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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale d' udienza
Il G.O.T. Francesca Versaci, in funzione di giudice monocratico, nell'ambito della causa civile n.1618/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Ignazio Pagano Parte_1
attore
CONTRO
, nella qualità di titolare della Gana s.n.c. di ZA RE & C., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Creazzo
convenuto
* * * *
aggiornata alle ore 15,15 l'udienza del 15.01.2025, fissata per la discussione orale;
dato atto che alle ore 15,15 non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del presente verbale e del dispositivo della sentenza;
ha emesso la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 1618/2022 RG, promossa da
, ( C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Ignazio Parte_1 C.F._1
Pagano
attore
CONTRO
, ( C.F. , nella qualità di titolare della Gana Controparte_1 C.F._2
s.n.c. di ZA RE & C., rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Creazzo
convenuto
PREMESSA
Con atto di citazione notificato il 26.05.2022 il sig. premetteva che nel Parte_1
mese di luglio 2018 aveva incaricato il sig. , titolare della Gana s.n.c. di Controparte_1
ZA RE & C., di effettuare manutenzione ordinaria, ovvero tagliando e sistemazione del pulsante di accensione, di una moto d'acqua di sua proprietà; che il sig. aveva prelevato la moto d'acqua dalla sua residenza e l'aveva portata presso la CP_1
propria officina per effettuare gli interventi richiesti, per i quali aveva ottenuto dall'attore prima un importo di € 250,00 e, successivamente, di € 180,00; premetteva inoltre l'attore di avere successivamente richiesto più volte la restituzione della propria moto al sig. il quale non aveva provveduto a riconsegnarla, lasciandola smontata CP_1
fuori dalla propria officina;
per tali ragioni premetteva ancora l'attore di aver sollecitato il sig. alla restituzione della stessa moto d'acqua, con raccomandata del 08.07.2021 CP_1 e di aver sporto, in data 02.09.2021 denuncia-querela dinanzi alla Guardia di Finanza per la mancata restituzione;
premetteva, infine, che la mancata restituzione della moto d'acqua gli aveva procurato un danno quantificabile in € 6.500,00 quale valore commerciale della moto al tempo della consegna al sig. ed ulteriori € 2.000,00 CP_1
quale danno per mancato utilizzo della stessa moto per quattro stagioni estive.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio il sig. , n.q. di titolare della Gana Controparte_1
s.n.c. di ZA RE & C., chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità per impossessamento della sua moto d'acqua e che lo stesso convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.930,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo. Si costituiva in giudizio il sig. , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.10.2022, il quale contestava la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione, chiedeva, preliminarmente, che la domanda attorea fosse dichiarata improcedibile;
nel merito, chiedeva che le domande attoree fossero integralmente rigettate ed, in via subordinata, che fosse riconosciuta all'attore una somma inferiore a quella dallo stesso richiesta a titolo di risarcimento.
Con ordinanza istruttoria del 06.12.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale di entrambe le parti, richiesto nelle rispettive memorie ex art. 193 c.p.c.; ad esito dell'interrogatorio formale, espletato all'udienza del 07.02.2024, con ordinanza del
07.03.2024 veniva ammessa sia la prova testi richiesta dall'attore che quella richiesta dal convenuto ed i testi escussi alle udienze del 17.04.2024 e 15.05.2024; con ordinanza del
21.05.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU formulata dall'attore e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione. All'udienza del 15.01.25, fissata per la discussione e la decisione, le parti si sono riportate ai propri atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, aggiornata alle ore
15,15, preso atto che non erano presenti i procuratori delle parti, ha proceduto alla lettura dell'ordinanza.
********
L'incarico conferito dall'attore al convenuto, di effettuare riparazioni sulla moto d'acqua di sua proprietà, rientra nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c. , che qualifica come contratto d'opera l'accordo con il quale una persona di obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
nel caso in esame l'accordo risulta stipulato verbalmente - forma legittima in quanto non è prevista la forma scritta ab substantiam - e la previsione di un corrispettivo si evince sia dal pagamento attestato documentalmente dall'attore, sia da quanto dedotto da entrambe le parti nei rispettivi atti di causa;
in esecuzione del predetto accordo, il convenuto ha prelevato dall' abitazione dell'attore la moto d'acqua e, dopo aver effettuato le riparazioni che gli erano state commissionate, a dire dell'attore avrebbe impedito il ritiro dello stesso mezzo dalla propria officina, lasciandolo, peraltro, in stato di abbandono all'esterno della stessa;
per tali motivi l'attore lamenta l'impossessamento da parte del convenuto della propria moto d'acqua e ne rivendica il valore commerciale al tempo della consegna, oltre un ulteriore risarcimento per il mancato utilizzo dello stesso mezzo per tutto il tempo in cui
è stato trattenuto dal convenuto. Il convenuto, nella propria comparsa afferma, invece, che, dopo la riparazione del pulsante di accensione, la moto d'acqua, una volta riaccesa, aveva manifestato problemi al motore, che richiedevano ulteriori interventi;
afferma, inoltre, di essere stato autorizzato dall'attore ad effettuare lo smontaggio del motore per accertarne i vizi e, successivamente, di aver chiesto all'attore stesso di pagare quanto necessario per l'acquisto dei necessari pezzi di ricambio, prospettandogli, in alternativa, la possibilità di provvedere lui stesso all'acquisto presso un rivenditore;
stante il rifiuto di effettuare i pagamenti richiesti o di acquistare i pezzi di ricambio, il convenuto afferma di aver invitato l'attore a ritirare la propria moto d'acqua dalla sua officina, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Quanto detto sarebbe avvenuto - come emerso in sede di interrogatorio formale delle parti e confermato dall'esito della prova testimoniale - tra il luglio del 2018 ed il luglio del 2019. Dalla ricostruzione dei fatti emersa in sede istruttoria deve escludersi la volontà del convenuto di impossessarsi della moto d'acqua di proprietà dell'attore; in sede di interrogatorio formale l'attore ha, infatti, ammesso di essersi recato presso l'officina del convenuto nel 2021 - dopo due anni, quindi, da quando, nel 2019, si era rifiutato di pagare le ulteriori riparazioni prospettategli dal convenuto - ed ha ammesso di essersi rifiutato di ritirare la propria moto d'acqua, in quanto trovata in cattive condizioni;
il teste di parte convenuta, - al tempo dei fatti Testimone_1
apprendista presso l'officina del sig. - ha, invece, dichiarato che l'attore aveva CP_1
autorizzato il convenuto allo smontaggio del motore per accertarne le condizioni e che lo stesso convenuto, dopo il rifiuto dell'attore di pagare le riparazioni necessarie al motore o di fornire i ricambi, gli aveva chiesto, nel corso di diverse conversazioni telefoniche cui ha assistito il teste stesso, di ritirare la moto d'acqua presso la propria officina;
lo stesso teste ha, inoltre, dichiarato che la moto è stata sempre custodita all'interno dell'officina, dove l'ha vista, nelle stesse condizioni esterne in cui era al tempo del prelevamento dal casa del sig. , anche due mesi prima di essere escusso nel Pt_1
presente giudizio, essendosi recato in visita dal sig. Il teste si CP_1 Testimone_2
ritiene pienamente attendibile, sia in quanto riferisce circostanze avvenute in sua presenza, sia in considerazione del fatto che, al tempo della sua escussione, non era più apprendista nell'officina del convenuto, presso la quale ha lavorato sino al 2021; i testi di parte attrice hanno invece risposto su circostanze riferite loro dall'attore e, come tali, non decisive per dimostrare la volontà del convenuto di impossessarsi della moto d'acqua; in particolare, quanto riferito dal teste , sul fatto che la moto d'acqua sia stata tenuta fuori Testimone_3
dall'officina e sia in cattive condizioni, non può ritenersi pienamente attendibile, considerato che lo stesso teste ha dichiarato di aver visto la moto da lontano, al di là del cancello di ingresso nella zona adiacente all'officina, e di averla vista in mezzo ad altre moto smontate, ragione per la quale non può considerarsi certa la relativa identificazione.
