Articolo 3 della Legge 28 marzo 1968, n. 396
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 aprile 1968
Art. 3.
Il termine di cui all' articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561 , concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, e' stabilito dal 10 gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
Entrata in vigore il 16 aprile 1968