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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14928/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14928/2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv BARNOBI MARINO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 4 RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con addebito allo stesso, l'affido condiviso dei figli Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], con collocamento presso di Per_1 CP_2 sé, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 700,00 per i figli, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con decorrenza da luglio 2021 (escluso il mese di ottobre), chiedeva altresì di imporre al di pagare le somme di cui al DI 6695/18 . CP_1
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo.
Con ordinanza del 7.10.2022, il Giudice, con funzioni di Presidente, affidava i minori ad entrambi i genitori, li collocava presso la madre, cui assegnava la casa coniugale .
Regolamentava i periodi di permanenza dei minori col padre con le seguenti modalità;
i figli trascorreranno un pomeriggio la settimana, dalle 18 alle 21 , in assenza di diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, veniva fissato nel mercoledì.
Due fine settimana al mese, i minori staranno col padre , dalle ore 17 del sabato alle ore 19 della domenica , nel periodo natalizio, il starà coi figli ,per cinque giorni comprensivi, ad anni alterni, CP_1
della festa di Natale o di quella di Capodanno, per il periodo di Pasqua, i minori trascorreranno col padre tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante il periodo estivo, il terrà con sé i figli per venti giorni da concordare tra le parti entro il mese di CP_1
giugno di ogni anno.
Il Presidente poneva a carico di , con decorrenza dalla data della domanda, Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00,oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , necessarie per i figli, somme da versare sulla carta Poste Pay in possesso della ricorrente pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, all'udienza del 23.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio alla scadenza dei termini di legge e gli atti sono statio trasmessi al PM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente , va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati da tempo ed essendo stato dedotto dalla ricorrente l'impossibilità di ricostituire l'unità familiare.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, ma non ha fornito alcuna prova a supporto della domanda che. pertanto, va respinta.
I minori vanno affidati ad entrambi i genitori, come domandato dalla che ha rinunciato alla Pt_1
domanda di affido esclusivo, formulata in corso di causa.
L'affido condiviso appare, infatti, il regime che meglio assicura ai figli di esercitare il loro diritto alla bigenitorialità, né sono state dedotte concotte del che possano essere considerate pregiudizievoli CP_1
rispetto al regime legale di affido.
I minori vanno collocati presso la madre con cui vivono e alla va assegnata la casa coniugale, Pt_1
peraltro di sua proprietà.
La ricorrente , in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che il marito si è trasferito al Nord
Italia, ove ha rinvenuto un'occupazione lavorativa, che rientra in Sicilia una volta al mese e che. in quella circostanza, incontra i figli.
Data la nuova condizione del appare necessario rimodulare gli incontri fra lo stesso e i figli, CP_1
prevedendo che i minori trascorrano col padre uno o più giorni, tutte le volte in cui lo stesso rientrerà in Sicilia, ferma restando la regolamentazione per i periodi festivi, fissata nell'ordinanza presidenziale.
Quanto al mantenimento: la ha insistito nel chiedere di aumentare ad €700,00 l'importo Pt_1
dell'assegno mensile posto a carico dello stesso.
La domanda non può essere accolta: secondo le affermazioni della stessa ricorrente, il si sposta CP_1
per incontrare i figli, sostenendo tutte le spese necessarie , pertanto di ciò si deve tenere conto nella determinazione dell'ammontare dell'assegno.
La , peraltro, non ha saputo indicare quale sia la retribuzione percepita dal marito che, si Pt_1
presume, debba anche affrontare delle spese per mantenersi nel luogo ove lavora.
pagina 3 di 4 Alla lice delle superiori considerazioni, si determina in € 400,00 l'importo dell'assegno mensile che il dovrà versare alla moglie .per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Dev essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del a pagare la somma di € Pt_1
27.086,50, oggetto di un decreto ingiuntivo: la ricorrente è già in possesso di un titolo esecutivo, per cui non è ammissibile una nuova pronuncia avente identico contenuto e, comunque, è estranea all'oggetto del presente giudizio di separazione personale fra i coniugi.
Data la contumacia del resistente e la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre decisioni, si dichiarano irripetibili le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi Controparte_1
e , affida i minori ed ad entrambi i Parte_1 Controparte_1 Persona_2 CP_2
genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, disciplina gli incontri fra i minori ed il padre, come indicato in parte motiva, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare alla moglie un assegno di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta e da versare sulla postepay della ricorrente;
ordina all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Zafferana Etnea di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2012, atto n. 500, parte II, serie B ), dichiara inammissibile la domanda di condanna del a pagare la somma di € 27.086,50 dichiara irripetibili le spese del presente giudizio CP_1
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 14928/2021
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv BARNOBI MARINO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 4 RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con addebito allo stesso, l'affido condiviso dei figli Controparte_1
nata a [...] il [...] e nato a [...] il [...], con collocamento presso di Per_1 CP_2 sé, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 700,00 per i figli, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, sportive e scolastiche, con decorrenza da luglio 2021 (escluso il mese di ottobre), chiedeva altresì di imporre al di pagare le somme di cui al DI 6695/18 . CP_1
non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
introduttivo.
