Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 1
È legittima la decisione con cui il G.u.p. dichiara non luogo a procedere in ordine al reato di lesioni personali volontarie aggravate dovute ad un'alterazione del tono dell'umore di un insegnante, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria, ad una condotta di "mobbing" posta in essere dal preside dell'istituto, senza specificare i singoli atti lesivi e causativi di tale malattia, considerato che il fenomeno evocato presuppone una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro; d'altra parte, tale fenomeno, così come definito, appare più prossimo alla fattispecie di cui all'art. 572 cod.pen. (maltrattamenti commessi da soggetto investito di autorità), la cui integrazione richiede, comunque, la ravvisabilità dei parametri di frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio (nella specie non compiutamente contestati).
Commentari • 6
- 1. Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie diRoberto Bartoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. La sentenza che si annota, e che può leggersi in allegato, affronta la questione se i comportamenti riconducibili al fenomeno del c.d. mobbing (reiterati comportamenti persecutori consistenti in sottrazione di responsabilità, ingiuste ed aspre critiche alla professionalità, estromissioni, demansionamenti, discriminazioni etc.) possano integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. Il Tribunale di Milano offre una soluzione negativa stabilendo il seguente principio di diritto: «la caratteristica fondamentale del reato di cui all'art. 572 c.p. […] è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la …
Leggi di più… - 2. Sulla rilevanza penale del mobbing: i maltrattamenti sonoLucia Zoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Nella sentenza qui pubblicata, la Cassazione affronta nuovamente la questione relativa alla riconducibilità del mobbing al reato di «maltrattamenti contro familiari e conviventi». In particolare - nel solco del proprio orientamento dominante, incline a ritenere configurabile la fattispecie ex art. 572 c.p. solo in presenza del requisito della para-familiarità -, la Corte chiarisce le circostanze di cui il giudice di merito deve tenere conto per accertare la sussistenza di tale requisito, rifuggendo da considerazioni aprioristiche non di rado accolte nel recente passato. Questa, in breve, la vicenda: una lavoratrice in servizio da molti anni presso un'azienda operante nel settore dei …
Leggi di più… - 3. Stalking e mobbing a confrontoMonia Dottorini · https://www.filodiritto.com/ · 4 aprile 2014
- 4. La tutela penale in materia di mobbingLicia Gulotta · https://www.filodiritto.com/ · 14 gennaio 2013
- 5. Molestie sessuali e reato di maltrattamentiAccesso limitatoRocchina Staiano · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 33624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33624 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1184
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 7804/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Parte Civile EV AN e dal Pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere;
avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal Giudice dell'Udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.11.2006 nei confronti di:
DE BL GI, nato il [...];
Sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. GI Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
IN FATTO
Ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel proc. a carico di GI DE NU sia il PM. sia la Parte Civile EV AN, lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la carenza di motivazione.
La vicenda attiene ad una annosa querelle tra la prof. EV AN, insegnante di sostegno presso l'Istituto d'arte di San Leucio, ed il preside della scuola, GI DE NU, sfociata in contenzioso amministrativo e, di poi, penale. L'accusa dedotta nell'attuale procedimento è di lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica, in sostanza un comportamento riconducibile, come si esprimono le parti, nella condotta di mobbing.
Il giudice ha reso sentenza liberatoria sostanzialmente ritenendo "insostenibile" la tesi (espressa da CT.) della riconducibilità alla nozione di lesione della mera alterazione del tono dell'umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficoltà di individuare un atto a cui collegare eziologicamente la malattia. IN DIRITTO
1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l'attuale vicenda, la condotta di mobbing.
Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gius/lavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione, finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.
La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione, deriva - nel caso di specie - dalla erronea contestazione del reato da parte del P.M.. Infatti, l'atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell'azione censurata.
La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti, anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro. Pertanto la prova della relativa responsabilità "deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi .... che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa ... " (cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Unicredit Spa, CED Cass. 587359). 2) È approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. mobbing è quella descritta dall'art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione: si richiama, in tal senso,per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. 6^, 22.1.2001, Erba, CED Cass. 218201.
Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l'ipotesi dell'aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.
3) Se questa è la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non è dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il DE NU - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della EV. Non risulta - pertanto - illogica l'osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata (malattia, a sua volta, non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, così da evidenziare l'autore del fatto illecito e le circostanze modali dell'azione lesiva). D'altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta è, tuttavia, contestata "sino all'aprile 2003" senza richiamo all'art. 81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all'art. 40 c.p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell'addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralità di gesti ostili, senza che - peraltro - degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione.
Non è, conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio. 4) Trascurando quanto attiene alla già resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimità, le censure addotte sono infondate poiché pretendono dal GIP. di considerare una "reiterazione" di condotte, non compiutamente contestata;
inoltre riferita ad azioni in sè prive di potenzialità direttamente lesiva dell'integrità della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili. Per questa ragione, non si rileva ne' carenza ne' illogicità della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell'accusa (ben avendo potuto, già in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a più confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull'organo di accusa.
I ricorsi vengono rigettati: da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte Civile al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2007