Art. 1. Articolo unico
All' articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171 , modificato dall' articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni".
All' articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171 , modificato dall' articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni".