Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5285/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5285/2024 R.G. promossa da:
( , rappresentato e difeso dall'avv. Lia Biscottini presso il Parte_1 C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Vicolo San Nicandro n.4, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Virginia Lusa presso il CP_1 C.F._2
cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Viale Randi n.10, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che la S.V. Ill.ma Voglia deSInare ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c.3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti sostituita ex art.127 ter, 2°co., c.p.c. dal deposito di note scritte, e trasmessi gli atti al P.M., vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza Voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
2) Nulla quanto all'assegnazione della casa famigliare, sita in Cotignola via Guidana San Lorenzo n.8 nella quale continuerà ad abitare il SInor mentre la SI entro e non oltre il Pt_2 CP_1
31.12.2024, trasferirà abitazione e residenza propria e del figlio nell'immobile sito in Cotignola Per_1
via Guidana San Lorenzo n.6, di proprietà del SInor alla stessa concesso in utilizzo esclusivo, Pt_2
con i beni e gli arredi ivi contenuti, di proprietà del SInor a fronte della rinuncia Pt_2 all'assegnazione della casa famigliare.
3) Tale utilizzo, concesso alla SI in virtù della prevalente collocazione di presso CP_1 Per_1
la madre, cesserà automaticamente al raggiungimento della autosufficienza economica da parte del figlio ovvero a seguito della cessata coabitazione con la madre, con conseguente rilascio a favore del SInor Pt_2
4) I genitori si impegnano a fornirsi ampia collaborazione nella gestione del figlio nonché a comunicarsi reciprocamente le informazioni che lo riguardano, garantendo la conservazione di rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali, tenuto conto in particolare che i nonni paterni rappresentano un aiuto per il minore. Si impegnano altresì a introdurre gradualmente presso il figlio eventuali nuovi compagni previo accordo in ordine alle modalità di comunicazione ed in ogni caso nel rispetto delle eSIenze del minore evitando di ingenerare confusione fra i nuovi compagni e le figure genitoriali.
5) I genitori si obbligano a non pubblicare sui social network di immagini fotografiche del figlio Per_1
in assenza di previo accordo.
6) Tenute in considerazione la tenera età del piccolo e le sue abitudini di vita, i genitori Per_1
disciplinano il diritto di visita e di cura secondo il seguente calendario di massima, suscettibile di modifiche per ragioni di salute e lavoro dei genitori che verranno tempestivamente comunicate.
7) In via indicativa: il padre trascorrerà con il figlio a settimane alterne il week end dalle 9 del sabato alle 19 della domenica e la settimana successiva dal venerdì ad ore 16,30 al sabato ad ore 19 oltre alla giornata di mercoledì di ogni settimana dalle 16,30 alle ore 19,00 e così di seguito.
pagina 2 di 6 8) Nel corso delle vacanze natalizie e pasquali, la gestione della permanenza del minore presso ciascun genitore avverrà secondo accordi che gli stessi si comunicheranno per tempo;
in ogni caso con l'alternanza anno per anno del 24, 25 dicembre;
31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio. Le vacanze di
Pasqua saranno divise a metà, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua al lunedì di Pasqua.
9) Per quanto riguarda le vacanze estive il papà trascorrerà con 15 giorni non consecutivi Per_1
suddivisi, attesa la tenera età del minore, in periodi di 3-4 giorni ciascuno, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Tali periodi potranno essere di anno in anno progressivamente aumentati con gradualità e nel rispetto delle eSIenze del minore.
10) Le parti si impegnano di comune accordo a rivedere annualmente la organizzazione ed i tempi di visita così da modularla alle eSIenze del minore. Nell'interesse del minore ed in ragione della sua tenera età il padre avrà la facoltà di vedere e tenere presso di sé il figlio anche presso l'abitazione materna, previo accordo con la SI , che sin d'ora presta il proprio assenso. CP_1
11) il SInor a seguito del rilascio della casa famigliare da parte della SI , Pt_2 CP_1
contribuirà al mantenimento del figlio con l'importo mensile di euro € 900,00 (novecento/00) a decorrere dal mese di gennaio 2025 compreso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione dal gennaio 2026, da corrispondersi alla SI , entro il 5 di ogni mese CP_1
mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla SI che la stessa indicherà con CP_1
contestuale consegna da parte della SI al SInor della carta di credito alla stessa CP_1 Pt_2
concessa in utilizzo da quest'ultimo.
12) Le spese di carattere straordinario come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna che di seguito si trascrive, comprensive della mensa scolastica, saranno a carico del SInor nella Pt_2
misura del 100%.
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro;
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
pagina 3 di 6 baby-sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per eSIenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili o idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci omeopatici, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico-fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: -spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
-spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori o di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
-spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico-fisiche diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
Le spese straordinarie dovranno essere rimborsate senza ritardo al genitore che le ha anticipate dietro mera esibizione e consegna in copia di ricevuta o altro documento attestante il pagamento effettuato. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta da parte di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare entro 7 giorni, sempre per iscritto, anche via e-mail e con esplicita motivazione il proprio dissenso;
in difetto, decorso tale termine il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
9) Le detrazioni fiscali saranno a totale beneficio del SInor Pt_2
10) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà percepito dalla SI.ra . CP_1
11) In ragione dell' utilizzo dell'immobile da parte della SI per le ragioni di cui al punto CP_1
2) che precede saranno a carico del SInor Pt_2
pagina 4 di 6 a) le spese per una colf di fiducia che si occuperà del servizio di pulizie presso la casa materna e del servizio di baby sitter per un monte ore mensile di complessive 20 ore (subordinando le giornate e gli orari alla disponibilità della stessa operatrice);
b) le spese per utenze relative all'immobile sito in Cotignola via Guidana n.6, concesso in uso alla SI unitamente al figlio , sino alla concorrenza massima complessiva di euro CP_1 Per_1
3.000,00 (tremila/00) annui, obbligandosi la SI alla diligente gestione dei consumi entro CP_1
i limiti consentiti dalle disposizioni normative o regolamentari. La SI provvederà ad CP_1
intestarsi le utenze entro e non oltre 7 giorni dal trasferimento nella suddetta abitazione.
12) Il SInor a seguito del rilascio della casa famigliare da parte della SI , si Pt_2 CP_1
impegna ed obbliga con spese a proprio carico, a far acquistare alla medesima, la proprietà di un'autovettura del valore massimo di € 23.000,00 (ventitremila/00) e da individuarsi di comune accordo, oltre alla corresponsione del premio di assicurazione R.C.A. per il primo anno, stipulata con compagnia assicurativa scelta dal SInor e spese di carburante sino al 31.12.2024 compreso, con Pt_2 contestuale restituzione da parte della SI dell'autovettura attualmente in uso tg CP_1
EX269SY.
13) Il SInor ha provveduto a dotare la casa di via Guidana n.6 dell'impianto di Pt_2
videosorveglianza, a sostituire il frigorifero, il forno, ad acquistare una asciugatrice e i beni di cui all'elenco che si allega al presente ricorso, destinati alla suddetta abitazione ed in essa presenti.
14) Il Sig. si impegna sin da ora a garantire il servizio di baby sitter quando -per motivi Pt_2 Per_1
di salute- non potrà recarsi a scuola solamente in caso di occupazione lavorativa della Sig.ra CP_1
e per il tempo strettamente necessario.
15) A definizione dei rapporti fra le parti il Sig. si obbliga, sin da ora, alla corresponsione di Pt_2
una somma complessiva pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) in unica soluzione non avente natura contributiva né di mantenimento, da versarsi alla SI.ra da parte del SI. tramite CP_1 Pt_2
bonifico bancario ad avvenuta pubblicazione del provvedimento con il quale il Tribunale accolga le suesposte condizioni.
16) Le spese e i compensi legali sono compensati fra le parti”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, alle condizioni sopra riportate in corsivo. pagina 5 di 6 Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 20/3/2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti si appalesano conformi agl'interessi del figlio minore e a norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
5285/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento del figlio minore, rapporto del figlio con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento del minore;
b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta;
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di conSIlio del 10/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6