Improcedibile
Sentenza 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2022, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2022
N. 02858/2022REG.PROV.COLL.
N. 03372/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3372 del 2019, proposto da
OL ZZ, GN AP, NE DE SC, IA LL, SA RA, ER ZZ, CA AP, ER OT, RA VA, AL SC, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristiano Pellegrini Quarantotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca Consorzio Interuniversitario, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Chieti G. D'Annunzio, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi del Molise, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10272/2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2022 il Cons. Paolo Marotta e udito l’avvocato Luca Fiasconaro, su delega dell'avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, per le parti appellanti; nessuno è comparso per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso in appello, notificato il 2 aprile 2019 e depositato in giudizio il 18 aprile successivo, gli odierni appellanti hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III, n. 10272/2018, pubblicata il 23 ottobre 2018, con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte è stato respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto il provvedimento di non ammissione degli appellanti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2016/2017 presso diverse Università; le spese di lite sono state compensate tra le parti.
1.2. In estrema sintesi, nel ricorso di primo grado, sono state dedotte le seguenti censure:
I. La violazione dei principi di legalità, buon andamento e trasparenza dell’Amministrazione in merito alla scelta e/o predisposizione dei quesiti di prova, con particolare riguardo alla somministrazione di domande integralmente “copiate” e/o acquisite da manuali di preparazione al test di note società private;
II. La violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere;
III. La violazione della certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato;
IV. L’illegittimità dei criteri selettivi e l’erroneità e/o malformulazione di alcuni quesiti della prova;
V. L’illegittimità della selezione per avere somministrato un quesito errato, il n. 16;
VI. L’illegittimità della determinazione del contingente dei posti disponibili per l’a.a. 2016/2017;
VII. La mancata copertura di tutti i posti stabiliti dal decreto ministeriale e la permanenza di posti vacanti;
VIII. L’illegittimità delle procedure di gestione informatica della graduatoria da parte del Cineca e del M.I.U.R.
2.1. Il T.a.r. per il Lazio, Sezione III, con ordinanza cautelare n. 474/2017, ha rigettato l’istanza cautelare presentata in via incidentale dai ricorrenti.
2.2. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza del 14 aprile 2017 n. 1602, ha accolto l'appello cautelare; per effetto del provvedimento cautelare, i ricorrenti (odierni appellanti) sono stati iscritti al corso di laurea prescelto per l’anno accademico 2016/2017.
3. Con la sentenza appellata, il Giudice di prime cure ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso (con riguardo ad alcune censure proposte in forma di ricorso collettivo, in assenza dei requisiti di ammissibilità) e lo respinto per la parte residua.
4. Con il ricorso in esame, gli odierni appellanti deducono:
I. Error in iudicando riguardo la declaratoria di inammissibilità di diverse censure (senza specificazione delle stesse), per essere state proposte a mezzo di ricorso collettivo;
II. Error in iudicando per omessa valutazione della istanza di consolidamento della posizione dei ricorrenti in ragione della intervenuta immatricolazione giusto provvedimento cautelare del Consiglio di Stato e per avere sostenuto diversi esami del corso di laurea;
III. Omessa pronuncia e/o insufficiente motivazione sulla censura relativa alla illegittima ed errata determinazione del numero dei posti del contingente per l’anno accademico 2016/2017. OLzione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – OLzione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 264/1999 – OLzione e falsa applicazione dell’art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 502/1992 – OLzione e falsa applicazione dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 9 giugno 2016, Rep. Atti n. 105/CSR – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – OLzione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria – OLzione della rilevazione del fabbisogno di professionalità – Eccesso di potere – Illogicità e contraddittorietà.
IV. Omessa pronuncia e/o, comunque, error in iudicando riguardo la censura relativa alla mancata copertura di tutti i posti disponibili per il contingente 2017/2018, con particolare riguardo ai posti riservati ai candidati non comunitari residenti all'estero rimasti vacanti ed alla mancata redistribuzione in favore della categoria degli studenti comunitari. OLzione e falsa applicazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione – OLzione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – OLzione e falsa applicazione della Legge. n. 264/1999 – OLzione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 28 giugno 2017 n. 477 – Eccesso di potere – Illogicità – Sviamento per carente od insufficiente motivazione – OLzione del giusto procedimento.
V. Omessa pronuncia e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata sui motivi di ricorso relativi a: scelta e/o predisposizione dei quesiti di prova, con domande integralmente “copiate” e/o acquisite da manuali di preparazione al test di società private; violazione del principio dell’anonimato delle prove da correggere; violazione della certezza della paternità della singola prova rispetto a ciascun candidato; illegittimità dei criteri selettivi e l’erroneità e/o malformulazione di alcuni quesiti della prova; illegittimità delle procedure di gestione informatica della graduatoria da parte del Cineca e del M.I.U.R.
5. Si è costituito in giudizio (con atto meramente formale) il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
6. Con nota depositata in giudizio l’11 giugno 2019 gli appellanti hanno dichiarato di rinunciare alla istanza di sospensione della efficacia della sentenza non sussistendo, allo stato, provvedimenti ministeriali o degli atenei pregiudizievoli per gli appellanti.
7. Con memoria depositata in data 27 gennaio 2022, gli appellanti hanno evidenziato di essere iscritti al V anno del corso di laurea, con molteplici esami sostenuti, e di essere prossimi alla conclusione del percorso di laurea (mancando solo l’ultimo anno di corso); hanno invocato l’applicazione del principio del consolidamento della propria posizione, applicazione dell’articolo 4, comma 2 bis del d.l. 30 giugno 2005, n. 115 introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168.
8. Con nota depositata in data 25 febbraio 2022, l’appellante ER ZZ ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo conseguito il bene della vita cui è preordinato l’appello.
9. All’udienza pubblica del 1° marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. In via preliminare, l’appello deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti dell’appellante ER ZZ, in relazione alla dichiarazione depositata in giudizio.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione dell'appellante di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
11. Con riguardo alla posizione degli altri appellanti, ritiene il Collegio che nel caso non possa trovare applicazione l’articolo 4, comma 2 bis , del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168 (come richiesto dagli odierni appellanti nella memoria depositata in data 27 gennaio 2022).
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2015 n. 1, ha precisato che, con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'accesso al quale sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado, non è invocabile l'art. 4, comma 2 bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. in l. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un’abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l’ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo (il cui conseguimento rappresenta l'indefettibile presupposto per l'applicazione della disposizione richiamata).
Questo orientamento restrittivo è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell’8 febbraio 2022 n. 881.
12. Anche prescindendo dalla applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla legge 2 agosto 1999 n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo.
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.
Essendo stati ammessi al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare (ossia, l’ordinanza cautelare della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 14 aprile 2017 n. 1602), gli odierni appellanti hanno dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d’altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni appellanti.
A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari e ormai alla soglia del conseguimento della laurea, deve ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dagli appellanti (per effetto della positiva valutazione del loro percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico degli odierni appellanti.
Il superamento degli esami universitari, documentato dagli odierni appellanti, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dagli odierni appellanti si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.
Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, il quale abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108).
13. Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
14. La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica, tuttavia, all’evidenza, l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti dell’appellante ER ZZ;
- dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata nei confronti degli altri appellanti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Giovagnoli, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Roberto Giovagnoli |
IL SEGRETARIO