Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1592/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di BIELLA
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1592/2024 promossa da:
Avv. VITTORIO GROSSO, C.F. , in proprio ex art. 86 c.p.c.; C.F._1
- Parte ricorrente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
C.F. ; P.IVA_1
- Parte resistente - avverso il decreto di liquidazione degli onorari spettanti al difensore d'ufficio dell'irreperibile emesso dal Giudice di Pace di Biella, in persona del Dott. , nell'ambito del Parte_1 procedimento Proc. Pen. n. 18/2022 RGNR Proc. Pen. n. 68/2023 RG GDP;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.04.2024 l'avv. GROSSO adiva il Tribunale di Biella nei confronti del , chiedendo “la liquidazione degli onorari Controparte_1 maturati dal difensore di ufficio dell'irreperibile, provata l'attività difensiva svolta, secondo la quantificazione di cui all'istanza di liquidazione cui si rimanda ovvero comunque secondo l'importo al punto n. 6 della sezione “competenze legali riguardanti l'attività professionale svolta avanti all'ufficio del giudice di pace di biella” di cui all'integrazione di vadecumum” (cfr. conclusioni del ricorso). All'esito dell'udienza del 12.02.2025 il giudice, sentita la parte costituita, si riservava in ordine alla decisione. In via preliminare, si dichiara, in ragione della ritualità della notifica, la contumacia di parte resistente.
In punto rito, si dichiara il ricorso ammissibile, in quanto tempestivo, essendo esso stato depositato - a fronte della comunicazione del predetto decreto di liquidazione dei compensi in data 22.03.2024 – in data 19.04.2024, cioè entro il termine di 30 giorni ricavato ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002 e l'art. 15 del d. lgs. 150/2011 (cfr. Corte Cass., sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 11201/20, depositata in data 11.06.2020). Nel merito, si osserva come “nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R.
n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, "di fatto", reperibile, il giudice è tenuto
a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 17.11.2021, n.34888). Nella fattispecie, si evidenzia che la signora , assistita dell'odierno ricorrente, si CP_2 sia, di fatto, resa irreperibile all'esito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, così come ricavabile dall'impossibilità di recapito della raccomandata recante l'invito del legale alla negoziazione assistita, ove si legge: “indirizzo sconosciuto”, dalla comunicazione inviata dall'anagrafe di
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Con riferimento al quantum, si rileva come il protocollo in vigore in caso di procedimento penale incardinatosi dinanzi al Giudice di Pace e conclusosi con sentenza di merito, previa istruttoria semplice (con al massimo tre testi), preveda per quattro fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) – come, per l'appunto, nella fattispecie - il compenso pari a € 1.035,00, già comprensivo del 15% spese generali forfettarie e già decurtato ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002.
Ora, considerato che è comprovata per tabulas l'attività difensiva svolta nelle predette fasi dall'avv. GROSSO, ivi figurante quale difensore d'ufficio, e che il giudice di prime cure non pare aver motivato in ordine al proprio discostamento dal protocollo in vigore, si ritiene che il ricorso debba essere accolto nella misura di € 1.035,00, importo già comprensivo del 15% spese generali forfettarie e già decurtato ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, oltre a C.P.A. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
risultano, per converso, generiche e apodittiche le allegazioni a sostegno della richiesta di parte creditrice di pagamento a carico dell'Erario della somma pari a €200,00 per l'invito all'assistita all'adesione alla negoziazione assistita. In punto spese di lite, esse si pongono a carico di parte resistente in virtù del principio della soccombenza.
Dette spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, con riguardo alle cause dal valore compreso sino a € 1.101,00 in ragione della somma riconosciuta in favore della parte vincitrice, in applicazione dei compensi minimi in ragione del circoscritto numero di questioni trattate, della semplicità delle stesse, della giurisprudenza consolidatasi e dell'attività difensiva, in concreto, svolta, tenuto conto della contumacia della parte resistente, con esclusivo riguardo alla fase di studio, a quella introduttiva e a quella decisionale e così per i seguenti importi: fase di studio € 66,00 fase introduttiva € 66,00 fase decisionale €100,00 e così per € 232,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, assorbita e rigettata qualsivoglia altra difesa, questione, eccezione e domanda;
ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a €
1.035,00, già comprensiva del 15% spese generali forfettarie e già decurtata ex art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, per compensi dovuti quale corrispettivo dell'attività prestata dinanzi al Giudice di Pace di Biella nel procedimento meglio indicato in atti, oltre a C.P.A. come per legge e a i.v.a. se dovuta;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma pari a
€232,00 per compensi relativi al presente giudizio, oltre a € 43,00 per esposti, al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a i.v.a. se dovuta. Biella, 04.04.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa F. MARRAPODI
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