Ad esito dell'istruttoria si evince, quindi, la rispondenza a verità dei fatti riferiti da parte convenuta ed una condotta dell'attore contraria al principio di buona fede contrattuale, considerato che lo stesso, dopo il proprio rifiuto all'esecuzione di riparazioni al motore della moto d'acqua prospettate dal convenuto - rifiuto avvenuto nel 2019, per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio formale - si è recato presso l'officina del convenuto per prendere visione della stessa moto, dopo due anni, nel luglio 2021, e, sempre per sua ammissione, si è rifiutato di ritirarla;
da tale condotta si evince il disinteresse manifestato per due anni sulle sorti del proprio mezzo, e la contraddizione nel suo comportamento, considerato che la diffida per la restituzione, di cui alla raccomandata prodotta in atti, è datata luglio 2021, stesso mese cui risale il rifiuto a ritirare la moto presso l'officina. In sede istruttoria è quindi emerso che lo stazionamento della moto presso l'officina del convenuto è addebitabile esclusivamente alla condotta dell'attore; peraltro lo stato di abbandono fuori dall'officina e le cattive condizioni della moto d'acqua non sono state dimostrate da parte attrice e sono smentite da quanto dichiarato dal teste . Testimone_1
Per i suesposti motivi le domande attoree devono essere integralmente rigettate
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attore, , deve Parte_1
essere condannato a rifondere, in favore del convenuto, , n.q. di Controparte_1
titolare della Gana s..n.c. di ZZ RE & C, le spese di lite, che si liquidano ex DM
55/2014, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in € 2.540,00, per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.1618/2022, vertente tra il , attore, e , n.q. di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
convenuto, così provvede:
[...]
1. rigetta le domande attoree, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite, in favore di parte convenute, convenuta, che liquida in € 2.540,00, per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito
Reggio Calabria, 15.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale d' udienza
Il G.O.T. Francesca Versaci, in funzione di giudice monocratico, nell'ambito della causa civile n.1618/2022, promossa da
, rappresentato e difeso dall' avv. Ignazio Pagano Parte_1
attore
CONTRO
, nella qualità di titolare della Gana s.n.c. di ZA RE & C., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Creazzo
convenuto
* * * *
aggiornata alle ore 15,15 l'udienza del 15.01.2025, fissata per la discussione orale;
dato atto che alle ore 15,15 non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del presente verbale e del dispositivo della sentenza;
ha emesso la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 1618/2022 RG, promossa da
, ( C.F. ) rappresentato e difeso dall' avv. Ignazio Parte_1 C.F._1
Pagano
attore
CONTRO
, ( C.F. , nella qualità di titolare della Gana Controparte_1 C.F._2
s.n.c. di ZA RE & C., rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Creazzo
convenuto
PREMESSA
Con atto di citazione notificato il 26.05.2022 il sig. premetteva che nel Parte_1
mese di luglio 2018 aveva incaricato il sig. , titolare della Gana s.n.c. di Controparte_1
ZA RE & C., di effettuare manutenzione ordinaria, ovvero tagliando e sistemazione del pulsante di accensione, di una moto d'acqua di sua proprietà; che il sig. aveva prelevato la moto d'acqua dalla sua residenza e l'aveva portata presso la CP_1
propria officina per effettuare gli interventi richiesti, per i quali aveva ottenuto dall'attore prima un importo di € 250,00 e, successivamente, di € 180,00; premetteva inoltre l'attore di avere successivamente richiesto più volte la restituzione della propria moto al sig. il quale non aveva provveduto a riconsegnarla, lasciandola smontata CP_1
fuori dalla propria officina;
per tali ragioni premetteva ancora l'attore di aver sollecitato il sig. alla restituzione della stessa moto d'acqua, con raccomandata del 08.07.2021 CP_1 e di aver sporto, in data 02.09.2021 denuncia-querela dinanzi alla Guardia di Finanza per la mancata restituzione;
premetteva, infine, che la mancata restituzione della moto d'acqua gli aveva procurato un danno quantificabile in € 6.500,00 quale valore commerciale della moto al tempo della consegna al sig. ed ulteriori € 2.000,00 CP_1
quale danno per mancato utilizzo della stessa moto per quattro stagioni estive.
Ciò premesso, l'attore citava in giudizio il sig. , n.q. di titolare della Gana Controparte_1
s.n.c. di ZA RE & C., chiedendo che ne fosse dichiarata la responsabilità per impossessamento della sua moto d'acqua e che lo stesso convenuto fosse condannato al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 8.930,00 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al soddisfo. Si costituiva in giudizio il sig. , con Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta, depositata il 26.10.2022, il quale contestava la ricostruzione dei fatti di cui all'atto di citazione, chiedeva, preliminarmente, che la domanda attorea fosse dichiarata improcedibile;
nel merito, chiedeva che le domande attoree fossero integralmente rigettate ed, in via subordinata, che fosse riconosciuta all'attore una somma inferiore a quella dallo stesso richiesta a titolo di risarcimento.
Con ordinanza istruttoria del 06.12.2023 veniva ammesso l'interrogatorio formale di entrambe le parti, richiesto nelle rispettive memorie ex art. 193 c.p.c.; ad esito dell'interrogatorio formale, espletato all'udienza del 07.02.2024, con ordinanza del
07.03.2024 veniva ammessa sia la prova testi richiesta dall'attore che quella richiesta dal convenuto ed i testi escussi alle udienze del 17.04.2024 e 15.05.2024; con ordinanza del
21.05.2024 veniva rigettata la richiesta di CTU formulata dall'attore e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la decisione. All'udienza del 15.01.25, fissata per la discussione e la decisione, le parti si sono riportate ai propri atti di causa ed hanno insistito nelle proprie conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, aggiornata alle ore
15,15, preso atto che non erano presenti i procuratori delle parti, ha proceduto alla lettura dell'ordinanza.
********
L'incarico conferito dall'attore al convenuto, di effettuare riparazioni sulla moto d'acqua di sua proprietà, rientra nella fattispecie di cui all'art. 2222 c.c. , che qualifica come contratto d'opera l'accordo con il quale una persona di obbliga a compiere, verso corrispettivo, un'opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
nel caso in esame l'accordo risulta stipulato verbalmente - forma legittima in quanto non è prevista la forma scritta ab substantiam - e la previsione di un corrispettivo si evince sia dal pagamento attestato documentalmente dall'attore, sia da quanto dedotto da entrambe le parti nei rispettivi atti di causa;
in esecuzione del predetto accordo, il convenuto ha prelevato dall' abitazione dell'attore la moto d'acqua e, dopo aver effettuato le riparazioni che gli erano state commissionate, a dire dell'attore avrebbe impedito il ritiro dello stesso mezzo dalla propria officina, lasciandolo, peraltro, in stato di abbandono all'esterno della stessa;
per tali motivi l'attore lamenta l'impossessamento da parte del convenuto della propria moto d'acqua e ne rivendica il valore commerciale al tempo della consegna, oltre un ulteriore risarcimento per il mancato utilizzo dello stesso mezzo per tutto il tempo in cui
è stato trattenuto dal convenuto. Il convenuto, nella propria comparsa afferma, invece, che, dopo la riparazione del pulsante di accensione, la moto d'acqua, una volta riaccesa, aveva manifestato problemi al motore, che richiedevano ulteriori interventi;
afferma, inoltre, di essere stato autorizzato dall'attore ad effettuare lo smontaggio del motore per accertarne i vizi e, successivamente, di aver chiesto all'attore stesso di pagare quanto necessario per l'acquisto dei necessari pezzi di ricambio, prospettandogli, in alternativa, la possibilità di provvedere lui stesso all'acquisto presso un rivenditore;
stante il rifiuto di effettuare i pagamenti richiesti o di acquistare i pezzi di ricambio, il convenuto afferma di aver invitato l'attore a ritirare la propria moto d'acqua dalla sua officina, ma di non aver ricevuto alcun riscontro. Quanto detto sarebbe avvenuto - come emerso in sede di interrogatorio formale delle parti e confermato dall'esito della prova testimoniale - tra il luglio del 2018 ed il luglio del 2019. Dalla ricostruzione dei fatti emersa in sede istruttoria deve escludersi la volontà del convenuto di impossessarsi della moto d'acqua di proprietà dell'attore; in sede di interrogatorio formale l'attore ha, infatti, ammesso di essersi recato presso l'officina del convenuto nel 2021 - dopo due anni, quindi, da quando, nel 2019, si era rifiutato di pagare le ulteriori riparazioni prospettategli dal convenuto - ed ha ammesso di essersi rifiutato di ritirare la propria moto d'acqua, in quanto trovata in cattive condizioni;
il teste di parte convenuta, - al tempo dei fatti Testimone_1
apprendista presso l'officina del sig. - ha, invece, dichiarato che l'attore aveva CP_1
autorizzato il convenuto allo smontaggio del motore per accertarne le condizioni e che lo stesso convenuto, dopo il rifiuto dell'attore di pagare le riparazioni necessarie al motore o di fornire i ricambi, gli aveva chiesto, nel corso di diverse conversazioni telefoniche cui ha assistito il teste stesso, di ritirare la moto d'acqua presso la propria officina;
lo stesso teste ha, inoltre, dichiarato che la moto è stata sempre custodita all'interno dell'officina, dove l'ha vista, nelle stesse condizioni esterne in cui era al tempo del prelevamento dal casa del sig. , anche due mesi prima di essere escusso nel Pt_1
presente giudizio, essendosi recato in visita dal sig. Il teste si CP_1 Testimone_2
ritiene pienamente attendibile, sia in quanto riferisce circostanze avvenute in sua presenza, sia in considerazione del fatto che, al tempo della sua escussione, non era più apprendista nell'officina del convenuto, presso la quale ha lavorato sino al 2021; i testi di parte attrice hanno invece risposto su circostanze riferite loro dall'attore e, come tali, non decisive per dimostrare la volontà del convenuto di impossessarsi della moto d'acqua; in particolare, quanto riferito dal teste , sul fatto che la moto d'acqua sia stata tenuta fuori Testimone_3
dall'officina e sia in cattive condizioni, non può ritenersi pienamente attendibile, considerato che lo stesso teste ha dichiarato di aver visto la moto da lontano, al di là del cancello di ingresso nella zona adiacente all'officina, e di averla vista in mezzo ad altre moto smontate, ragione per la quale non può considerarsi certa la relativa identificazione.
Ad esito dell'istruttoria si evince, quindi, la rispondenza a verità dei fatti riferiti da parte convenuta ed una condotta dell'attore contraria al principio di buona fede contrattuale, considerato che lo stesso, dopo il proprio rifiuto all'esecuzione di riparazioni al motore della moto d'acqua prospettate dal convenuto - rifiuto avvenuto nel 2019, per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio formale - si è recato presso l'officina del convenuto per prendere visione della stessa moto, dopo due anni, nel luglio 2021, e, sempre per sua ammissione, si è rifiutato di ritirarla;
da tale condotta si evince il disinteresse manifestato per due anni sulle sorti del proprio mezzo, e la contraddizione nel suo comportamento, considerato che la diffida per la restituzione, di cui alla raccomandata prodotta in atti, è datata luglio 2021, stesso mese cui risale il rifiuto a ritirare la moto presso l'officina. In sede istruttoria è quindi emerso che lo stazionamento della moto presso l'officina del convenuto è addebitabile esclusivamente alla condotta dell'attore; peraltro lo stato di abbandono fuori dall'officina e le cattive condizioni della moto d'acqua non sono state dimostrate da parte attrice e sono smentite da quanto dichiarato dal teste . Testimone_1
Per i suesposti motivi le domande attoree devono essere integralmente rigettate
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'attore, , deve Parte_1
essere condannato a rifondere, in favore del convenuto, , n.q. di Controparte_1
titolare della Gana s..n.c. di ZZ RE & C, le spese di lite, che si liquidano ex DM
55/2014, secondo lo scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività processuale svolta, in € 2.540,00, per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n.1618/2022, vertente tra il , attore, e , n.q. di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
convenuto, così provvede:
[...]
1. rigetta le domande attoree, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. condanna parte attrice a rifondere le spese di lite, in favore di parte convenute, convenuta, che liquida in € 2.540,00, per compenso, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% , da distrarsi in favore del procuratore costituito
Reggio Calabria, 15.01.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci