Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 33624
CASS
Sentenza 9 luglio 2007

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È legittima la decisione con cui il G.u.p. dichiara non luogo a procedere in ordine al reato di lesioni personali volontarie aggravate dovute ad un'alterazione del tono dell'umore di un insegnante, riconducibile, secondo la prospettazione accusatoria, ad una condotta di "mobbing" posta in essere dal preside dell'istituto, senza specificare i singoli atti lesivi e causativi di tale malattia, considerato che il fenomeno evocato presuppone una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell'ambiente di lavoro; d'altra parte, tale fenomeno, così come definito, appare più prossimo alla fattispecie di cui all'art. 572 cod.pen. (maltrattamenti commessi da soggetto investito di autorità), la cui integrazione richiede, comunque, la ravvisabilità dei parametri di frequenza e durata nel tempo delle azioni ostili al fine di valutarne il complessivo carattere persecutorio e discriminatorio (nella specie non compiutamente contestati).

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  • 1Fenomeno del mobbing e tipo criminoso forgiato dalla fattispecie di
    Roberto Bartoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sentenza che si annota, e che può leggersi in allegato, affronta la questione se i comportamenti riconducibili al fenomeno del c.d. mobbing (reiterati comportamenti persecutori consistenti in sottrazione di responsabilità, ingiuste ed aspre critiche alla professionalità, estromissioni, demansionamenti, discriminazioni etc.) possano integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. Il Tribunale di Milano offre una soluzione negativa stabilendo il seguente principio di diritto: «la caratteristica fondamentale del reato di cui all'art. 572 c.p. […] è quella di reprimere non la generica discriminazione contro il lavoratore dipendente, né tantomeno la …

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  • 2Sulla rilevanza penale del mobbing: i maltrattamenti sono
    Lucia Zoli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Nella sentenza qui pubblicata, la Cassazione affronta nuovamente la questione relativa alla riconducibilità del mobbing al reato di «maltrattamenti contro familiari e conviventi». In particolare - nel solco del proprio orientamento dominante, incline a ritenere configurabile la fattispecie ex art. 572 c.p. solo in presenza del requisito della para-familiarità -, la Corte chiarisce le circostanze di cui il giudice di merito deve tenere conto per accertare la sussistenza di tale requisito, rifuggendo da considerazioni aprioristiche non di rado accolte nel recente passato. Questa, in breve, la vicenda: una lavoratrice in servizio da molti anni presso un'azienda operante nel settore dei …

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  • 3Stalking e mobbing a confronto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 33624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33624
Data del deposito : 9 luglio 2007

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