Con ordinanza del 7.10.2022, il Giudice, con funzioni di Presidente, affidava i minori ad entrambi i genitori, li collocava presso la madre, cui assegnava la casa coniugale .
Regolamentava i periodi di permanenza dei minori col padre con le seguenti modalità;
i figli trascorreranno un pomeriggio la settimana, dalle 18 alle 21 , in assenza di diversi accordi tra le parti e compatibilmente con le esigenze di lavoro del padre e gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, veniva fissato nel mercoledì.
Due fine settimana al mese, i minori staranno col padre , dalle ore 17 del sabato alle ore 19 della domenica , nel periodo natalizio, il starà coi figli ,per cinque giorni comprensivi, ad anni alterni, CP_1
della festa di Natale o di quella di Capodanno, per il periodo di Pasqua, i minori trascorreranno col padre tre giorni, comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, durante il periodo estivo, il terrà con sé i figli per venti giorni da concordare tra le parti entro il mese di CP_1
giugno di ogni anno.
Il Presidente poneva a carico di , con decorrenza dalla data della domanda, Controparte_1
l'obbligo di versare alla moglie un assegno mensile di € 400,00,oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , necessarie per i figli, somme da versare sulla carta Poste Pay in possesso della ricorrente pagina 2 di 4 Nel corso del giudizio non veniva svolta attività istruttoria, all'udienza del 23.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio alla scadenza dei termini di legge e gli atti sono statio trasmessi al PM
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente , va dichiarata la contumacia di , non costituitosi in giudizio, Controparte_1
nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati da tempo ed essendo stato dedotto dalla ricorrente l'impossibilità di ricostituire l'unità familiare.
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito, ma non ha fornito alcuna prova a supporto della domanda che. pertanto, va respinta.
I minori vanno affidati ad entrambi i genitori, come domandato dalla che ha rinunciato alla Pt_1
domanda di affido esclusivo, formulata in corso di causa.
L'affido condiviso appare, infatti, il regime che meglio assicura ai figli di esercitare il loro diritto alla bigenitorialità, né sono state dedotte concotte del che possano essere considerate pregiudizievoli CP_1
rispetto al regime legale di affido.
I minori vanno collocati presso la madre con cui vivono e alla va assegnata la casa coniugale, Pt_1
peraltro di sua proprietà.
La ricorrente , in sede di precisazione delle conclusioni, ha dedotto che il marito si è trasferito al Nord
Italia, ove ha rinvenuto un'occupazione lavorativa, che rientra in Sicilia una volta al mese e che. in quella circostanza, incontra i figli.
Data la nuova condizione del appare necessario rimodulare gli incontri fra lo stesso e i figli, CP_1
prevedendo che i minori trascorrano col padre uno o più giorni, tutte le volte in cui lo stesso rientrerà in Sicilia, ferma restando la regolamentazione per i periodi festivi, fissata nell'ordinanza presidenziale.
Quanto al mantenimento: la ha insistito nel chiedere di aumentare ad €700,00 l'importo Pt_1
dell'assegno mensile posto a carico dello stesso.
La domanda non può essere accolta: secondo le affermazioni della stessa ricorrente, il si sposta CP_1
per incontrare i figli, sostenendo tutte le spese necessarie , pertanto di ciò si deve tenere conto nella determinazione dell'ammontare dell'assegno.
La , peraltro, non ha saputo indicare quale sia la retribuzione percepita dal marito che, si Pt_1
presume, debba anche affrontare delle spese per mantenersi nel luogo ove lavora.
pagina 3 di 4 Alla lice delle superiori considerazioni, si determina in € 400,00 l'importo dell'assegno mensile che il dovrà versare alla moglie .per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese CP_1
straordinarie.
Dev essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna del a pagare la somma di € Pt_1
27.086,50, oggetto di un decreto ingiuntivo: la ricorrente è già in possesso di un titolo esecutivo, per cui non è ammissibile una nuova pronuncia avente identico contenuto e, comunque, è estranea all'oggetto del presente giudizio di separazione personale fra i coniugi.
Data la contumacia del resistente e la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre decisioni, si dichiarano irripetibili le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella contumacia di , pronuncia la separazione fra i coniugi Controparte_1
e , affida i minori ed ad entrambi i Parte_1 Controparte_1 Persona_2 CP_2
genitori, con collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale, disciplina gli incontri fra i minori ed il padre, come indicato in parte motiva, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare alla moglie un assegno di € 400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta e da versare sulla postepay della ricorrente;
ordina all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Zafferana Etnea di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2012, atto n. 500, parte II, serie B ), dichiara inammissibile la domanda di condanna del a pagare la somma di € 27.086,50 dichiara irripetibili le spese del presente giudizio CP_1
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
.
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4