza CP_3 resistenti conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 04/02/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 08/05/2024 il ricorrente ha riassunto l'opposizione proposta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. RG 2023/30 avverso l'atto di intervento del 3/11/2023 di nella parte pagina 1 di 6 relativa ai crediti di natura previdenziale portati dall'avviso di addebito n. 42420230000297439000 relativo a crediti (per contributi da DM10 CP_2 del 2022 e del 2023) e dalla cartella di pagamento n. 12420220026310979000 relativa a crediti del 2022, in ordine alla CP_3 quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ritenuto di rimettere la causa dinanzi al giudice del lavoro;
- Sostiene il ricorrente che l'atto di intervento sia illegittimo in quanto la convenuta sarebbe sprovvista di Controparte_5 valido titolo esecutivo, avendo allegato unicamente l'elenco dei numeri seriali delle cartelle esattoriali con la relativa quantificazione dei rispettivi importi, e contestando che essi siano stati regolarmente notificati al ricorrente, con conseguente decorso del termine prescrizionale.
- Si costituivano tempestivamente gli enti convenuti.
- L eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 in quanto la citazione in giudizio degli enti impositori era avvenuta solo nella presente fase di merito mentre e avrebbero dovuto CP_2 CP_3 essere parti del giudizio sin dall'instaurazione della prima fase dello stesso dinanzi al giudice dell'esecuzione; eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sull'esistenza dei crediti degli enti impositori;
eccepiva quindi, sempre in via preliminare, la mancata riassunzione dell'opposizione nei confronti degli altri soggetti creditori che erano stati parte della precedente fase dinanzi al giudice dell'esecuzione. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione con riferimento al termine di cui all'art. 617 c.p.c., essendo stata notificata la cartella in data 17/01/2023 e l'avviso di addebito in data 25/08/2023, nonché rispetto a vicende anteriori alla notifica per intervenuta cristallizzazione dei crediti. Ribadiva inoltre la correttezza formale dell'atto di intervento, contenente il pertinente estratto di ruolo come richiesto dalla vigente normativa. Quanto alla pretesa intervenuta prescrizione, rilevava l che l'eccezione risultava formulata in termini generici ed era pertanto inammissibile, oltre che infondata con riferimento alle date di notifica degli atti presupposti e alle disposizioni speciali dettate per il periodo pandemico sul decorso del termine.
- L evidenziava l'infondatezza di ogni eccezione avversaria, fornendo CP_2 prova della notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito in questione (n.
pagina 2 di 6 432420230000297439000 notificato in data 25/08/2023), relativo a contributi dovuti per gli anni 2022 e 2023, e la tardività di ogni doglianza relativa per decorso dei termini di decadenza di 20 e 40 giorni rispettivamente previsti dall'art. 617 c.p.c. per vizi di notifica e dall'art. 24 D.Lgs. 46/99 per quelli di merito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso
- L eccepiva l'inammissibilità e tardività delle doglianze, che in CP_3 quanto attinenti alla procedura di riscossione mediante ruolo, dovevano essere rivolte esclusivamente al concessionario della riscossione, e risultavano comunque tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto la cartella risultava notificata in data tramite PEC;
contestava che la cartella difettasse di qualsiasi requisito formale e precisava che l'importo in essa contenuto relativo ai crediti per l'anno 2022 era comunque pari ad euro 9.591,17 e non al minore importo indicato da parte ricorrente, contestando altresì il decorso del termine prescrizionale in considerazione della data di maturazione del credito (autoliquidazione del 28/01/2022, con tempestiva iscrizione a ruolo). Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
- In sede di prima udienza, parte ricorrente dimetteva note a verbale, solo successivamente depositate telematicamente, con cui eccepiva la nullità delle notifiche di avviso di addebito e cartella avvenute a mezzo PEC, in quanto non provenienti da indirizzo di posta elettronica certificato attribuito e presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), nonché la nullità della costituzione dell
[...] tramite avvocato del libero foro. Venivano quindi Controparte_1 autorizzate le parti al deposito di note difensive e successivamente, una volta disposta l'acquisizione telematica delle citate note a verbale (in data 10/12/2024), di ulteriori note di replica.
- Nel corso della successiva udienza le parti discutevano la causa richiamandosi alle conclusioni contenute nei rispettivi atti ed a quanto dedotto a verbale in precedenza.
Ritenuto che:
- Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
- Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità formulate da in relazione alla mancata citazione in giudizio di altri soggetti, tanto nella prima fase dell'opposizione dinanzi al giudice pagina 3 di 6 dell'esecuzione, avendo il medesimo giudice ritenuto superfluo citare in giudizio gli enti impositori a fronte del rigetto della richiesta di sospensione per difetto dei gravi motivi e dell'applicazione dell'art 616 c.p.c., quanto nella presente fase inerente il merito delle pretese degli enti convenuti, in ordine al quale i restanti creditori procedenti non risultano litisconsorti necessari, posto che gli unici due tra essi costituitisi nella precedente fase si erano in quella sede limitati ad opporsi alla sospensione dell'esecuzione, rimettendosi al giudice in ordine all'intervento di
- Infondata è altresì l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla nullità della costituzione di Sulla questione sollevata è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 30008/2019, che ha enunciato il principio di diritto, confermato da plurime successive pronunce, secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_6
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello CP_1
Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
- Quanto al merito delle domande del ricorrente, l'atto di intervento risulta regolare in quanto contiene il riferimento all'estratto di ruolo relativo ai crediti per i quali l'agenzia procede, conformemente a quanto prescritto pagina 4 di 6 dalla vigente normativa (DPR 602/73 e art. 30 c. 2 DL 78/2010). Deve quindi rilevarsi che gli enti convenuti hanno provato la regolare notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento relative ai crediti previdenziali per i quali è intervenuta nella procedura esecutiva in essere. I file prodotti dalle Amministrazioni resistenti provano infatti l'avvenuta notifica all'indirizzo PEC del ricorrente (fatto incontestato), il quale ha sostenuto, sin dalla prima difesa utile (udienza di comparizione delle parti) l'invalidità della notifica perché l'indirizzo di provenienza del messaggio PEC non risulta compreso tra quelli di cui agli elenchi ufficiali IPA e PP.AA. Anche tale questione è stata oggetto di pronunce di legittimità le quali, nel solco di un indirizzo ormai consolidato, hanno affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (massima della Sentenza n. 18684 del 03/07/2023). Ebbene nel caso di specie la cartella di pagamento relativa al credito dell risulta notificata dall'indirizzo CP_3
(doc. 2 e doc. 2 ) e Email_1 CP_3
l'avviso di addebito dall'indirizzo t, dai quali Email_3 risulta testualmente il soggetto mittente. Parte ricorrente non ha svolto tempestivamente alcuna allegazione in merito ad eventuali sostanziali pregiudizi che sarebbero derivati dalla ricezione delle notifiche da indirizzi diversi da quelli presenti nei registri, posto che nel corso della prima udienza (29/10/2024), e nelle note in quella sede depositate in formato cartaceo (e telematicamente in data 10/12/2024), si è limitata alla formale contestazione, mentre solo nelle note autorizzate depositate in data 25/11/2024, con l'irrituale e inammissibile, in quanto tardivo, deposito di documentazione ulteriore (estratto di pagina web dal sito dell
[...]
, incorporato quale file immagine nel testo della Controparte_1 memoria autorizzata), ha sostenuto di avere eliminato il messaggio in ossequio alle indicazioni provenienti dalla stessa A prescindere dalla tardività dell'allegazione e della produzione documentale, deve rilevarsi che pagina 5 di 6 alcuna prova è stata fornita di tale circostanza, e che tra gli indirizzi che sarebbero stati segnalati come fraudolenti, oltre a non comparire, ovviamente, quelli utilizzati per la comunicazione degli atti contestati, non risulta comunque compreso alcun indirizzo PEC, cosicché appare viepiù inverosimile che il destinatario sia stato indotto alla cancellazione dei messaggi in parola dalle comunicazioni web dell CP_1
- A fronte della regolarità della notifica degli atti esecutivi citati, ogni eccezione relativa ai crediti in essi riportati risulta pertanto tardiva, essendo stata proposta solo in sede di opposizione all'esecuzione e quindi ben oltre i termini decadenziali di 20 e 40 giorni decorrenti dalla notifica degli stessi.
- Risulta comunque evidente che per entrambi i crediti previdenziali la prescrizione eccepita (genericamente) dal ricorrente non può essere in alcun modo maturata, essendo gli stessi relativi a contributi risalenti ad annualità comprese tra il 2021/2023, per le quali non risulta nemmeno alla data odierna decorso il termine quinquennale (interrotto peraltro dalla notifica di cartella e avviso di addebito).
- Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidando gli importi per ciascuna rispettivamente indicati:
euro 8.401,00; Controparte_1
euro 8.401,00 CP_2
euro 1.769,00, CP_3 oltre spese generali e, se dovuti, IVA e CPA. Vicenza, 04/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Sartorello ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 723/2024 RG Lav. promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FORTE SIMONE e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Milano ricorrente contro
Controparte_1
Rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. FLORIO ROBERTA e domiciliata presso lo studio professionale del difensore in Milano
CP_2 sentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA e domiciliato presso l'Ufficio legale dell sede di Vicenza CP_2
CP_3
Rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. DONAZZAN ODETTA e domiciliato presso l di Vicenza CP_3 resistenti conclusioni : come precisate nel corso dell'udienza in data 04/02/2025. Oggetto : Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria. motivazione Premesso che:
- Con ricorso depositato in data 08/05/2024 il ricorrente ha riassunto l'opposizione proposta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. RG 2023/30 avverso l'atto di intervento del 3/11/2023 di nella parte pagina 1 di 6 relativa ai crediti di natura previdenziale portati dall'avviso di addebito n. 42420230000297439000 relativo a crediti (per contributi da DM10 CP_2 del 2022 e del 2023) e dalla cartella di pagamento n. 12420220026310979000 relativa a crediti del 2022, in ordine alla CP_3 quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e ritenuto di rimettere la causa dinanzi al giudice del lavoro;
- Sostiene il ricorrente che l'atto di intervento sia illegittimo in quanto la convenuta sarebbe sprovvista di Controparte_5 valido titolo esecutivo, avendo allegato unicamente l'elenco dei numeri seriali delle cartelle esattoriali con la relativa quantificazione dei rispettivi importi, e contestando che essi siano stati regolarmente notificati al ricorrente, con conseguente decorso del termine prescrizionale.
- Si costituivano tempestivamente gli enti convenuti.
- L eccepiva l'inammissibilità del ricorso Controparte_1 in quanto la citazione in giudizio degli enti impositori era avvenuta solo nella presente fase di merito mentre e avrebbero dovuto CP_2 CP_3 essere parti del giudizio sin dall'instaurazione della prima fase dello stesso dinanzi al giudice dell'esecuzione; eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni sull'esistenza dei crediti degli enti impositori;
eccepiva quindi, sempre in via preliminare, la mancata riassunzione dell'opposizione nei confronti degli altri soggetti creditori che erano stati parte della precedente fase dinanzi al giudice dell'esecuzione. Eccepiva inoltre la tardività dell'opposizione con riferimento al termine di cui all'art. 617 c.p.c., essendo stata notificata la cartella in data 17/01/2023 e l'avviso di addebito in data 25/08/2023, nonché rispetto a vicende anteriori alla notifica per intervenuta cristallizzazione dei crediti. Ribadiva inoltre la correttezza formale dell'atto di intervento, contenente il pertinente estratto di ruolo come richiesto dalla vigente normativa. Quanto alla pretesa intervenuta prescrizione, rilevava l che l'eccezione risultava formulata in termini generici ed era pertanto inammissibile, oltre che infondata con riferimento alle date di notifica degli atti presupposti e alle disposizioni speciali dettate per il periodo pandemico sul decorso del termine.
- L evidenziava l'infondatezza di ogni eccezione avversaria, fornendo CP_2 prova della notifica a mezzo PEC dell'avviso di addebito in questione (n.
pagina 2 di 6 432420230000297439000 notificato in data 25/08/2023), relativo a contributi dovuti per gli anni 2022 e 2023, e la tardività di ogni doglianza relativa per decorso dei termini di decadenza di 20 e 40 giorni rispettivamente previsti dall'art. 617 c.p.c. per vizi di notifica e dall'art. 24 D.Lgs. 46/99 per quelli di merito. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso
- L eccepiva l'inammissibilità e tardività delle doglianze, che in CP_3 quanto attinenti alla procedura di riscossione mediante ruolo, dovevano essere rivolte esclusivamente al concessionario della riscossione, e risultavano comunque tardive ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto la cartella risultava notificata in data tramite PEC;
contestava che la cartella difettasse di qualsiasi requisito formale e precisava che l'importo in essa contenuto relativo ai crediti per l'anno 2022 era comunque pari ad euro 9.591,17 e non al minore importo indicato da parte ricorrente, contestando altresì il decorso del termine prescrizionale in considerazione della data di maturazione del credito (autoliquidazione del 28/01/2022, con tempestiva iscrizione a ruolo). Chiedeva quindi il rigetto delle domande del ricorrente.
- In sede di prima udienza, parte ricorrente dimetteva note a verbale, solo successivamente depositate telematicamente, con cui eccepiva la nullità delle notifiche di avviso di addebito e cartella avvenute a mezzo PEC, in quanto non provenienti da indirizzo di posta elettronica certificato attribuito e presente negli elenchi ufficiali, ovvero “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) e “PP.AA.” (Registro delle Pubbliche Amministrazioni), nonché la nullità della costituzione dell
[...] tramite avvocato del libero foro. Venivano quindi Controparte_1 autorizzate le parti al deposito di note difensive e successivamente, una volta disposta l'acquisizione telematica delle citate note a verbale (in data 10/12/2024), di ulteriori note di replica.
- Nel corso della successiva udienza le parti discutevano la causa richiamandosi alle conclusioni contenute nei rispettivi atti ed a quanto dedotto a verbale in precedenza.
Ritenuto che:
- Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
- Preliminarmente, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità formulate da in relazione alla mancata citazione in giudizio di altri soggetti, tanto nella prima fase dell'opposizione dinanzi al giudice pagina 3 di 6 dell'esecuzione, avendo il medesimo giudice ritenuto superfluo citare in giudizio gli enti impositori a fronte del rigetto della richiesta di sospensione per difetto dei gravi motivi e dell'applicazione dell'art 616 c.p.c., quanto nella presente fase inerente il merito delle pretese degli enti convenuti, in ordine al quale i restanti creditori procedenti non risultano litisconsorti necessari, posto che gli unici due tra essi costituitisi nella precedente fase si erano in quella sede limitati ad opporsi alla sospensione dell'esecuzione, rimettendosi al giudice in ordine all'intervento di
- Infondata è altresì l'eccezione di parte ricorrente in ordine alla nullità della costituzione di Sulla questione sollevata è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 30008/2019, che ha enunciato il principio di diritto, confermato da plurime successive pronunce, secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l Controparte_6
impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti
[...] delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l e l'Avvocatura dello CP_1
Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1 sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
- Quanto al merito delle domande del ricorrente, l'atto di intervento risulta regolare in quanto contiene il riferimento all'estratto di ruolo relativo ai crediti per i quali l'agenzia procede, conformemente a quanto prescritto pagina 4 di 6 dalla vigente normativa (DPR 602/73 e art. 30 c. 2 DL 78/2010). Deve quindi rilevarsi che gli enti convenuti hanno provato la regolare notifica dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento relative ai crediti previdenziali per i quali è intervenuta nella procedura esecutiva in essere. I file prodotti dalle Amministrazioni resistenti provano infatti l'avvenuta notifica all'indirizzo PEC del ricorrente (fatto incontestato), il quale ha sostenuto, sin dalla prima difesa utile (udienza di comparizione delle parti) l'invalidità della notifica perché l'indirizzo di provenienza del messaggio PEC non risulta compreso tra quelli di cui agli elenchi ufficiali IPA e PP.AA. Anche tale questione è stata oggetto di pronunce di legittimità le quali, nel solco di un indirizzo ormai consolidato, hanno affermato che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (massima della Sentenza n. 18684 del 03/07/2023). Ebbene nel caso di specie la cartella di pagamento relativa al credito dell risulta notificata dall'indirizzo CP_3
(doc. 2 e doc. 2 ) e Email_1 CP_3
l'avviso di addebito dall'indirizzo t, dai quali Email_3 risulta testualmente il soggetto mittente. Parte ricorrente non ha svolto tempestivamente alcuna allegazione in merito ad eventuali sostanziali pregiudizi che sarebbero derivati dalla ricezione delle notifiche da indirizzi diversi da quelli presenti nei registri, posto che nel corso della prima udienza (29/10/2024), e nelle note in quella sede depositate in formato cartaceo (e telematicamente in data 10/12/2024), si è limitata alla formale contestazione, mentre solo nelle note autorizzate depositate in data 25/11/2024, con l'irrituale e inammissibile, in quanto tardivo, deposito di documentazione ulteriore (estratto di pagina web dal sito dell
[...]
, incorporato quale file immagine nel testo della Controparte_1 memoria autorizzata), ha sostenuto di avere eliminato il messaggio in ossequio alle indicazioni provenienti dalla stessa A prescindere dalla tardività dell'allegazione e della produzione documentale, deve rilevarsi che pagina 5 di 6 alcuna prova è stata fornita di tale circostanza, e che tra gli indirizzi che sarebbero stati segnalati come fraudolenti, oltre a non comparire, ovviamente, quelli utilizzati per la comunicazione degli atti contestati, non risulta comunque compreso alcun indirizzo PEC, cosicché appare viepiù inverosimile che il destinatario sia stato indotto alla cancellazione dei messaggi in parola dalle comunicazioni web dell CP_1
- A fronte della regolarità della notifica degli atti esecutivi citati, ogni eccezione relativa ai crediti in essi riportati risulta pertanto tardiva, essendo stata proposta solo in sede di opposizione all'esecuzione e quindi ben oltre i termini decadenziali di 20 e 40 giorni decorrenti dalla notifica degli stessi.
- Risulta comunque evidente che per entrambi i crediti previdenziali la prescrizione eccepita (genericamente) dal ricorrente non può essere in alcun modo maturata, essendo gli stessi relativi a contributi risalenti ad annualità comprese tra il 2021/2023, per le quali non risulta nemmeno alla data odierna decorso il termine quinquennale (interrotto peraltro dalla notifica di cartella e avviso di addebito).
- Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti convenute, liquidando gli importi per ciascuna rispettivamente indicati:
euro 8.401,00; Controparte_1
euro 8.401,00 CP_2
euro 1.769,00, CP_3 oltre spese generali e, se dovuti, IVA e CPA. Vicenza, 04/02/2025. Il Giudice dott. Paolo Sartorello
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