Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 299
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notificazione delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa in un precedente giudizio, con sentenza passata in giudicato. Inoltre, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte ha ritenuto che la questione fosse già stata decisa in un precedente giudizio, con sentenza passata in giudicato. Inoltre, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Inammissibilità per giudicato esterno

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalle amministrazioni resistenti, confermando l'inammissibilità del ricorso.

  • Accolto
    Carenza di interesse ad agire

    La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso da parte del contribuente abbia determinato il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, rendendo il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Inammissibile
    Rinuncia al ricorso

    La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente, dichiarandone l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 299
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo