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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15531/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087518971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120026848530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204374614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12334/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249087518971000, notificata l'8 agosto 2024, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09720120026848530000 (tassa automobilistica anno 2006) e 09720120204374614000 (tassa automobilistica anno 2009), emesse dalla Regione Lazio e poste in riscossione dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata notificazione delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata e degli atti ad essa sottesi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni resistenti.
La Regione Lazio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le medesime cartelle di pagamento erano già state oggetto di precedente impugnazione da parte del contribuente, definita con sentenza di inammissibilità della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 576/2013, con conseguente formazione del giudicato;
analoghe eccezioni sono state sollevate dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che ha invocato il principio del ne bis in idem e la carenza di interesse ad agire.
Successivamente, il ricorrente, preso atto della pregressa definizione del contenzioso avente ad oggetto le stesse cartelle di pagamento, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, dichiarando espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che l'interesse ad agire costituisce condizione imprescindibile dell'azione giudiziaria e deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche per tutta la durata del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, motivata dall'accertata esistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento, conclusosi con sentenza di inammissibilità passata in giudicato.
Tale rinuncia ha determinato il venire meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, rendendo il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo un orientamento costante della giurisprudenza tributaria.
Atteso il previo deposito della rinuncia al ricorso, non si può provvedere sulla successiva richiesta di rinvio per rottamazione.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, per espressa disposizione di legge, difettando l'accettazione della rinuncia da parte delle resistenti, non si può dichiarare la compensazione delle spese di lite, che devono essere poste necessariamente a carico del ricorrente e che vengono liquidate come in dispositivo ex art 44 D. Lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 200,00 per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15531/2024 depositato il 14/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087518971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120026848530000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120204374614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12334/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249087518971000, notificata l'8 agosto 2024, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.
09720120026848530000 (tassa automobilistica anno 2006) e 09720120204374614000 (tassa automobilistica anno 2009), emesse dalla Regione Lazio e poste in riscossione dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione.
Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata notificazione delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari, chiedendo l'annullamento dell'intimazione impugnata e degli atti ad essa sottesi.
Si sono costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni resistenti.
La Regione Lazio ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le medesime cartelle di pagamento erano già state oggetto di precedente impugnazione da parte del contribuente, definita con sentenza di inammissibilità della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 576/2013, con conseguente formazione del giudicato;
analoghe eccezioni sono state sollevate dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che ha invocato il principio del ne bis in idem e la carenza di interesse ad agire.
Successivamente, il ricorrente, preso atto della pregressa definizione del contenzioso avente ad oggetto le stesse cartelle di pagamento, ha depositato formale atto di rinuncia al ricorso, dichiarando espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che l'interesse ad agire costituisce condizione imprescindibile dell'azione giudiziaria e deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche per tutta la durata del processo.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso, motivata dall'accertata esistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento, conclusosi con sentenza di inammissibilità passata in giudicato.
Tale rinuncia ha determinato il venire meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della controversia, rendendo il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, secondo un orientamento costante della giurisprudenza tributaria.
Atteso il previo deposito della rinuncia al ricorso, non si può provvedere sulla successiva richiesta di rinvio per rottamazione.
Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Quanto alle spese di lite, per espressa disposizione di legge, difettando l'accettazione della rinuncia da parte delle resistenti, non si può dichiarare la compensazione delle spese di lite, che devono essere poste necessariamente a carico del ricorrente e che vengono liquidate come in dispositivo ex art 44 D. Lgs. n.
546/1992.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 200,00 per ciascuna parte resistente.
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
LE EN