Art. 3.
Il termine di cui all' articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561 , concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, e' stabilito dal 10 gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.
Il termine di cui all' articolo 1 della legge 12 luglio 1951, n. 561 , concernente agevolazioni fiscali a favore della zona industriale e portuale di Livorno, e' stabilito dal 10 gennaio 1956 al 30 giugno 1965 ai soli effetti dell'esonero dal pagamento dei dazi doganali previsto dalla lettera a) e dall'ultimo comma dell'articolo stesso.